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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 31/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 06/03/2025 al n. 612 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/05/1978 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Pierno
Pasqualina ;
e da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/11/1970 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Pierno
Pasqualina;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Nola (NA) in data 20.07.2000 dalla cui unione nascevano tre figli: , nata a [...] il [...]che ha costituito nuovo nucleo, Per_1
, nato a [...] il [...] ed , nato a Per_2 Per_3
San SE IA (NA) il 22 maggio 2006, maggiorenni non autonomi economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto emesso in data 21 marzo 2019 e depositato in data 3 maggio 2019 reso nel procedimento R.G. n. 7848/2018 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al decreto di omologazione dando atto che nelle more tutti i figli sono divenuti maggiorenni sebbene ed ancora non autonomi economicamente. Per_4 Per_3
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 509/2019 del 03/05/2019 , previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 21.03.2019, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“c) i figli e , ormai maggiorenni, continueranno a vivere con la madre Per_3 Per_2
presso la sua abitazione sita in Nola alla via Anfiteatro Marmoreo n. 30 Parte_1
e potranno liberamente concordare gli incontri con il padre ; Parte_2
e) il signor verserà, a titolo di mantenimento, in favore dei figli Parte_2 Per_3
e , un assegno mensile pari complessivamente ad € 500,00, oltre aggiornamento Per_2
ISTAT. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese direttamente ai figli, ormai maggiorenni e l'assegno di mantenimento verrà versato fino quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
f) le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50 % fra i coniugi;
g) i coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile. ”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , il giorno
[...] C.F._2
20.07.2000 in Nola, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 10, Parte I, Uff.1, Anno 2000 );
b) assegna la casa coniugale già di sua esclusiva proprietà alla sig.ra Parte_1
che vi vivrà con i figli maggiorenni non autonomi economicamente;
c) determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a carico del sig. Parte_2
da corrispondere direttamente ai figli e maggiorenni non
[...] Per_3 Per_4
autonomi economicamente entro il 5 di ogni mese oltre spese straordinarie al 50% e rivalutazione Istat;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/03/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 06/03/2025 al n. 612 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11/05/1978 , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Pierno
Pasqualina ;
e da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/11/1970 , rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Pierno
Pasqualina;
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/03/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Nola (NA) in data 20.07.2000 dalla cui unione nascevano tre figli: , nata a [...] il [...]che ha costituito nuovo nucleo, Per_1
, nato a [...] il [...] ed , nato a Per_2 Per_3
San SE IA (NA) il 22 maggio 2006, maggiorenni non autonomi economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto emesso in data 21 marzo 2019 e depositato in data 3 maggio 2019 reso nel procedimento R.G. n. 7848/2018 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al decreto di omologazione dando atto che nelle more tutti i figli sono divenuti maggiorenni sebbene ed ancora non autonomi economicamente. Per_4 Per_3
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione n. cronol. 509/2019 del 03/05/2019 , previa comparizione delle parti dinanzi al GD delegato dal Presidente del Tribunale di Nola in data 21.03.2019, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“c) i figli e , ormai maggiorenni, continueranno a vivere con la madre Per_3 Per_2
presso la sua abitazione sita in Nola alla via Anfiteatro Marmoreo n. 30 Parte_1
e potranno liberamente concordare gli incontri con il padre ; Parte_2
e) il signor verserà, a titolo di mantenimento, in favore dei figli Parte_2 Per_3
e , un assegno mensile pari complessivamente ad € 500,00, oltre aggiornamento Per_2
ISTAT. Detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese direttamente ai figli, ormai maggiorenni e l'assegno di mantenimento verrà versato fino quando gli stessi non saranno economicamente autosufficienti;
f) le spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive per i figli saranno equamente divise al 50 % fra i coniugi;
g) i coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno divorzile. ”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , il giorno
[...] C.F._2
20.07.2000 in Nola, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 10, Parte I, Uff.1, Anno 2000 );
b) assegna la casa coniugale già di sua esclusiva proprietà alla sig.ra Parte_1
che vi vivrà con i figli maggiorenni non autonomi economicamente;
c) determina in € 500,00 il contributo al mantenimento a carico del sig. Parte_2
da corrispondere direttamente ai figli e maggiorenni non
[...] Per_3 Per_4
autonomi economicamente entro il 5 di ogni mese oltre spese straordinarie al 50% e rivalutazione Istat;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
e) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/03/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca