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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/04/2024, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
n. 3693/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:50, nella persona del Giudice dott.ssa
Maria Cristina Di Stazio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3693/2023, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto bancario e risarcimento danni, promossa da:
(C.F. ), difeso dall'avv. Giovanni Franchi (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio De Nova, P.IVA_1
Maria Cristina Serra e Dario Sanfilippo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'Avv. Giovanni Franchi, dichiaratosi difensore di Pt_1
ha adito il Tribunale di Siracusa al fine di sentir pronunciare l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni nei confronti della “ IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE: pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. a causa dei gravi inadempimenti elencati in premesse degli l'acquisti effettuati dal signor in data 3.12.08 e 30.1.2014 di azioni Parte_1
della al prezzo di € 101,80 e 116,25, per complessivi € Organizzazione_1
34.875,00. IN SUBORDINE: dichiarare tenuta e condannare, Controparte_1
(P. IVA/C.F. ) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con Sede Legale in 97100 Viale Europa n. 65 al risarcimento CP_1
di tutti i danni patiti dal signor a causa dell'acquisto in data 30.1.2014 di 300 azioni Parte_1
della al prezzo di € 116,25, per complessivi € 34.875,00. Organizzazione_1
PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
(P. IVA/C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in 97100, Viale Europa n. 65, al pagamento in favore del signor Org_1
della complessiva somma di € 34.875,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1
dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle di mediazione, oltre
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società resistente, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità della domanda del ricorrente, per inesistenza e/o
[...]
nullità della procura alle liti, e deducendo in ogni caso l'infondatezza di ogni pretesa azionata ex adverso;
ha altresì spiegato, nel caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, domanda riconvenzionale di condanna di quest'ultimo alla restituzione dei titoli azionari in portafoglio, Org_2
ovvero del loro controvalore, e di tutte le somme percepite e percipiende anche eventualmente a titolo di vendita e a titolo di dividendo sui titoli stessi e/o qualsivoglia plusvalenza, oltre gli interessi legali dalla data dell'incasso fino alla data di deposito della comparsa di costituzione, ed interessi ex art. 1284, IV co., c.c.. dalla data di deposito della comparsa di costituzione fino al saldo. Con provvedimento reso all'esito della camera di consiglio del 6.03.2024, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies cpc, richiamati i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 32399 del 3
novembre 2022.
**************
Dall'esame degli atti di causa, emerge l'effettiva inesistenza di una valida procura alle liti conferita da all'Avv. Giovanni Franchi. Parte_1
A fronte dell'espressa eccezione, sollevata già in seno all'atto di costituzione in giudizio, e ribadita all'udienza del 6.03.2024 dal procuratore di parte resistente, non può ritenersi applicabile il regime di sanatoria previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.
Ed infatti, “qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità
di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte
«l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo,
volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.) […]. Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte […]. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio,
con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici;
cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019) […]. Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché
sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020) […]. Orbene il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuità
all'orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso»” (così Cass. Civ. Sez. I
20.10.2021, n. 29244; in senso conforme v. Cass. Civ. Sez. II 16.10.2020, n. 22564, in cui si legge testualmente che, “mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso - come quello in esame - in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente,
non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”, con l'aggiunta che l'eventuale “ordine ex art. 182 c.p.c.” comunque disposto dal giudice è “reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione … che imponeva al trasgressore di attivarsi per la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diveniva insanabile”; v. anche Cass. Civ. Sez. Un.
4.3.2016, n. 4248; Cass. Civ. Sez. II 4.10.2018, n. 24212).
Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, il vizio di ius postulandi diventa insanabile (cfr. Cass. 22564/2020; Cass. n. 32399/2022; Cass. 34467/2019 e 29244/2021).
Ebbene, nel caso in esame, rilasciato in favore dell'avv. Giovanni Franchi una mera Parte_1
Contr delega alla difesa nella procedura stragiudiziale n. 8984, e non una procura alle liti;
l'eccepito difetto di procura, sollevato dal resistente nella comparsa di costituzione depositata in data 20.2.2024,
e non oggetto di rilievo officioso, ha determinato l'insorgenza, in capo al ricorrente, dell'onere di depositare, alla prima difesa utile, ossia all'udienza del 6.3.2024, tutta la documentazione necessaria per ritenere validamente conferito lo ius postulandi. Tale onere non risulta esser stato assolto (né
all'udienza del 6.3.2024, né, per quel che rileva, all'odierna udienza).
Stante l'insanabilità del vizio, è precluso al Tribunale ogni esame del merito, dovendosi dichiarare –
con pronuncia di mero rito – l'inammissibilità della domanda del ricorrente (v. Cass. Sez. Un., n.
37434/2022), e l'assorbimento delle domande riconvenzionali di parte resistente (formulate in via espressamente subordinata all'accoglimento delle avverse pretese).
Quanto alle spese di lite, va rilevato come “nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o,
ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è
ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che, assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 10.5.2006,
n. 10706).
In applicazione dei sopra citati criteri ermeneutici, attesa l'inesistenza di una procura alle liti conferita per il presente giudizio, le spese vanno poste a carico dell'avvocato Giovanni Franchi, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con espunzione della fase istruttoria e riduzione per la fase decisoria, tenuto conto dell'iter definitorio più snello adottato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3693/2023:
- DICHIARA inammissibili le domande di parte ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA l'avv. Giovanni Franchi alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente nella misura di euro 4.358,00, oltre rimborso spese generali al 15 %, C.P.A. ed IVA, se dovute nella misura di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa, il 3.04.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Di Stazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:50, nella persona del Giudice dott.ssa
Maria Cristina Di Stazio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3693/2023, avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto bancario e risarcimento danni, promossa da:
(C.F. ), difeso dall'avv. Giovanni Franchi (Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: Controparte_1
), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio De Nova, P.IVA_1
Maria Cristina Serra e Dario Sanfilippo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta;
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., l'Avv. Giovanni Franchi, dichiaratosi difensore di Pt_1
ha adito il Tribunale di Siracusa al fine di sentir pronunciare l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni nei confronti della “ IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE: pronunciare la risoluzione ex art. 1453 c.c. a causa dei gravi inadempimenti elencati in premesse degli l'acquisti effettuati dal signor in data 3.12.08 e 30.1.2014 di azioni Parte_1
della al prezzo di € 101,80 e 116,25, per complessivi € Organizzazione_1
34.875,00. IN SUBORDINE: dichiarare tenuta e condannare, Controparte_1
(P. IVA/C.F. ) in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con Sede Legale in 97100 Viale Europa n. 65 al risarcimento CP_1
di tutti i danni patiti dal signor a causa dell'acquisto in data 30.1.2014 di 300 azioni Parte_1
della al prezzo di € 116,25, per complessivi € 34.875,00. Organizzazione_1
PER L'EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare Controparte_1
(P. IVA/C.F. ) in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in 97100, Viale Europa n. 65, al pagamento in favore del signor Org_1
della complessiva somma di € 34.875,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1
dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle di mediazione, oltre
IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita la società resistente, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità della domanda del ricorrente, per inesistenza e/o
[...]
nullità della procura alle liti, e deducendo in ogni caso l'infondatezza di ogni pretesa azionata ex adverso;
ha altresì spiegato, nel caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, domanda riconvenzionale di condanna di quest'ultimo alla restituzione dei titoli azionari in portafoglio, Org_2
ovvero del loro controvalore, e di tutte le somme percepite e percipiende anche eventualmente a titolo di vendita e a titolo di dividendo sui titoli stessi e/o qualsivoglia plusvalenza, oltre gli interessi legali dalla data dell'incasso fino alla data di deposito della comparsa di costituzione, ed interessi ex art. 1284, IV co., c.c.. dalla data di deposito della comparsa di costituzione fino al saldo. Con provvedimento reso all'esito della camera di consiglio del 6.03.2024, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione contestuale ex art. 281 sexies cpc, richiamati i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con ordinanza n. 32399 del 3
novembre 2022.
**************
Dall'esame degli atti di causa, emerge l'effettiva inesistenza di una valida procura alle liti conferita da all'Avv. Giovanni Franchi. Parte_1
A fronte dell'espressa eccezione, sollevata già in seno all'atto di costituzione in giudizio, e ribadita all'udienza del 6.03.2024 dal procuratore di parte resistente, non può ritenersi applicabile il regime di sanatoria previsto dall'art. 182, comma 2, c.p.c.
Ed infatti, “qualora il rilievo del vizio non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato - anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità
di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo di parte
«l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con la produzione necessaria allo scopo,
volendosi «salvaguardare l'ordinamento dal disvalore “di sistema” costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez. U, 4248/2016 cit.) […]. Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerose pronunce successive di questa Corte […]. In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che, mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di una tempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediata sanatoria del vizio,
con la produzione della necessaria documentazione (Cass. 24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non aveva depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, limitandosi a discutere di altri profili giuridici;
cfr. Cass. 34467/2019, 18074/2019, 17974/2019, 13312/2019) […]. Sempre in caso di tempestiva eccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e non sanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio per provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché
sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbia inteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezione della controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado del processo essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede di decisione» (Cass. 22564/2020) […]. Orbene il Collegio, tenuto conto dei principi di responsabilità processuale e di giusta durata del processo, intende dare continuità
all'orientamento sopra esposto, confermando il principio di diritto per cui: «In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura “ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso»” (così Cass. Civ. Sez. I
20.10.2021, n. 29244; in senso conforme v. Cass. Civ. Sez. II 16.10.2020, n. 22564, in cui si legge testualmente che, “mentre ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rileva d'ufficio un difetto di rappresentanza deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso - come quello in esame - in cui l'eccezione di difetto di rappresentanza sia stata tempestivamente proposta da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente,
non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o comunque assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire”, con l'aggiunta che l'eventuale “ordine ex art. 182 c.p.c.” comunque disposto dal giudice è “reso inutile dalla già chiaramente formulata eccezione … che imponeva al trasgressore di attivarsi per la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diveniva insanabile”; v. anche Cass. Civ. Sez. Un.
4.3.2016, n. 4248; Cass. Civ. Sez. II 4.10.2018, n. 24212).
Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, il vizio di ius postulandi diventa insanabile (cfr. Cass. 22564/2020; Cass. n. 32399/2022; Cass. 34467/2019 e 29244/2021).
Ebbene, nel caso in esame, rilasciato in favore dell'avv. Giovanni Franchi una mera Parte_1
Contr delega alla difesa nella procedura stragiudiziale n. 8984, e non una procura alle liti;
l'eccepito difetto di procura, sollevato dal resistente nella comparsa di costituzione depositata in data 20.2.2024,
e non oggetto di rilievo officioso, ha determinato l'insorgenza, in capo al ricorrente, dell'onere di depositare, alla prima difesa utile, ossia all'udienza del 6.3.2024, tutta la documentazione necessaria per ritenere validamente conferito lo ius postulandi. Tale onere non risulta esser stato assolto (né
all'udienza del 6.3.2024, né, per quel che rileva, all'odierna udienza).
Stante l'insanabilità del vizio, è precluso al Tribunale ogni esame del merito, dovendosi dichiarare –
con pronuncia di mero rito – l'inammissibilità della domanda del ricorrente (v. Cass. Sez. Un., n.
37434/2022), e l'assorbimento delle domande riconvenzionali di parte resistente (formulate in via espressamente subordinata all'accoglimento delle avverse pretese).
Quanto alle spese di lite, va rilevato come “nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o,
ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello cui l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio;
diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem, non è
ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benchè sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che, assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 10.5.2006,
n. 10706).
In applicazione dei sopra citati criteri ermeneutici, attesa l'inesistenza di una procura alle liti conferita per il presente giudizio, le spese vanno poste a carico dell'avvocato Giovanni Franchi, nella misura indicata in dispositivo, in ossequio ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 147/2022, con espunzione della fase istruttoria e riduzione per la fase decisoria, tenuto conto dell'iter definitorio più snello adottato.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Maria Cristina Di Stazio, pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
3693/2023:
- DICHIARA inammissibili le domande di parte ricorrente, per le ragioni di cui in motivazione;
- CONDANNA l'avv. Giovanni Franchi alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente nella misura di euro 4.358,00, oltre rimborso spese generali al 15 %, C.P.A. ed IVA, se dovute nella misura di legge.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Così deciso in Siracusa, il 3.04.2024.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Di Stazio