TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14518/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14518/2022 promossa da:
C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ATTORI
[...] C.F._1
con gli avv. Angelo Maiolino e Valentina Maiolino contro
(C.F. ) CONVENUTA CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Alessandro Silvi e Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) condannare della persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 28.627,20 - e comunque di quella diversa di giustizia - con interessi ex art.1284, 4° comma, c.c.
2) con vittoria di spese e competenze.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 7 Si riportano alla propria comparsa di costituzione depositata, nonché alle memorie istruttorie ed insistono per le conclusioni ivi rassegnate e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(nel prosieguo e hanno Parte_1 Pt_1 Parte_2
CP_ convenuto in giudizio la società (nel prosieguo ) deducendo che: CP_3
a) in data 19.11.2014, essi avevano sottoscritto con la (nel prosieguo Controparte_4
Contr anche contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento al contratto di leasing n. 265271 stipulato con Fineco Leasing s.p.a. (oggi Unicredit Leasing s.p.a.);
b) con la sottoscrizione del contratto, essi avevano altresì aderito alla polizza di tutela legale n. Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla
Contr base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore il giudizio avanti al Tribunale di SC (n.r.g. 5608/16), senza l'espletamento di attività istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 2550/18 aveva rigettato le domande condannando gli attori al pagamento delle spese di lite, sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello di SC (n.r.g. 1742/18); CP_ d) nonostante le richieste inviate, si era rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dagli attori nelle vertenze incardinate.
Gli attori hanno quindi formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta chiedendo la condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi € 28.627,20=, oltre interessi.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto;
in CP_1
particolare, ha dedotto che:
- ai sensi dell'art. 13 II comma della polizza la denuncia del sinistro doveva pervenire, a cura dell'assicurato, “entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”; pagina 2 di 7 - il I comma del medesimo articolo precisava che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili sui cui è stata redatta e certificata dal perito
Contr la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da ;
- l'appendice 1 alla polizza assicurativa prevedeva che, nel caso in cui non fosse stata disposta la consulenza, l'insorgenza del sinistro decorreva dal momento del diniego dell'accertamento peritale (testualmente “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”);
- avendo nel caso di specie il giudice rigettato l'istanza volta alla nomina del CTU con ordinanza del 20.4.17 ed essendo stata comunicata la denuncia del sinistro alla compagnia nel luglio 2022, il diritto all'indennizzo doveva ritenersi prescritto, anche ai sensi dell'art. 2952 II comma c.c.
Ha dedotto altresì che:
- la polizza non poteva ritenersi operativa, in quanto nella fattispecie non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di
SC avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato come risultava dalla motivazione della sentenza;
- che la polizza non era comunque operativa, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave della
Contr contraente la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
Ha contestato, infine, l'importo richiesto deducendo che gli attori non avevano fornito prova relativamente agli esborsi di: Contr
- € 3.416,00 relativo al costo della perizia
- € 8.675,78 ed € 7.911,54 relativi alle spese legali liquidate in sentenza in favore della controparte in primo e secondo grado.
Ha rilevato, infine, che non potevano essere riconosciuti i compensi dell'avv. Breda, difensore di in primo grado e dell'Avv. Marchetti, difensore di in secondo Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 7 grado, nella misura rispettivamente richiesta (€ 1.883,40 e € 6.740,48) prevedendo il contratto
Contr (art. 8), quale compenso per l'assistenza legale, il solo importo di € 700,00;
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.10.24 a seguito di trattazione scritta. CP_ Contr
Non è in contestazione la stipulazione della polizza tra e né la qualità di assicurata assunta da con la sottoscrizione del contratto Gold (doc. 1 attrice). Pt_1
L'eccezione di prescrizione formulata da è infondata. CP_1
CP_
Secondo quanto indicato dall'art. 11 della polizza prodotta dalla convenuta, ha assunto a proprio carico “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza”; afferma poi la
S.C. che in tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione - prevista dall'art. 2952, II comma c.c. - del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre “dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega” (Cass. n. 24733/2007), individuabile – nel caso di specie - nel provvedimento decisorio, di primo e/o di secondo grado, con il quale la domanda dell'assicurato è stata rigettata con conseguente soccombenza dello stesso.
Nella specie, la sentenza del Tribunale di SC è stata pubblicata il 24.9.18 (doc. 4) mentre la prima denuncia di sinistro a risulta inviata il 5.10.2018 (doc. 11 e 12 attori); CP_1
nessuna prescrizione può pertanto ritenersi configurata. CP_ Contr
sostiene poi che essendo la perizia redatta da del tutto carente ed inadeguata, come – a suo dire - desumibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di SC, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata.
CP_ Premessa la totale genericità della doglianza ( , infatti, neppure ha indicato i passi del provvedimento dai quali sarebbe desumibile l'inadeguatezza dell'elaborato), in ogni caso, non può affermarsi che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate;
dalla lettura della sentenza (doc.
4 attori), infatti, si evince che il rigetto delle domande è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (applicazione della soglia in materia di usura agli interessi moratori, anatocismo nel piano di ammortamento alla francese), a fronte pagina 4 di 7 di orientamenti giurisprudenziali in materia all'epoca contrastanti (richiamati in motivazione) ed in assenza di pronunce consolidate della S.C. Deve poi aggiungersi che in nessun passo della motivazione il giudice dà atto della completa erroneità della perizia di parte prodotta, come
CP_ invece affermato da . Contr Non potendosi ritenere completamente inattendibile la perizia redatta da è da escludere anche la colpa grave di quest'ultima con conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1900 I comma c.c.
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di controparte;
5) Le spese legali di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, agli attori possono essere riconosciuti i seguenti importi in quanto documentati: a) €
Contr 3426,00 per la redazione della perizia da parte di (doc. 28); b) € 1683,48 per compenso avv. Sabrina Breda, loro difensore nel giudizio di primo grado (come da bonifico prodotto e detratte le spese di commissione – doc. 29); c) € 5985,28 a titolo di compenso avv. Alessio
Marchetti loro difensore nel giudizio di secondo grado (doc. 32 e 32 bis); d) € 8675,00 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Gorio difensore della controparte nel giudizio di primo grado
(doc. 30); e) € 7.911,54 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Gorio difensore della controparte nel giudizio di primo grado (doc. 31).
Parte convenuta sostiene che le spese legali in favore dei legali degli attori non possano essere riconosciute stante la previsione, contenuta all'art. 8 del Contratto , secondo cui i Pt_3
costi da sostenere per l'assistenza legale erano quantificati in € 700,00 oltre accessori di legge.
L'assunto non può essere condiviso stante il disposto di cui all'art. 2233, terzo comma c.c., in base al quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
pagina 5 di 7 e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”. Tale previsione comporta, infatti, che la pattuizione avente ad oggetto il compenso professionale deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta sia dal professionista sia dal cliente.
Il contratto in questione manca, invece, della sottoscrizione degli avvocati che hanno assistito gli attori nei due giudizi, sicché la citata previsione non può produrre effetto nei loro confronti. A ciò va aggiunto, che lo stesso art. 8 del contratto prevede espressamente Pt_3 che gli onorari dovuti per l'attività difensiva svolta in un giudizio eventualmente intrapreso
“non sono da ritenersi inclusi nel presente accordo e saranno trattati e corrisposti direttamente dal cliente con i professionisti contro emissione di regolare fattura”. CP_ In conclusione, va condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma complessiva di € 27.681,30 oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione, assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, con decorrenza dalla prima denuncia del sinistro (8.10.18– doc. 11-12 attori) ed interessi legali sulla stessa somma rivalutata di anno in anno. All'importo complessivo (capitale
+ interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo. CP_ L'esito del giudizio giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 e considerata la nota spese prodotta, e quindi, € 1700,00 per studio,
€ 1200,00 per la fase introduttiva. € 903,00 per la fase istruttoria ed € 2900,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € 27.681,30 Controparte_5
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
pagina 6 di 7 - condanna al rimborso delle spese di lite in favore degli attori liquidate in Controparte_5
complessivi € 6703,00 oltre contributo unificato, spese gen., IVA e CPA come per legge;
SC, 10/01/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14518/2022 promossa da:
C.F. e Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ATTORI
[...] C.F._1
con gli avv. Angelo Maiolino e Valentina Maiolino contro
(C.F. ) CONVENUTA CP_1 P.IVA_2
con gli avv. Alessandro Silvi e Andrea Girardi
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1) condannare della persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 28.627,20 - e comunque di quella diversa di giustizia - con interessi ex art.1284, 4° comma, c.c.
2) con vittoria di spese e competenze.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 7 Si riportano alla propria comparsa di costituzione depositata, nonché alle memorie istruttorie ed insistono per le conclusioni ivi rassegnate e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
(nel prosieguo e hanno Parte_1 Pt_1 Parte_2
CP_ convenuto in giudizio la società (nel prosieguo ) deducendo che: CP_3
a) in data 19.11.2014, essi avevano sottoscritto con la (nel prosieguo Controparte_4
Contr anche contratto per l'emissione di perizia con parere pro veritate relativo alla regolarità dei mutui e/o leasing denominato “Gold” in riferimento al contratto di leasing n. 265271 stipulato con Fineco Leasing s.p.a. (oggi Unicredit Leasing s.p.a.);
b) con la sottoscrizione del contratto, essi avevano altresì aderito alla polizza di tutela legale n. Contr CP_ 91/M10282700 contratta dalla con avente ad oggetto la copertura, in caso di soccombenza, delle spese sostenute dal cliente in relazione alle controversie promosse sulla
Contr base di perizie redatte da c) instaurato dall'attore il giudizio avanti al Tribunale di SC (n.r.g. 5608/16), senza l'espletamento di attività istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 2550/18 aveva rigettato le domande condannando gli attori al pagamento delle spese di lite, sentenza successivamente confermata dalla Corte di Appello di SC (n.r.g. 1742/18); CP_ d) nonostante le richieste inviate, si era rifiutata di versare l'importo corrispondente alle spese sostenute dagli attori nelle vertenze incardinate.
Gli attori hanno quindi formulato domanda di adempimento nei confronti della convenuta chiedendo la condanna della stessa al rimborso di tutte le spese sostenute, pari a complessivi € 28.627,20=, oltre interessi.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto;
in CP_1
particolare, ha dedotto che:
- ai sensi dell'art. 13 II comma della polizza la denuncia del sinistro doveva pervenire, a cura dell'assicurato, “entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”; pagina 2 di 7 - il I comma del medesimo articolo precisava che “L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili sui cui è stata redatta e certificata dal perito
Contr la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da ;
- l'appendice 1 alla polizza assicurativa prevedeva che, nel caso in cui non fosse stata disposta la consulenza, l'insorgenza del sinistro decorreva dal momento del diniego dell'accertamento peritale (testualmente “per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”);
- avendo nel caso di specie il giudice rigettato l'istanza volta alla nomina del CTU con ordinanza del 20.4.17 ed essendo stata comunicata la denuncia del sinistro alla compagnia nel luglio 2022, il diritto all'indennizzo doveva ritenersi prescritto, anche ai sensi dell'art. 2952 II comma c.c.
Ha dedotto altresì che:
- la polizza non poteva ritenersi operativa, in quanto nella fattispecie non risultava integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo stato il giudizio avanti al Tribunale di
SC avviato sulla base di un elaborato peritale assolutamente inadeguato come risultava dalla motivazione della sentenza;
- che la polizza non era comunque operativa, ex art. 1900 c.c., stante la colpa grave della
Contr contraente la quale aveva consegnato alla propria cliente un elaborato del tutto inattendibile.
Ha contestato, infine, l'importo richiesto deducendo che gli attori non avevano fornito prova relativamente agli esborsi di: Contr
- € 3.416,00 relativo al costo della perizia
- € 8.675,78 ed € 7.911,54 relativi alle spese legali liquidate in sentenza in favore della controparte in primo e secondo grado.
Ha rilevato, infine, che non potevano essere riconosciuti i compensi dell'avv. Breda, difensore di in primo grado e dell'Avv. Marchetti, difensore di in secondo Pt_1 Pt_1
pagina 3 di 7 grado, nella misura rispettivamente richiesta (€ 1.883,40 e € 6.740,48) prevedendo il contratto
Contr (art. 8), quale compenso per l'assistenza legale, il solo importo di € 700,00;
Senza l'espletamento di attività istruttoria la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 10.10.24 a seguito di trattazione scritta. CP_ Contr
Non è in contestazione la stipulazione della polizza tra e né la qualità di assicurata assunta da con la sottoscrizione del contratto Gold (doc. 1 attrice). Pt_1
L'eccezione di prescrizione formulata da è infondata. CP_1
CP_
Secondo quanto indicato dall'art. 11 della polizza prodotta dalla convenuta, ha assunto a proprio carico “il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza”; afferma poi la
S.C. che in tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione - prevista dall'art. 2952, II comma c.c. - del diritto dell'assicurato all'indennizzo decorre “dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto cui esso si ricollega” (Cass. n. 24733/2007), individuabile – nel caso di specie - nel provvedimento decisorio, di primo e/o di secondo grado, con il quale la domanda dell'assicurato è stata rigettata con conseguente soccombenza dello stesso.
Nella specie, la sentenza del Tribunale di SC è stata pubblicata il 24.9.18 (doc. 4) mentre la prima denuncia di sinistro a risulta inviata il 5.10.2018 (doc. 11 e 12 attori); CP_1
nessuna prescrizione può pertanto ritenersi configurata. CP_ Contr
sostiene poi che essendo la perizia redatta da del tutto carente ed inadeguata, come – a suo dire - desumibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di SC, non risulterebbe integrato il requisito di aleatorietà dell'evento soccombenza essendo quest'ultima del tutto scontata.
CP_ Premessa la totale genericità della doglianza ( , infatti, neppure ha indicato i passi del provvedimento dai quali sarebbe desumibile l'inadeguatezza dell'elaborato), in ogni caso, non può affermarsi che la perizia fosse assolutamente infondata ed inattendibile tanto da escludere in toto la possibilità di accoglimento delle domande formulate;
dalla lettura della sentenza (doc.
4 attori), infatti, si evince che il rigetto delle domande è dipeso piuttosto dall'orientamento cui ha aderito il giudicante rispetto alle questioni prospettate (applicazione della soglia in materia di usura agli interessi moratori, anatocismo nel piano di ammortamento alla francese), a fronte pagina 4 di 7 di orientamenti giurisprudenziali in materia all'epoca contrastanti (richiamati in motivazione) ed in assenza di pronunce consolidate della S.C. Deve poi aggiungersi che in nessun passo della motivazione il giudice dà atto della completa erroneità della perizia di parte prodotta, come
CP_ invece affermato da . Contr Non potendosi ritenere completamente inattendibile la perizia redatta da è da escludere anche la colpa grave di quest'ultima con conseguente rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1900 I comma c.c.
Passando al quantum indennizzabile, l'art. 11 della polizza testualmente recita: “La
Società provvederà al rimborso delle seguenti spese e compensi relativi alla controversia sin dalla sua origine: 1) Spese peritali sostenute dall'assicurato per l'acquisto della perizia Contr econometrica redatta e firmata dal professionista incaricato da in adempimento del contratto di redazione peritale siglato col cliente;
2) Le spese relative al CTP anticipate dall'Assicurato; 3) Le spese di CTU determinate dal magistrato;
4) Le spese legali di controparte;
5) Le spese legali di parte (per l'attività civile e/o penale) incaricato e dell'eventuale domiciliatario se necessario;
6) Nonché ulteriori spese rese necessarie allo sviluppo della pratica e/o disposte dal magistrato”.
Ora, agli attori possono essere riconosciuti i seguenti importi in quanto documentati: a) €
Contr 3426,00 per la redazione della perizia da parte di (doc. 28); b) € 1683,48 per compenso avv. Sabrina Breda, loro difensore nel giudizio di primo grado (come da bonifico prodotto e detratte le spese di commissione – doc. 29); c) € 5985,28 a titolo di compenso avv. Alessio
Marchetti loro difensore nel giudizio di secondo grado (doc. 32 e 32 bis); d) € 8675,00 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Gorio difensore della controparte nel giudizio di primo grado
(doc. 30); e) € 7.911,54 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Gorio difensore della controparte nel giudizio di primo grado (doc. 31).
Parte convenuta sostiene che le spese legali in favore dei legali degli attori non possano essere riconosciute stante la previsione, contenuta all'art. 8 del Contratto , secondo cui i Pt_3
costi da sostenere per l'assistenza legale erano quantificati in € 700,00 oltre accessori di legge.
L'assunto non può essere condiviso stante il disposto di cui all'art. 2233, terzo comma c.c., in base al quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati
pagina 5 di 7 e i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscano i compensi professionali”. Tale previsione comporta, infatti, che la pattuizione avente ad oggetto il compenso professionale deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta sia dal professionista sia dal cliente.
Il contratto in questione manca, invece, della sottoscrizione degli avvocati che hanno assistito gli attori nei due giudizi, sicché la citata previsione non può produrre effetto nei loro confronti. A ciò va aggiunto, che lo stesso art. 8 del contratto prevede espressamente Pt_3 che gli onorari dovuti per l'attività difensiva svolta in un giudizio eventualmente intrapreso
“non sono da ritenersi inclusi nel presente accordo e saranno trattati e corrisposti direttamente dal cliente con i professionisti contro emissione di regolare fattura”. CP_ In conclusione, va condannata al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma complessiva di € 27.681,30 oltre, trattandosi di debito di valore, rivalutazione, assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, con decorrenza dalla prima denuncia del sinistro (8.10.18– doc. 11-12 attori) ed interessi legali sulla stessa somma rivalutata di anno in anno. All'importo complessivo (capitale
+ interessi) devono aggiungersi gli interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo. CP_ L'esito del giudizio giustifica la condanna di al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore liquidate in base ai valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria e minimi per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 e considerata la nota spese prodotta, e quindi, € 1700,00 per studio,
€ 1200,00 per la fase introduttiva. € 903,00 per la fase istruttoria ed € 2900,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore degli attori della somma di € 27.681,30 Controparte_5
oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
pagina 6 di 7 - condanna al rimborso delle spese di lite in favore degli attori liquidate in Controparte_5
complessivi € 6703,00 oltre contributo unificato, spese gen., IVA e CPA come per legge;
SC, 10/01/2025
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 7 di 7