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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte attrice l'avv. Marchini in sostituzione dell'avv. Giovannelli, che precisa le conclusioni come da memoria del 27 giugno 2025. Fa presente che nelle more della causa la morosità come intimata è stata quasi interamente sanata – residuando unicamente l'importo di euro 18.333,00 riferito alle mensilità di gennaio e febbraio 2024; i successivi canoni di locazione sono invece stati interamente corrisposti in Pa parte dal Curatore di Solar e in parte da . per parte in liquidazione giudiziale l'avv. Venerucci in CP_1 sostituzione dell'avv. Favaro, che precisa le conclusioni come da memoria del 29 luglio 2025 Pa per – in persona del liquidatore dott. Controparte_2 presente personalmente – l'avv. Pinamonti e l'avv. Cester, che precisano le conclusioni come da memoria del 19 maggio 2025. Chiedono inoltre di depositare un documento sopravvenuto n. 45 rispetto alla memoria di replica volto a provare il “disegno criminoso” perpetrato dalla ricorrente con la CP_3
.
[...] L'avv. Marchini si oppone e comunque fa presente che il documento è irrilevante. Il giudice ammette la produzione della terza chiamata mediante deposito cartaceo invitandola a produrre il documento anche in telematico entro fine giornata. Segue discussione orale. All'esito – previa trattazione di altra udienza - il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 27
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1066/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNELLI DANIELE e GAMBARDELLA MARC ANTHONY
RICORRENTE
contro
C.F. ), quale custode Controparte_4 C.F._1 giudiziario di Solar s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti NEVONI ROBERTO e FRANZATO FRANCESCO
quale custode giudiziario di Solar Controparte_5 s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e PODESTA'
[...]
[...] (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e FAVARO MARCO RESISTENTI e contro (C.F. e Controparte_7 P.I ) con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO P.IVA_3 PINAMONTI e DAVIDE CESTER TERZA CHIAMATA
alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 4424/2024, promossa da:
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
pagina 2 di 27 con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNELLI DANIELE e GAMBARDELLA MARC ANTHONY
RICORRENTE contro
quale custode giudiziario di Solar Controparte_4 s.r.l.,(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti NEVONI ROBERTO e
[...]
[...]
[...] (C.F. ) Controparte_8 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e FAVARO MARCO RESISTENTI e contro (C.F. e Controparte_7 P.I ) con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO P.IVA_3 PINAMONTI e DAVIDE CESTER TERZA CHIAMATA
quale custode giudiziario di Solar Controparte_5 s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e PODESTA' LORENZO INTERVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
ha proposto intimazione di sfratto per morosità
[...] nei confronti di Solar s.r.l. e del DE dell'azienda di Solar s.r.l. sotto sequestro giudiziario allegando le seguenti circostanze di fatto:
- in data 31.3.2016 la Immobiliare NZ s.a.s. (oggi e Solar s.r.l. stipulavano – la prima Parte_2 come proprietaria-locatrice e la seconda come conduttrice
– due contratti di locazione di immobili a uso non abitativo: il contratto di locazione registrato a Padova il 23.11.2016 al n. 012253-serie 3T, codice identificativo avente ad oggetto CodiceFiscale_2 «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4; il contratto di locazione registrato a Padova il 23.11.2016 al n. 012255-serie 3T, codice identificativo avente ad oggetto un'area contigua e CodiceFiscale_3
pagina 3 di 27 pertinenziale, situata anch'essa nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici»; in base all'art. 2 del primo contratto di locazione e all'art. 3 del secondo contratto di locazione il canone annuo – rispettivamente pari a euro 70.000, oltre IVA, e euro 40.000, oltre IVA – avrebbe dovuto essere corrisposto al domicilio del locatore in quattro rate trimestrali anticipate;
- negli immobili oggetto delle locazioni Solar s.r.l. esercitava la propria azienda di raccolta e lavorazione di scarti di origine animale e produzione e vendita di farine e grassi animali;
- nel 2018 la promuoveva
contro
Solar Controparte_7 s.r.l., dinanzi al Tribunale di Padova, il giudizio n. 6304/2018 R.G., per sentire accertare di essere proprietaria dell'azienda e condannare la convenuta alla restituzione;
in corso di causa veniva disposto il sequestro giudiziario dell'azienda e nominato custode il dott. poi sostituito dal dott. Controparte_4 CP_5
[...]
- nel 2022 il locatore promuoveva, avanti al Tribunale di Padova e nei confronti del conduttore e del custode, domanda di convalida di sfratto per finita locazione e domanda di convalida di sfratto per morosità in relazione ai due contratti di locazione sopra indicati;
il Tribunale pronunciava sentenza di risoluzione dei contratti di locazione per morosità del conduttore, sentenza poi riformata in appello a seguito di impugnazione interposta dal DE;
- in data 1 gennaio 2024 scadevano i ratei dei canoni delle locazioni dovuti per il primo trimestre dell'anno 2024, per complessivi euro 27.500, di cui euro 17.500 per il primo contratto di locazione ed euro 10.000 per il secondo contratto di locazione, oltre IVA;
i ratei rimanevano insoluti per sopravvenuta insolvenza del conduttore. ha quindi dichiarato di esercitare, con Parte_2 la notifica dell'atto di intimazione, la clausola risolutiva espressa prevista al punto 9 del primo contratto di locazione per il caso di inadempimento del conduttore;
in subordine, l'intimante ha dichiarato di esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. in relazione al primo contratto di locazione. In relazione al secondo contratto di locazione ha dichiarato di esercitare l'azione di risoluzione ex
pagina 4 di 27 art. 1453 c.c. per inadempimento della conduttrice intimata. L'intimante ha chiesto, inoltre, l'emissione di decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione scaduti e a scadere non corrisposti dal conduttore. 2. Nel procedimento di sfratto la conduttrice è rimasta contumace mentre si è costituito il DE dell'azienda di Solar s.r.l. sotto sequestro giudiziario, dott.
, opponendosi alla convalida dello sfratto. CP_4
3. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. in data 27 febbraio 2024 il Tribunale ha ordinato il rilascio, con riserva delle eccezioni, dell'immobile locato libero da persone o cose per la data del 30 settembre 2024, disponendo contestualmente il mutamento del rito. Il giudizio ha preso il n. r.g. 1066/2024.
4. Con sentenza del 29 febbraio 2024 il Tribunale di La Spezia ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Solar s.r.l.
5. Con provvedimento del 28 maggio 2024 il Tribunale di Padova, preso atto dell'intervenuta liquidazione giudiziale di Solar s.r.l., ha dichiarato l'interruzione del giudizio promosso da (r.g. n. Parte_2 1066/2024). 6. Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 19 luglio 2024 ha proposto intimazione di Parte_2 sfratto per morosità nei confronti di Solar s.r.l.
[...]
giudiziale e del DE dell'azienda di CP_7 Solar s.r.l. sotto sequestro giudiziario allegando l'ulteriore morosità maturata dalla conduttrice in relazione al pagamento dei canoni relativi ai due contratti di locazione già oggetto del precedente giudizio di sfratto (in particolare i canoni relativi al secondo e terzo trimestre del 2024). Dopo la costituzione in giudizio di
[...] e del DE giudiziario, con Controparte_6 ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio degli immobili locati in ragione della sottoposizione della convenuta a liquidazione giudiziale ed ha contestualmente disposto il mutamento del rito. Al giudizio è stato assegnato il n. r.g. 4424/2024. 7. Con ricorso del 25 settembre 2024 il giudizio r.g. n. 1066/2024 è stato riassunto (rectius proseguito) da
[...]
CP_9 8. Costituitasi nel giudizio riassunto, Parte_2 ha dato atto che nelle more era intervenuta sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24 a definizione del giudizio intercorso tra e Controparte_7 CP_1
pagina 5 di 27 s.r.l., la quale aveva dichiarato la nullità della cessione d'azienda intervenuta fra le parti litiganti in data 3.12.2015 e condannato Solar s.r.l. in liquidazione giudiziale alla retrocessione dell'azienda, comprensiva di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione. ha dunque Parte_2 chiesto di chiamare in causa in quanto Controparte_7 effettiva titolare dei rapporti di locazione oggetto di causa, rinunciando contestualmente alla domanda proposta
contro
Solar s.r.l. in l.g. Il DE giudiziario non si è invece costituito nel giudizio proseguito. 9. In data 17 marzo 2025 il Tribunale di Padova, nel procedimento n.r.g. 6304/2018 intercorso tra CP_7
e Solar s.r.l. ha pronunciato ordinanza con la
[...] quale ha dichiarato l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. relativo all'azienda condotta da Solar s.r.l. ed il venir meno della custodia giudiziaria;
in ragione di ciò, il custode dell'azienda, in data 24 marzo 2025, ha proceduto con la restituzione del complesso aziendale ad CP_7
[...] 10. Disposta la chiamata in causa del terzo, si è costituita nel giudizio r.g. n. 1066/2024
[...] chiedendo il rigetto delle domande Controparte_7 proposte da sia per motivi di rito che di Parte_2 merito. 11. Parallelamente, nel giudizio n. r.g. 4424/2024 tanto quanto e il DE Parte_2 Controparte_9 dott. hanno depositato memoria integrative ai CP_5 sensi dell'art. 426 c.p.c. In particolare, in sede di memoria integrativa ha chiesto di Parte_2 chiamare in causa in quanto effettiva Controparte_7 titolare dei rapporti di locazione oggetto di causa, rinunciando contestualmente alla domanda proposta contro
Controparte_9 Disposta la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_7 il rigetto delle domande proposte da sia Parte_2 per motivi di rito che di merito. 12. A seguito dell'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dopo lo scambio di memorie di replica tra le parti, la causa r.g. n. 1066/2024 è passata in decisione, previa riunione alla stessa della causa r.g.n. 4424/2024.
•
pagina 6 di 27 13. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di interruzione del giudizio n. r.g. 4424/2024 sollevata da
Controparte_7 La terza chiamata nella propria memoria di costituzione allega che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5328 del 28 febbraio 2025, ha deciso sul regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Padova a proposito della liquidazione giudiziale di Solar s.r.l. riconoscendo, appunto, la competenza del Tribunale di Padova(questione estranea al presente giudizio) ed eccepisce che, conseguentemente, il presente procedimento dovrebbe interrompersi in difetto della nomina di un nuovo Curatore (che ad oggi risulta comunque essere stato nominato, nella persona del dott. . Persona_1 L'eccezione è infondata, posto che l'incompetenza territoriale del tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale non travolge la sentenza di liquidazione giudiziale, ma determina la prosecuzione della medesima procedura innanzi ad un Tribunale diverso, con il medesimo Curatore (sino alla sostituzione dello stesso ad opera del tribunale competente). Tale principio è stato affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (fra le altre con sentenze n. 16116/2019 e n. 13316/2010), financo nella stessa sentenza n. 5328 del 28 febbraio 2025 che ha deciso il regolamento di competenza. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per disporre l'interruzione del giudizio n. r.g. 4424/2024, non essendosi verificata la perdita della capacità di stare in giudizio di Solar s.r.l. CP_10
[...
. Sempre in via pregiudiziale va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti e Parte_2 Controparte_6
.
[...] Tanto la ricorrente quanto la convenuta convergono in ordine a tale richiesta, sia nel giudizio n. r.g. 4424/2024 sia in quello r.g. n. 1066/2024(la ricorrente così conclude: « dichiarare la cessazione della materia del contendere fra la e il Curatore, in Parte_2 ragione della rinuncia della alla domanda Parte_2 proposta contro il Curatore: domanda da intendersi quindi rivolta esclusivamente contro il DE e la
[...] ; la convenuta così conclude: «in Controparte_7 via preliminare: (i) estromettere dal presente giudizio della Liquidazione Giudiziale Solar S.r.l. e dichiarare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiarare improcedibile/improponibile
pagina 7 di 27 il presente giudizio per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto definire in rito il presente giudizio;
(ii) in ogni caso revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza di rilascio ex art. 655 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa»). Fermo restando che non può essere disposta l'estromissione dal giudizio di Controparte_6 giudiziale – posto che ai sensi dell'art.
