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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, letto ed applicato l'art. 281 sexies cpc ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9772/2019 avente ad oggetto "opposizione decreto ingiuntivo"
TRA
Parte_1 (nata a [...] il [...] - CF: Codice Fiscale_1 )e Per_1
[...] (nato a [...] il [...] - CF: Codice Fiscale_2 e deceduto il
06.07.2023) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.
Giuseppe Avella (CF: Codice Fiscale_3 () e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Salerno alla via Colonnello Ludovico De Bartolomeis n. 11;
OPPONENTI –
E
con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (C.F. Controparte_1
), in persona della sua Procuratrice, Dr.ssa Controparte_2 giusta procura del P.IVA_1
Notaio in Mestre, rappresentata e difesa, 6/7/2018, a ministero del Dr. Persona_2
dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. Codice Fiscale_4 ), con domicilio eletto presso l'Avv. C.F._5 ), c/o lo studio dell'Avv.to Camillo Grisi, inBenedetto Accarino (C.F.
Salerno (SA), Via F.sco Gaeta n. 38. A;
OPPOSTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2019, i sig.ri Parte_1 e Persona_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2142/2019 (RG n. 4262/2019)
pubblicato il 04.07.2019 e regolarmente notificato. Il Tribunale di Salerno ingiungeva loro di pagare, in solido, la somma di € 16.037,31, gli interessi come da domanda dal dovuto al saldo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50
per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della controparte, sostenendo che, il rapporto che ci occupa non sarebbe stato mai ceduto dalla Pt_2 a CP_3 e che, quindi,
quest'ultima società neppure avrebbe potuto disporre del credito;
in via subordinata,
contestava anche la seconda cessione che sarebbe intervenuta tra CP_4 e CP_5
Inoltre contestava la prescrizione ordinaria del credito ingiunto e rassegnava le seguenti conclusioni: "accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, in via preliminare e pregiudiziale, revocare e/o dichiarare nullo, improponibile e/o inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo n.
2142/2019 (R.G. n. 4262/2019) emesso in data 03.07.2019 per le motivazioni tutte esposte in premessa ed anche per carenza di legittimazione attiva della controparte e/o per intervenuta prescrizione del credito ingiunto. In via estremamente gradata e subordinata: accertate le violazioni contrattuali e di legge perpetrate dall'opposta società e/o l'applicazione, da parte della stessa ed al rapporto e contratto qui dedotti, di tassi usurari e contra legem;
dichiarare nullo, ex artt. 1418 e/o
1419 c.c., e/o di nessun effetto giuridico il contratto e/o ogni clausola, pattuizione, calcolo e/o addebito, rispettivamente, espressive e/o in tal modo applicati dall'opposta al rapporto di finanziamento il cui preteso saldo azionato col monitorio opposto. Per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla " CP_1 . In via subordinata: sempre per tutte le causali e contestazioni mosse nella premessa del presente atto e precedente capo delle conclusioni;
rideterminare l'effettivo saldo del finanziamento azionato senza applicazione d'interessi e/o, subordinatamente, con applicazione, al rapporto dedotto, del tasso d'interesse legale (art. 1284, II comma, c.c.) e/o previsto dall'art. 117
T.U.B.; il tutto per l'intero periodo contrattuale". Con comparsa del 22.04.2020, si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale: in via preliminare: - concedere la provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca,
per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 16.037,31, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale, sulla sola sorte, dal dovuto al saldo effettivo,
ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn.
1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione." Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., concessa CTU contabile, all'esito dell'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025.
All'esito di tale udienza, veniva disposta l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del sig. Persona_1 in seguito al quale non veniva avanzata domanda di riassunzione da alcuna delle parti interessate. In data 28.07.2025, nell'interesse della CP_1
veniva depositata istanza di estinzione della procedura con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 2142/2019 (R.G.
4262/2019). L'istanza è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, il processo inizia o prosegue solo quando ciascuna parte compie gli atti che la legge rimette alla sua iniziativa, altrimenti il processo si estingue per inattività delle parti. Ed invero l'art 305 c.p.c. dispone che il processo interrotto deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue. Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che: l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine,
il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. (cfr Cass. sez. 6 con l'ordinanza Ordinanza
n. 27788 del 22/09/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo emerge che il presente processo
è stato dichiarato interrotto in data 20.03.2025, ai sensi dell'art. 300, 1° e 2° comma, c.p.c., a seguito della dichiarazione della sopravvenuta morte del sig. Persona_1 resa dal suo procuratore.
Non essendosi, quindi, provveduto alla riassunzione entro il termine perentorio ai sensi degli artt. 305 e 307, 3° comma, c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo per inattività
delle parti.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ult. Comma
cpc)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2142/2019, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2142/2019.
Spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, letto ed applicato l'art. 281 sexies cpc ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
9772/2019 avente ad oggetto "opposizione decreto ingiuntivo"
TRA
Parte_1 (nata a [...] il [...] - CF: Codice Fiscale_1 )e Per_1
[...] (nato a [...] il [...] - CF: Codice Fiscale_2 e deceduto il
06.07.2023) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv.
Giuseppe Avella (CF: Codice Fiscale_3 () e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliati in Salerno alla via Colonnello Ludovico De Bartolomeis n. 11;
OPPONENTI –
E
con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via Terraglio n. 63 (C.F. Controparte_1
), in persona della sua Procuratrice, Dr.ssa Controparte_2 giusta procura del P.IVA_1
Notaio in Mestre, rappresentata e difesa, 6/7/2018, a ministero del Dr. Persona_2
dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. Codice Fiscale_4 ), con domicilio eletto presso l'Avv. C.F._5 ), c/o lo studio dell'Avv.to Camillo Grisi, inBenedetto Accarino (C.F.
Salerno (SA), Via F.sco Gaeta n. 38. A;
OPPOSTA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 08.10.2019, i sig.ri Parte_1 e Persona_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2142/2019 (RG n. 4262/2019)
pubblicato il 04.07.2019 e regolarmente notificato. Il Tribunale di Salerno ingiungeva loro di pagare, in solido, la somma di € 16.037,31, gli interessi come da domanda dal dovuto al saldo, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi, € 145,50
per spese vive, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della controparte, sostenendo che, il rapporto che ci occupa non sarebbe stato mai ceduto dalla Pt_2 a CP_3 e che, quindi,
quest'ultima società neppure avrebbe potuto disporre del credito;
in via subordinata,
contestava anche la seconda cessione che sarebbe intervenuta tra CP_4 e CP_5
Inoltre contestava la prescrizione ordinaria del credito ingiunto e rassegnava le seguenti conclusioni: "accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, in via preliminare e pregiudiziale, revocare e/o dichiarare nullo, improponibile e/o inammissibile l'opposto decreto ingiuntivo n.
2142/2019 (R.G. n. 4262/2019) emesso in data 03.07.2019 per le motivazioni tutte esposte in premessa ed anche per carenza di legittimazione attiva della controparte e/o per intervenuta prescrizione del credito ingiunto. In via estremamente gradata e subordinata: accertate le violazioni contrattuali e di legge perpetrate dall'opposta società e/o l'applicazione, da parte della stessa ed al rapporto e contratto qui dedotti, di tassi usurari e contra legem;
dichiarare nullo, ex artt. 1418 e/o
1419 c.c., e/o di nessun effetto giuridico il contratto e/o ogni clausola, pattuizione, calcolo e/o addebito, rispettivamente, espressive e/o in tal modo applicati dall'opposta al rapporto di finanziamento il cui preteso saldo azionato col monitorio opposto. Per l'effetto, accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla " CP_1 . In via subordinata: sempre per tutte le causali e contestazioni mosse nella premessa del presente atto e precedente capo delle conclusioni;
rideterminare l'effettivo saldo del finanziamento azionato senza applicazione d'interessi e/o, subordinatamente, con applicazione, al rapporto dedotto, del tasso d'interesse legale (art. 1284, II comma, c.c.) e/o previsto dall'art. 117
T.U.B.; il tutto per l'intero periodo contrattuale". Con comparsa del 22.04.2020, si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale: in via preliminare: - concedere la provvisoria Controparte_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca,
per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di euro 16.037,31, oltre Controparte_1
interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale, sulla sola sorte, dal dovuto al saldo effettivo,
ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn.
1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione." Instaurato il contraddittorio, concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., concessa CTU contabile, all'esito dell'attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.03.2025.
All'esito di tale udienza, veniva disposta l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso del sig. Persona_1 in seguito al quale non veniva avanzata domanda di riassunzione da alcuna delle parti interessate. In data 28.07.2025, nell'interesse della CP_1
veniva depositata istanza di estinzione della procedura con conseguente cancellazione della causa dal ruolo e passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 2142/2019 (R.G.
4262/2019). L'istanza è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
Secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, il processo inizia o prosegue solo quando ciascuna parte compie gli atti che la legge rimette alla sua iniziativa, altrimenti il processo si estingue per inattività delle parti. Ed invero l'art 305 c.p.c. dispone che il processo interrotto deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione,
altrimenti si estingue. Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che: l'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine,
il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione pronunziato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti. (cfr Cass. sez. 6 con l'ordinanza Ordinanza
n. 27788 del 22/09/2022).
Tanto premesso in punto di diritto, dall'esame del fascicolo emerge che il presente processo
è stato dichiarato interrotto in data 20.03.2025, ai sensi dell'art. 300, 1° e 2° comma, c.p.c., a seguito della dichiarazione della sopravvenuta morte del sig. Persona_1 resa dal suo procuratore.
Non essendosi, quindi, provveduto alla riassunzione entro il termine perentorio ai sensi degli artt. 305 e 307, 3° comma, c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo per inattività
delle parti.
Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310 ult. Comma
cpc)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2142/2019, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2142/2019.
Spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara