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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1592/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1592/2023 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], per mezzo Parte_1 CodiceFiscale_1 della curatrice speciale avv. (c.f. ), rappresentato e difeso da Parte_2 C.F._2 quest'ultima ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del legale, in forza di decreto del
Giudice Tutelare di Varese in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
CP_ rappresentata e difesa dall'avv. Luca Th. del Foro di Varese (c.f. , C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Varese, via Magenta n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI ATTORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, cosi giudicare:
Nel merito: previa conferma del valore della massa ereditaria indicato in premessa e non contestato nel corso dell'istruttoria pari ad euro 19.943.354,20.= così come calcolato alla data dell'apertura della successione, dichiararsi la nullità del testamento olografo in questa sede impugnato, aprirsi la successione legittima a favore dell'unico erede , pronunciando ogni altra inerente, Parte_1 conseguente ed utile statuizione giudiziale, segnatamente stabilire che la parte convenuta sia obbligata e quindi condannarla a restituire tutti i beni ereditari acquistati sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da o dell'equivalente valore. Persona_1
In via Istruttoria (istanze formulate e produzioni effettuate) Prova per testi. Teste Testimone_1 residente in [...]. Le circostanze indicate nell'atto di citazione dai punti nn.
18 a 24 da intendersi qui interamente ritrascritte precedute dal “Vero che” nonché sugli ulteriori:
25 “ Vero che nelle conversazioni amichevoli con il sig. , mio amico e socio in attività Persona_1 imprenditoriale riferita ai “Brico Center”, avviata insieme al defunto, lo stesso mi esternava continuamente la gioia di essere finalmente diventato padre, all'età di cinquantanove anni, dopo una lunga attesa e mi dichiarava di essere legato al proprio figlio in misura maggiore e più Pt_1 viscerale del normale sentimento d'affetto di un padre verso un figlio?”;
26. “ Vero che negli anni 2012, 2013, 2014 in molte occasioni, con cadenza bisettimanale accompagnava il sig. a prendere il figlio all'uscita pomeridiana dalla scuola Persona_1 materna?”
27 “ Vero che in quelle occasioni mi intrattenevo con il piccolo ed il sig. per una Pt_1 Per_1 mezz'ora e poi insieme accompagnavamo il bimbo dalla nonna materna?”
28 “ Vero che in quegli anni 2012, 2013, 2014 in diverse occasioni il sig. parlando Persona_1 della sua età e del futuro, mi indicava come suo unico erede e successore in tutte le sue Pt_1 attività?”
29 “ Vero che il sig. mi manifestava la preoccupazione a che tutto il suo patrimonio andasse Per_1 al figlio e non alla compagna?” Pt_1
30 “ Vero che più volte il sig. mi dichiarava se lascio il mio patrimonio a , Per_1 CP_1 Pt_1 si ritrova con un pugno di mosche in mano?” Teste , residente in [...]
F..li Cervi n. 13/c Le circostanze indicate nell'atto di citazione dai punti nn. 18 a 24 precedute dal
“Vero che” nonché sugli ulteriori: 31“Vero che ho conosciuto il sig. nel 2005 per la comune passione del volo?” Persona_1
32“Vero che da allora abbiamo incominciato a frequentarci anche nei fine settimana io con mia moglie lui con la compagna ?” Controparte_1
33 “Vero che con il sig. avevo instaurato un forte legame di amicizia ed in più Persona_1 occasioni abbiamo trascorso le vacanze estive insieme?”
34“Vero che negli anni 2006, 2007, 2008 spesso il sig. mi ha confidato di volere fortemente Per_1 un figlio cui lasciare tutto il suo patrimonio e che per averlo avrebbe tentato tutte le strade compresa
l'inseminazione artificiale?”
35 “Vero che dopo la nascita del minore, negli anni 2010,2011, 2012, 2013 e seguenti sino alla tragica scomparsa parlando con il sig. del suo futuro lo stesso mi ripeteva che era Per_1 Pt_1 il suo unico erede?”
36 “Vero che lo stesso non mi indicava mai la sua compagna come destinataria Controparte_1 della sua eredità”
37 “Vero che alcune volte gli chiedevo per quale motivo escludesse la compagna dalla sua eredità ricevendo come risposta che era il suo unico erede e per la compagna aveva già provveduto Pt_1
a parte”.
Prova documentale. Tutti i documenti già versati in atti.
Vengono mantenute le istanze di parte attrice relative ai capitoli di prova testimoniale non ammessi
e per l'effetto non trattati nella fase istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Piaccia al Tribunale per le ragioni in atti e previe le pronunce opportune respingere le domande attoree in quanto infondate.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza:
1. Vero che , dalla nascita del figlio e sino al momento della sua improvvisa Persona_1 scomparsa, in più occasioni mi ha riferito che intendeva attribuire il proprio patrimonio alla signora
ed al figlio Controparte_1 Pt_1
Testi come indicati in atti. Nella non creduta ipotesi di ammissione di ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, voglia ammettere a prova contraria la convenuta, con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Spese rifuse.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il minore , a mezzo del curatore Parte_1 speciale, conveniva in giudizio la sig.ra e chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
previa conferma del valore della massa ereditaria indicato in premessa pari ad euro 19.943.354,20 così come calcolato alla data dell'apertura della successione, di dichiararsi la nullità del testamento olografo in questa sede impugnato, aprirsi la successione legittima a favore dell'unico erede
[...]
, pronunciando ogni altra inerente, conseguente ed utile statuizione giudiziale, segnatamente Parte_1
stabilire che la parte convenuta sia obbligata e quindi condannarla a restituire tutti i beni ereditari acquistati sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da
[...]
o dell'equivalente valore. Per_1
In data 2.10.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea in quanto infondata.
Con provvedimento ex 171bis c.p.c., considerata l'assenza di questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti, veniva conferma la prima udienza di comparizione e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.,
All'udienza del 12.12.2023, stante l'assenza delle parti personalmente, veniva disposto un rinvio alla successiva udienza del 30.1.2024, ove parte convenuta dava atto di aver formulato una proposta transattiva alla controparte, che tuttavia non aveva superato il vaglio del GT, entrambe le parti, quindi, chiedevano la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi, escussi alle udienze del 26.3.2024,
21.5.2024, all'esito della quale, su richiesta delle parti, il Giudice fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con provvedimento del 23.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, in punto di fatto, va rilevato come in data 20.3.2016 decedeva , Persona_1 padre dell'odierno attore, lasciando testamento olografo datato 22.8.2012, pubblicato in data
29.3.2026 a mezzo notaio.
Successivamente, lo zio del minore richiedeva la nomina di un curatore speciale, Persona_2
assumendo la violazione della quota di legittima nonché la nullità del testamento condizionato da una clausola fedecommisoria (doc. 2); contestualmente anche l'odierna convenuta chiedeva la nomina di un curatore speciale per l'accettazione da parte del figlio dell'eredità dismessa dal padre e per valutare la congruità di una proposta di reintegra della quota di legittima proveniente dalla stessa. Il Tribunale provvedeva su quest'ultimo ricorso nominando curatore speciale l'avv. Omar
Salmoiraghi, con il compito specifico di provvedere alla reintegra della quota di legittima (doc. 3).
A distanza di un anno dalla nomina, il curatore speciale chiedeva il sequestro giudiziario delle quote societarie del de cuius, in possesso e nella titolarità dell'odierna convenuta (doc. 4), che veniva disposto dal Tribunale di Varese in data 22.8.2017.
incardinava, poi, altro procedimento in data 25 giugno 2020 ribadendo la nullità del Persona_2 testamento olografo di tal che veniva nominato altro curatore speciale nella persona dell'avv. Pt_2
affinché rendesse parere in ordine ad eventuali profili di nullità del testamento.
Nelle more veniva stipulato l'atto di reintegra in data 2.3.2021, registrato a Varese in data 03.03.2021
n. 6853, repertorio n. 1146/869, lasciando tuttavia impregiudicati i diritti ed azioni esercitabili dal minore sulla stregua dell'ultimo provvedimento di nomina del curatore speciale.
In data 8.11.2021, infatti, il GT autorizzava il curatore da ultimo nominato a promuovere il presente giudizio al fine di accertare la predetta nullità, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il quale aveva esito negativo.
Parte attrice, nello specifico, sostiene la nullità del testamento in questione per la presenza, nella parte finale della scheda, di una clausola fedecommissaria dal seguente tenore: si Controparte_1
impegna in caso di Sua dipartita a nominare unico erede il figlio , diventando di Parte_1 fatto unico erede alla scomparsa dei genitori”.
Secondo la ricostruzione dell'attrice, trattasi di una clausola fedecommissaria per cui l'erede istituito
(nel caso di specie la sig.ra ) veniva incaricato, al momento del suo decesso, di restituire ad CP_1 altri l'eredità detta fedecommissaria.
La predetta clausola, invero, consacrerebbe la volontà del testatore a che tutto il suo patrimonio fosse devoluto al suo unico figlio e non anche alla convivente, odierna convenuta, . Controparte_1
Sul punto, in via generale, va osservato come l'art. 692 c.c. prevede che “ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione”.
Inoltre, l'ultimo comma sancisce che “in ogni altro caso la sostituzione è nulla”. La sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore.
L'istituto è vietato, con la sola eccezione di cui alla norma in commento e con il rispetto dei limiti contenuti nella norma.
Ai fini della validità della clausola deve esserci: a) la duplice delazione, ovvero l'attribuzione della titolarità degli stessi beni a favore di due soggetti distinti, che sono l'istituito ed il sostituito;
b)
l'ordine successivo, e non alternativo della predetta “delazione”; c) l'obbligo di conservare e restituire i beni a carico del primo istituito;
d) la cura dell'istituito da parte del sostituito.
In sostanza, la disposizione testamentaria contenente la sostituzione fedecommissaria deve essere finalizzata alla tutela di una persona giuridicamente incapace (oppure minore di età gravemente incapace tal da far presumere la sua futura interdizione) per assicurarne le cure.
Il fedecommesso assistenziale, infatti, costituisce una deroga al divieto generale posto a carico del testatore di prevedere vincoli alla libertà di alienazione dei beni devoluti all'erede con l'apertura della successione. Tale divieto è confermato dall'art. 692, comma 5, c.c. che prevede la nullità, peraltro non sanabile ex art. 590 c.c., di ogni altro caso di sostituzione.
La sostituzione fedecommissaria che non presenti i ristretti e rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale comporta la nullità della sostituzione e la piena validità ed efficacia dell'istituzione.
Dal fedecommesso tipico va tenuto distinto il c.d. fedecommesso de residuo, anch'esso è vietato, che si caratterizza, invero, al pari del fedecommesso tipico, per la duplice vocazione e per l'ordine successivo delle chiamate, ma si distingue, invece, da quest'ultimo in quanto non vi è per l'istituito l'obbligo di conservare ma solo di restituire: solo il c.d. residuo verrà, cioè, automaticamente, per effetto della morte del primo chiamato, sulla base dell'originaria disposizione testamentaria, devoluto al chiamato successivo. Il beneficiario istituito, sia esso erede o legatario, potrà pertanto liberamente disporre dei beni ricevuti per atti tra vivi, essendogli preclusa unicamente la possibilità di disporre dei medesimi per testamento.
In tema di fedecommesso, la Cassazione ha ribadito che “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.
1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (vedi "ex multis" Cass. 21-2-
2007 n. 4022), dovendo quindi interpretare l'atto nel senso in cui esso possa avere un qualche effetto giuridico piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno (Cass. 28-8-1986 n. 5278; Cass. 30-5-
1987 n. 4814)” (Cass., n. 23278/2013).
Invero, in tema di interpretazione del testamento, caratterizzata rispetto all'interpretazione del contratto, da una più attenta e penetrante ricerca della effettiva volontà del de cuius, l'interprete è tenuto a valorizzare, con ampia libertà di indagine, procedendo a una loro globale valutazione, tutti gli elementi di carattere testuale ed extratestuale che valgano comunque a rivelare e a chiarire sul piano logico quale sia stata la effettiva volontà del testatore, anche se espressa in termini impropri e inadeguati e comunque non rispondenti al significato letterale ed oggettivo e socialmente riconoscibile delle espressioni usate dal de cuius, con possibilità di attribuire alle parole della scheda testamentaria un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del testatore, assicurando per quanto è possibile la conservazione dei relativi effetti e privilegiando, quindi, nei casi dubbi, a salvaguardia del favor testamenti, la interpretazione che conduca a un siffatto risultato (Cass., n. 12861/1993). In tale ricerca, la reale intenzione dell'autore della scheda testamentaria e la concreta portata di questa vanno individuate anche in funzione degli scopi (criterio teleologico) che il de cuius ha inteso perseguire, tenendo conto della cultura, della mentalità, dell'ambiente di vita (Cass., n. 110/1984), della personalità e della condizione sociale del testatore (Cass., n. 3972/1984), nonché delle circostanze che furono presenti alla sua coscienza idonee ad influire sulla determinazione della sua volontà e che valgano e rilevare le ragioni e il contenuto delle disposizioni testamentarie e le finalità con esse perseguite ponendo attenzione al grado di parentela od affinità del testatore con i vari chiamati, al valore che ha inteso attribuire a tali rapporti, al suo modo di pensare in merito alla famiglia, ai bisogni e agli interessi che ha inteso garantire e soddisfare.
Applicando i predetti principi al caso di specie, va rilevato come, in base alla volontà del testatore e all'effettivo esame del contenuto delle disposizioni, il testamento olografo in questione risulta effettivamente contenere una sostituzione fedecommissaria, sussistendo nel caso di specie tutti gli elementi richiesti.
Invero, come innanzi detto, perché si abbia sostituzione fedecommissaria, occorre una doppia vocazione, un obbligo di conservare per restituire i beni e un ordine successivo delle due chiamate, presenti contemporaneamente nelle disposizioni testamentarie: l'istituito ed il sostituito debbono venire chiamati in forza di un'unica volontà, nello stesso momento, per lo stesso oggetto e al medesimo titolo, in modo che il secondo succede solo dopo il decesso del primo, su cui grava l'obbligo di conservare per trasmettere i beni ereditari.
Come, di fatto, avvenuto nel caso di specie. Ciò che difetta, invero, è il requisito dall'assistenza: il figlio del de cuius, infatti, era solamente minore e non interdetto e/o incapace di intendere e di volere.
Le ragioni della disposizione testamentaria non possono, pertanto, essere individuate nell'intento di assicurare al figlio la necessaria assistenza e cura, tali quindi da ritenere valida la clausola così come previsto dall'art. 692 c.c..
Dall'analisi del testamento è evidente come il de cuius volesse precisare e limitare i soggetti a favore dei quali devolvere il proprio patrimonio, ossia la compagna e il figlio, in assenza, tra CP_1
l'altro, di altri soggetti chiamati alla successione in parola.
Lo stesso ha, poi, provveduto all'elencazione dei beni di proprietà provvedendo alla suddivisione tra i due, disposizioni testamentarie che, tuttavia, si rivelavano – come riferito nell'atto di reintegra stipulato dalle parti – dal carattere “ictu oculi lesivo”. La convenuta, infatti, nello stipulare l'atto in questione ha espressamente riconosciuto la lesione della legittima.
Il contenuto del testamento, pertanto, delinea una netta volontà del de cuius ad assegnare la gestione del proprio patrimonio alla compagna, alla quale sono state attribuite infatti le quote societarie e, per l'appunto, i relativi diritti di gestione, oltre all'unico immobile costituito dalla casa familiare. Al figlio, invero, sono stati devoluti solamente i beni immobili residui, quest'ultimi sempre con “la tutela
e la gestione affidata alla mamma fin alla maggiore età”. Controparte_1
In tal contesto, pertanto, va letta ed analizzata l'asserita clausola fedecommissaria.
L'intendo del de cuius, invero, era quello di conservare i beni ereditari, per il tramite della compagna, onde poi trasmetterli al figlio, in caso di morte della stessa.
Significativo risulta, inoltre, il fatto che il testatore espressamente attribuisce la qualifica di erede al figlio in tale disposizione, mentre in nessuna parte del testamento si ritrova tale indicazione riferita alla compagna.
Il livello culturale del testatore, la possibilità di confrontarsi con professionisti (come confermato dall'istruttoria) permettono di ritenere, inoltre, che il de cuius sapesse come poter procedere nella gestione del proprio patrimonio.
La volontà, inoltre, del de cuius di individuare quale suo unico erede il figlio è stata confermata anche in sede di istruttoria. Nello specifico, il TE ha riferito come il signor “diceva che l'unico erede un Tes_1 Per_1
domani, qualsiasi cosa fosse successa, avrebbe dovuto essere , specificando che mai il sig. Pt_1
indicava la compagna come sua erede. Lo stesso, inoltre, ha riferito come il figlio fosse Per_1
fortemente voluto, pur di avere un erede cui lasciare tutto il patrimonio, considerando anche l'età avanzata dello stesso al momento in cui era divenuto padre.
La volontà del de cuius di volere un figlio cui lasciare tutto quanto aveva costruito negli anni viene ulteriormente confermata anche dal TE , secondo cui “quando ci si trovava si parlava di Tes_2
altro anche perché lui aveva già detto che tutto avrebbe dovuto essere di . Pt_1
Per quanto attiene il TE , commercialista di fiducia della controparte, il quale ha Testimone_3 dichiarato “se avesse voluto lasciare tutto al proprio figlio non avrebbe fatto testamento” si ritiene che tale circostanza non risulta di per sé decisa a individuare l'effettiva volontà del de cuius.
Infatti, come poc'anzi riferito, la finalità principale del testamento era quella di attribuire alla compagna poteri gestori e di titolarità di beni, circostanza che non si sarebbe verificata in caso di assenza del testamento e di apertura della successione legittima.
Infine, per quanto attiene alla testimonianza dell'avv. la stessa non può ritenersi attendibile, CP_3
in quanto risulta provato per tabulas come lo stesso abbia patrocinato controparte nel procedimento cautelare introdotto dal Curatore speciale avv. Salmoiraghi avverso gli atti dispositivi della ridetta proprio su parte dell'eredità oggetto della presente vertenza nonché poi nella stipulazione dell'atto di reintegra (doc. 7, 11, 12, 13). A ciò si aggiunga il fatto che l'avvocato in questione ha fatto parte, coma dallo stesso ammesso, sino al 31.12.2022 allo studio associato dell'odierno legale di parte convenuta.
Alla luce di ciò, risulta confermata l'effettiva volontà del de cuius a che a tutto il suo patrimonio succedesse il figlio unico suo erede, come riferito nella clausola contestata, sia pur Pt_1
garantendo alla compagna la titolarità dei suoi beni vita natural durante.
Occorre ora soffermarsi sugli effetti della nullità della disposizione testamentaria contenente una sostituzione fedecommissaria.
Sul punto parte attrice ha sostenuto la nullità per illiceità del motivo ex art. 626 c.c., essendo in generale vietati nel nostro ordinamento le sostituzioni fedecommissarie, nei termini anzidetti.
Ora, come precisato dalla Suprema Corte, “in materia successoria, il trattamento fatto dalla legge alle condizioni o agli oneri illeciti, apposti ad un testamento, è diverso da quello fatto al motivo illecito dello stesso testamento. Infatti le condizioni (art. 634 C.C.) e gli oneri illeciti (art. 647 C.C.) si considerano come non apposti e, quindi, lasciano integra, per il resto, efficacia del testamento
(vitiantur e non vitiant), il motivo illecito, invece, rende nulla tutta la disposizione testamentaria
(nullità assoluta), sempre però che risulti dal testamento e sia stato il solo che abbia determinato il testatore a disporre (art. 626 C.C.). Per 'motivo' del testamento bisogna intendere la ragione, la spinta che vale a determinare il testatore a disporre in favore di una determinata persona ed esso va tenuto distinto dalla 'causa', che è invece lo scopo immediato che il testatore si propone col testamento e che, di regola, è quello generico di beneficiare l'erede o il legatario. E' illecito il motivo contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 C.C.). Una disposizione testamentaria se è determinata da due motivi, dei quali uno è lecito, è salva. ( V.
1380/55)” (Cass. n. 2071/64).
Si tratta allora di accertare, sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 626 c.c. che con riferimento alla previsione dell'art. 647, ultimo comma c.c., se il testatore avrebbe o meno predisposto quel determinato regolamento di interessi senza la parte del contenuto colpita da nullità e dunque si pone una questione interpretativa della volontà della de cuius: invero, il motivo, ove ritenuto illecito, in tanto può travolgere l'intera disposizione, in quanto sia determinante, abbia cioè avuto un ruolo decisivo nella genesi della volontà, dovendosi quindi ritenere irrilevante il motivo ove risulti che il de cuius avrebbe comunque disposto in un certo modo a favore di una determinata persona.
Nel caso di specie, per tutte le ragioni anzidette, non può ritenersi irrilevante il motivo che ha previsto l'apposizione della clausola in questione, essendo stata l'effettiva ragione che ha portato il de cuius a redigere il testamento.
La domanda proposta da parte attrice va, pertanto, accolta e va dichiarata la nullità del testamento olografo in questa sede impugnato, aprendosi, di fatto, la successione legittima a favore dell'unico erede, l'odierno attore . Parte_1
Per quanto attiene al valore della massa ereditaria esso risulta pari ad euro 19.943.354,20, così come calcolato alla data dell'apertura della successione e non contestato dalle parti, essendo stato oggetto altresì dell'atto di reintegra. Tale dato, quindi, risulta determinante al fine dell'individuazione dei beni oggetto del patrimonio del de cuius che dovranno essere oggetto di restituzione a seguito della dichiarazione di nullità del testamento, sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da . Persona_1
In ragione della peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio, del rapporto intercorrente tra le parti e dell'atto di reintegra già stipulato tra gli stessi prima dell'instaurazione del presene giudizio, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara la nullità del testamento olografo di datato 22.8.2012 e pubblicato Persona_1
in data 29.3.2026 e registrato in data 30.03.2016 al n. 8366/1T Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'unico erede del de cuis è Parte_1
in forza di successione legittima;
- condanna alla restituzione a favore di dei beni mobili e Controparte_1 Parte_1
immobili oggetto del patrimonio del de cuius sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da , pari ad euro 19.943.354,20. Persona_1
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1592/2023 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], per mezzo Parte_1 CodiceFiscale_1 della curatrice speciale avv. (c.f. ), rappresentato e difeso da Parte_2 C.F._2 quest'ultima ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec del legale, in forza di decreto del
Giudice Tutelare di Varese in calce all'atto di citazione
ATTORE
contro
(c.f. ) nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
CP_ rappresentata e difesa dall'avv. Luca Th. del Foro di Varese (c.f. , C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Varese, via Magenta n. 14, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI ATTORE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, cosi giudicare:
Nel merito: previa conferma del valore della massa ereditaria indicato in premessa e non contestato nel corso dell'istruttoria pari ad euro 19.943.354,20.= così come calcolato alla data dell'apertura della successione, dichiararsi la nullità del testamento olografo in questa sede impugnato, aprirsi la successione legittima a favore dell'unico erede , pronunciando ogni altra inerente, Parte_1 conseguente ed utile statuizione giudiziale, segnatamente stabilire che la parte convenuta sia obbligata e quindi condannarla a restituire tutti i beni ereditari acquistati sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da o dell'equivalente valore. Persona_1
In via Istruttoria (istanze formulate e produzioni effettuate) Prova per testi. Teste Testimone_1 residente in [...]. Le circostanze indicate nell'atto di citazione dai punti nn.
18 a 24 da intendersi qui interamente ritrascritte precedute dal “Vero che” nonché sugli ulteriori:
25 “ Vero che nelle conversazioni amichevoli con il sig. , mio amico e socio in attività Persona_1 imprenditoriale riferita ai “Brico Center”, avviata insieme al defunto, lo stesso mi esternava continuamente la gioia di essere finalmente diventato padre, all'età di cinquantanove anni, dopo una lunga attesa e mi dichiarava di essere legato al proprio figlio in misura maggiore e più Pt_1 viscerale del normale sentimento d'affetto di un padre verso un figlio?”;
26. “ Vero che negli anni 2012, 2013, 2014 in molte occasioni, con cadenza bisettimanale accompagnava il sig. a prendere il figlio all'uscita pomeridiana dalla scuola Persona_1 materna?”
27 “ Vero che in quelle occasioni mi intrattenevo con il piccolo ed il sig. per una Pt_1 Per_1 mezz'ora e poi insieme accompagnavamo il bimbo dalla nonna materna?”
28 “ Vero che in quegli anni 2012, 2013, 2014 in diverse occasioni il sig. parlando Persona_1 della sua età e del futuro, mi indicava come suo unico erede e successore in tutte le sue Pt_1 attività?”
29 “ Vero che il sig. mi manifestava la preoccupazione a che tutto il suo patrimonio andasse Per_1 al figlio e non alla compagna?” Pt_1
30 “ Vero che più volte il sig. mi dichiarava se lascio il mio patrimonio a , Per_1 CP_1 Pt_1 si ritrova con un pugno di mosche in mano?” Teste , residente in [...]
F..li Cervi n. 13/c Le circostanze indicate nell'atto di citazione dai punti nn. 18 a 24 precedute dal
“Vero che” nonché sugli ulteriori: 31“Vero che ho conosciuto il sig. nel 2005 per la comune passione del volo?” Persona_1
32“Vero che da allora abbiamo incominciato a frequentarci anche nei fine settimana io con mia moglie lui con la compagna ?” Controparte_1
33 “Vero che con il sig. avevo instaurato un forte legame di amicizia ed in più Persona_1 occasioni abbiamo trascorso le vacanze estive insieme?”
34“Vero che negli anni 2006, 2007, 2008 spesso il sig. mi ha confidato di volere fortemente Per_1 un figlio cui lasciare tutto il suo patrimonio e che per averlo avrebbe tentato tutte le strade compresa
l'inseminazione artificiale?”
35 “Vero che dopo la nascita del minore, negli anni 2010,2011, 2012, 2013 e seguenti sino alla tragica scomparsa parlando con il sig. del suo futuro lo stesso mi ripeteva che era Per_1 Pt_1 il suo unico erede?”
36 “Vero che lo stesso non mi indicava mai la sua compagna come destinataria Controparte_1 della sua eredità”
37 “Vero che alcune volte gli chiedevo per quale motivo escludesse la compagna dalla sua eredità ricevendo come risposta che era il suo unico erede e per la compagna aveva già provveduto Pt_1
a parte”.
Prova documentale. Tutti i documenti già versati in atti.
Vengono mantenute le istanze di parte attrice relative ai capitoli di prova testimoniale non ammessi
e per l'effetto non trattati nella fase istruttoria.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Piaccia al Tribunale per le ragioni in atti e previe le pronunce opportune respingere le domande attoree in quanto infondate.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sulla seguente circostanza:
1. Vero che , dalla nascita del figlio e sino al momento della sua improvvisa Persona_1 scomparsa, in più occasioni mi ha riferito che intendeva attribuire il proprio patrimonio alla signora
ed al figlio Controparte_1 Pt_1
Testi come indicati in atti. Nella non creduta ipotesi di ammissione di ulteriori istanze istruttorie di parte attrice, voglia ammettere a prova contraria la convenuta, con i medesimi testi indicati a prova diretta.
Spese rifuse.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato il minore , a mezzo del curatore Parte_1 speciale, conveniva in giudizio la sig.ra e chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1
previa conferma del valore della massa ereditaria indicato in premessa pari ad euro 19.943.354,20 così come calcolato alla data dell'apertura della successione, di dichiararsi la nullità del testamento olografo in questa sede impugnato, aprirsi la successione legittima a favore dell'unico erede
[...]
, pronunciando ogni altra inerente, conseguente ed utile statuizione giudiziale, segnatamente Parte_1
stabilire che la parte convenuta sia obbligata e quindi condannarla a restituire tutti i beni ereditari acquistati sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da
[...]
o dell'equivalente valore. Per_1
In data 2.10.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
attorea in quanto infondata.
Con provvedimento ex 171bis c.p.c., considerata l'assenza di questioni rilevabili d'ufficio in merito alle quali sollecitare il contraddittorio delle parti, veniva conferma la prima udienza di comparizione e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.,
All'udienza del 12.12.2023, stante l'assenza delle parti personalmente, veniva disposto un rinvio alla successiva udienza del 30.1.2024, ove parte convenuta dava atto di aver formulato una proposta transattiva alla controparte, che tuttavia non aveva superato il vaglio del GT, entrambe le parti, quindi, chiedevano la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi, escussi alle udienze del 26.3.2024,
21.5.2024, all'esito della quale, su richiesta delle parti, il Giudice fissava l'udienza per la remissione della causa in decisione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189, comma 2, c.p.c..
Con provvedimento del 23.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
In via preliminare, in punto di fatto, va rilevato come in data 20.3.2016 decedeva , Persona_1 padre dell'odierno attore, lasciando testamento olografo datato 22.8.2012, pubblicato in data
29.3.2026 a mezzo notaio.
Successivamente, lo zio del minore richiedeva la nomina di un curatore speciale, Persona_2
assumendo la violazione della quota di legittima nonché la nullità del testamento condizionato da una clausola fedecommisoria (doc. 2); contestualmente anche l'odierna convenuta chiedeva la nomina di un curatore speciale per l'accettazione da parte del figlio dell'eredità dismessa dal padre e per valutare la congruità di una proposta di reintegra della quota di legittima proveniente dalla stessa. Il Tribunale provvedeva su quest'ultimo ricorso nominando curatore speciale l'avv. Omar
Salmoiraghi, con il compito specifico di provvedere alla reintegra della quota di legittima (doc. 3).
A distanza di un anno dalla nomina, il curatore speciale chiedeva il sequestro giudiziario delle quote societarie del de cuius, in possesso e nella titolarità dell'odierna convenuta (doc. 4), che veniva disposto dal Tribunale di Varese in data 22.8.2017.
incardinava, poi, altro procedimento in data 25 giugno 2020 ribadendo la nullità del Persona_2 testamento olografo di tal che veniva nominato altro curatore speciale nella persona dell'avv. Pt_2
affinché rendesse parere in ordine ad eventuali profili di nullità del testamento.
Nelle more veniva stipulato l'atto di reintegra in data 2.3.2021, registrato a Varese in data 03.03.2021
n. 6853, repertorio n. 1146/869, lasciando tuttavia impregiudicati i diritti ed azioni esercitabili dal minore sulla stregua dell'ultimo provvedimento di nomina del curatore speciale.
In data 8.11.2021, infatti, il GT autorizzava il curatore da ultimo nominato a promuovere il presente giudizio al fine di accertare la predetta nullità, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il quale aveva esito negativo.
Parte attrice, nello specifico, sostiene la nullità del testamento in questione per la presenza, nella parte finale della scheda, di una clausola fedecommissaria dal seguente tenore: si Controparte_1
impegna in caso di Sua dipartita a nominare unico erede il figlio , diventando di Parte_1 fatto unico erede alla scomparsa dei genitori”.
Secondo la ricostruzione dell'attrice, trattasi di una clausola fedecommissaria per cui l'erede istituito
(nel caso di specie la sig.ra ) veniva incaricato, al momento del suo decesso, di restituire ad CP_1 altri l'eredità detta fedecommissaria.
La predetta clausola, invero, consacrerebbe la volontà del testatore a che tutto il suo patrimonio fosse devoluto al suo unico figlio e non anche alla convivente, odierna convenuta, . Controparte_1
Sul punto, in via generale, va osservato come l'art. 692 c.c. prevede che “ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo. La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione”.
Inoltre, l'ultimo comma sancisce che “in ogni altro caso la sostituzione è nulla”. La sostituzione fedecommissaria si ha quando l'eredità viene devoluta ad un soggetto con l'obbligo per questo di conservare i beni e trasmetterli, alla propria morte, ad un altro soggetto individuato dal testatore.
L'istituto è vietato, con la sola eccezione di cui alla norma in commento e con il rispetto dei limiti contenuti nella norma.
Ai fini della validità della clausola deve esserci: a) la duplice delazione, ovvero l'attribuzione della titolarità degli stessi beni a favore di due soggetti distinti, che sono l'istituito ed il sostituito;
b)
l'ordine successivo, e non alternativo della predetta “delazione”; c) l'obbligo di conservare e restituire i beni a carico del primo istituito;
d) la cura dell'istituito da parte del sostituito.
In sostanza, la disposizione testamentaria contenente la sostituzione fedecommissaria deve essere finalizzata alla tutela di una persona giuridicamente incapace (oppure minore di età gravemente incapace tal da far presumere la sua futura interdizione) per assicurarne le cure.
Il fedecommesso assistenziale, infatti, costituisce una deroga al divieto generale posto a carico del testatore di prevedere vincoli alla libertà di alienazione dei beni devoluti all'erede con l'apertura della successione. Tale divieto è confermato dall'art. 692, comma 5, c.c. che prevede la nullità, peraltro non sanabile ex art. 590 c.c., di ogni altro caso di sostituzione.
La sostituzione fedecommissaria che non presenti i ristretti e rigorosi requisiti del fedecommesso assistenziale comporta la nullità della sostituzione e la piena validità ed efficacia dell'istituzione.
Dal fedecommesso tipico va tenuto distinto il c.d. fedecommesso de residuo, anch'esso è vietato, che si caratterizza, invero, al pari del fedecommesso tipico, per la duplice vocazione e per l'ordine successivo delle chiamate, ma si distingue, invece, da quest'ultimo in quanto non vi è per l'istituito l'obbligo di conservare ma solo di restituire: solo il c.d. residuo verrà, cioè, automaticamente, per effetto della morte del primo chiamato, sulla base dell'originaria disposizione testamentaria, devoluto al chiamato successivo. Il beneficiario istituito, sia esso erede o legatario, potrà pertanto liberamente disporre dei beni ricevuti per atti tra vivi, essendogli preclusa unicamente la possibilità di disporre dei medesimi per testamento.
In tema di fedecommesso, la Cassazione ha ribadito che “nell'interpretazione del testamento il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art.
1362 c.c., - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (vedi "ex multis" Cass. 21-2-
2007 n. 4022), dovendo quindi interpretare l'atto nel senso in cui esso possa avere un qualche effetto giuridico piuttosto che nel senso in cui non ne avrebbe alcuno (Cass. 28-8-1986 n. 5278; Cass. 30-5-
1987 n. 4814)” (Cass., n. 23278/2013).
Invero, in tema di interpretazione del testamento, caratterizzata rispetto all'interpretazione del contratto, da una più attenta e penetrante ricerca della effettiva volontà del de cuius, l'interprete è tenuto a valorizzare, con ampia libertà di indagine, procedendo a una loro globale valutazione, tutti gli elementi di carattere testuale ed extratestuale che valgano comunque a rivelare e a chiarire sul piano logico quale sia stata la effettiva volontà del testatore, anche se espressa in termini impropri e inadeguati e comunque non rispondenti al significato letterale ed oggettivo e socialmente riconoscibile delle espressioni usate dal de cuius, con possibilità di attribuire alle parole della scheda testamentaria un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del testatore, assicurando per quanto è possibile la conservazione dei relativi effetti e privilegiando, quindi, nei casi dubbi, a salvaguardia del favor testamenti, la interpretazione che conduca a un siffatto risultato (Cass., n. 12861/1993). In tale ricerca, la reale intenzione dell'autore della scheda testamentaria e la concreta portata di questa vanno individuate anche in funzione degli scopi (criterio teleologico) che il de cuius ha inteso perseguire, tenendo conto della cultura, della mentalità, dell'ambiente di vita (Cass., n. 110/1984), della personalità e della condizione sociale del testatore (Cass., n. 3972/1984), nonché delle circostanze che furono presenti alla sua coscienza idonee ad influire sulla determinazione della sua volontà e che valgano e rilevare le ragioni e il contenuto delle disposizioni testamentarie e le finalità con esse perseguite ponendo attenzione al grado di parentela od affinità del testatore con i vari chiamati, al valore che ha inteso attribuire a tali rapporti, al suo modo di pensare in merito alla famiglia, ai bisogni e agli interessi che ha inteso garantire e soddisfare.
Applicando i predetti principi al caso di specie, va rilevato come, in base alla volontà del testatore e all'effettivo esame del contenuto delle disposizioni, il testamento olografo in questione risulta effettivamente contenere una sostituzione fedecommissaria, sussistendo nel caso di specie tutti gli elementi richiesti.
Invero, come innanzi detto, perché si abbia sostituzione fedecommissaria, occorre una doppia vocazione, un obbligo di conservare per restituire i beni e un ordine successivo delle due chiamate, presenti contemporaneamente nelle disposizioni testamentarie: l'istituito ed il sostituito debbono venire chiamati in forza di un'unica volontà, nello stesso momento, per lo stesso oggetto e al medesimo titolo, in modo che il secondo succede solo dopo il decesso del primo, su cui grava l'obbligo di conservare per trasmettere i beni ereditari.
Come, di fatto, avvenuto nel caso di specie. Ciò che difetta, invero, è il requisito dall'assistenza: il figlio del de cuius, infatti, era solamente minore e non interdetto e/o incapace di intendere e di volere.
Le ragioni della disposizione testamentaria non possono, pertanto, essere individuate nell'intento di assicurare al figlio la necessaria assistenza e cura, tali quindi da ritenere valida la clausola così come previsto dall'art. 692 c.c..
Dall'analisi del testamento è evidente come il de cuius volesse precisare e limitare i soggetti a favore dei quali devolvere il proprio patrimonio, ossia la compagna e il figlio, in assenza, tra CP_1
l'altro, di altri soggetti chiamati alla successione in parola.
Lo stesso ha, poi, provveduto all'elencazione dei beni di proprietà provvedendo alla suddivisione tra i due, disposizioni testamentarie che, tuttavia, si rivelavano – come riferito nell'atto di reintegra stipulato dalle parti – dal carattere “ictu oculi lesivo”. La convenuta, infatti, nello stipulare l'atto in questione ha espressamente riconosciuto la lesione della legittima.
Il contenuto del testamento, pertanto, delinea una netta volontà del de cuius ad assegnare la gestione del proprio patrimonio alla compagna, alla quale sono state attribuite infatti le quote societarie e, per l'appunto, i relativi diritti di gestione, oltre all'unico immobile costituito dalla casa familiare. Al figlio, invero, sono stati devoluti solamente i beni immobili residui, quest'ultimi sempre con “la tutela
e la gestione affidata alla mamma fin alla maggiore età”. Controparte_1
In tal contesto, pertanto, va letta ed analizzata l'asserita clausola fedecommissaria.
L'intendo del de cuius, invero, era quello di conservare i beni ereditari, per il tramite della compagna, onde poi trasmetterli al figlio, in caso di morte della stessa.
Significativo risulta, inoltre, il fatto che il testatore espressamente attribuisce la qualifica di erede al figlio in tale disposizione, mentre in nessuna parte del testamento si ritrova tale indicazione riferita alla compagna.
Il livello culturale del testatore, la possibilità di confrontarsi con professionisti (come confermato dall'istruttoria) permettono di ritenere, inoltre, che il de cuius sapesse come poter procedere nella gestione del proprio patrimonio.
La volontà, inoltre, del de cuius di individuare quale suo unico erede il figlio è stata confermata anche in sede di istruttoria. Nello specifico, il TE ha riferito come il signor “diceva che l'unico erede un Tes_1 Per_1
domani, qualsiasi cosa fosse successa, avrebbe dovuto essere , specificando che mai il sig. Pt_1
indicava la compagna come sua erede. Lo stesso, inoltre, ha riferito come il figlio fosse Per_1
fortemente voluto, pur di avere un erede cui lasciare tutto il patrimonio, considerando anche l'età avanzata dello stesso al momento in cui era divenuto padre.
La volontà del de cuius di volere un figlio cui lasciare tutto quanto aveva costruito negli anni viene ulteriormente confermata anche dal TE , secondo cui “quando ci si trovava si parlava di Tes_2
altro anche perché lui aveva già detto che tutto avrebbe dovuto essere di . Pt_1
Per quanto attiene il TE , commercialista di fiducia della controparte, il quale ha Testimone_3 dichiarato “se avesse voluto lasciare tutto al proprio figlio non avrebbe fatto testamento” si ritiene che tale circostanza non risulta di per sé decisa a individuare l'effettiva volontà del de cuius.
Infatti, come poc'anzi riferito, la finalità principale del testamento era quella di attribuire alla compagna poteri gestori e di titolarità di beni, circostanza che non si sarebbe verificata in caso di assenza del testamento e di apertura della successione legittima.
Infine, per quanto attiene alla testimonianza dell'avv. la stessa non può ritenersi attendibile, CP_3
in quanto risulta provato per tabulas come lo stesso abbia patrocinato controparte nel procedimento cautelare introdotto dal Curatore speciale avv. Salmoiraghi avverso gli atti dispositivi della ridetta proprio su parte dell'eredità oggetto della presente vertenza nonché poi nella stipulazione dell'atto di reintegra (doc. 7, 11, 12, 13). A ciò si aggiunga il fatto che l'avvocato in questione ha fatto parte, coma dallo stesso ammesso, sino al 31.12.2022 allo studio associato dell'odierno legale di parte convenuta.
Alla luce di ciò, risulta confermata l'effettiva volontà del de cuius a che a tutto il suo patrimonio succedesse il figlio unico suo erede, come riferito nella clausola contestata, sia pur Pt_1
garantendo alla compagna la titolarità dei suoi beni vita natural durante.
Occorre ora soffermarsi sugli effetti della nullità della disposizione testamentaria contenente una sostituzione fedecommissaria.
Sul punto parte attrice ha sostenuto la nullità per illiceità del motivo ex art. 626 c.c., essendo in generale vietati nel nostro ordinamento le sostituzioni fedecommissarie, nei termini anzidetti.
Ora, come precisato dalla Suprema Corte, “in materia successoria, il trattamento fatto dalla legge alle condizioni o agli oneri illeciti, apposti ad un testamento, è diverso da quello fatto al motivo illecito dello stesso testamento. Infatti le condizioni (art. 634 C.C.) e gli oneri illeciti (art. 647 C.C.) si considerano come non apposti e, quindi, lasciano integra, per il resto, efficacia del testamento
(vitiantur e non vitiant), il motivo illecito, invece, rende nulla tutta la disposizione testamentaria
(nullità assoluta), sempre però che risulti dal testamento e sia stato il solo che abbia determinato il testatore a disporre (art. 626 C.C.). Per 'motivo' del testamento bisogna intendere la ragione, la spinta che vale a determinare il testatore a disporre in favore di una determinata persona ed esso va tenuto distinto dalla 'causa', che è invece lo scopo immediato che il testatore si propone col testamento e che, di regola, è quello generico di beneficiare l'erede o il legatario. E' illecito il motivo contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343 C.C.). Una disposizione testamentaria se è determinata da due motivi, dei quali uno è lecito, è salva. ( V.
1380/55)” (Cass. n. 2071/64).
Si tratta allora di accertare, sia con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 626 c.c. che con riferimento alla previsione dell'art. 647, ultimo comma c.c., se il testatore avrebbe o meno predisposto quel determinato regolamento di interessi senza la parte del contenuto colpita da nullità e dunque si pone una questione interpretativa della volontà della de cuius: invero, il motivo, ove ritenuto illecito, in tanto può travolgere l'intera disposizione, in quanto sia determinante, abbia cioè avuto un ruolo decisivo nella genesi della volontà, dovendosi quindi ritenere irrilevante il motivo ove risulti che il de cuius avrebbe comunque disposto in un certo modo a favore di una determinata persona.
Nel caso di specie, per tutte le ragioni anzidette, non può ritenersi irrilevante il motivo che ha previsto l'apposizione della clausola in questione, essendo stata l'effettiva ragione che ha portato il de cuius a redigere il testamento.
La domanda proposta da parte attrice va, pertanto, accolta e va dichiarata la nullità del testamento olografo in questa sede impugnato, aprendosi, di fatto, la successione legittima a favore dell'unico erede, l'odierno attore . Parte_1
Per quanto attiene al valore della massa ereditaria esso risulta pari ad euro 19.943.354,20, così come calcolato alla data dell'apertura della successione e non contestato dalle parti, essendo stato oggetto altresì dell'atto di reintegra. Tale dato, quindi, risulta determinante al fine dell'individuazione dei beni oggetto del patrimonio del de cuius che dovranno essere oggetto di restituzione a seguito della dichiarazione di nullità del testamento, sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da . Persona_1
In ragione della peculiarità della vicenda oggetto del presente giudizio, del rapporto intercorrente tra le parti e dell'atto di reintegra già stipulato tra gli stessi prima dell'instaurazione del presene giudizio, si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
- dichiara la nullità del testamento olografo di datato 22.8.2012 e pubblicato Persona_1
in data 29.3.2026 e registrato in data 30.03.2016 al n. 8366/1T Agenzia delle Entrate Ufficio di Varese e, per l'effetto, accerta e dichiara che l'unico erede del de cuis è Parte_1
in forza di successione legittima;
- condanna alla restituzione a favore di dei beni mobili e Controparte_1 Parte_1
immobili oggetto del patrimonio del de cuius sino al consolidamento in capo all'attore di tutta la massa morendo dismessa da , pari ad euro 19.943.354,20. Persona_1
Spese compensate.
Così deciso in Varese, 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. ssa Giulia Tagliapietra