[...] 111, comma 3, c.p.c. l'estromissione può essere disposta soltanto «se le altre parti vi consentono», consenso che non risulta essere stato fornito da e da Parte_2
– può comunque Controparte_7 pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di risoluzione dei due contratti di locazione per cui è causa e di condanna di l.g. al pagamento dei canoni scaduti e Controparte_9 non corrisposti, proposte dalla ricorrente, essendo nelle more del giudizio venuto meno ogni interesse a coltivare dette domande (giusta la pronuncia della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24 - che, a definizione del giudizio intercorso tra CP_7
e Solar s.r.l., ha dichiarato la nullità della
[...] cessione d'azienda intervenuta fra le parti litiganti in data 3.12.2015 e condannato Controparte_6
alla retrocessione dell'azienda, comprensiva
[...] di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione - e considerato che in data 24 marzo 2025 il complesso aziendale è stato restituito a
[...]
). Controparte_7 Conseguentemente, l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 27 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 665 c.p.c. nei confronti di Solar s.r.l. nel giudizio r.g. n. 1066/2024 va revocata. La cessazione della materia del contendere va pronunciata a spese integralmente compensate fra le parti, posto che il venir meno dell'interesse a coltivare le domande originariamente proposte da è stato Parte_2 determinato da eventi sopravvenuti, non dipendenti dalla volontà delle parti, quali l'apertura di liquidazione giudiziale a carico della convenuta Solar s.r.l. dichiarata con sentenza del 29 febbraio 2024 e, soprattutto, la pronuncia della già richiamata sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24. Sul punto va peraltro osservato che, a seguito dell'interruzione del giudizio r.g. n. 1066/2024 disposta con provvedimento del 28 maggio 2024 e della prosecuzione dello stesso ad opera di la ricorrente, nel costituirsi Controparte_9
pagina 8 di 27 in giudizio, ha sin da subito dichiarato di rinunciare a coltivare le domande nei confronti della convenuta, in ragione del mutamento delle circostanze di fatto e di diritto determinato dagli eventi sopravvenuti poc'anzi descritti. Il Tribunale ravvisa, dunque, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti e ai Parte_2 Controparte_9 sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. 15. Ancora in via pregiudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra Parte_2
e il DE giudiziario dell'azienda condotta da
[...]
in relazione alle domande di Controparte_9 accertamento dell'intervenuta risoluzione dei due contratti di locazione per cui è causa e di condanna alla restituzione degli immobili locati e al pagamento dei canoni scaduti, proposte dalla ricorrente nei confronti del DE (e riportate nelle conclusioni rassegnate dalla ricorrente). Dai documenti presenti in atti risulta, infatti, che in data 17 marzo 2025 il Tribunale di Padova, nel procedimento n.r.g. 6304/2018 intercorso tra CP_7
e Solar s.r.l., ha pronunciato ordinanza con la
[...] quale ha dichiarato l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. relativo all'azienda condotta da Solar s.r.l. ed il venir meno della custodia giudiziaria;
in ragione di ciò, il DE dell'azienda, in data 24 marzo 2025, ha proceduto con la restituzione del complesso aziendale ad CP_7
In forza di tale provvedimento, è dunque venuta
[...] meno la custodia giudiziaria dell'azienda condotta da Solar s.r.l. – che è stata retrocessa alla odierna terza chiamata (fatto pacifico in causa) – ed unitamente a essa la nomina del DE giudiziario disposta a suo tempo dal Tribunale di Padova così come la sua legittimazione passiva nel presente giudizio, ragion per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere relativamente alle domande proposte dalla ricorrente nei confronti del DE, che non hanno più ragione d'essere in forza dei descritti eventi sopravvenuti. Anche in tal caso, e per le medesime ragioni descritte al paragrafo 14 della presente sentenza (verificarsi di eventi sopravvenuti, non dipendenti dalla volontà delle parti), la cessazione della materia del contendere va pronunciata a spese integralmente compensate. 16. Va poi osservato che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia
pagina 9 di 27 n. 1843/24 - che, a definizione del giudizio intercorso tra e Solar s.r.l., ha dichiarato la Controparte_7 nullità della cessione d'azienda intervenuta fra le parti litiganti in data 3.12.2015 e condannato
[...] alla retrocessione dell'azienda, Controparte_6 comprensiva di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione – la locatrice ha correttamente rivolto le proprie Parte_2 domande nei confronti della terza chiamata
[...]
. Controparte_7 Non vi è dubbio, infatti, che la terza chiamata sia l'effettiva titolare dei due rapporti di locazione per cui è causa, considerato che la nullità della cessione d'azienda stipulata nel 2015 da con Controparte_7 Solar s.r.l. ha effetti ex tunc, con la conseguenza che la terza chiamata deve ritenersi ab origine l'unica titolare dell'azienda «compresi tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione» (così al paragrafo 12 della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione). Considerato che i due contratti di locazione oggetto di causa sono stati conclusi dopo la predetta cessione d'azienda – precisamente in data 31 marzo 2016 – i relativi rapporti giuridici devono senz'altro ritenersi “retrocessi” ex tunc alla Controparte_7 17. Vanno ora esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate da nel Controparte_7 giudizio r.g. n. 1066/2024 e nel giudizio r.g.n. 4424/2024 al fine di paralizzare le domande proposte da
Parte_2 La terza chiamata afferma che le domande proposte dalla ricorrente nei suoi confronti in seno alla memoria integrativa depositata ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. dovrebbero essere dichiarate inammissibili in Pa quanto proposte nei confronti di soggetto (la appunto) che non era parte dell'originario procedimento di sfratto. L'eccezione è infondata, posto che a seguito del mutamento di rito disposto ai sensi dell'art. 667 c.p.c. si apre un processo a cognizione piena retto dal c.d. rito locatizio, che ben consente di chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c. formulando una domanda nuova contro lo stesso. L'orientamento del tutto maggioritario della giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che «Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione
pagina 10 di 27 dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale» (cfr. fra le molte Cass. 7430/2017; 15399/2010; 23908/2006). È dunque possibile per le parti chiamare in causa un terzo in sede di memoria integrativa successiva al mutamento del rito, come del resto emerge testualmente dal combinato disposto dell'art. 426 c.p.c. e dell'art. 420, comma 9, c.p.c. (cui la prima disposizione rimanda). Nel caso di specie, peraltro, le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della terza chiamata sono le medesime proposte nei confronti dell'originaria convenuta e tanto la chiamata in causa quanto l'”estensione” delle Pa domande ad si giustificano in ragione delle vicende sopravvenute rispetto alla notifica dell'intimazione di sfratto, che hanno determinato una successione nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. A quest'ultimo proposito va peraltro osservato che per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la chiamata in causa del successore a titolo particolare ex art. 111, comma 3, c.p.c. non incontra le preclusioni di cui all'art. 269 c.p.c. e può essere effettuata finanche in appello, non avendo il successore una posizione processuale e sostanziale distinta da quella del suo dante causa («Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo una posizione processuale e sostanziale distinta da quello del suo dante causa, può in ogni caso intervenire od essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall'art. 344 cod. proc. civ. (intervento del terzo) e non ostando alla ammissibilità della sua chiamata in causa - che non soggiace neppure ai termini ed alle forme prescritti dall'art. 269 dello stesso codice - la mancata trascrizione della domanda giudiziale» (cfr. fra le altre Cass. 2108/1991, 11833/1991, 3620/1990). L'eccezione va pertanto respinta. Non colgono nel segno neppure le ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dalla terza chiamata.
pagina 11 di 27 Sostiene che il Controparte_7 giudizio r.g. n. 1066/2024 dovrebbe ritenersi inammissibile/improcedibile in forza della sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Solar s.r.l. In particolare, secondo la terza chiamata «il procedimento di merito conseguente all'opposizione formulata dal DE dott. è divenuto CP_4 radicalmente improcedibile, in quanto la relativa controversia è stata attratta alla competenza del foro concorsuale (…) L'eccezione non è superata né dalla rinuncia alla domanda verso la Liquidazione Giudiziale Solar s.r.l., né dall'avvenuta restituzione dell'azienda a infatti, il procedimento instaurato Controparte_7 da
contro
Solar s.r.l. è da considerarsi Parte_2 radicalmente viziato ab origine, in quanto sorto avanti ad un giudice privo di competenza e nelle forme di un giudizio inapplicabile al caso di specie» (cfr. p. 16 e Pa s. della memoria di costituzione di . L'eccezione è infondata. Il procedimento r.g. n. 1066/2024, sorto a seguito della notifica della intimazione di sfratto da parte di cui ha fatto seguito il mutamento del Parte_2 rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., non può ritenersi «radicalmente viziato ab origine» come sostiene la terza chiamata, in quanto la liquidazione giudiziale della convenuta Solar s.r.l. è intervenuta in corso di causa (dichiarata con sentenza del 29 febbraio 2024), peraltro successivamente alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. con la quale è stato disposto il mutamento del rito. Il fatto che le domande proposte nei confronti di Solar Pa s.r.l. siano divenute, secondo la tesi di improcedibili per intervenuta liquidazione giudiziale della convenuta non ha alcun rilievo in ordine alla procedibilità del presente giudizio, posto che – come già osservato – la ricorrente da un lato ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro Controparte_9
e, dall'altro lato, ha legittimamente proposto le
[...] medesime domande nei confronti di Controparte_7 (e del DE giudiziario, sulla cui
[...] posizione già si è detto in precedenza), previa chiamata in causa della stessa ex art. 420, comma 9, c.p.c. Lo stesso deve ritenersi per il giudizio r.g.n. 4424/2024: sebbene le domande inizialmente proposte da nei confronti della liquidazione Parte_2 giudiziale di Solar s.r.l. dovessero ritenersi improcedibili (per i motivi esposti nella ordinanza di pagina 12 di 27 mutamento del rito emessa il 19 settembre 2024), a seguito del mutamento di rito la ricorrente ha legittimamente chiamato in causa Controparte_7
quale successore ex art. 111 c.p.c.
[...] dell'originaria convenuta in relazione ai due rapporti di locazione oggetto di lite, rinunciando alle domande proposte contro la liquidazione giudiziale, circostanza che impedisce di dichiarare improcedibile l'intero giudizio (come invece era stato ipotizzato nella già richiamata ordinanza di mutamento del rito emessa il 19 settembre 2024). Né può ritenersi che avendo la ricorrente rinunciato alle domande nei confronti di l.g. debbano Controparte_9 allora ritenersi improcedibili le domande proposte nei confronti della terza chiamata, come sostiene quest'ultima, affermando che « è Controparte_7 succeduta a titolo particolare nella posizione processuale di Solar s.r.l., cui i contratti di locazione facevano capo: di talché il giudizio proseguirebbe nei confronti dell'esponente società per la dichiarazione di risoluzione e la condanna al rilascio degli immobili. Ma la domanda di risoluzione e di condanna al rilascio proposta nei confronti della è stata Controparte_9 rinunciata da così viene spontaneo Parte_2 domandarsi quale sia la “posizione processuale” in cui
[...] sarebbe succeduta ai sensi dell'art. 111 Controparte_7 Pa c.p.c.» (cfr. p. 21 della memoria di costituzione di . Tale tesi omette di considerare che la ricorrente, con la memoria integrativa del 22 novembre 2024 (nel giudizio r.g. n. 4424/2024) con quella del 28 marzo 2025 (nel giudizio r.g. n. 1066/2024), non ha rinunciato sic et simpliciter alle domande proposte nei confronti di
[...]
ma ha contestualmente (e legittimamente, CP_9 per quanto già osservato) proposto le medesime domande nei confronti del successore a titolo particolare
[...] (cfr. le conclusioni Controparte_7 rassegnate nelle memorie integrative), dopo che la successione nel diritto controverso già si era prodotta, ossia dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24 - che ha dichiarato la nullità della cessione d'azienda intervenuta in data 3.12.2015 e condannato Controparte_6 giudiziale alla retrocessione dell'azienda in favore di Pa
– che risale al 23 ottobre 2024 e, per quanto riguarda il giudizio r.g. n. 1066/2024, anche dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza, verificatosi in data 14 gennaio 2025.
pagina 13 di 27 Conseguentemente, non è ravvisabile alcun vizio procedurale ostativo alla prosecuzione del giudizio nei confronti della terza chiamata. 18. Passando all'esame del merito, va osservato che risulta pacifica la morosità indicata nell'atto di intimazione notificato da tanto nella Parte_2 causa r.g. n. 1066/2024 tanto in quella r.g.n. 4424/2024. In particolare, è pacifico – perché non contestato - che alla data dell'intimazione di sfratto che ha portato al giudizio a cognizione piena r.g.n. 1066/2024 la conduttrice fosse morosa nel pagamento del primo rateo trimestrale di canoni dovuto per il 2024 (dunque per i canoni di gennaio, febbraio, marzo 2024) per l'importo complessivo di euro 27.500,00 oltre iva, di cui euro 17.500,00 oltre iva per il primo contratto di locazione ed euro 10.000,00 oltre iva per il secondo contratto di locazione. È altresì pacifico – perché non contestato - che alla data dell'intimazione di sfratto che ha portato al giudizio a cognizione piena r.g.n. 4424/2024 la conduttrice fosse morosa anche nel pagamento dei successivi due trimestri, scaduti rispettivamente l'1 aprile 2024 e l'1 luglio 2024. Nelle more dei due giudizi la morosità è stata in parte sanata e ammonta ad oggi a complessivi euro 18.333,00, riferiti ai canoni di locazione di gennaio e febbraio 2024 (cfr. verbale dell'odierna udienza). In merito va sin da ora osservato che il pagamento tardivo non è in grado di paralizzare la domanda di risoluzione proposta dalla locatrice. Infatti, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione «la circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se l'inadempimento integri il requisito della "gravità", di cui all'art. 1455 cod. civ.; al contrario, la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione» (cfr., per tutte, Cass. civ. 18500/2012). Trattandosi nel caso di specie di locazione ad uso diverso da quello abitativo, ed operando il principio generale posto dall'art. 1453, comma 3, c.c. – in base al quale «dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria
pagina 14 di 27 obbligazione» - nel presente giudizio a cognizione piena deve pertanto ritenersi irrilevante la circostanza che il conduttore abbia sanato parte della propria morosità successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto, in quanto a seguito della proposizione della domanda di risoluzione da parte del locatore l'adempimento tardivo doveva ritenersi precluso. 19. Tanto chiarito, va osservato che Controparte_7 (attuale conduttore degli immobili locati
[...] in forza delle vicende già ampiamente descritte) – e prima ancora il DE giudiziario dell'azienda - ha sollevato numerose eccezioni di merito, volte a paralizzare le domande della ricorrente e ad escludere la responsabilità del conduttore in relazione al mancato pagamento dei canoni alle scadenze contrattualmente pattuite. Tali eccezioni, che vengono ora esaminate, non convincono. 19.1. In primo luogo non convince il richiamo alla sentenza n. 2248/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia nell'ambito di un precedente giudizio di sfratto instaurato da in relazione ai medesimi Parte_2 immobili per cui è causa. Nel presente giudizio si verte, infatti, in ipotesi differente da quella esaminata dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2248/2023, in quanto nella presente causa non risulta «pretermesso il custode sulla questione dei canoni insoluti» (come invece accaduto nella causa decisa dalla Corte di Appello;
cfr. par. 17 della sentenza citata), ma viene in rilievo unicamente la mancanza di disponibilità liquide necessarie alla conduttrice per far fronte al pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite. Il richiamo a detta sentenza risulta quindi ultroneo, posto che nel caso di specie non risulta essere stato perpetrato alcun inganno né alcuna “pretermissione” ai danni del custode giudiziario dell'azienda condotta da Solar s.r.l., ma la morosità è riconducibile unicamente alla mancanza di liquidità nelle casse della conduttrice, fattispecie affatto diversa da quella presa in considerazione dalla Corte veneziana. 19.2. La terza chiamata pone poi in evidenza il carattere fraudolento dell'azione di sfratto intentata dalla locatrice, volta unicamente ad eludere il vincolo posto dal sequestro giudiziario dell'azienda esercitata negli immobili oggetto di locazione, nonché la nullità della intimazione di sfratto perché contraria a norme pagina 15 di 27 imperative (art. 388 c.p. riferito al vincolo posto dal sequestro giudiziario) ovvero posta in essere in frode alla legge. Sul punto va osservato che a oggi il sequestro giudiziario dell'azienda condotta negli immobili locati risulta venuto meno, posto che in data 17 marzo 2025 il Tribunale di Padova, nel procedimento n.r.g. 6304/2018 intercorso tra e Solar s.r.l. ha Controparte_7 pronunciato ordinanza con la quale ha dichiarato l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. relativo all'azienda condotta da Solar s.r.l. ed il venir meno della custodia giudiziaria. Allo stato, dunque, non è ravvisabile alcun rischio di
“elusione” del sequestro giudiziario a suo tempo disposto dal Tribunale di Padova né alcuna violazione, penalmente rilevante, di tale vincolo. In disparte tale considerazione, va in ogni caso osservato che le deduzioni della terza chiamata non convincono, per plurimi motivi. In primo luogo, l'odierna ricorrente è soggetto formalmente diverso da quello nei confronti del quale è stato a suo tempo pronunciato il provvedimento di sequestro giudiziario dell'azienda e, in quanto tale, non è vincolata da tale provvedimento cautelare. Di conseguenza, appare arduo predicare che la ricorrente stia abusando del proprio diritto all'esercizio di un'azione di sfratto per morosità al fine di eludere un vincolo alla quale neppure risulta sottoposta. In secondo luogo, va osservato che i presupposti della figura dell'abuso del diritto, invocata dalla terza chiamata, sono i seguenti: i) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
ii) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente determinate;
iii) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;
iv) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass. 20106/2009). A tacer d'altro, nel caso di specie non risulta provato che sia priva di un reale interesse a Parte_2 rientrare nella disponibilità degli immobili oggetto di locazione ed abbia esercitato l'intimazione di sfratto al pagina 16 di 27 solo fine di rientrare in possesso dell'azienda esercitata in tali immobili;
anzi, è la stessa terza chiamata ad affermare che «l'interesse del locatore Immobiliare NZ s.a.s. prima e poi è Parte_2 sempre stato ed è nella specie solo quello di rientrare nel possesso dell'immobile, ma non certo quello di ottenere il pagamento del canone» (cfr. p. 25 della memoria di costituzione della terza chiamata). Non risultano, poi, censurabili le modalità con le quali è stato esercitato lo sfratto – intimato dopo la scadenza del primo canone trimestrale del 2024, rimasto impagato ad opera della conduttrice, e dunque in presenza delle condizioni richieste dalla legge – e neppure è ravvisabile una «sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte», requisito sul quale la prospettazione della terza chiamata risulta generica. In terzo luogo va osservato che neppure può ritenersi che l'intimazione di sfratto notificata dalla Parte_2 sia nulla perché contraria agli artt. 1418, comma 2, 1343, 1344, 1345 c.c., come invece sostiene la terza chiamata, laddove afferma che «la dichiarazione di risoluzione di svolta a sensi dell'art. Parte_2 1456 e dell'art. 1453 c.c., deve considerarsi affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 secondo comma e degli art. 1343, 1344 e/o 1345 c.c., in quanto atto unilaterale espressione di una complessiva condotta dolosa e fraudolenta, con la quale gli stessi e CP_11 Parte_3
, condannati per infedeltà patrimoniale ai sensi
[...] dell'art. 2634 c.c., continuano a perseguire lo stesso fine di sottrarre a (ora in Controparte_7 liquidazione) l'azienda illegittimamente trasferita e rendere sostanzialmente inefficaci i provvedimenti di sequestro disposti dall'Autorità giudiziaria» e che « Gli atti sopra descritti – la dichiarazione di risoluzione e l'intimazione di sfratto – sono nulli per una pluralità di ragioni: la dichiarazione di risoluzione e l'intimazione di sfratto sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c. per illiceità della causa in concreto, poiché diretti a perseguire scopi fraudolenti, contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale e in violazione di disposizioni di legge anche penale (in particolare art. 388 c.p.); tali atti sono peraltro informati da una causa illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c.: tramite essi, infatti, i sig.ri cercano di Pt_2 eludere il sequestro giudiziario d'azienda, in violazione dell'art. 388 c.p., la quale ultima norma ha
pagina 17 di 27 pacificamente natura imperativa;
gli atti richiamati sono altresì fraudolentemente diretti ai sensi dell'art. 1344 c.c. ad eludere l'applicazione di una norma imperativa, ossia il medesimo art. 388 c.p.; infine, la nullità deriva anche dall'art. 1345 c.c., in quanto l'intimazione di sfratto e la dichiarazione di risoluzione mirano a perseguire una finalità puramente illecita, “comune” peraltro a tutti i soggetti coinvolti nel disegno di
ossia: il medesimo Testimone_1 Testimone_1 e Solar s.r.l.»(cfr. p. 28 e ss. della Parte_2 memoria di costituzione della terza chiamata). In merito va osservato che tanto l'intimazione di sfratto quanto la domanda (proposta in via subordinata) di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento della conduttrice ai sensi dell'art. 1453 c.c. non costituiscono «atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale» ai sensi dell'art. 1324 c.c., bensì, rispettivamente, domanda e pronuncia giudiziale di risoluzione contrattuale. In relazione a tali atti, dunque, il richiamo alla nullità del contratto per causa illecita o perché in frode alla legge si palesa ultroneo. Quanto alla manifestazione di volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel primo contratto di locazione per cui è causa – questa sì atto unilaterale negoziale cui in astratto sono applicabili le norme sui contratti – va osservato che non è ravvisabile alcuna invalidità della stessa nei termini prospettati dalla terza chiamata. Come già osservato, l'odierna ricorrente è soggetto formalmente diverso da quello nei confronti del quale è stato a suo tempo pronunciato il provvedimento di sequestro giudiziario dell'azienda e, in quanto tale, non è vincolata da tale provvedimento cautelare né può ritenersi che la stessa abbia violato il disposto dell'art. 388, comma 1, c.p. che punisce chi «Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032», per la semplice ragione che Parte_2 non era destinataria del provvedimento giudiziale che ha disposto il sequestro giudiziario dell'azienda condotta negli immobili locati e non può dunque ritenersi soggetto pagina 18 di 27 attivo del reato punito e previsto dall'art. 388, comma 1, c.p., da qualificarsi come reato c.d. proprio, che può essere commesso solamente dal destinatario del provvedimento giudiziale. Va poi ulteriormente osservato, in via dirimente, che, anche volendo in ipotesi ritenere configurabile la violazione della predetta disposizione penale ad opera della odierna ricorrente, si incorrerebbe al più nella figura del c.d. reato in contratto e non in quella del c.d. reato contratto. In merito, la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha chiarito che «In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse» (cfr. Cass. 14234/2003; 18016/2018; 12611/2021). Nel caso di specie, posto che l'art. 388 c.p. non è volto a vietare direttamente la stipulazione di un contratto o di un atto negoziale (al contrario delle norme penali che puniscono la cessione di stupefacenti e l'associazione per delinquere), ma colpisce un comportamento materiale della parte (che può anche estrinsecarsi nella conclusione di negozi giuridici), la violazione della norma penale in parola da parte dell'odierna ricorrente potrebbe al più comportare conseguenze risarcitorie, ma giammai la nullità per contrasto con norma imperativa (l'art. 388 c.p., appunto) dell'atto negoziale posto in essere dalla Parte_2 La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nei due contratti di locazione per cui è causa non viola, pertanto, la legge penale nei termini descritti dalla terza chiamata e non è dunque contraria alla norma imperativa dell'art. 388 c.p. né si pone “in frode” a detta disposizione normativa, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione degli art. 1418, comma 2, 1343, 1344 c.c. nei termini prospettati da Controparte_7 Quanto alla prospettata violazione dell'art. 1345 c.c. («motivo illecito»), oltre a tutto quanto sinora osservato, va altresì evidenziato che si tratta di norma che eccezionalmente dà rilevanza al motivo che ha indotto le parti a concludere un contratto, a patto che lo stesso sia comune a entrambe, circostanza che rende non estensibile la disposizione in esame agli atti pagina 19 di 27 unilaterali, sorretti per definizione dalla volontà e dai motivi di una sola parte. Né può ritenersi che la manifestazione di volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa sia invalida perché contraria alla buona fede, dovendosi osservare in via dirimente che, in forza della consolidata distinzione tra regole di validità e regole di comportamento (Cass. S.U. 26724/2007), il rimedio contro la violazione del canone di buona fede o l'abuso del diritto non è la nullità del contratto o dell'atto negoziale ma l'azione di risarcimento del danno (non proposta in questa sede). 19.3. Sostiene, poi, la terza chiamata che per la conduttrice ed il DE sarebbe stato impossibile far fronte al pagamento dei canoni in ragione del pignoramento (asseritamente illegittimo) posto in essere dalla in relazione ai Controparte_12 crediti e alle disponibilità liquide dell'azienda posta sotto sequestro. In buona sostanza, secondo la terza chiamata, l'odierna ricorrente in accordo con un soggetto terzo - la appunto – Controparte_12 avrebbe “strumentalmente indotto” la situazione di illiquidità che ha reso impossibile il pagamento dei canoni di locazione alle scadenze stabilite. In merito va osservato che, anche a volere per ipotesi ritenere abusivo il pignoramento posto in essere dalla
(questione che peraltro sfugge alla competenza CP_12 di detto giudice, in quanto rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di La Spezia), l'indisponibilità di risorse liquide del debitore (indipendentemente dalla ragione della stessa, che ben può derivare anche da illegittime pretese esecutive di terzi) non risulta idonea a giustificare l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, quale quella relativa al pagamento del canone di locazione, per la quale non opera il principio ad impossibilia nemo tenetur. Per tale motivo non risulta neppure ipotizzabile nel caso di specie il ricorrere dell'esimente di cui all'art. 1218 c.c. in relazione all'inadempimento, da parte della conduttrice, dell'obbligo di pagare il canone di locazione, ossia di una obbligazione di dare avente ad oggetto un bene fungibile. Né può ritenersi che il “disegno” asseritamente perpetrato dalla ricorrente con la
[...] incida sotto altro profilo sul Controparte_12 diritto della locatrice ad ottenere la risoluzione per pagina 20 di 27 inadempimento dei due contratti di locazione per cui è causa, in quanto – per i motivi già esposti – non è riscontrabile alcun vizio di nullità della intimazione di sfratto o della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e neppure è riscontrabile un abuso del diritto nei termini delineati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente (per tutte Cass. 20106/2009). 19.4. Allega poi la terza chiamata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola risolutiva espressa azionata dalla locatrice e la rinuncia tacita della locatrice ad avvalersi di tale clausola. Tali eccezioni sono irrilevanti rispetto al contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici», posto che tale contratto non contiene una clausola risolutiva espressa, presente invece nel contratto di locazione avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, ove al punto 9 è stabilito che « L'inosservanza da parte del Conduttore dei punti 2-3-5-8 del presente contratto ne produrrà ipso iure la risoluzione per fatto e colpa del conduttore senza bisogno di diffida». Tale clausola, lungi dal risultare nulla per indeterminatezza, risulta invece chiaramente determinata in relazione alle obbligazioni la cui violazione ad opera del conduttore determina la risoluzione di diritto del contratto, fra le quale risulta anche quella di pagamento del canone in quattro rate trimestrali anticipate contenuta nel punto 2 del contratto. La terza chiamata, peraltro, a sostegno della propria tesi cita alcune sentenze di legittimità che tuttavia avevano ad oggetto una clausola risolutiva espressa destinata ad operare in caso di inadempimento «a tutti gli obblighi» derivanti dal contratto, fattispecie del tutto differente da quella in esame. In mancanza di una diversa indicazione nella clausola risolutiva deve peraltro ritenersi che la risoluzione consegua al mancato pagamento anche di un singolo rateo, che di fatto equivale all'omesso pagamento di tre mensilità del canone di locazione, trattandosi di rate trimestrali.
pagina 21 di 27 Non può poi ritenersi che abbia Parte_2 rinunciato tacitamente ad avvalersi di tale clausola per aver «sempre tollerato il ritardo del pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice». Sul punto è sufficiente osservare che l'introduzione della precedente causa di sfratto r.g.n. 3582/2022 in relazione ai medesimi immobili oggetto del presente giudizio contraddice l'affermazione per cui Parte_2 avrebbe sempre tollerato il tardivo pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice. Di conseguenza, non è in alcun modo ravvisabile un comportamento del locatore che abbia ingenerato nella conduttrice il legittimo affidamento della volontà di mantenere fermo il vincolo contrattuale (fattispecie oggetto delle sentenze citate dalla terza chiamata). Peraltro, anche nel caso di rinuncia tacita ad avvalersi della clausola in parola, il creditore può sempre farla
“rivivere”, richiamando il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cass. 1316/1998). 20. Tanto osservato in ordine alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata, va evidenziato che in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4 deve ritenersi operante l'effetto risolutivo di cui all'art. 1456 c.c. Infatti:
- la volontà di avvalersi di detta clausola è stata manifestata dalla locatrice con la notifica dei due atti di intimazione di sfratto che hanno dato origine alle controversie in esame;
- l'inadempimento della conduttrice (e del DE per essa) all'obbligo di pagare il canone alle scadenze trimestrali convenute è pacifico, come già osservato. Operando la clausola risolutiva espressa, non è necessario verificare la gravità di tale inadempimento, poiché essa è in re ipsa esseno già stata predeterminata dalle parti(cfr. fra le molte Cass. 3343/2001);
- l'inadempimento è altresì imputabile, posto che per tutti i motivi già esposti non sono ravvisabili circostanze di fatto o di diritto che abbiano reso non imputabile alla conduttrice (e per essa al DE) l'omesso pagamento dei canoni di locazione pagina 22 di 27 ovvero che abbiano reso impossibile tale prestazione. Va pertanto dichiarata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., a far data dal 15 gennaio 2024 (data della notifica del primo atto di intimazione di sfratto), del contratto di locazione avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n.
4. va condannata alla Controparte_7 restituzione dell'immobile alla ricorrente, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, data fissata tenendo conto dell'attività produttiva cui il bene è destinato. 21. In relazione al contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» - per il quale non opera la clausola risolutiva espressa – ferme le considerazioni già svolte in ordine alla sussistenza di un inadempimento e alla imputabilità di tale inadempimento alla conduttrice, va ora valutata la gravità dello stesso ai fini della pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. Si tratta di inadempimento grave, perché involge l'obbligazione principale che incombe sul conduttore, ovvero il pagamento del canone entro le scadenze contrattualmente stabilite e perché protratto nel tempo. Sul punto, può essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 5 l. 392/1978, norma che individua un motivo di risoluzione del contratto di locazione nel mancato pagamento del canone di locazione decorsi soli venti giorni dalla scadenza prevista, pur non applicabile direttamente alle locazioni ad uso non abitativo, «può però essere tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell'art. 1455 c.c. se l'inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza» anche per le locazioni commerciali (Cass. 1428/2017). Nel caso di specie, come detto, il mancato pagamento si è protratto per svariati mesi e ha senza dubbio frustrato il sinallagma contrattuale, in quanto ha interessato l'obbligazione principale del conduttore. L'invocata
“tolleranza” della locatrice in ordine al tardivo pagamento del canone non può, inoltre, incidere sulla pagina 23 di 27 gravità dell'inadempimento della conduttrice, dovendosi ribadire che ben prima di agire in questa Parte_2 sede aveva già manifestato la volontà di non tollerare ulteriori ritardi da parte della conduttrice, proponendo finanche un procedimento per convalida di sfratto (r.g.n. 3582/2022). Né può ritenersi che la ricorrente sia priva di un reale interesse ad ottenere la risoluzione dei contratti di locazione oggetto di causa, in quanto sarebbe piuttosto animata dall'interesse strumentale a rientrare nella disponibilità dell'azienda condotta negli immobili locati, come sostenuto dalla terza chiamata. In primo luogo, infatti, il petitum della presente causa riguarda proprio i due immobili condotti in locazione, dei quali la ricorrente chiede la restituzione;
in secondo luogo, l'asserita volontà della odierna ricorrente di impossessarsi dell'azienda in precedenza esercitata dalla conduttrice, presuppone logicamente anche la volontà di rientrare nella disponibilità degli immobili ove quell'azienda è esercitata, ragion per cui neppure in astratto è ipotizzabile l'assenza di interesse della ad ottenere la risoluzione dei Parte_2 contratti per cui è causa e la restituzione degli immobili locati. Alla luce di tali considerazioni, il contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» va risolto per grave inadempimento della conduttrice ai sensi dell'art. 1453 c.c. va condannata alla Controparte_7 restituzione dell'immobile alla ricorrente, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, data fissata tenendo conto dell'attività produttiva cui il bene è destinato. 22. (che, si ricorda, Controparte_7 è subentrata ex tunc nella stessa posizione sostanziale e processuale di Solar s.r.l.) va altresì condannata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti sino ad oggi, pari a euro 18.333,00 (relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024), così come al pagamento dei canoni che matureranno sino alla data del rilascio, in forza del disposto dell'art. 1591 c.c., in base al quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna - e tenuto conto che «in tema di locazione di
pagina 24 di 27 immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento» (cfr. Cass. civ. n. 11603/2005). Su tale importo spettano alla ricorrente anche gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascun rateo trimestrale alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo. 23. Le spese di lite sostenute da vanno Parte_2 poste a carico della terza chiamata, soccombente in giudizio (mentre nei rapporti tra ricorrente, DE e convenuta è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite per i motivi già esposti). Sul punto va osservato che «in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa» (Cass. 13276/2018). Considerato che le due cause riunite hanno avuto ad oggetto pressoché integralmente le medesime questioni di pagina 25 di 27 fatto e di diritto, si ritiene congruo liquidare a favore della ricorrente un compenso unico per entrambe le cause, parametrato però ai valori massimi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, ed ai valori medi per la fase decisoria, che è stata unica per entrambe le cause (vista la riunione delle stesse). Considerato il contenuto delle domande proposte e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa può assumersi come valore della stessa quello indeterminabile di media complessità.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e Solar s.r.l. in liquidazione Parte_2 giudiziale, a spese integralmente compensate.
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e il DE giudiziario dott. Parte_2
a spese integralmente compensate. Controparte_5
3) ACCERTA l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., a far data dal 15 gennaio 2024, del contratto di locazione stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare NZ s.a.s. e Solar s.r.l. avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4.
4) CONDANNA alla Controparte_7 restituzione alla ricorrente dell'immobile di cui al punto 3 del presente dispositivo (censito al catasto fabbricati del medesimo comune come segue: fg. 8, D/7, part. 112, sub. 9; fg. 8, D/7, part. 988 di mq 340; fg. 8, C/6, part. 697 di mq 27; fg. 8, F/1, part. 909), libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
5) DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare NZ s.a.s. e Solar s.r.l.
6) CONDANNA alla Controparte_7 restituzione alla ricorrente dell'immobile di cui al punto 5 del presente dispositivo (censito al pagina 26 di 27 Catasto Terreni del medesimo comune al fg. 8, part. 987, di mq 4.835) libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026. 7) CONDANNA al Controparte_7 pagamento in favore della ricorrente di euro 18.333,00 e al pagamento dei canoni di locazione che matureranno sino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascun rateo trimestrale alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo. 8) CONDANNA al Controparte_7 rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in: euro 1.090,00 per spese specifiche;
euro 14.501,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, il 23 ottobre 2025. Il Giudice Alberto Stocco
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TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 23 ottobre 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte attrice l'avv. Marchini in sostituzione dell'avv. Giovannelli, che precisa le conclusioni come da memoria del 27 giugno 2025. Fa presente che nelle more della causa la morosità come intimata è stata quasi interamente sanata – residuando unicamente l'importo di euro 18.333,00 riferito alle mensilità di gennaio e febbraio 2024; i successivi canoni di locazione sono invece stati interamente corrisposti in Pa parte dal Curatore di Solar e in parte da . per parte in liquidazione giudiziale l'avv. Venerucci in CP_1 sostituzione dell'avv. Favaro, che precisa le conclusioni come da memoria del 29 luglio 2025 Pa per – in persona del liquidatore dott. Controparte_2 presente personalmente – l'avv. Pinamonti e l'avv. Cester, che precisano le conclusioni come da memoria del 19 maggio 2025. Chiedono inoltre di depositare un documento sopravvenuto n. 45 rispetto alla memoria di replica volto a provare il “disegno criminoso” perpetrato dalla ricorrente con la CP_3
.
[...] L'avv. Marchini si oppone e comunque fa presente che il documento è irrilevante. Il giudice ammette la produzione della terza chiamata mediante deposito cartaceo invitandola a produrre il documento anche in telematico entro fine giornata. Segue discussione orale. All'esito – previa trattazione di altra udienza - il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 1066/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNELLI DANIELE e GAMBARDELLA MARC ANTHONY
RICORRENTE
contro
C.F. ), quale custode Controparte_4 C.F._1 giudiziario di Solar s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti NEVONI ROBERTO e FRANZATO FRANCESCO
quale custode giudiziario di Solar Controparte_5 s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e PODESTA'
[...]
[...] (C.F. ) Controparte_6 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e FAVARO MARCO RESISTENTI e contro (C.F. e Controparte_7 P.I ) con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO P.IVA_3 PINAMONTI e DAVIDE CESTER TERZA CHIAMATA
alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. R.G. 4424/2024, promossa da:
C.F. ) Parte_2 P.IVA_1
pagina 2 di 27 con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNELLI DANIELE e GAMBARDELLA MARC ANTHONY
RICORRENTE contro
quale custode giudiziario di Solar Controparte_4 s.r.l.,(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti NEVONI ROBERTO e
[...]
[...]
[...] (C.F. ) Controparte_8 P.IVA_2 con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e FAVARO MARCO RESISTENTI e contro (C.F. e Controparte_7 P.I ) con il patrocinio degli avv.ti ANTONIO P.IVA_3 PINAMONTI e DAVIDE CESTER TERZA CHIAMATA
quale custode giudiziario di Solar Controparte_5 s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti CELANO GIOVANNI e PODESTA' LORENZO INTERVENUTO
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a 1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
ha proposto intimazione di sfratto per morosità
[...] nei confronti di Solar s.r.l. e del DE dell'azienda di Solar s.r.l. sotto sequestro giudiziario allegando le seguenti circostanze di fatto:
- in data 31.3.2016 la Immobiliare NZ s.a.s. (oggi e Solar s.r.l. stipulavano – la prima Parte_2 come proprietaria-locatrice e la seconda come conduttrice
– due contratti di locazione di immobili a uso non abitativo: il contratto di locazione registrato a Padova il 23.11.2016 al n. 012253-serie 3T, codice identificativo avente ad oggetto CodiceFiscale_2 «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4; il contratto di locazione registrato a Padova il 23.11.2016 al n. 012255-serie 3T, codice identificativo avente ad oggetto un'area contigua e CodiceFiscale_3
pagina 3 di 27 pertinenziale, situata anch'essa nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici»; in base all'art. 2 del primo contratto di locazione e all'art. 3 del secondo contratto di locazione il canone annuo – rispettivamente pari a euro 70.000, oltre IVA, e euro 40.000, oltre IVA – avrebbe dovuto essere corrisposto al domicilio del locatore in quattro rate trimestrali anticipate;
- negli immobili oggetto delle locazioni Solar s.r.l. esercitava la propria azienda di raccolta e lavorazione di scarti di origine animale e produzione e vendita di farine e grassi animali;
- nel 2018 la promuoveva
contro
Solar Controparte_7 s.r.l., dinanzi al Tribunale di Padova, il giudizio n. 6304/2018 R.G., per sentire accertare di essere proprietaria dell'azienda e condannare la convenuta alla restituzione;
in corso di causa veniva disposto il sequestro giudiziario dell'azienda e nominato custode il dott. poi sostituito dal dott. Controparte_4 CP_5
[...]
- nel 2022 il locatore promuoveva, avanti al Tribunale di Padova e nei confronti del conduttore e del custode, domanda di convalida di sfratto per finita locazione e domanda di convalida di sfratto per morosità in relazione ai due contratti di locazione sopra indicati;
il Tribunale pronunciava sentenza di risoluzione dei contratti di locazione per morosità del conduttore, sentenza poi riformata in appello a seguito di impugnazione interposta dal DE;
- in data 1 gennaio 2024 scadevano i ratei dei canoni delle locazioni dovuti per il primo trimestre dell'anno 2024, per complessivi euro 27.500, di cui euro 17.500 per il primo contratto di locazione ed euro 10.000 per il secondo contratto di locazione, oltre IVA;
i ratei rimanevano insoluti per sopravvenuta insolvenza del conduttore. ha quindi dichiarato di esercitare, con Parte_2 la notifica dell'atto di intimazione, la clausola risolutiva espressa prevista al punto 9 del primo contratto di locazione per il caso di inadempimento del conduttore;
in subordine, l'intimante ha dichiarato di esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. in relazione al primo contratto di locazione. In relazione al secondo contratto di locazione ha dichiarato di esercitare l'azione di risoluzione ex
pagina 4 di 27 art. 1453 c.c. per inadempimento della conduttrice intimata. L'intimante ha chiesto, inoltre, l'emissione di decreto ingiuntivo relativo ai canoni di locazione scaduti e a scadere non corrisposti dal conduttore. 2. Nel procedimento di sfratto la conduttrice è rimasta contumace mentre si è costituito il DE dell'azienda di Solar s.r.l. sotto sequestro giudiziario, dott.
, opponendosi alla convalida dello sfratto. CP_4
3. Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. in data 27 febbraio 2024 il Tribunale ha ordinato il rilascio, con riserva delle eccezioni, dell'immobile locato libero da persone o cose per la data del 30 settembre 2024, disponendo contestualmente il mutamento del rito. Il giudizio ha preso il n. r.g. 1066/2024.
4. Con sentenza del 29 febbraio 2024 il Tribunale di La Spezia ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Solar s.r.l.
5. Con provvedimento del 28 maggio 2024 il Tribunale di Padova, preso atto dell'intervenuta liquidazione giudiziale di Solar s.r.l., ha dichiarato l'interruzione del giudizio promosso da (r.g. n. Parte_2 1066/2024). 6. Con atto di intimazione di sfratto notificato in data 19 luglio 2024 ha proposto intimazione di Parte_2 sfratto per morosità nei confronti di Solar s.r.l.
[...]
giudiziale e del DE dell'azienda di CP_7 Solar s.r.l. sotto sequestro giudiziario allegando l'ulteriore morosità maturata dalla conduttrice in relazione al pagamento dei canoni relativi ai due contratti di locazione già oggetto del precedente giudizio di sfratto (in particolare i canoni relativi al secondo e terzo trimestre del 2024). Dopo la costituzione in giudizio di
[...] e del DE giudiziario, con Controparte_6 ordinanza del 19 settembre 2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio degli immobili locati in ragione della sottoposizione della convenuta a liquidazione giudiziale ed ha contestualmente disposto il mutamento del rito. Al giudizio è stato assegnato il n. r.g. 4424/2024. 7. Con ricorso del 25 settembre 2024 il giudizio r.g. n. 1066/2024 è stato riassunto (rectius proseguito) da
[...]
CP_9 8. Costituitasi nel giudizio riassunto, Parte_2 ha dato atto che nelle more era intervenuta sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24 a definizione del giudizio intercorso tra e Controparte_7 CP_1
pagina 5 di 27 s.r.l., la quale aveva dichiarato la nullità della cessione d'azienda intervenuta fra le parti litiganti in data 3.12.2015 e condannato Solar s.r.l. in liquidazione giudiziale alla retrocessione dell'azienda, comprensiva di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione. ha dunque Parte_2 chiesto di chiamare in causa in quanto Controparte_7 effettiva titolare dei rapporti di locazione oggetto di causa, rinunciando contestualmente alla domanda proposta
contro
Solar s.r.l. in l.g. Il DE giudiziario non si è invece costituito nel giudizio proseguito. 9. In data 17 marzo 2025 il Tribunale di Padova, nel procedimento n.r.g. 6304/2018 intercorso tra CP_7
e Solar s.r.l. ha pronunciato ordinanza con la
[...] quale ha dichiarato l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. relativo all'azienda condotta da Solar s.r.l. ed il venir meno della custodia giudiziaria;
in ragione di ciò, il custode dell'azienda, in data 24 marzo 2025, ha proceduto con la restituzione del complesso aziendale ad CP_7
[...] 10. Disposta la chiamata in causa del terzo, si è costituita nel giudizio r.g. n. 1066/2024
[...] chiedendo il rigetto delle domande Controparte_7 proposte da sia per motivi di rito che di Parte_2 merito. 11. Parallelamente, nel giudizio n. r.g. 4424/2024 tanto quanto e il DE Parte_2 Controparte_9 dott. hanno depositato memoria integrative ai CP_5 sensi dell'art. 426 c.p.c. In particolare, in sede di memoria integrativa ha chiesto di Parte_2 chiamare in causa in quanto effettiva Controparte_7 titolare dei rapporti di locazione oggetto di causa, rinunciando contestualmente alla domanda proposta contro
Controparte_9 Disposta la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio chiedendo Controparte_7 il rigetto delle domande proposte da sia Parte_2 per motivi di rito che di merito. 12. A seguito dell'infruttuoso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, dopo lo scambio di memorie di replica tra le parti, la causa r.g. n. 1066/2024 è passata in decisione, previa riunione alla stessa della causa r.g.n. 4424/2024.
•
pagina 6 di 27 13. In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di interruzione del giudizio n. r.g. 4424/2024 sollevata da
Controparte_7 La terza chiamata nella propria memoria di costituzione allega che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5328 del 28 febbraio 2025, ha deciso sul regolamento di competenza sollevato dal Tribunale di Padova a proposito della liquidazione giudiziale di Solar s.r.l. riconoscendo, appunto, la competenza del Tribunale di Padova(questione estranea al presente giudizio) ed eccepisce che, conseguentemente, il presente procedimento dovrebbe interrompersi in difetto della nomina di un nuovo Curatore (che ad oggi risulta comunque essere stato nominato, nella persona del dott. . Persona_1 L'eccezione è infondata, posto che l'incompetenza territoriale del tribunale che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale non travolge la sentenza di liquidazione giudiziale, ma determina la prosecuzione della medesima procedura innanzi ad un Tribunale diverso, con il medesimo Curatore (sino alla sostituzione dello stesso ad opera del tribunale competente). Tale principio è stato affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (fra le altre con sentenze n. 16116/2019 e n. 13316/2010), financo nella stessa sentenza n. 5328 del 28 febbraio 2025 che ha deciso il regolamento di competenza. Non si ravvisano, pertanto, i presupposti per disporre l'interruzione del giudizio n. r.g. 4424/2024, non essendosi verificata la perdita della capacità di stare in giudizio di Solar s.r.l. CP_10
[...
. Sempre in via pregiudiziale va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra le parti e Parte_2 Controparte_6
.
[...] Tanto la ricorrente quanto la convenuta convergono in ordine a tale richiesta, sia nel giudizio n. r.g. 4424/2024 sia in quello r.g. n. 1066/2024(la ricorrente così conclude: « dichiarare la cessazione della materia del contendere fra la e il Curatore, in Parte_2 ragione della rinuncia della alla domanda Parte_2 proposta contro il Curatore: domanda da intendersi quindi rivolta esclusivamente contro il DE e la
[...] ; la convenuta così conclude: «in Controparte_7 via preliminare: (i) estromettere dal presente giudizio della Liquidazione Giudiziale Solar S.r.l. e dichiarare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente dichiarare improcedibile/improponibile
pagina 7 di 27 il presente giudizio per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto definire in rito il presente giudizio;
(ii) in ogni caso revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza di rilascio ex art. 655 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa»). Fermo restando che non può essere disposta l'estromissione dal giudizio di Controparte_6 giudiziale – posto che ai sensi dell'art.
[...] 111, comma 3, c.p.c. l'estromissione può essere disposta soltanto «se le altre parti vi consentono», consenso che non risulta essere stato fornito da e da Parte_2
– può comunque Controparte_7 pronunciarsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di risoluzione dei due contratti di locazione per cui è causa e di condanna di l.g. al pagamento dei canoni scaduti e Controparte_9 non corrisposti, proposte dalla ricorrente, essendo nelle more del giudizio venuto meno ogni interesse a coltivare dette domande (giusta la pronuncia della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24 - che, a definizione del giudizio intercorso tra CP_7
e Solar s.r.l., ha dichiarato la nullità della
[...] cessione d'azienda intervenuta fra le parti litiganti in data 3.12.2015 e condannato Controparte_6
alla retrocessione dell'azienda, comprensiva
[...] di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione - e considerato che in data 24 marzo 2025 il complesso aziendale è stato restituito a
[...]
). Controparte_7 Conseguentemente, l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa in data 27 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 665 c.p.c. nei confronti di Solar s.r.l. nel giudizio r.g. n. 1066/2024 va revocata. La cessazione della materia del contendere va pronunciata a spese integralmente compensate fra le parti, posto che il venir meno dell'interesse a coltivare le domande originariamente proposte da è stato Parte_2 determinato da eventi sopravvenuti, non dipendenti dalla volontà delle parti, quali l'apertura di liquidazione giudiziale a carico della convenuta Solar s.r.l. dichiarata con sentenza del 29 febbraio 2024 e, soprattutto, la pronuncia della già richiamata sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24. Sul punto va peraltro osservato che, a seguito dell'interruzione del giudizio r.g. n. 1066/2024 disposta con provvedimento del 28 maggio 2024 e della prosecuzione dello stesso ad opera di la ricorrente, nel costituirsi Controparte_9
pagina 8 di 27 in giudizio, ha sin da subito dichiarato di rinunciare a coltivare le domande nei confronti della convenuta, in ragione del mutamento delle circostanze di fatto e di diritto determinato dagli eventi sopravvenuti poc'anzi descritti. Il Tribunale ravvisa, dunque, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti e ai Parte_2 Controparte_9 sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. 15. Ancora in via pregiudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere fra Parte_2
e il DE giudiziario dell'azienda condotta da
[...]
in relazione alle domande di Controparte_9 accertamento dell'intervenuta risoluzione dei due contratti di locazione per cui è causa e di condanna alla restituzione degli immobili locati e al pagamento dei canoni scaduti, proposte dalla ricorrente nei confronti del DE (e riportate nelle conclusioni rassegnate dalla ricorrente). Dai documenti presenti in atti risulta, infatti, che in data 17 marzo 2025 il Tribunale di Padova, nel procedimento n.r.g. 6304/2018 intercorso tra CP_7
e Solar s.r.l., ha pronunciato ordinanza con la
[...] quale ha dichiarato l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. relativo all'azienda condotta da Solar s.r.l. ed il venir meno della custodia giudiziaria;
in ragione di ciò, il DE dell'azienda, in data 24 marzo 2025, ha proceduto con la restituzione del complesso aziendale ad CP_7
In forza di tale provvedimento, è dunque venuta
[...] meno la custodia giudiziaria dell'azienda condotta da Solar s.r.l. – che è stata retrocessa alla odierna terza chiamata (fatto pacifico in causa) – ed unitamente a essa la nomina del DE giudiziario disposta a suo tempo dal Tribunale di Padova così come la sua legittimazione passiva nel presente giudizio, ragion per cui deve ritenersi cessata la materia del contendere relativamente alle domande proposte dalla ricorrente nei confronti del DE, che non hanno più ragione d'essere in forza dei descritti eventi sopravvenuti. Anche in tal caso, e per le medesime ragioni descritte al paragrafo 14 della presente sentenza (verificarsi di eventi sopravvenuti, non dipendenti dalla volontà delle parti), la cessazione della materia del contendere va pronunciata a spese integralmente compensate. 16. Va poi osservato che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia
pagina 9 di 27 n. 1843/24 - che, a definizione del giudizio intercorso tra e Solar s.r.l., ha dichiarato la Controparte_7 nullità della cessione d'azienda intervenuta fra le parti litiganti in data 3.12.2015 e condannato
[...] alla retrocessione dell'azienda, Controparte_6 comprensiva di tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione – la locatrice ha correttamente rivolto le proprie Parte_2 domande nei confronti della terza chiamata
[...]
. Controparte_7 Non vi è dubbio, infatti, che la terza chiamata sia l'effettiva titolare dei due rapporti di locazione per cui è causa, considerato che la nullità della cessione d'azienda stipulata nel 2015 da con Controparte_7 Solar s.r.l. ha effetti ex tunc, con la conseguenza che la terza chiamata deve ritenersi ab origine l'unica titolare dell'azienda «compresi tutti i beni e rapporti giuridici acquisiti in data successiva alla cessione» (così al paragrafo 12 della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24, divenuta definitiva per mancanza di impugnazione). Considerato che i due contratti di locazione oggetto di causa sono stati conclusi dopo la predetta cessione d'azienda – precisamente in data 31 marzo 2016 – i relativi rapporti giuridici devono senz'altro ritenersi “retrocessi” ex tunc alla Controparte_7 17. Vanno ora esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate da nel Controparte_7 giudizio r.g. n. 1066/2024 e nel giudizio r.g.n. 4424/2024 al fine di paralizzare le domande proposte da
Parte_2 La terza chiamata afferma che le domande proposte dalla ricorrente nei suoi confronti in seno alla memoria integrativa depositata ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c. dovrebbero essere dichiarate inammissibili in Pa quanto proposte nei confronti di soggetto (la appunto) che non era parte dell'originario procedimento di sfratto. L'eccezione è infondata, posto che a seguito del mutamento di rito disposto ai sensi dell'art. 667 c.p.c. si apre un processo a cognizione piena retto dal c.d. rito locatizio, che ben consente di chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 420, comma 9, c.p.c. formulando una domanda nuova contro lo stesso. L'orientamento del tutto maggioritario della giurisprudenza di legittimità afferma, infatti, che «Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione
pagina 10 di 27 dell'intimato ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. civ. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale» (cfr. fra le molte Cass. 7430/2017; 15399/2010; 23908/2006). È dunque possibile per le parti chiamare in causa un terzo in sede di memoria integrativa successiva al mutamento del rito, come del resto emerge testualmente dal combinato disposto dell'art. 426 c.p.c. e dell'art. 420, comma 9, c.p.c. (cui la prima disposizione rimanda). Nel caso di specie, peraltro, le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della terza chiamata sono le medesime proposte nei confronti dell'originaria convenuta e tanto la chiamata in causa quanto l'”estensione” delle Pa domande ad si giustificano in ragione delle vicende sopravvenute rispetto alla notifica dell'intimazione di sfratto, che hanno determinato una successione nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. A quest'ultimo proposito va peraltro osservato che per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità la chiamata in causa del successore a titolo particolare ex art. 111, comma 3, c.p.c. non incontra le preclusioni di cui all'art. 269 c.p.c. e può essere effettuata finanche in appello, non avendo il successore una posizione processuale e sostanziale distinta da quella del suo dante causa («Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo una posizione processuale e sostanziale distinta da quello del suo dante causa, può in ogni caso intervenire od essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall'art. 344 cod. proc. civ. (intervento del terzo) e non ostando alla ammissibilità della sua chiamata in causa - che non soggiace neppure ai termini ed alle forme prescritti dall'art. 269 dello stesso codice - la mancata trascrizione della domanda giudiziale» (cfr. fra le altre Cass. 2108/1991, 11833/1991, 3620/1990). L'eccezione va pertanto respinta. Non colgono nel segno neppure le ulteriori eccezioni pregiudiziali sollevate dalla terza chiamata.
pagina 11 di 27 Sostiene che il Controparte_7 giudizio r.g. n. 1066/2024 dovrebbe ritenersi inammissibile/improcedibile in forza della sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Solar s.r.l. In particolare, secondo la terza chiamata «il procedimento di merito conseguente all'opposizione formulata dal DE dott. è divenuto CP_4 radicalmente improcedibile, in quanto la relativa controversia è stata attratta alla competenza del foro concorsuale (…) L'eccezione non è superata né dalla rinuncia alla domanda verso la Liquidazione Giudiziale Solar s.r.l., né dall'avvenuta restituzione dell'azienda a infatti, il procedimento instaurato Controparte_7 da
contro
Solar s.r.l. è da considerarsi Parte_2 radicalmente viziato ab origine, in quanto sorto avanti ad un giudice privo di competenza e nelle forme di un giudizio inapplicabile al caso di specie» (cfr. p. 16 e Pa s. della memoria di costituzione di . L'eccezione è infondata. Il procedimento r.g. n. 1066/2024, sorto a seguito della notifica della intimazione di sfratto da parte di cui ha fatto seguito il mutamento del Parte_2 rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., non può ritenersi «radicalmente viziato ab origine» come sostiene la terza chiamata, in quanto la liquidazione giudiziale della convenuta Solar s.r.l. è intervenuta in corso di causa (dichiarata con sentenza del 29 febbraio 2024), peraltro successivamente alla pronuncia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c. con la quale è stato disposto il mutamento del rito. Il fatto che le domande proposte nei confronti di Solar Pa s.r.l. siano divenute, secondo la tesi di improcedibili per intervenuta liquidazione giudiziale della convenuta non ha alcun rilievo in ordine alla procedibilità del presente giudizio, posto che – come già osservato – la ricorrente da un lato ha dichiarato di rinunciare alle domande proposte contro Controparte_9
e, dall'altro lato, ha legittimamente proposto le
[...] medesime domande nei confronti di Controparte_7 (e del DE giudiziario, sulla cui
[...] posizione già si è detto in precedenza), previa chiamata in causa della stessa ex art. 420, comma 9, c.p.c. Lo stesso deve ritenersi per il giudizio r.g.n. 4424/2024: sebbene le domande inizialmente proposte da nei confronti della liquidazione Parte_2 giudiziale di Solar s.r.l. dovessero ritenersi improcedibili (per i motivi esposti nella ordinanza di pagina 12 di 27 mutamento del rito emessa il 19 settembre 2024), a seguito del mutamento di rito la ricorrente ha legittimamente chiamato in causa Controparte_7
quale successore ex art. 111 c.p.c.
[...] dell'originaria convenuta in relazione ai due rapporti di locazione oggetto di lite, rinunciando alle domande proposte contro la liquidazione giudiziale, circostanza che impedisce di dichiarare improcedibile l'intero giudizio (come invece era stato ipotizzato nella già richiamata ordinanza di mutamento del rito emessa il 19 settembre 2024). Né può ritenersi che avendo la ricorrente rinunciato alle domande nei confronti di l.g. debbano Controparte_9 allora ritenersi improcedibili le domande proposte nei confronti della terza chiamata, come sostiene quest'ultima, affermando che « è Controparte_7 succeduta a titolo particolare nella posizione processuale di Solar s.r.l., cui i contratti di locazione facevano capo: di talché il giudizio proseguirebbe nei confronti dell'esponente società per la dichiarazione di risoluzione e la condanna al rilascio degli immobili. Ma la domanda di risoluzione e di condanna al rilascio proposta nei confronti della è stata Controparte_9 rinunciata da così viene spontaneo Parte_2 domandarsi quale sia la “posizione processuale” in cui
[...] sarebbe succeduta ai sensi dell'art. 111 Controparte_7 Pa c.p.c.» (cfr. p. 21 della memoria di costituzione di . Tale tesi omette di considerare che la ricorrente, con la memoria integrativa del 22 novembre 2024 (nel giudizio r.g. n. 4424/2024) con quella del 28 marzo 2025 (nel giudizio r.g. n. 1066/2024), non ha rinunciato sic et simpliciter alle domande proposte nei confronti di
[...]
ma ha contestualmente (e legittimamente, CP_9 per quanto già osservato) proposto le medesime domande nei confronti del successore a titolo particolare
[...] (cfr. le conclusioni Controparte_7 rassegnate nelle memorie integrative), dopo che la successione nel diritto controverso già si era prodotta, ossia dopo la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1843/24 - che ha dichiarato la nullità della cessione d'azienda intervenuta in data 3.12.2015 e condannato Controparte_6 giudiziale alla retrocessione dell'azienda in favore di Pa
– che risale al 23 ottobre 2024 e, per quanto riguarda il giudizio r.g. n. 1066/2024, anche dopo il passaggio in giudicato di tale sentenza, verificatosi in data 14 gennaio 2025.
pagina 13 di 27 Conseguentemente, non è ravvisabile alcun vizio procedurale ostativo alla prosecuzione del giudizio nei confronti della terza chiamata. 18. Passando all'esame del merito, va osservato che risulta pacifica la morosità indicata nell'atto di intimazione notificato da tanto nella Parte_2 causa r.g. n. 1066/2024 tanto in quella r.g.n. 4424/2024. In particolare, è pacifico – perché non contestato - che alla data dell'intimazione di sfratto che ha portato al giudizio a cognizione piena r.g.n. 1066/2024 la conduttrice fosse morosa nel pagamento del primo rateo trimestrale di canoni dovuto per il 2024 (dunque per i canoni di gennaio, febbraio, marzo 2024) per l'importo complessivo di euro 27.500,00 oltre iva, di cui euro 17.500,00 oltre iva per il primo contratto di locazione ed euro 10.000,00 oltre iva per il secondo contratto di locazione. È altresì pacifico – perché non contestato - che alla data dell'intimazione di sfratto che ha portato al giudizio a cognizione piena r.g.n. 4424/2024 la conduttrice fosse morosa anche nel pagamento dei successivi due trimestri, scaduti rispettivamente l'1 aprile 2024 e l'1 luglio 2024. Nelle more dei due giudizi la morosità è stata in parte sanata e ammonta ad oggi a complessivi euro 18.333,00, riferiti ai canoni di locazione di gennaio e febbraio 2024 (cfr. verbale dell'odierna udienza). In merito va sin da ora osservato che il pagamento tardivo non è in grado di paralizzare la domanda di risoluzione proposta dalla locatrice. Infatti, secondo l'orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione «la circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione al fine di stabilire se l'inadempimento integri il requisito della "gravità", di cui all'art. 1455 cod. civ.; al contrario, la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione» (cfr., per tutte, Cass. civ. 18500/2012). Trattandosi nel caso di specie di locazione ad uso diverso da quello abitativo, ed operando il principio generale posto dall'art. 1453, comma 3, c.c. – in base al quale «dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria
pagina 14 di 27 obbligazione» - nel presente giudizio a cognizione piena deve pertanto ritenersi irrilevante la circostanza che il conduttore abbia sanato parte della propria morosità successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto, in quanto a seguito della proposizione della domanda di risoluzione da parte del locatore l'adempimento tardivo doveva ritenersi precluso. 19. Tanto chiarito, va osservato che Controparte_7 (attuale conduttore degli immobili locati
[...] in forza delle vicende già ampiamente descritte) – e prima ancora il DE giudiziario dell'azienda - ha sollevato numerose eccezioni di merito, volte a paralizzare le domande della ricorrente e ad escludere la responsabilità del conduttore in relazione al mancato pagamento dei canoni alle scadenze contrattualmente pattuite. Tali eccezioni, che vengono ora esaminate, non convincono. 19.1. In primo luogo non convince il richiamo alla sentenza n. 2248/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia nell'ambito di un precedente giudizio di sfratto instaurato da in relazione ai medesimi Parte_2 immobili per cui è causa. Nel presente giudizio si verte, infatti, in ipotesi differente da quella esaminata dalla Corte di Appello nella sentenza n. 2248/2023, in quanto nella presente causa non risulta «pretermesso il custode sulla questione dei canoni insoluti» (come invece accaduto nella causa decisa dalla Corte di Appello;
cfr. par. 17 della sentenza citata), ma viene in rilievo unicamente la mancanza di disponibilità liquide necessarie alla conduttrice per far fronte al pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite. Il richiamo a detta sentenza risulta quindi ultroneo, posto che nel caso di specie non risulta essere stato perpetrato alcun inganno né alcuna “pretermissione” ai danni del custode giudiziario dell'azienda condotta da Solar s.r.l., ma la morosità è riconducibile unicamente alla mancanza di liquidità nelle casse della conduttrice, fattispecie affatto diversa da quella presa in considerazione dalla Corte veneziana. 19.2. La terza chiamata pone poi in evidenza il carattere fraudolento dell'azione di sfratto intentata dalla locatrice, volta unicamente ad eludere il vincolo posto dal sequestro giudiziario dell'azienda esercitata negli immobili oggetto di locazione, nonché la nullità della intimazione di sfratto perché contraria a norme pagina 15 di 27 imperative (art. 388 c.p. riferito al vincolo posto dal sequestro giudiziario) ovvero posta in essere in frode alla legge. Sul punto va osservato che a oggi il sequestro giudiziario dell'azienda condotta negli immobili locati risulta venuto meno, posto che in data 17 marzo 2025 il Tribunale di Padova, nel procedimento n.r.g. 6304/2018 intercorso tra e Solar s.r.l. ha Controparte_7 pronunciato ordinanza con la quale ha dichiarato l'inefficacia e la caducazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. relativo all'azienda condotta da Solar s.r.l. ed il venir meno della custodia giudiziaria. Allo stato, dunque, non è ravvisabile alcun rischio di
“elusione” del sequestro giudiziario a suo tempo disposto dal Tribunale di Padova né alcuna violazione, penalmente rilevante, di tale vincolo. In disparte tale considerazione, va in ogni caso osservato che le deduzioni della terza chiamata non convincono, per plurimi motivi. In primo luogo, l'odierna ricorrente è soggetto formalmente diverso da quello nei confronti del quale è stato a suo tempo pronunciato il provvedimento di sequestro giudiziario dell'azienda e, in quanto tale, non è vincolata da tale provvedimento cautelare. Di conseguenza, appare arduo predicare che la ricorrente stia abusando del proprio diritto all'esercizio di un'azione di sfratto per morosità al fine di eludere un vincolo alla quale neppure risulta sottoposta. In secondo luogo, va osservato che i presupposti della figura dell'abuso del diritto, invocata dalla terza chiamata, sono i seguenti: i) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;
ii) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente determinate;
iii) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico o extragiuridico;
iv) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte (Cass. 20106/2009). A tacer d'altro, nel caso di specie non risulta provato che sia priva di un reale interesse a Parte_2 rientrare nella disponibilità degli immobili oggetto di locazione ed abbia esercitato l'intimazione di sfratto al pagina 16 di 27 solo fine di rientrare in possesso dell'azienda esercitata in tali immobili;
anzi, è la stessa terza chiamata ad affermare che «l'interesse del locatore Immobiliare NZ s.a.s. prima e poi è Parte_2 sempre stato ed è nella specie solo quello di rientrare nel possesso dell'immobile, ma non certo quello di ottenere il pagamento del canone» (cfr. p. 25 della memoria di costituzione della terza chiamata). Non risultano, poi, censurabili le modalità con le quali è stato esercitato lo sfratto – intimato dopo la scadenza del primo canone trimestrale del 2024, rimasto impagato ad opera della conduttrice, e dunque in presenza delle condizioni richieste dalla legge – e neppure è ravvisabile una «sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte», requisito sul quale la prospettazione della terza chiamata risulta generica. In terzo luogo va osservato che neppure può ritenersi che l'intimazione di sfratto notificata dalla Parte_2 sia nulla perché contraria agli artt. 1418, comma 2, 1343, 1344, 1345 c.c., come invece sostiene la terza chiamata, laddove afferma che «la dichiarazione di risoluzione di svolta a sensi dell'art. Parte_2 1456 e dell'art. 1453 c.c., deve considerarsi affetta da nullità ai sensi dell'art. 1418 secondo comma e degli art. 1343, 1344 e/o 1345 c.c., in quanto atto unilaterale espressione di una complessiva condotta dolosa e fraudolenta, con la quale gli stessi e CP_11 Parte_3
, condannati per infedeltà patrimoniale ai sensi
[...] dell'art. 2634 c.c., continuano a perseguire lo stesso fine di sottrarre a (ora in Controparte_7 liquidazione) l'azienda illegittimamente trasferita e rendere sostanzialmente inefficaci i provvedimenti di sequestro disposti dall'Autorità giudiziaria» e che « Gli atti sopra descritti – la dichiarazione di risoluzione e l'intimazione di sfratto – sono nulli per una pluralità di ragioni: la dichiarazione di risoluzione e l'intimazione di sfratto sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c. per illiceità della causa in concreto, poiché diretti a perseguire scopi fraudolenti, contrari ai principi di buona fede e correttezza contrattuale e in violazione di disposizioni di legge anche penale (in particolare art. 388 c.p.); tali atti sono peraltro informati da una causa illecita ai sensi dell'art. 1343 c.c.: tramite essi, infatti, i sig.ri cercano di Pt_2 eludere il sequestro giudiziario d'azienda, in violazione dell'art. 388 c.p., la quale ultima norma ha
pagina 17 di 27 pacificamente natura imperativa;
gli atti richiamati sono altresì fraudolentemente diretti ai sensi dell'art. 1344 c.c. ad eludere l'applicazione di una norma imperativa, ossia il medesimo art. 388 c.p.; infine, la nullità deriva anche dall'art. 1345 c.c., in quanto l'intimazione di sfratto e la dichiarazione di risoluzione mirano a perseguire una finalità puramente illecita, “comune” peraltro a tutti i soggetti coinvolti nel disegno di
ossia: il medesimo Testimone_1 Testimone_1 e Solar s.r.l.»(cfr. p. 28 e ss. della Parte_2 memoria di costituzione della terza chiamata). In merito va osservato che tanto l'intimazione di sfratto quanto la domanda (proposta in via subordinata) di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento della conduttrice ai sensi dell'art. 1453 c.c. non costituiscono «atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale» ai sensi dell'art. 1324 c.c., bensì, rispettivamente, domanda e pronuncia giudiziale di risoluzione contrattuale. In relazione a tali atti, dunque, il richiamo alla nullità del contratto per causa illecita o perché in frode alla legge si palesa ultroneo. Quanto alla manifestazione di volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nel primo contratto di locazione per cui è causa – questa sì atto unilaterale negoziale cui in astratto sono applicabili le norme sui contratti – va osservato che non è ravvisabile alcuna invalidità della stessa nei termini prospettati dalla terza chiamata. Come già osservato, l'odierna ricorrente è soggetto formalmente diverso da quello nei confronti del quale è stato a suo tempo pronunciato il provvedimento di sequestro giudiziario dell'azienda e, in quanto tale, non è vincolata da tale provvedimento cautelare né può ritenersi che la stessa abbia violato il disposto dell'art. 388, comma 1, c.p. che punisce chi «Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032», per la semplice ragione che Parte_2 non era destinataria del provvedimento giudiziale che ha disposto il sequestro giudiziario dell'azienda condotta negli immobili locati e non può dunque ritenersi soggetto pagina 18 di 27 attivo del reato punito e previsto dall'art. 388, comma 1, c.p., da qualificarsi come reato c.d. proprio, che può essere commesso solamente dal destinatario del provvedimento giudiziale. Va poi ulteriormente osservato, in via dirimente, che, anche volendo in ipotesi ritenere configurabile la violazione della predetta disposizione penale ad opera della odierna ricorrente, si incorrerebbe al più nella figura del c.d. reato in contratto e non in quella del c.d. reato contratto. In merito, la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata ha chiarito che «In tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato, mentre non rileva il divieto che colpisca soltanto un comportamento materiale delle parti e, meno che mai, di una sola di esse» (cfr. Cass. 14234/2003; 18016/2018; 12611/2021). Nel caso di specie, posto che l'art. 388 c.p. non è volto a vietare direttamente la stipulazione di un contratto o di un atto negoziale (al contrario delle norme penali che puniscono la cessione di stupefacenti e l'associazione per delinquere), ma colpisce un comportamento materiale della parte (che può anche estrinsecarsi nella conclusione di negozi giuridici), la violazione della norma penale in parola da parte dell'odierna ricorrente potrebbe al più comportare conseguenze risarcitorie, ma giammai la nullità per contrasto con norma imperativa (l'art. 388 c.p., appunto) dell'atto negoziale posto in essere dalla Parte_2 La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta nei due contratti di locazione per cui è causa non viola, pertanto, la legge penale nei termini descritti dalla terza chiamata e non è dunque contraria alla norma imperativa dell'art. 388 c.p. né si pone “in frode” a detta disposizione normativa, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione degli art. 1418, comma 2, 1343, 1344 c.c. nei termini prospettati da Controparte_7 Quanto alla prospettata violazione dell'art. 1345 c.c. («motivo illecito»), oltre a tutto quanto sinora osservato, va altresì evidenziato che si tratta di norma che eccezionalmente dà rilevanza al motivo che ha indotto le parti a concludere un contratto, a patto che lo stesso sia comune a entrambe, circostanza che rende non estensibile la disposizione in esame agli atti pagina 19 di 27 unilaterali, sorretti per definizione dalla volontà e dai motivi di una sola parte. Né può ritenersi che la manifestazione di volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa sia invalida perché contraria alla buona fede, dovendosi osservare in via dirimente che, in forza della consolidata distinzione tra regole di validità e regole di comportamento (Cass. S.U. 26724/2007), il rimedio contro la violazione del canone di buona fede o l'abuso del diritto non è la nullità del contratto o dell'atto negoziale ma l'azione di risarcimento del danno (non proposta in questa sede). 19.3. Sostiene, poi, la terza chiamata che per la conduttrice ed il DE sarebbe stato impossibile far fronte al pagamento dei canoni in ragione del pignoramento (asseritamente illegittimo) posto in essere dalla in relazione ai Controparte_12 crediti e alle disponibilità liquide dell'azienda posta sotto sequestro. In buona sostanza, secondo la terza chiamata, l'odierna ricorrente in accordo con un soggetto terzo - la appunto – Controparte_12 avrebbe “strumentalmente indotto” la situazione di illiquidità che ha reso impossibile il pagamento dei canoni di locazione alle scadenze stabilite. In merito va osservato che, anche a volere per ipotesi ritenere abusivo il pignoramento posto in essere dalla
(questione che peraltro sfugge alla competenza CP_12 di detto giudice, in quanto rimessa alla decisione del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di La Spezia), l'indisponibilità di risorse liquide del debitore (indipendentemente dalla ragione della stessa, che ben può derivare anche da illegittime pretese esecutive di terzi) non risulta idonea a giustificare l'inadempimento di una obbligazione pecuniaria, quale quella relativa al pagamento del canone di locazione, per la quale non opera il principio ad impossibilia nemo tenetur. Per tale motivo non risulta neppure ipotizzabile nel caso di specie il ricorrere dell'esimente di cui all'art. 1218 c.c. in relazione all'inadempimento, da parte della conduttrice, dell'obbligo di pagare il canone di locazione, ossia di una obbligazione di dare avente ad oggetto un bene fungibile. Né può ritenersi che il “disegno” asseritamente perpetrato dalla ricorrente con la
[...] incida sotto altro profilo sul Controparte_12 diritto della locatrice ad ottenere la risoluzione per pagina 20 di 27 inadempimento dei due contratti di locazione per cui è causa, in quanto – per i motivi già esposti – non è riscontrabile alcun vizio di nullità della intimazione di sfratto o della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e neppure è riscontrabile un abuso del diritto nei termini delineati dalla giurisprudenza assolutamente prevalente (per tutte Cass. 20106/2009). 19.4. Allega poi la terza chiamata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola risolutiva espressa azionata dalla locatrice e la rinuncia tacita della locatrice ad avvalersi di tale clausola. Tali eccezioni sono irrilevanti rispetto al contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici», posto che tale contratto non contiene una clausola risolutiva espressa, presente invece nel contratto di locazione avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, ove al punto 9 è stabilito che « L'inosservanza da parte del Conduttore dei punti 2-3-5-8 del presente contratto ne produrrà ipso iure la risoluzione per fatto e colpa del conduttore senza bisogno di diffida». Tale clausola, lungi dal risultare nulla per indeterminatezza, risulta invece chiaramente determinata in relazione alle obbligazioni la cui violazione ad opera del conduttore determina la risoluzione di diritto del contratto, fra le quale risulta anche quella di pagamento del canone in quattro rate trimestrali anticipate contenuta nel punto 2 del contratto. La terza chiamata, peraltro, a sostegno della propria tesi cita alcune sentenze di legittimità che tuttavia avevano ad oggetto una clausola risolutiva espressa destinata ad operare in caso di inadempimento «a tutti gli obblighi» derivanti dal contratto, fattispecie del tutto differente da quella in esame. In mancanza di una diversa indicazione nella clausola risolutiva deve peraltro ritenersi che la risoluzione consegua al mancato pagamento anche di un singolo rateo, che di fatto equivale all'omesso pagamento di tre mensilità del canone di locazione, trattandosi di rate trimestrali.
