Decreto cautelare 6 aprile 2016
Ordinanza cautelare 29 aprile 2016
Sentenza 16 gennaio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 29/04/2016, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00558/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00849/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2016, proposto da:
Cooperativa Sociale L'Arca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Raimondi sito in Palermo, Via Gaetano Abela N. 10;
contro
Ministero dell'Interno Direzione, U.T.G. - Prefettura di Trapani, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
nei confronti di
Tempo Libero Società Cooperativa Sociale Onlus, Fondazione Francesco D'Assisi, Vivere con Cooperativa Sociale Onlus, Azione Sociale Cooperativa Sociale A R.L. Onlus, Essaraya Onlus, San Francesco Società Cooperativa Sociale, Società Cooperativa Sociale il Geranio A R.L. Onlus, Senis Hospes Società Cooperativa Sociale, non costituti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale di gara del 25 febbraio 2016 - notificato con nota prot. 14243 del 29 febbraio 2016 - relativo alla procedura aperta, volta alla conclusione di un accordo quadro tra la Prefettura di Trapani e più soggetti economici operanti nella provincia di Trapani, per l'affidamento del servizio di accoglienza, nella provincia di Trapani, dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nella parte in cui si esclude la ricorrente dalla gara medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Direzione e di U.T.G. - Prefettura di Trapani;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il Decreto presidenziale n. 440 del 6 aprile 2016 di accoglimento della domanda incidentale di provvedimenti cautelari interinali;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTI, altresì, gli artt.119 e 120 Cod.Proc.Amm., D.Lgs.104/2010;
PREMESSO che con il ricorso in epigrafe indicato parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di esclusione dalla gara a procedura aperta volta alla conclusione di un accordo quadro tra la Prefettura di Trapani e più soggetti economici, operanti nella provincia di Trapani, per l'affidamento del servizio di accoglienza, nella provincia di Trapani, dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;
CONSIDERATO che la cooperativa ricorrente premette di aver partecipato alla gara indetta dalla P.A., di cui al bando pubblico del 13 gennaio 2016, relativamente al lotto 3 per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri per Marsala – Mazara del Vallo e Petrosino;
RITENUTO che ai sensi dell’art. 13 della lex specialis l’offerta doveva pervenire in unico plico contenente tre differenti e separate buste opportunamente sigillate a loro volta contenenti: 1) la Documentazione Amministrativa; 2) l’Offerta Tecnico organizzativa; 3) l’Offerta Economica propriamente detta;
RILEVATO che la lex specialis sul punto prevede che “ La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla gara ”;
RITENTUTO che l’impugnata esclusione è motivata unicamente dalla impossibilità di individuare la busta contenente l’Offerta Tecnica siccome, per errore materiale in cui è incorsa l’impresa partecipante, all’interno del plico, oltre alla separata busta contenente l’offerta economica, entrambe le ulteriori due buste riportano la stessa denominazione “Busta Documentazione Amministrativa”;
RITENUTO che con provvedimento monocratico n. 440 del 6 aprile 2016 è stata accolta la domanda di provvedimenti interinali con disponendo l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura comparativa, previa individuazione, in seduta pubblica e mediante pesatura, della busta contenente l' "offerta tecnica" (di "circa gr. 810");
CONSIDERATO che il Collegio ritiene di dover confermare in questa sede la misura cautelare monocratica già concessa che, tuttavia, non risulta essere stata eseguita nelle more dall’Amministrazione, come da documentazione prodotta dalla parte ricorrente, confermata dalla difesa erariale alla presente adunanza camerale;
RITENUTO pertanto che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti in ricorso appaiono, allo stato supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta con ammissione con riserva dell’impresa ricorrente alla procedura comparativa, previa individuazione, in seduta pubblica e mediante pesatura, della busta contenente l' "offerta tecnica" (di " circa gr. 810 "), essendo incontestata la sigillatura delle tre buste e l’autonoma individuazione della busta contenente l’offerta economica;
RITENUTO di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati con ammissione con riserva dell’impresa ricorrente alla procedura comparativa, previa individuazione, in seduta pubblica e mediante pesatura, della busta contenente l' " offerta tecnica " (di "circa gr. 810");
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 dicembre 2016, ore di rito;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Luca Lamberti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2016
IL SEGRETARIO