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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1201 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce già depositata Parte_1
nel giudizio di primo grado dall'avv. Pietro Raimondo, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Milano alla Via Solari, 19.
Appellante
E
rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
12 è ex lege domiciliato
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1340/2024 del
05/02/2024 - pubblicata in pari data
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2023 l'odierno appellante conveniva il appellato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni: “riconoscere e accertare il diritto del Sig. Parte_1
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
[...]
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto - condannare anche in via risarcitoria l'Amministrazione convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2023/24 della complessiva somma di € 500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzarsi sotto forma di carta docente / borsellino elettronico;
-
Cont condannare il l pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con il CP_1
costituito così ha statuito: << in accoglimento del ricorso, condanna il in CP_4
persona del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di della Carta Parte_1
elettronica docenti per l'a.s. 2023/2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.>>.
Ha motivato la regolamentazione delle spese giungendo a ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del grado <<… in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di
Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate…>>.
Con l'atto di gravame si è censurato solo la statuizione sulle spese, sostenendosi che voler ricondurre la questione trattata a materia nuova….rappresenta un'evidente forzatura che si tramuta in una vera e propria violazione di norma che da luogo altresì ad una evidente disparità di trattamento. La violazione/forzatura operata illegittimamente dal giudice di prime cure in danno dell'odierna parte appellante è ancor più evidente se si considera che lo stesso
[...]
lungi dal ritenere la questione nuova , in relazione alle Controparte_1
spese di lite così conclude nelle sue memorie : nella denegata ipotesi di soccombenza della costituenda amministrazione chiede al giudice di considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso”. Il medesimo Tribunale di Roma, così come altri medesimi Uffici in tutto il territorio italiano, in procedimenti analoghi…ha sempre proceduto e continua a procedere alla liquidazione delle spese e dei compensi di lite secondo il ben noto principio della soccombenza giuste sentenze che quivi si allegano ritenendo che la questione in tema di riconoscimento del diritto alla carta del docente non è affatto nuova e pertanto che le spese di lite devono necessariamente seguire la soccombenza….la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure appare ancor più lampante se si considera che l'accoglimento della domanda del ricorrente viene giustificata in sentenza, e quindi dallo stesso giudicante, anche alla luce di richiami giurisprudenziali molto risalenti nel tempo che pertanto escludono aprioristicamente di poter logicamente ricondurre la vicenda trattata ad una questione nuova , come tale suscettibile di poter dar luogo ad una pronuncia di compensazione in punta di spese di lite.
L'appellante ha così concluso: << …accoglimento dell'appello proposto riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 1340/2024 del 05/02/2024 …..nella parte in cui ha disposto per la compensazione integrale delle spese di lite e per l'effetto : accertato il diritto di parte appellata alla refusione delle spese e compensi professionali del primo grado di giudizio oltre eventuali esborsi condannare, il
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_5
ed in ogni caso le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite oltre spese ed accessori di legge del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario. >>.
Si è costituito resistendo Controparte_1 CP_2 all'appello chiedendone il rigetto e la causa è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
La motivazione del giudice di prime cure adottata a giustificazione della disposta compensazione è contraddittoria e le motivazioni dell'appello sono del tutto condivisibili.
Orbene il ricorso di primo grado risulta depositato il 13.12.2023 mentre la pronuncia della Corte di Cassazione, adita in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha risolto la questione relativa ai principi di diritto applicabili alle fattispecie quale quella in esame già alla data del 27.10.2023.
Del resto l'oggetto del contendere del giudizio di primo grado implicava l'applicazione di principi ben noti nell'ambito dalla normativa comunitaria sulla equiparazione dei diritti del personale assunto a tempo indeterminato a quelli a tempo determinato e sulla “discriminazione”.
Quindi non può condividersi il richiamo alla notività della questione rispetto al giudizio incadinato dopo la pronuncia della Corte di Cassazione rispetto ad una interpretazione delle norme che già aveva trovato conferme nella giurisprudenza di merito, lettura interpretativa che non a caso è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte in quella veste adita, onde esercitare la funzione di nomofilachia in via anticipata rispetto alla risoluzione di questioni giuridiche di particolare importanza, evitando che il meccanismo ordinario dei ricorsi.
Nel giudizio che ne è seguito la Corte di Cassazione ha fatto del resto richiamo la pronuncia della Corte di giustizia UE, secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato;
valutato quindi comparabile (eguale o simile) con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l'insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente i benefici richiesti (se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento).
Orbene per quanto ritenuto va esclusa la compensazione costituendo, del resto, la data di pubblicazione della pronuncia di legittimità rispetto al deposito del ricorso valido discrimine temporale che esclude la possibilità di un richiamo motivazionale alla “novità della questione”.
Conclusivamente l'appello va accolto come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, in luogo della disposta compensazione condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1
di che si liquidano in complessivi euro 758,00 e per il presente Parte_1
grado in complessivi euro 447,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1201 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce già depositata Parte_1
nel giudizio di primo grado dall'avv. Pietro Raimondo, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Milano alla Via Solari, 19.
Appellante
E
rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
12 è ex lege domiciliato
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1340/2024 del
05/02/2024 - pubblicata in pari data
Conclusioni delle parti come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/12/2023 l'odierno appellante conveniva il appellato dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, rassegnando le CP_1
seguenti conclusioni: “riconoscere e accertare il diritto del Sig. Parte_1
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
[...]