pagina 21 di 27 Non può poi ritenersi che abbia Parte_2 rinunciato tacitamente ad avvalersi di tale clausola per aver «sempre tollerato il ritardo del pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice». Sul punto è sufficiente osservare che l'introduzione della precedente causa di sfratto r.g.n. 3582/2022 in relazione ai medesimi immobili oggetto del presente giudizio contraddice l'affermazione per cui Parte_2 avrebbe sempre tollerato il tardivo pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice. Di conseguenza, non è in alcun modo ravvisabile un comportamento del locatore che abbia ingenerato nella conduttrice il legittimo affidamento della volontà di mantenere fermo il vincolo contrattuale (fattispecie oggetto delle sentenze citate dalla terza chiamata). Peraltro, anche nel caso di rinuncia tacita ad avvalersi della clausola in parola, il creditore può sempre farla
“rivivere”, richiamando il debitore all'esatto adempimento delle sue obbligazioni (cfr. Cass. 1316/1998). 20. Tanto osservato in ordine alle eccezioni sollevate dalla terza chiamata, va evidenziato che in relazione al contratto di locazione avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4 deve ritenersi operante l'effetto risolutivo di cui all'art. 1456 c.c. Infatti:
- la volontà di avvalersi di detta clausola è stata manifestata dalla locatrice con la notifica dei due atti di intimazione di sfratto che hanno dato origine alle controversie in esame;
- l'inadempimento della conduttrice (e del DE per essa) all'obbligo di pagare il canone alle scadenze trimestrali convenute è pacifico, come già osservato. Operando la clausola risolutiva espressa, non è necessario verificare la gravità di tale inadempimento, poiché essa è in re ipsa esseno già stata predeterminata dalle parti(cfr. fra le molte Cass. 3343/2001);
- l'inadempimento è altresì imputabile, posto che per tutti i motivi già esposti non sono ravvisabili circostanze di fatto o di diritto che abbiano reso non imputabile alla conduttrice (e per essa al DE) l'omesso pagamento dei canoni di locazione pagina 22 di 27 ovvero che abbiano reso impossibile tale prestazione. Va pertanto dichiarata l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., a far data dal 15 gennaio 2024 (data della notifica del primo atto di intimazione di sfratto), del contratto di locazione avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n.
4. va condannata alla Controparte_7 restituzione dell'immobile alla ricorrente, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, data fissata tenendo conto dell'attività produttiva cui il bene è destinato. 21. In relazione al contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» - per il quale non opera la clausola risolutiva espressa – ferme le considerazioni già svolte in ordine alla sussistenza di un inadempimento e alla imputabilità di tale inadempimento alla conduttrice, va ora valutata la gravità dello stesso ai fini della pronuncia di risoluzione ex art. 1453 c.c. Si tratta di inadempimento grave, perché involge l'obbligazione principale che incombe sul conduttore, ovvero il pagamento del canone entro le scadenze contrattualmente stabilite e perché protratto nel tempo. Sul punto, può essere richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 5 l. 392/1978, norma che individua un motivo di risoluzione del contratto di locazione nel mancato pagamento del canone di locazione decorsi soli venti giorni dalla scadenza prevista, pur non applicabile direttamente alle locazioni ad uso non abitativo, «può però essere tenuto in considerazione come parametro di orientamento per valutare in concreto, a norma dell'art. 1455 c.c. se l'inadempimento del conduttore sia stato o non di scarsa importanza» anche per le locazioni commerciali (Cass. 1428/2017). Nel caso di specie, come detto, il mancato pagamento si è protratto per svariati mesi e ha senza dubbio frustrato il sinallagma contrattuale, in quanto ha interessato l'obbligazione principale del conduttore. L'invocata
“tolleranza” della locatrice in ordine al tardivo pagamento del canone non può, inoltre, incidere sulla pagina 23 di 27 gravità dell'inadempimento della conduttrice, dovendosi ribadire che ben prima di agire in questa Parte_2 sede aveva già manifestato la volontà di non tollerare ulteriori ritardi da parte della conduttrice, proponendo finanche un procedimento per convalida di sfratto (r.g.n. 3582/2022). Né può ritenersi che la ricorrente sia priva di un reale interesse ad ottenere la risoluzione dei contratti di locazione oggetto di causa, in quanto sarebbe piuttosto animata dall'interesse strumentale a rientrare nella disponibilità dell'azienda condotta negli immobili locati, come sostenuto dalla terza chiamata. In primo luogo, infatti, il petitum della presente causa riguarda proprio i due immobili condotti in locazione, dei quali la ricorrente chiede la restituzione;
in secondo luogo, l'asserita volontà della odierna ricorrente di impossessarsi dell'azienda in precedenza esercitata dalla conduttrice, presuppone logicamente anche la volontà di rientrare nella disponibilità degli immobili ove quell'azienda è esercitata, ragion per cui neppure in astratto è ipotizzabile l'assenza di interesse della ad ottenere la risoluzione dei Parte_2 contratti per cui è causa e la restituzione degli immobili locati. Alla luce di tali considerazioni, il contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» va risolto per grave inadempimento della conduttrice ai sensi dell'art. 1453 c.c. va condannata alla Controparte_7 restituzione dell'immobile alla ricorrente, libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026, data fissata tenendo conto dell'attività produttiva cui il bene è destinato. 22. (che, si ricorda, Controparte_7 è subentrata ex tunc nella stessa posizione sostanziale e processuale di Solar s.r.l.) va altresì condannata al pagamento dei canoni scaduti e non corrisposti sino ad oggi, pari a euro 18.333,00 (relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2024), così come al pagamento dei canoni che matureranno sino alla data del rilascio, in forza del disposto dell'art. 1591 c.c., in base al quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna - e tenuto conto che «in tema di locazione di
pagina 24 di 27 immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (art. ai sensi dell'art. 1591 cod. civ.), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento» (cfr. Cass. civ. n. 11603/2005). Su tale importo spettano alla ricorrente anche gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascun rateo trimestrale alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo. 23. Le spese di lite sostenute da vanno Parte_2 poste a carico della terza chiamata, soccombente in giudizio (mentre nei rapporti tra ricorrente, DE e convenuta è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite per i motivi già esposti). Sul punto va osservato che «in tema di compensi professionali, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico solo per gli onorari e non anche per le spese e per i diritti di procuratore, ex art. 5 d.m. n. 392 del 1990, compenso sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione del 20% in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa» (Cass. 13276/2018). Considerato che le due cause riunite hanno avuto ad oggetto pressoché integralmente le medesime questioni di pagina 25 di 27 fatto e di diritto, si ritiene congruo liquidare a favore della ricorrente un compenso unico per entrambe le cause, parametrato però ai valori massimi del D.M. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, ed ai valori medi per la fase decisoria, che è stata unica per entrambe le cause (vista la riunione delle stesse). Considerato il contenuto delle domande proposte e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa può assumersi come valore della stessa quello indeterminabile di media complessità.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e Solar s.r.l. in liquidazione Parte_2 giudiziale, a spese integralmente compensate.
2) DICHIARA la cessazione della materia del contendere tra e il DE giudiziario dott. Parte_2
a spese integralmente compensate. Controparte_5
3) ACCERTA l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c., a far data dal 15 gennaio 2024, del contratto di locazione stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare NZ s.a.s. e Solar s.r.l. avente ad oggetto «fabbricati industriali, con uffici, pertinenze, laboratorio, magazzini, cortile, garages e accessi», situati nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4.
4) CONDANNA alla Controparte_7 restituzione alla ricorrente dell'immobile di cui al punto 3 del presente dispositivo (censito al catasto fabbricati del medesimo comune come segue: fg. 8, D/7, part. 112, sub. 9; fg. 8, D/7, part. 988 di mq 340; fg. 8, C/6, part. 697 di mq 27; fg. 8, F/1, part. 909), libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026.
5) DICHIARA risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione avente ad oggetto l'area sita nel Comune di Galliera Veneta (PD), Via Roma, n. 4, «adibita a piazzale parcheggio e movimentazione automezzi e container e comprensiva di strutture edili per la conduzione di impianti tecnologici» stipulato il 31.3.2016 tra Immobiliare NZ s.a.s. e Solar s.r.l.
6) CONDANNA alla Controparte_7 restituzione alla ricorrente dell'immobile di cui al punto 5 del presente dispositivo (censito al pagina 26 di 27 Catasto Terreni del medesimo comune al fg. 8, part. 987, di mq 4.835) libero da persone e cose, anche interposte, entro e non oltre il 31 gennaio 2026. 7) CONDANNA al Controparte_7 pagamento in favore della ricorrente di euro 18.333,00 e al pagamento dei canoni di locazione che matureranno sino alla data del rilascio, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza di ciascun rateo trimestrale alla data della domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo. 8) CONDANNA al Controparte_7 rimborso delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in: euro 1.090,00 per spese specifiche;
euro 14.501,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, il 23 ottobre 2025. Il Giudice Alberto Stocco
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