Ordinanza collegiale 27 marzo 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/10/2023, n. 14569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14569 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 14569/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OF FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino, Cherubina Ciriello, Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Centrale Inps, sita in Roma nella Via Cesare Beccaria n.29;
nei confronti
AN ON, AR TT Mobilia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:
1) Della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2022 N.161, con la quale l’I.N.P.S. ha approvato la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’I.N.PS., area C, posizione economica C1, nella parte in cui non sono stati attributi al ricorrente 4 punti per il possesso del titolo dichiarato in domanda, del diploma di specializzazione in professioni legali;
2) Dei verbali della Commissione di concorso, nella parte in cui non hanno attribuito al ricorrente n. 4 punti per il possesso del titolo, dichiarato in domanda, del diploma di specializzazione in professioni legali;
3) Della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1858 unità nei ruoli del personale I.N.P.S., area C, posizione economica C1, profilo consulente protezione sociale, nella parte in cui non sono stati attribuiti al ricorrente n. 4 punti per il possesso del titolo, dichiarato in domanda, del diploma di specializzazione in professioni legali;
4) Dell’art. 9 comma 2 lettera A) del bando del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 1858 unità nei ruoli del personale I.N.P.S. area C, posizione economica C1, profilo consulente protezione sociale, qualora dovesse interpretarsi nel senso assurdo di limitare l’attribuzione del punteggio previsto dall’art 9 comma 2 lettera A) ai soli master di II livello (relativi alle materie di cui all’art. 2 del bando) con l’esclusione del diploma di specializzazione per le professioni legali;
5) di qualsiasi altro atto presupposto, endoprocedimentale dipendente, esecutivo e/o conseguente degli atti impugnati, che non riconoscono o comunque non attribuiscono al ricorrente n.4 punti per il possesso del titolo dichiarato in domanda, del diploma di specializzazione in professione legali.
ove occorra
- del chiarimento apparso informalmente sul sito on line dell’Inps, privo di data e sottoscrizione, nonché privo dell’individuazione del soggetto titolare de potere, successivo alla pubblicazione del bando di concorso de quo nella GURI n.78 del 01/10/2021, con il quale l’Inps ha precisato che “ il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali non è considerato titolo valutabile;
e per la declaratoria
- Del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio complessivo spettante, al fine della corretta collocazione nella graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori, riconoscendo l’ulteriore punteggio aggiuntivo di punti 4, ai sensi dell’art. 9 3 comma 2 lettera A) del bando, per il possesso dichiarato del diploma di specializzazione in professioni legali;
PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 21/2/2023:
1. Della Deliberazione n. 17 del 14/02/2023 dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con la quale è stata modificata la graduatoria finale e graduatoria dei vincitori del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1858 unità nei ruoli del personale I.N.P.S., area C, posizione economica C1, profilo consulente protezione sociale” approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 261 del 21 dicembre 2022 - immissione in ruolo di n. 4124 unità di personale;
2. di qualsiasi altro atto presupposto, dipendente e/o esecutivo degli atti impugnati;
e per la declaratoria
- Del diritto del ricorrente alla rideterminazione del punteggio complessivo spettante, al fine della corretta collocazione nella graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori, riconoscendo l’ulteriore punteggio aggiuntivo di punti 4, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettera A) del bando, per il possesso dichiarato del diploma di specializzazione in professioni legali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2023 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il ricorso introduttivo, notificato il 9 gennaio 2023 e depositato il successivo 12 gennaio 2023, il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe relativi al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’I.N.P.S., area C, posizione economica C1 ”, nella parte in cui attribuiscono allo stesso un punteggio inferiore rispetto a quello al quale, a suo dire, avrebbe avuto diritto, ove l’Amministrazione resistente avesse valutato il titolo di specializzazione per le professioni legali (DSPL) ai sensi dell’art. 9 comma 2 lett. a) del bando di concorso.
Espone in fatto parte ricorrente:
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.2 del Bando e di aver partecipato al concorso in esame superando la prova preselettiva, le due prove scritte e la prova orale;
- di aver inserito e dichiarato nella domanda di partecipazione i titoli posseduti e, per quanto qui interessa, di possedere il Master universitario di II livello inerente alle materie indicate all’art.2, primo comma, lettera a) del Bando, dichiarando espressamente ricompreso in tale categoria il diploma relativo alla “ Scuola di specializzazione per le professioni legali ” conseguito presso l’Università degli Studi di Messina in data 12 ottobre 2020;
- che ciononostante l’Amministrazione non gli ha riconosciuto gli ulteriori 4 punti previsti dall’art. 9 comma 2 del bando di concorso per il possesso del master di II livello;
- che qualora il diploma di specializzazione in professioni legali fosse stato legittimamente riconosciuto e valutato, al ricorrente sarebbe stato attribuito un ulteriore punteggio di 4 punti, così ottenendo un migliore punteggio finale complessivo di punti 66,52 (anziché di punti 62,52) ed un migliore posizionamento nella graduatoria finale e dei vincitori al posto n.462, in luogo del posto n.1081.
1.2. Il gravame è affidato al seguente motivo di ricorso:
I.- Violazione e falsa applicazione e/o interpretazione dell’art. 9 comma 2 lettera a) del bando di concorso – Eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o erroneità dell’istruttoria – Illogicità manifesta – Mancata valutazione di atti documentali - Violazione e falsa applicazione e/o interpretazione del decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13/02/2013. – Nullità per mancanza di elemento essenziale dell’atto amministrativo in relazione alla mancanza di sottoscrizione ed all’individuazione del soggetto titolare del potere - Violazione dell’art. 21 septies l.241/1990- Violazione del principio del contrarius actus.
Deduce, in sintesi, parte ricorrente il difetto di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti gravati essendo stata pretermessa l’applicazione del principio di equivalenza del Diploma di Specializzazione per le professioni legali al Master di II livello previsto dall’art. 9 comma 2 lett. a) del Bando, tenuto anche conto che il DSPL appartiene al medesimo livello formativo del Master di II livello in base all’Accordo Stato – Regioni del 20 dicembre 2012.
Per tali motivi, le determinazioni integrative del bando pubblicate sul sito istituzionale dell’I.N.P.S. (che escludono recisamente la valutabilità del diploma di specializzazione per le professioni legali) non sarebbero conformi a quanto statuito dal T.A.R. del Lazio – Sezione III quater con sentenza n.12019 del 16 novembre 2020, confermata dal Consiglio di Stato – Sezione III con sentenza n.938 del 9 febbraio 2022, quantunque in riferimento alla precedente tornata concorsuale.
Insiste, quindi, parte ricorrente per l’applicazione del criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa della prevalenza del principio sostanzialistico su quello formalistico, sulla base del quale i Master di II livello sarebbero stati equiparati ai cd. corsi di perfezionamento (Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515).
La domanda attorea troverebbe in ogni caso conferma nell’Accordo del 20 dicembre 2012 sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni, con il quale sono sostanzialmente adottate le previsioni dell’European Qualification Framework (EQF) e la relativa griglia di referenziazione funzionale (formulata su otto livelli correlati ai risultati di apprendimento) volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell’Unione Europea da un’autorità competente a conclusione di un percorso di formazione.
Il ricorrente, quindi, contesta la decisione di integrare illegittimamente ex post il bando di concorso a mezzo delle determinazioni integrative pubblicate sul sito web dell’I.N.P.S., per la compilazione della domanda.
1.3. Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S. depositando memoria di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
1.4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha confermato l’interesse all’impugnativa deducendo l’illegittimità derivata degli atti sopravvenuti in corso di causa (cfr. in particolare, la graduatoria rettificata del 14 febbraio 2023 e gli atti connessi come meglio in epigrafe indicati) nei quali l’I.N.P.S. ha confermato di non voler valutare il titolo di specializzazione nelle professioni legali.
1.5. Preso atto della rinunzia alla domanda cautelare e, in accoglimento di specifica istanza di parte ricorrente, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, adempimenti tempestivamente portati a termine con le modalità indicate dall’ordinanza n. 5296 del 27 marzo 2023.
1.6. L’Inps ha depositato una memoria difensiva chiedendo rigettarsi il ricorso.
1.7. All’udienza pubblica del 19 luglio 2023, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, per i motivi e con gli effetti conformativi già esposti nella recentissima sentenza di questa Sezione n.13787 del 14 settembre 2023, resa su identica fattispecie, ed il cui condiviso impianto motivazionale di seguito si riporta.
“23. Come anticipato, è in contestazione il mancato riconoscimento da parte dell’I.N.P.S., tra i titoli valutabili nella procedura oggetto di causa (e in continuità con la precedente tornata concorsuale) del titolo relativo al possesso del “Diploma di specializzazione per le professioni legali”, che il ricorrente ha conseguito ed ha specificamente inserito nella domanda di partecipazione sotto la voce “titoli accademici ed universitari e/o post universitari” deducendone l’equivalenza al Master universitario di II livello per i quali la lex specialis (art. 9 comma 2 lett. a) prevede l’attribuzione di 4 punti ove inerenti alle materie di cui all’art.2, comma 1, lettera a), del bando che comprende, per quanto qui interessa, anche quelle afferenti alla laurea in giurisprudenza.
24. Ora, in adesione al consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, il Collegio ritiene che, in sede di pubblico concorso, l'equipollenza di un titolo di studio ad un altro deve risultare da una norma di legge apposita, o deve essere comunque normativamente stabilita, sicché la valutazione di equipollenza non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute "ex post" dall'Amministrazione (ex multis, Cons.Stato, Sez. V, 28 agosto 2019, n.5924).
25. Tanto premesso, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è predicabile l’equipollenza tra la Specializzazione nelle professioni legali ed il Master di II livello, né tra l’anzidetto diploma di SSPL ed i diplomi di perfezionamento, titoli, questi ultimi, che il giudice amministrativo ha talvolta equiparato ai Master di II livello ma solo alla condizione che ne presentino le stesse caratteristiche formali, e quindi comunque senza poter prescindere dal giudizio sulla tipologia di titolo effettivamente conseguito (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515).
26. La differente natura del diploma conseguito presso le Scuole di specializzazioni per le professioni legali (alle quali si applica, ai sensi del d.lgs. n. 398/1997, l’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che disciplina il conseguimento del diploma delle scuole di specializzazioni) e il master di II livello è ribadita dal d.m. 270/2004 che non consente (come si vedrà nel prosieguo) la sovrapposizione reciproca di tali titoli (differenziandone sotto molti aspetti il regime) ed evidenzia per la specializzazione la funzione più marcatamente preparatoria e strumentale all’esercizio dell’attività professionale, intuitivamente percepibile peraltro nel caso del corso per il conseguimento del diploma di SSPL oggetto di causa.
27. Sulla base della disciplina da ultimo citata, invero, il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea (art. 3 comma 7 del d.m. 270/2004).
28.Viceversa, per “Master Universitari” si intendono i Corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale/Specialistica, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master Universitario di primo e di secondo livello (art. 3 comma 9 del d.m. 270/2004).
29. Esclusa, quindi l’equipollenza/equivalenza dei titoli anzidetti, deve, invece, ritenersi rilevante nella fattispecie l’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 (all’allegato B - quadro sinottico di referenziazione delle qualificazioni pubbliche nazionali ai livelli del Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente), dal momento che all’8° livello formativo del sistema di referenziazione dei titoli di studio contenuto nel suddetto accordo (redatto sulla base del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF) sono declinati i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master.
30. A tal ultimo riguardo, invero, con sentenza n. 938/2022 (che parte ricorrente
richiama a fondamento dell’impugnativa) il Consiglio di Stato, pur avendo sostanzialmente escluso l’equipollenza tra il Master di II livello e la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, ha riconosciuto tra i titoli anzidetti la mera equiparazione del solo livello formativo, precisando che quest’ultima “non può in alcun caso significare la mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e
acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello)”.
31. Orbene il citato Accordo del 2012 è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
32. Le previsioni contenute nell’anzidetto Accordo, pertanto, devono essere tenute da conto da parte dell’Ente previdenziale resistente, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione.
33. Ne consegue, tenuto conto anche dei limiti imposti dalla domanda giudiziale,
l’illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, dell’addenda al bando e del bando stesso e la necessità di valutare, nell’ambito della procedura concorsuale oggetto di causa, anche il diploma di specializzazione per le professioni legali (astrattamente inquadrabile nell’VIII livello di referenziazione), dovendosi tenere necessariamente conto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, delle differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello) (in termini, Consiglio di Stato n. 938/2022); in tale prospettiva l’Istituto potrà anche considerare l’assegnazione di un punteggio analogo a quello previsto per il Master ma non già in virtù di equipollenza sebbene in funzione della valenza professionalizzante in relazione al profilo dei posti messi a concorso.
34. Viceversa, il Collegio ritiene non immediatamente applicabile - in quanto riferito solo al personale dirigenziale - alla presente procedura concorsuale il d.P.C.M, del 16 aprile 2018, n. 78 richiamato da parte ricorrente, concernente appunto il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272".
3. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti nei limitati sensi di cui alla surrichiamata motivazione.
4. La parziale novità delle questioni esaminate giustifica nondimeno l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO