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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2024, assunta in decisione all'udienza del 04/02/2025, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Nettuno, via Latini n. 28, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco OT d'Apollonia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
e avv. D'APOLLONIA SCOTTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Nettuno, via Latini n. 28, in proprio ex art 86 cpc
ATTORI-OPPONENTI
Contro
, (c.f.: ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione per il gratuito patrocinio.
Conclusioni:
- Per gli attori-opponenti: “Voglia l'On.le Presidente pro tempore del Tribunale di Velletri: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità del provvedimento del 11.03.2024 Doc 7 con il quale veniva rigettata l'istanza di liquidazione e per l'effetto liquidare le somme così come richieste nel doc 1. Condannare il alla refusione delle spese per il presente procedimento oltre Controparte_3 accessori come per legge”.
- Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, contrariis rejectis: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando il provvedimento opposto;
- in subordine, liquidare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Fatto e diritto
A fronte dell'istanza di liquidazione del compenso professioniale avanzata dall'avv.
Francesco OT D'Apollonia procuratore di ammesso al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato, in data 07/11/2023 il Giudice del procedimento civile r.g. 7265/2019 disponeva che ad integrazione degli atti prodotti fossero depositate le dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020, ovvero l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate relativamente ai redditi prodotti nel periodo.
La documentazione richiesta non veniva depositata nei termini assegnati, anche prorogati, sicchè con decreto reso in data 11/3/2024 il giudice adito rigettava l'istanza di liquidazione.
Avverso il suddetto decreto è stata proposta opposizione con ricorso tempestivamente depositato in data 9/4/2024.
Per il si è costituita l'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il Controparte_4
rigetto della domanda e in subordine la liquidazione dei compensi professionali ai minimi tariffari.
Ciò posto, preliminarmente va disattesa per infondatezza l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dal . CP_2
Sotto questo profilo va infatti rilevato che l'opposizione risulta presentata dall'avv.
Francesco OT d'Apollonia sia per conto della parte difesa che Controparte_1
in proprio, atteso il rigetto dell'istanza di liquidazione da lui presentata. Nel merito, va rilevato che l'ammissione al PSS da parte del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ha carattere solo provvisorio, spettando al Giudice la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge.
Appare pertanto del tutto corretta la richiesta di integrazione documentale formulata dal primo giudice, che ha poi conseguentemente respinto l'istanza di liquidazione.
Va tuttavia rilevato che nel corso del presente giudizio la parte opponente ha prodotto documentazione attestante la sussistenza (all'epoca della causa civile) dei presupposti per il patrocinio a carico dello Stato, ovvero la certificazione dell' Agenzia delle Entrate da cui emerge l'insussistenza di redditi prodotti da negli anni 2019 Controparte_1
e 2020.
Sull'utilizzabilità di siffatta produzione documentale giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002- come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980- non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.”
(cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 5991/2024).
Valutate dunque le risultanze acquisite alla luce di quanto sopra, in accoglimento della proposta opposizione deve provvedersi alla liquidazione del compenso in favore del professionista ricorrente.
Pertanto, con riguardo all'attività svolta nel procedimento r.g. 7265/2019 si stima equo liquidare in favore dell'avv. Francesco OT D'Apollonia il compenso di euro 3179,50 oltre spese generali e accessori, così determinato sulla base della tariffa professionale all'epoca vigente (DM 55/2014), ai valori minimi per la materia e lo scaglione di riferimento, ridotto alla metà ex art 130 DPR 115/02
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti poiché solo in questa sede è stata depositata la documentazione necessaria per l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della proposta opposizione, liquida in favore dell'avv. Francesco OT d'Apollonia la somma di euro 3179,50 oltre spese generali IVA e CPA a titolo di compenso a carico dell'Erario per il procedimento RG 7265/2019. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Velletri, lì 28 novembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Calvanese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1872/2024, assunta in decisione all'udienza del 04/02/2025, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Nettuno, via Latini n. 28, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Francesco OT d'Apollonia, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione.
e avv. D'APOLLONIA SCOTTO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Nettuno, via Latini n. 28, in proprio ex art 86 cpc
ATTORI-OPPONENTI
Contro
, (c.f.: ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato.
CONVENUTO-OPPOSTO
Oggetto: Opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione per il gratuito patrocinio.
Conclusioni:
- Per gli attori-opponenti: “Voglia l'On.le Presidente pro tempore del Tribunale di Velletri: Accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità del provvedimento del 11.03.2024 Doc 7 con il quale veniva rigettata l'istanza di liquidazione e per l'effetto liquidare le somme così come richieste nel doc 1. Condannare il alla refusione delle spese per il presente procedimento oltre Controparte_3 accessori come per legge”.
- Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Velletri, contrariis rejectis: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando il provvedimento opposto;
- in subordine, liquidare il compenso professionale dovuto al ricorrente secondo i minimi tariffari. Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
Fatto e diritto
A fronte dell'istanza di liquidazione del compenso professioniale avanzata dall'avv.
Francesco OT D'Apollonia procuratore di ammesso al Controparte_1
patrocinio a spese dello Stato, in data 07/11/2023 il Giudice del procedimento civile r.g. 7265/2019 disponeva che ad integrazione degli atti prodotti fossero depositate le dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020, ovvero l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate relativamente ai redditi prodotti nel periodo.
La documentazione richiesta non veniva depositata nei termini assegnati, anche prorogati, sicchè con decreto reso in data 11/3/2024 il giudice adito rigettava l'istanza di liquidazione.
Avverso il suddetto decreto è stata proposta opposizione con ricorso tempestivamente depositato in data 9/4/2024.
Per il si è costituita l'Avvocatura dello Stato che ha chiesto il Controparte_4
rigetto della domanda e in subordine la liquidazione dei compensi professionali ai minimi tariffari.
Ciò posto, preliminarmente va disattesa per infondatezza l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dal . CP_2
Sotto questo profilo va infatti rilevato che l'opposizione risulta presentata dall'avv.
Francesco OT d'Apollonia sia per conto della parte difesa che Controparte_1
in proprio, atteso il rigetto dell'istanza di liquidazione da lui presentata. Nel merito, va rilevato che l'ammissione al PSS da parte del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati ha carattere solo provvisorio, spettando al Giudice la valutazione sulla sussistenza dei presupposti di legge.
Appare pertanto del tutto corretta la richiesta di integrazione documentale formulata dal primo giudice, che ha poi conseguentemente respinto l'istanza di liquidazione.
Va tuttavia rilevato che nel corso del presente giudizio la parte opponente ha prodotto documentazione attestante la sussistenza (all'epoca della causa civile) dei presupposti per il patrocinio a carico dello Stato, ovvero la certificazione dell' Agenzia delle Entrate da cui emerge l'insussistenza di redditi prodotti da negli anni 2019 Controparte_1
e 2020.
Sull'utilizzabilità di siffatta produzione documentale giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale “il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002- come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980- non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante- con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.”
(cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 5991/2024).
Valutate dunque le risultanze acquisite alla luce di quanto sopra, in accoglimento della proposta opposizione deve provvedersi alla liquidazione del compenso in favore del professionista ricorrente.
Pertanto, con riguardo all'attività svolta nel procedimento r.g. 7265/2019 si stima equo liquidare in favore dell'avv. Francesco OT D'Apollonia il compenso di euro 3179,50 oltre spese generali e accessori, così determinato sulla base della tariffa professionale all'epoca vigente (DM 55/2014), ai valori minimi per la materia e lo scaglione di riferimento, ridotto alla metà ex art 130 DPR 115/02
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti poiché solo in questa sede è stata depositata la documentazione necessaria per l'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della proposta opposizione, liquida in favore dell'avv. Francesco OT d'Apollonia la somma di euro 3179,50 oltre spese generali IVA e CPA a titolo di compenso a carico dell'Erario per il procedimento RG 7265/2019. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Velletri, lì 28 novembre 2025
Il Giudice dssa Raffaella Calvanese