Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 676/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA
(P,IVA e C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t.,
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA L. CALDIERI, 127 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. D'ORLANDO ANGELO (C.F. ), che li rappresenta C.F._3
e difende unitamente all'avv. AMICARELLI SERGIO (C.F. ) C.F._4 in virtù di procura in calce all'atto di citazione ATTORE E
con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni 3, C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di , CP_1 P.IVA_2 Contr Gruppo IVA - partita IVA , in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Stanzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno in via Renato De Martino n. 33/C; CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09/02/2016,
[...]
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, convenivano in giudizio la , con la quale
[...] Controparte_1 intratteneva un rapporto di affidamento promiscuo sul conto corrente n. 1362112. Parte attrice premetteva di non essere in possesso della integrale documentazione tecnico contabile relativamente al rapporto quali il contratto, l'apertura di credito in
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verificare l'effettivo superamento del tasso soglia;
condannare l'istituto di credito al pagamento della somma complessiva di € 121.286,46 comprensiva anche del danno cagionato. Infine, in via istruttoria, si chiedeva di ordinare l'esibizione del contratto di apertura di credito, di tutti gli estratti conto nonché nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine confermare le risultanze peritali. In data 17/05/2016 si costituiva la eccependo l'inammissibilità dell'azione di CP_1 ripetizione su un rapporto ancora operativo, l'inattendibilità ed erroneità della relazione contabile per i metodi utilizzati e per l'inclusione errata dei dati contabili, l'inammissibilità della domanda per omessa dimostrazione da parte attrice dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebito non avendo prodotto né il contratto né gli estratti conto relativi all'intero periodo di svolgimento del rapporto;
la prescrizione dell'azione di ripetizione e del diritto del cliente a contestare le somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e/ di altri costi ritenuti indebiti, l'inammissibilità delle istanze istruttorie, essendo la richiesta di CTU impossibile da espletare considerata l'incompletezza degli estratti conto. Espletata un Consulenza Tecnica d'ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sul merito. Va in primo luogo rilevato come, in assenza della documentazione completa, il Ctu abbia provveduto ad espletare il suo incarico basandosi sulla documentazione presente in atti, ricostruendo il rapporto muovendo dal saldo debitorio registrato in partenza dal primo estratto conto disponibile, nel caso di specie, dal I trimestre 1992. Nel prosieguo della ricostruzione del conto corrente, in assenza di periodi intermedi, in mancanza di interi trimestri, o nel caso di movimenti contabili non leggibili, il Ctu ha effettuato il c.d. raccordo tra i saldi, ossia ha rettificato il saldo iniziale del periodo immediatamente successivo delle variazioni apportate nel periodo precedente al salto temporale.
N.R.G. 676/2016 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 2 Con riguardo all'eccezione di prescrizione avanzata dalla ai fini della verifica CP_1 circa la natura delle rimesse operate sul rapporto n. 13621.12, il Ctu ha premesso che il rapporto ha avuto inizio prima del decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 09/02/2016. Parte attrice ha agito in giudizio proponendo un'azione di ripetizione di indebito, qualificabile come all'indebito oggettivo, regolato dall'art. 2033 c.c., secondo cui “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” con conseguente applicazione dell'ordinario termine di prescrizione decennale. In merito alla decorrenza del termine di prescrizione, considerato quanto normativamente statuito dall'art. 2935 c.c. il quale sancisce che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, cioè dal momento del pagamento. Pertanto, tutte le competenze pagate dal correntista nel periodo antecedente ai dieci anni precedenti la data in cui il diritto viene esercitato (ovvero per gli interessi, commissioni e spese pagate antecedentemente il 08/02/2006) sono irripetibili per decorso del termine di prescrizione. Ciò ovviamente con riguardo alle rimesse definite solutorie;
con riguardo, invece, alle rimesse ripristinatorie, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del rapporto (Corte di Cassazione, sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010). In particolare, nei conti affidati, quando il saldo negativo è nel limite dell'ammontare dell'affidamento, i versamenti sono detti “ripristinatori” poiché non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Le rimesse ripristinatorie, reintegrano la provvista utilizzabile per le operazioni future e i termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla chiusura del rapporto. Nei conti correnti non affidati, denominati “conti scoperti”, gli addebiti degli interessi passivi non vanno a diminuire il credito utilizzabile ma aumentano l'esposizione debitoria del correntista. Di conseguenza, le rimesse effettuate su un conto scoperto, diminuiscono il debito nei confronti della banca, configurandosi come veri e propri adempimenti di obbligazioni pecuniarie. Le rimesse solutorie, hanno quindi la funzione di pagamento degli interessi passivi, ovvero le commissioni e spese, in ragione dell'enunciato del comma 2 dell'art. 1194 c.c. “Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi”. La prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito, in caso di rimesse solutorie, inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo (Corte di Cassazione, sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010). Nel caso di specie, il rapporto n. 13621.12 è configurabile, come risulta evincibile dagli estratti conto, quale conto corrente affidato. Si configura, nel caso in esame, il c.d. fido di fatto, dal momento che, dalla documentazione prodotta, si evince che la banca calcola gli interessi con saggi differenti al superamento o meno del fido riconducile inizialmente a £ 30.000.000 (variato poi nel corso del rapporto). Nel caso in cui il conto corrente risulti affidato, quando il saldo è negativo ed è nel limite dell'ammontare dell'affidamento, i versamenti sono detti “ripristinatori”, mentre la quota parte delle rimesse che eccede il limite dell'affidamento è detta “solutoria”. Il Ctu ha dunque individuato la natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista dall'origine del rapporto fino al 08/02/2006, giorno precedente al
N.R.G. 676/2016 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 3 decennio antecedente in cui l'atto di citazione ha interrotto i termini della prescrizione. Dalla Ctu si evince che tutte le competenze addebitate dal 18/01/1993 fino al 05/01/2006 risultano effettivamente pagate dalle rimesse solutorie agenti sul conto fino al 23/01/2006. In virtù di ciò, la rideterminazione del saldo è stata posta in essere dal I trimestre 2006. Per il rapporto di conto corrente n. 13121.12, almeno dal 1992, anno in cui vi sono agli atti i primi estratti conto, lo tesso è stato gestito come un'apertura di credito, potendosi palesare un affidamento di fatto di iniziale £ 30.000.000, variato poi nel corso del rapporto. Il saldo iniziale del rapporto, come evincibile dal primo estratto conto disponibile, ossia il terzo trimestre 1992, è pari a £ 34.209.560 ossia € 17.667,76 a favore della banca. Il saldo finale, invece, è pari a € 24.641,05 in data 30/09/2015 sempre a favore della banca. Il contratto relativo al conto corrente oggetto di causa non è stato prodotto, ma nessuna delle parti ne ha contestato la stipula per iscritto, chiedendo il correntista alla di produrlo in giudizio ex art. 210 c.p.c.. CP_1
Sul punto è nota la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che afferma che, se ad agire in giudizio è il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito), è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste. Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, poiché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione degli importi in CP_1 ipotesi illegittimamente versati in applicazione delle clausole negoziali colpite da nullità, deve produrre in giudizio (nel rispetto delle preclusioni istruttorie, che coincidono con lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.) la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante.
Più recentemente è stato ribadito che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. n. 4718/2022). È sempre la Corte Suprema di Cassazione ad aver avvertito l'esigenza di precisare che, fermo l'onere del cliente (ma solo quando si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto) di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale documento che potrà dimostrare l'assenza delle disposizioni che potrebbero giustificare l'addebito delle somme corrispondenti (Cass. n. 33009/2019), nell'ipotesi in cui, invece, si alleghi la conclusione del contratto verbis tantum o per fatti concludenti: «è possibile che quest'ultima allegazione sia incontroversa tra le parti, e allora il giudice deve dare senz'altro atto dell'integrale nullità del negozio e, quindi, anche dell'assenza di clausole che giustifichino l'applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Ma è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata
N.R.G. 676/2016 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 4 dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro» (Cass. n. 6480/2021). È ben noto che gli elementi costituivi della domanda di ripetizione dell'indebito sono rappresentati dal pagamento e dalla mancanza di causa debendi. Plurime possono essere, invece, le fonti dell'indebito (usura, anatocismo, indeterminabilità della c.m.s.), non necessariamente identificabili nell'assenza di preventiva pattuizione di condizioni economiche. Ebbene, nel contenzioso bancario, l'onere probatorio, ricadente sull'attore in ripetizione, si ritiene compiutamente assolto mediante la produzione degli estratti di conto corrente, ma se accanto a siffatta produzione l'attore allega l'insussistenza di condizioni economiche preventivamente pattuite, sarà onere della Banca contestare efficacemente l'allegazione (negativa), senza limitarsi, ad allegare l'esatto contrario, vale a dire l'esistenza di condizioni economiche (per come documentate ed applicate negli estratti di conto corrente ex adverso prodotti), per poi fare affidamento sull'onere probatorio, ricadente su controparte, di provare il fatto positivo contrario alla allegazione negativa. Pertanto, sulla base dei quesiti disposto in sede di conferimento dell'incarico, il Ctu ha provveduto a ricostruire il saldo del rapporto oggetto di analisi ritenendo stipulato il contratto e confermando in € 24.641,05 in data 30/09/2015 il saldo a favore della banca, tenuto conto anche della prescrizione delle competenze. Il Ctu ha poi provveduto a verificare l'usura per il periodo decorrente dal I trimestre 2006, ossia dal periodo successivo alla verifica della prescrizione delle rimesse applicando i dettami operativi statuiti dalla sentenza della SS.UU n. 16303/2018, non rilevando l'applicazione di tassi usurari. La verifica dell'usura al momento della stipula del rapporto non è stata posta in essere considerato che il conto è sorto in epoca antecedente al 1996. Il Ctu, poi ha verificato che, considerando il periodo che va dal 2006 in poi, la banca ha applicato la medesima periodicità di capitalizzazione ovvero trimestrale degli interessi sia debitori sia creditori. Il Ctu ha poi affermato la regolarità delle commissioni di massimo scoperto nonché delle commissioni sostitutive ad esse quali la commissione sull'accordato, la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce. In assenza della relativa documentazione, pur volendosi rideterminare le competenze solo per il periodo decorrente dal 01.07.2015, di conseguenza, in ossequi al sopra indicato riparto dell'onere probatorio, alcuna somma andrebbe corrisposta alla correntista, con conferma del saldo così come da estratto conto pari a € 24.641,05. A seguito delle osservazioni delle parti il Ctu ha riscontrato che relativamente alla posta in dare di € 1.169,99, è stata indicata la data 23.10.2008 in luogo di quella corretta del 23.01.2008, rideterminando il saldo di conto corrente in € 13.056,59 a favore della banca, con conseguente accoglimento solo parziale della domanda attorea. 2Sulle spese di lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda attorea, le spese di lite possono
N.R.G. 676/2016 - G.M. DOTT.SS LUCIA ESPOSITO 5 essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU vengono poste definitivamente per metà a carico degli attori e per metà a carico della convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 676/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente tra
[...]
, e Parte_1 Parte_2
, ogni Parte_4 contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda attorea, ricostruendo il saldo del conto corrente in € 13.056,59 a favore della CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. pone definitivamente le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio, per la metà a carico degli attori e per la metà a carico della convenuta. Così deciso in Nocera Inferiore, il 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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