Articolo 10 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 9Articolo 11
Versione
17 ottobre 1941
Art. 10.

Il contributo dello Stato nei decreti Ministeriali di concessione sara' commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, aumentando il detto importo di una percentuale del 15 per cento per imprevisti, per spese generali ed oneri di finanziamento.

Il contributo dello Stato sara' in ogni caso limitato nel suo complesso alle somme previste agli articoli 7, 8 e 9 e sara' corrisposto con le modalita' del successivo art. 14.


Entrata in vigore il 17 ottobre 1941