Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6070/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Franca Stefani;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31/12/2022, parte ricorrente, premesso che ha terminato un rapporto di lavoro in data 30.09.2017 per licenziamento intimato dal datore di lavoro oralmente;
che dal novembre 2016 alla data del licenziamento il ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa senza essere retribuito;
che nulla è stato pagato al ricorrente per il TFR maturato;
che in data 28.05.18 la società datrice di lavoro è stata dichiarata fallita Controparte_2
dal Tribunale di Castrovillari che con provvedimento del 13.02.2019 ha dichiarato chiuso il fallimento per mancanza di attivo;
che al ricorrente non è mai stata effettuata, ex art. 92 l.fall., comunicazione da parte del curatore fallimentare relativamente allo stato della procedura né della sua imminente chiusura;
che la mancata comunicazione ha comportato che non è stato possibile al ricorrente insinuarsi nel passivo del fallimento per il riconoscimento del suo credito relativo alle ultime tre mensilità ed al TFR;
di avere inoltrato in data 17.09.2019 domanda al
Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità della CP_3
CP_ retribuzione;
che l' non ha inteso dare alcuna risposta;
ha domandato di accertare e dichiarare che ha diritto al pagamento del TFR nonché delle ultime tre Parte_1 mensilità di retribuzione e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_3
pro tempore, in qualità di gestore ex lege del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore del
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La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
2. La domanda è infondata.
In caso di insolvenza del datore di lavoro per il quale sia stata aperta una procedura fallimentare, benché il lavoratore dipendente sia un creditore privilegiato, può accadere che l'attivo del fallimento non sia sufficiente a soddisfare le somme spettanti ai lavoratori che si siano insinuati nello stato passivo ed ai loro aventi diritto. In tal caso il credito retributivo, compreso il TFR, CP_ può essere liquidato da apposito Fondo di garanzia costituito presso l'
La tutela del lavoratore è garantita anche nei casi in cui il tribunale decreta di non procedere alla verifica dello stato passivo, purché il credito risulti accertato giudizialmente o comunque mediante titolo esecutivo (art. 2 comma 5 L. 297/1982; Circ. 4 marzo 2010 n. 32). CP_3
Nel caso di specie, atteso che non vi è stata ammissione al passivo né il credito risulta accertato giudizialmente o comunque mediante titolo esecutivo, la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese di lite sono compensate, stante l'assolvimento dell'onere autocertificativo imposto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'applicazione della speciale deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 13/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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