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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/12/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 730 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
con sede in Roma, c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di
[...]
con sede in Roma, c.f. rappresentata e difesa, come da Parte_2 P.IVA_2 procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Paola Cappa presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Novara, corso Cavour n. 4
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, contumaci C.F._2
- CONVENUTE -
OGGETTO: accettazione di eredità
1 La parte ricorrente precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso, in via principale, dichiarare la qualità di , c.f. , e, Controparte_1 C.F._1 giusta integrazione del contraddittorio, di sua sorella , c.f. Controparte_2
, ciascuna per la propria quota, di eredi pure e semplici di C.F._2
, c.f. , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
05/09/1939, deceduta in data 17/01/2015, e di , c.f. Controparte_3
, nato a [...] il [...], deceduto in data 27/03/2000; C.F._4 in subordine, dichiarare la qualità di , c.f. , di erede Controparte_1 C.F._1 pura e semplice di , c.f. , nata a [...] Persona_1 C.F._3
Maggiore (VE) il 05/09/1939, deceduta in data 17/01/2015, e di , Controparte_3
c.f. , nato a [...] il [...], deceduto in data 27/03/2000. C.F._4
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. -quale Parte_1 procuratrice speciale di - conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1 per sentirne dichiarare la qualità di erede puro e semplice della madre , Persona_1 deceduta in data 17.1.2015, e del padre , deceduto in data 27.3.2000. Controparte_3
deduceva di essere cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo Pt_1 ipotecario fondiario stipulato in data 1.7.2008 da con la Banca Controparte_1
Popolare di Novara S.p.A. A quest'ultima era subentrata ex art 2504-bis c.c. a far data dal 27.12.2011 Banco Popolare Società Cooperativa, che successivamente il 13.12.2016
2 si era fusa con con costituzione della nuova Controparte_4 società subentrata ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. in tutti i rapporti Controparte_5 giuridici esistenti in capo alle società partecipanti alla fusione. Da ultimo il credito era stato ceduto da ad nell'ambito di un'operazione Controparte_5 Parte_2 di cartolarizzazione.
La ricorrente aggiungeva di avere intrapreso esecuzione immobiliare contro avanti il Tribunale di Vercelli, essendosi questa resa inadempiente Controparte_1 nel pagamento delle rate del mutuo. La procedura esecutiva aveva ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Casale Monferrato, via Maestra n. 147, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 13, mapp. 358, sub. 1, via Maestra n. 147, p. T-1, vani 7, e al foglio 13, mapp. 358, sub. 2, via Maestra n. 147, piano T, cat. C/6, mq. 21, di proprietà della convenuta per la quota di 1/2. Il Giudice dell'esecuzione in data 29.3.2024 aveva rilevato che non risultava la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., non essendo stata trascritta alcuna accettazione di eredità da parte della relativamente ai CP_1 predetti immobili, a lei pervenuti per la quota di 1/6 di piena proprietà per successione ereditaria da , e per la quota di 1/3 di piena proprietà per successione Persona_1 ereditaria da . Controparte_3
affermava che in ordine agli immobili staggiti erano state presentate le Pt_1 denunce di successione, registrate e trascritte, e che risultava altresì la voltura catastale.
Quest'ultima costituiva elemento idoneo a integrare gli estremi di un'accettazione pura e semplice dell'eredità, stante la mancata redazione dell'inventario nei termini di legge.
Il Giudice disponeva la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, oltre che a anche a Controparte_1
a integrazione del contraddittorio. Controparte_2
Le due convenute non si costituivano in giudizio ed erano dichiarate contumaci.
integrava le proprie produzioni documentali e quindi, non avendo Pt_1 formulato altre istanze istruttore, era invitata a precisare le conclusioni.
All'esito la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. - Alla luce del materiale istruttorio acquisito agli atti la domanda così come formulata dall'attrice è risultata fondata e può essere accolta.
Va in proposito rilevato che in quanto creditore che procede Pt_1
3 esecutivamente nei confronti della convenuta ha effettivamente Controparte_1 interesse a fare accertare la sua qualità di coerede per la quota di 1/2 rispetto al compendio immobiliare esecutato già di proprietà del de cuius.
Ed invero nel processo esecutivo spetta al giudice dell'esecuzione verificare,
d'ufficio, la titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell'esecutato.
Nel caso di bene ereditato la verifica officiosa ha per oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità e la trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648
c.c.
Ove non vi sia stata un'accettazione espressa dell'eredità ai sensi dell'art. 475 c.c., dovrà procedersi alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Questa ben può essere effettuata dallo stesso erede ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. La norma consente peraltro che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque - e quindi anche il creditore dell'erede - possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Ove l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli artt. 485 o 527
c.c., la vendita forzata può essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza. In particolare, come appunto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 476 c.c. può procedere alla trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento ma prima della vendita (v. Cass. civ., sez. III, 26.5.2014 n. 11638).
4. - Nel presente giudizio la ricorrente, con la documentazione versata in atti, ha comprovato che in capo alle convenute si sono prodotti gli effetti previsti dall'art. 485
c.c., in forza del quale il chiamato all'eredità, che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della
4 successione o dalla notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità “è considerato erede puro e semplice”.
Il disposto dell'art. 485 c.c. “non opera solo in relazione ai creditori del de cuius, ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del chiamato compossessore di beni ereditari che non aveva redatto tempestivo inventario potesse essere domandato pure dai creditori del medesimo chiamato e non solo da quelli del defunto)” (v. Cass. civ., sez. VI, 1.3.2019 n. 6167).
In particolare “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (v. Cass. civ., sez. II, 14.2.2019 n. 4456).
5. - Dalla documentazione ipocatastale prodotta da (v. docc. da 6 a 10 e da 16 a Pt_1
18) è risultato che le convenute - successivamente all'apertura della successione prima del padre , deceduto in data 27.3.2000, e poi della madre Controparte_3 Per_1
deceduta in data 17.1.2015 - hanno provveduto non solo alla presentazione e
[...] alla trascrizione delle denunce di successione, ma anche alla volturazione catastale dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, censiti al N.C.E.U. del Comune di
Casale Monferrato al foglio 13, mapp. 358, sub. 1 e sub. 2.
Orbene è principio interpretativo consolidato quello secondo cui “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto
5 di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (v. da ultimo Cass. civ., sez. II, 9.1.2025 n. 522;
Cass. civ., sez. III, 13.8.2024 n. 22769).
Si deve dunque concludere che le , chiamate all'eredità dei genitori e CP_1 avendo posto in essere atti implicanti accettazione tacita delle due eredità, sono divenute eredi pure e semplici, non avendo provveduto a redigere l'inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c.
Per effetto dell'accoglimento della domanda come precisata in via principale dall'attrice, deve dunque dichiararsi che e Controparte_1 Controparte_2 ciascuna per la propria quota, sono eredi pure e semplici di e di Controparte_3 Per_1
[...]
6. - Quanto al regolamento delle spese di causa, tenuto conto della natura della controversia, nonché del fatto che le non si sono costituite in giudizio e non CP_1 hanno manifestato alcuna opposizione o resistenza alla domanda attorea, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19.4.2018 n. 77) che giustificano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara che le convenute nata a [...] il Controparte_1
27.8.1963, c.f. , e nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
2.7.1968, c.f. , sono da considerarsi eredi pure e semplici di C.F._2
, nato a [...] l'[...], c.f. , deceduto in Controparte_3 C.F._4 data 27.3.2000, e di , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
, deceduta in data 17.1.2015, con esonero da responsabilità del C.F._3 competente Conservatore dei Registri Immobiliari ai fini delle relative trascrizioni;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica
IL GIUDICE
Dott. Giovanni Campese
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa
DA
con sede in Roma, c.f. in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice speciale di
[...]
con sede in Roma, c.f. rappresentata e difesa, come da Parte_2 P.IVA_2 procura congiunta al ricorso introduttivo, dall'Avv. Paola Cappa presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Novara, corso Cavour n. 4
- ATTRICE -
CONTRO
c.f. , e c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, contumaci C.F._2
- CONVENUTE -
OGGETTO: accettazione di eredità
1 La parte ricorrente precisava le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, in accoglimento del ricorso, in via principale, dichiarare la qualità di , c.f. , e, Controparte_1 C.F._1 giusta integrazione del contraddittorio, di sua sorella , c.f. Controparte_2
, ciascuna per la propria quota, di eredi pure e semplici di C.F._2
, c.f. , nata a [...] il Persona_1 C.F._3
05/09/1939, deceduta in data 17/01/2015, e di , c.f. Controparte_3
, nato a [...] il [...], deceduto in data 27/03/2000; C.F._4 in subordine, dichiarare la qualità di , c.f. , di erede Controparte_1 C.F._1 pura e semplice di , c.f. , nata a [...] Persona_1 C.F._3
Maggiore (VE) il 05/09/1939, deceduta in data 17/01/2015, e di , Controparte_3
c.f. , nato a [...] il [...], deceduto in data 27/03/2000. C.F._4
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre a IVA e CPA come per legge.”
Motivi della decisione
1. - La decisione della presente causa spetta al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, ai sensi degli artt. 281 quater e 50-ter c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi riservate dall'art. 50-bis c.p.c. al giudizio del tribunale in composizione collegiale.
2. - Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. -quale Parte_1 procuratrice speciale di - conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_1 per sentirne dichiarare la qualità di erede puro e semplice della madre , Persona_1 deceduta in data 17.1.2015, e del padre , deceduto in data 27.3.2000. Controparte_3
deduceva di essere cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo Pt_1 ipotecario fondiario stipulato in data 1.7.2008 da con la Banca Controparte_1
Popolare di Novara S.p.A. A quest'ultima era subentrata ex art 2504-bis c.c. a far data dal 27.12.2011 Banco Popolare Società Cooperativa, che successivamente il 13.12.2016
2 si era fusa con con costituzione della nuova Controparte_4 società subentrata ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. in tutti i rapporti Controparte_5 giuridici esistenti in capo alle società partecipanti alla fusione. Da ultimo il credito era stato ceduto da ad nell'ambito di un'operazione Controparte_5 Parte_2 di cartolarizzazione.
La ricorrente aggiungeva di avere intrapreso esecuzione immobiliare contro avanti il Tribunale di Vercelli, essendosi questa resa inadempiente Controparte_1 nel pagamento delle rate del mutuo. La procedura esecutiva aveva ad oggetto gli immobili siti nel Comune di Casale Monferrato, via Maestra n. 147, censiti al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 13, mapp. 358, sub. 1, via Maestra n. 147, p. T-1, vani 7, e al foglio 13, mapp. 358, sub. 2, via Maestra n. 147, piano T, cat. C/6, mq. 21, di proprietà della convenuta per la quota di 1/2. Il Giudice dell'esecuzione in data 29.3.2024 aveva rilevato che non risultava la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c., non essendo stata trascritta alcuna accettazione di eredità da parte della relativamente ai CP_1 predetti immobili, a lei pervenuti per la quota di 1/6 di piena proprietà per successione ereditaria da , e per la quota di 1/3 di piena proprietà per successione Persona_1 ereditaria da . Controparte_3
affermava che in ordine agli immobili staggiti erano state presentate le Pt_1 denunce di successione, registrate e trascritte, e che risultava altresì la voltura catastale.
Quest'ultima costituiva elemento idoneo a integrare gli estremi di un'accettazione pura e semplice dell'eredità, stante la mancata redazione dell'inventario nei termini di legge.
Il Giudice disponeva la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, oltre che a anche a Controparte_1
a integrazione del contraddittorio. Controparte_2
Le due convenute non si costituivano in giudizio ed erano dichiarate contumaci.
integrava le proprie produzioni documentali e quindi, non avendo Pt_1 formulato altre istanze istruttore, era invitata a precisare le conclusioni.
All'esito la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
3. - Alla luce del materiale istruttorio acquisito agli atti la domanda così come formulata dall'attrice è risultata fondata e può essere accolta.
Va in proposito rilevato che in quanto creditore che procede Pt_1
3 esecutivamente nei confronti della convenuta ha effettivamente Controparte_1 interesse a fare accertare la sua qualità di coerede per la quota di 1/2 rispetto al compendio immobiliare esecutato già di proprietà del de cuius.
Ed invero nel processo esecutivo spetta al giudice dell'esecuzione verificare,
d'ufficio, la titolarità in capo al debitore esecutato del diritto reale pignorato sul bene immobile, mediante l'esame della documentazione depositata dal creditore procedente ovvero integrata per ordine del giudice ai sensi dell'art. 567 c.p.c., dalla quale deve risultare la trascrizione di un titolo di acquisto in favore dell'esecutato.
Nel caso di bene ereditato la verifica officiosa ha per oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità e la trascrizione dell'acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell'art. 2648
c.c.
Ove non vi sia stata un'accettazione espressa dell'eredità ai sensi dell'art. 475 c.c., dovrà procedersi alla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c. Questa ben può essere effettuata dallo stesso erede ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c. La norma consente peraltro che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque - e quindi anche il creditore dell'erede - possa richiedere la trascrizione di quell'atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Ove l'atto che presupponga la volontà di accettare non sia trascrivibile, ovvero se l'acquisto della qualità di erede sia seguito “ex lege” agli effetti degli artt. 485 o 527
c.c., la vendita forzata può essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza. In particolare, come appunto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 476 c.c. può procedere alla trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento ma prima della vendita (v. Cass. civ., sez. III, 26.5.2014 n. 11638).
4. - Nel presente giudizio la ricorrente, con la documentazione versata in atti, ha comprovato che in capo alle convenute si sono prodotti gli effetti previsti dall'art. 485
c.c., in forza del quale il chiamato all'eredità, che sia a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della
4 successione o dalla notizia della devoluta eredità. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità “è considerato erede puro e semplice”.
Il disposto dell'art. 485 c.c. “non opera solo in relazione ai creditori del de cuius, ma anche con riguardo a quelli dell'erede, poiché, in assenza di una normativa che stabilisca diversamente, la qualità di erede non può essere riconosciuta nei rapporti con taluni soggetti e negata in quelli con altri. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della qualità di erede puro e semplice del chiamato compossessore di beni ereditari che non aveva redatto tempestivo inventario potesse essere domandato pure dai creditori del medesimo chiamato e non solo da quelli del defunto)” (v. Cass. civ., sez. VI, 1.3.2019 n. 6167).
In particolare “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (v. Cass. civ., sez. II, 14.2.2019 n. 4456).
5. - Dalla documentazione ipocatastale prodotta da (v. docc. da 6 a 10 e da 16 a Pt_1
18) è risultato che le convenute - successivamente all'apertura della successione prima del padre , deceduto in data 27.3.2000, e poi della madre Controparte_3 Per_1
deceduta in data 17.1.2015 - hanno provveduto non solo alla presentazione e
[...] alla trascrizione delle denunce di successione, ma anche alla volturazione catastale dei beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, censiti al N.C.E.U. del Comune di
Casale Monferrato al foglio 13, mapp. 358, sub. 1 e sub. 2.
Orbene è principio interpretativo consolidato quello secondo cui “l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto
5 di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi” (v. da ultimo Cass. civ., sez. II, 9.1.2025 n. 522;
Cass. civ., sez. III, 13.8.2024 n. 22769).
Si deve dunque concludere che le , chiamate all'eredità dei genitori e CP_1 avendo posto in essere atti implicanti accettazione tacita delle due eredità, sono divenute eredi pure e semplici, non avendo provveduto a redigere l'inventario nel termine previsto dall'art. 485 c.c.
Per effetto dell'accoglimento della domanda come precisata in via principale dall'attrice, deve dunque dichiararsi che e Controparte_1 Controparte_2 ciascuna per la propria quota, sono eredi pure e semplici di e di Controparte_3 Per_1
[...]
6. - Quanto al regolamento delle spese di causa, tenuto conto della natura della controversia, nonché del fatto che le non si sono costituite in giudizio e non CP_1 hanno manifestato alcuna opposizione o resistenza alla domanda attorea, ricorrono ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19.4.2018 n. 77) che giustificano la compensazione integrale delle spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, decidendo in funzione di giudice monocratico e definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) - dichiara che le convenute nata a [...] il Controparte_1
27.8.1963, c.f. , e nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
2.7.1968, c.f. , sono da considerarsi eredi pure e semplici di C.F._2
, nato a [...] l'[...], c.f. , deceduto in Controparte_3 C.F._4 data 27.3.2000, e di , nata a [...] il [...], c.f. Persona_1
, deceduta in data 17.1.2015, con esonero da responsabilità del C.F._3 competente Conservatore dei Registri Immobiliari ai fini delle relative trascrizioni;
2) - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Vercelli, 5 dicembre 2025.
IL GIUDICE
(Dott. Giovanni Campese)
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