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e per l'effetto - condannare anche in via risarcitoria l'Amministrazione convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente, per gli anni scolastici annualità 2023/24 della complessiva somma di € 500,00 (€ 500,00 per ciascun anno) da utilizzarsi sotto forma di carta docente / borsellino elettronico;
-
Cont condannare il l pagamento delle spese legali con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
Con la sentenza gravata il primo giudice, nel contraddittorio con il CP_1
costituito così ha statuito: << in accoglimento del ricorso, condanna il in CP_4
persona del l.r.p.t. all'erogazione, in favore di della Carta Parte_1
elettronica docenti per l'a.s. 2023/2024; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.>>.
Ha motivato la regolamentazione delle spese giungendo a ritenere sussistenti giusti motivi per la compensazione delle spese del grado <<… in ragione della novità delle questioni esaminate, oggetto delle pronunce della Corte di Giustizia e del giudice amministrativo, nonché della recentissima sentenza della Corte di
Cassazione ex art. 363 bis c.p.c., considerata unitamente alla coerenza delle determinazioni effettuate dall'amministrazione in ordine alla mancata attribuzione del beneficio con le disposizioni normative richiamate…>>.
Con l'atto di gravame si è censurato solo la statuizione sulle spese, sostenendosi che voler ricondurre la questione trattata a materia nuova….rappresenta un'evidente forzatura che si tramuta in una vera e propria violazione di norma che da luogo altresì ad una evidente disparità di trattamento. La violazione/forzatura operata illegittimamente dal giudice di prime cure in danno dell'odierna parte appellante è ancor più evidente se si considera che lo stesso
[...]
lungi dal ritenere la questione nuova , in relazione alle Controparte_1
spese di lite così conclude nelle sue memorie : nella denegata ipotesi di soccombenza della costituenda amministrazione chiede al giudice di considerare, nella condanna alle spese, la natura seriale del ricorso”. Il medesimo Tribunale di Roma, così come altri medesimi Uffici in tutto il territorio italiano, in procedimenti analoghi…ha sempre proceduto e continua a procedere alla liquidazione delle spese e dei compensi di lite secondo il ben noto principio della soccombenza giuste sentenze che quivi si allegano ritenendo che la questione in tema di riconoscimento del diritto alla carta del docente non è affatto nuova e pertanto che le spese di lite devono necessariamente seguire la soccombenza….la contraddittorietà della motivazione del giudice di prime cure appare ancor più lampante se si considera che l'accoglimento della domanda del ricorrente viene giustificata in sentenza, e quindi dallo stesso giudicante, anche alla luce di richiami giurisprudenziali molto risalenti nel tempo che pertanto escludono aprioristicamente di poter logicamente ricondurre la vicenda trattata ad una questione nuova , come tale suscettibile di poter dar luogo ad una pronuncia di compensazione in punta di spese di lite.
L'appellante ha così concluso: << …accoglimento dell'appello proposto riformare parzialmente la sentenza impugnata n. 1340/2024 del 05/02/2024 …..nella parte in cui ha disposto per la compensazione integrale delle spese di lite e per l'effetto : accertato il diritto di parte appellata alla refusione delle spese e compensi professionali del primo grado di giudizio oltre eventuali esborsi condannare, il
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 CP_5
ed in ogni caso le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite oltre spese ed accessori di legge del doppio grado del giudizio da distrarsi ex art. 93c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato antistatario. >>.
Si è costituito resistendo Controparte_1 CP_2 all'appello chiedendone il rigetto e la causa è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
La motivazione del giudice di prime cure adottata a giustificazione della disposta compensazione è contraddittoria e le motivazioni dell'appello sono del tutto condivisibili.
Orbene il ricorso di primo grado risulta depositato il 13.12.2023 mentre la pronuncia della Corte di Cassazione, adita in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha risolto la questione relativa ai principi di diritto applicabili alle fattispecie quale quella in esame già alla data del 27.10.2023.
Del resto l'oggetto del contendere del giudizio di primo grado implicava l'applicazione di principi ben noti nell'ambito dalla normativa comunitaria sulla equiparazione dei diritti del personale assunto a tempo indeterminato a quelli a tempo determinato e sulla “discriminazione”.
Quindi non può condividersi il richiamo alla notività della questione rispetto al giudizio incadinato dopo la pronuncia della Corte di Cassazione rispetto ad una interpretazione delle norme che già aveva trovato conferme nella giurisprudenza di merito, lettura interpretativa che non a caso è stata oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte in quella veste adita, onde esercitare la funzione di nomofilachia in via anticipata rispetto alla risoluzione di questioni giuridiche di particolare importanza, evitando che il meccanismo ordinario dei ricorsi.
Nel giudizio che ne è seguito la Corte di Cassazione ha fatto del resto richiamo la pronuncia della Corte di giustizia UE, secondo la quale, in presenza di un lavoro identico o simile, la direttiva sul lavoro a termine e il principio di non discriminazione ostano a una norma nazionale che limiti il beneficio in questione ai soli dipendenti a tempo indeterminato;
valutato quindi comparabile (eguale o simile) con quello di ruolo, tra le varie forme previste dalla legge, l'insegnamento precario annuale e quello fino al termine della didattica, ai quali va pertanto riconosciuto, anche retroattivamente i benefici richiesti (se il docente è ancora interno al sistema scolastico, perché diventato di ruolo oppure ancora iscritto nelle graduatorie per l'insegnamento).
Orbene per quanto ritenuto va esclusa la compensazione costituendo, del resto, la data di pubblicazione della pronuncia di legittimità rispetto al deposito del ricorso valido discrimine temporale che esclude la possibilità di un richiamo motivazionale alla “novità della questione”.
Conclusivamente l'appello va accolto come da dispositivo.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, in luogo della disposta compensazione condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite di primo grado in favore Controparte_1
di che si liquidano in complessivi euro 758,00 e per il presente Parte_1
grado in complessivi euro 447,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, da distrarsi. Roma, 26.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa