CA
Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 515/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. A. M. Suriano;
Appellante
CONTRO
( ); Controparte_1 C.F._2
Appellata contumace
OGGETTO: accertamento del rapporto di lavoro subordinato e crediti retributivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5175/2021 del 14.12.2021 il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento delle differenze retributive, TFR, contribuzioni ed altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro intercorso con la resistente dal 27.3.2017 al
6.9.2017, svolgendo le mansioni di colf e baby-sitter e compensava le spese di lite.
In particolare, il decidente dichiarava “non assolto l'onere, gravante sulla ricorrente, di provare la sussistenza -e l'esatta consistenza - di un rapporto di lavoro subordinato con la parte resistente, siccome allegato nel ricorso introduttivo, con conseguente infondatezza delle domande ivi formulate” ed escludeva ogni rilievo probatorio – anche sotto il profilo meramente indiziario - alle dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente.
Avverso la sentenza proponeva appello la , con atto depositato il Parte_1
9.6.2022; benché regolarmente evocata in giudizio, l'appellata non si costituiva.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 23.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto non raggiunta la prova della subordinazione.
Evidenzia che le stesse affermazioni della resistente, riguardo ad un periodo di prova all'esito della quale si sarebbe proceduto alla stipula di un regolare contratto di assunzione, costituiscono elementi indiziari del rapporto di lavoro subordinato, richiamando un istituto (la messa in prova), tipico di tale tipologia di rapporto.
Rileva che anche la continuità della prestazione di attività lavorativa è stata riconosciuta dalla resistente, che l'ha ammessa, sebbene con una frequenza di tre volte la settimana. Sottolinea un ulteriore elemento indicativo della subordinazione, ossia la fornitura dei prodotti necessari ad effettuare le pulizie da parte della datrice di lavoro. 2. Con il secondo motivo critica la valutazione delle prove effettuata dal tribunale rilevando che le dichiarazioni dei testi di parte resistente hanno in larga parte confermato le circostanze dedotte in ricorso.
3. L'appello è fondato.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l'appellante ha dedotto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
[...]
nel periodo dal 27.3.2017 al 6.9.2017 con mansioni di colf e baby Controparte_1
– sitter, espletate nelle prime due settimane per 39 ore settimanali (dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 15.30), poi per 50 ore settimanali (dal lunedì al giovedì dalle
8.00 alle 15.30 e il venerdì e sabato alle 8.00 alle 20.00), nei mesi di luglio e agosto per 36 ore settimanali (dal lunedì a sabato dalle 8.00 alle 14.00) e nel mese di settembre per 25 ore settimanali.
La resistente costituendosi in giudizio ha dichiarato di aver contattato la ricorrente “manifestandole fin dal principio l'esigenza di un aiuto domestico in famiglia solo per poco tempo e di volere comunque sottoporre la stessa ad un periodo di prova”, che “l'attività veniva prestata per circa 3 ore al giorno e per tre volte la settimana, di volta in volta oggetto di accordo, con una retribuzione netta di
Euro 10,00 l'ora”. Ha aggiunto che “a volte, l'attività veniva espletata per meno ore
e anche una o due volte la settimana, a seconda dell'effettiva necessità della resistente, nonostante il riconoscimento economico da parte della Sig.ra CP_1
fosse sempre il medesimo”. Si legge altresì nella memoria che i prodotti per l'igiene della casa e l'indicazione degli ambienti da pulire provenivano dalla resistente.
Per quanto attiene alle deposizioni testimoniali, testualmente riportate nella pronuncia impugnata, il primo teste è il figlio della ricorrente, che accompagnava ogni tanto la madre al lavoro;
riferisce di averla accompagnata alle 8.00 - 9.00 ed essere andato a riprenderla tra le 16.00 e le 18.00 sia quando la stessa lavorava nella casa di che in quella di Giardini Naxos. La seconda teste è la sorella della Per_1
ricorrente che, dichiara di aver lavorato insieme a lei in prova nella casa della signora a fine agosto e fino al 3 o al 5 settembre: “ricordo che io sono andata a CP_1 lavorare per la resistente dal 20 agosto in poi e ci sono andata nei giorni dal lunedì al sabato, con orario dalle 9,00 alle 16,00. Ricordo che anche mia sorella lavorava per la resistente dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle 15,30 e poi mia sorella lavorava anche sabato e domenica per la resistente con orario dalle 15,30 fino a volte alle ore 22,00”. Gli altri due testi di parte resistente, la madre e il marito della , riferiscono che la ricorrente si occupava solo delle pulizie (come CP_1
indicato in memoria), che andava solo in alcuni giorni della settimana, non sempre uguali e che giornate e orari venivano concordati.
Orbene, ritiene il collegio che sia stata raggiunta la prova della subordinazione: viene riconosciuta la continuità della prestazione e la corresponsione di una retribuzione ad ore anche nel caso in cui la prestazione non fosse resa per volontà della , la quale forniva anche il materiale necessario e dava le indicazioni CP_1
sugli ambienti da pulire e, quindi, le direttive. D'altro canto il periodo di prova in vista di una futura assunzione fa propendere per l'espletamento di un'attività con tutte le caratteristiche del rapporto di subordinazione che sarebbe stato in futuro regolarizzato. La circostanza che i giorni e gli orari potessero variare perché le due parti del rapporto si venivano incontro reciprocamente non è incompatibile con la subordinazione. Né le deposizioni dei testi di parte resistente sono in contrasto con le circostanze sopra evidenziate e riconosciute nella stessa memoria difensiva.
4. E tuttavia, al fine di verificare l'adeguatezza della retribuzione e calcolare gli altri emolumenti richiesti, è necessario quantificare l'orario di lavoro osservato. Le deposizioni dei testi di parte ricorrente non attestano quanto indicato in ricorso, poiché riferiscono orari diversi da quelli dedotti dalla stessa ricorrente relativamente al periodo cui si riferiscono le loro dichiarazioni.
Deve, pertanto, ritenersi provata la prestazione nei limiti di quanto riconosciuto nella memoria difensiva, ossia per tre giorni la settimana e tre ore ogni volta con la retribuzione di euro 10,00 l'ora. Tale retribuzione è certamente superiore a quella prevista dal CCNL in atti, considerando peraltro che non è provato che la ricorrente svolgesse anche attività di baby – sitter.
5. Vanno quindi calcolate, sulla base della retribuzione convenuta tra le parti, la
13° mensilità, il tfr e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
non anche l'indennità sostitutiva del preavviso, non ravvisandosi alcuna giusta causa di dimissioni.
La 13° per i cinque mesi del rapporto va calcolata moltiplicando la retribuzione settimanale di euro 90,00 per 4,33 al fine di ottenere quella mensile, da dividere per
12 e poi moltiplicare per cinque: 90 x 4,33 = 389,70 : 12 x 5 = 162,37.
Il tfr va calcolato considerando il percepito di euro 2.130,00 in tutto il periodo, cui aggiungere la tredicesima dovuta e dividendo la somma così ottenuta per 13,5:
2130,00 + 162,37: 13,5 = 169,80.
Infine, in cinque mesi di rapporto la ricorrente ha maturato 11 giorni di ferie da compensare con la retribuzione ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale, cioè con la retribuzione di euro 15,00 spettante per un'ora e mezza di lavoro;
la somma dovuta è di euro 165,00.
6. L'appellata va, quindi, condannata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 497,17, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi sulla somma rivalutata dalla maturazione dei diritti al soddisfo.
7. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore fino ad euro
1.100,00, in ragione dell'attività difensiva espletata. Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario, essendo stata la ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1
Stato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1 Parte_1
497,17, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l'appellata al pagamento in favore dell'Erario delle spese di entrambi i gradi che liquida in euro 500,00, quanto al primo grado ed in euro 600,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il Presidente
dott.ssa Graziella Parisi