Ordinanza cautelare 27 febbraio 2009
Decreto decisorio 27 maggio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 27/02/2009, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00101/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 101 del 2009, proposto da:
LA SR, RI TI, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Deleuse Bonomi ed Enrico Codignola, con domicilio eletto presso il secondo in SC, via Romanino 16;
contro
COMUNE DI SERIATE, non costituitosi in giudizio;
nei confronti di
ZI DETO, IN TA, AR LA, ZI OM, AR OM, MA LA GI, rappresentati e difesi dagli avv. Alessandro Bigoni e Savino Marulli, con domicilio eletto presso il secondo in SC, via Vittorio Emanuele II 72;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del permesso di costruire E/08/64 rilasciato ai controinteressati dal dirigente del Settore Gestione del Territorio in data 29 settembre 2008 per il ripristino e la sistemazione del fondo stradale esistente sui mappali n. 10113 (ex 5001-5002-5295-5296) e n. 2493;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR ELTO, RI ME, IE AI ER, FE ON, RC AL, IA ME;
Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2009 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato a un sommario esame:
1. Con l’impugnato permesso di costruire del 29 settembre 2008 il Comune ha autorizzato i controinteressati a sistemare il percorso sul quale gli stessi esercitano la servitù di transito carrale e pedonale sulla proprietà dei ricorrenti.
2. La servitù è stata riconosciuta dal Tribunale di Bergamo con sentenza 29 ottobre 2001 n. 2658 (confermata dalla Corte di Appello con sentenza 5 gennaio 2005 n. 22). Queste pronunce hanno dichiarato costituita per usucapione una servitù di transito sui mappali n. 5001-5002-5295-5296, lungo il percorso della via campestre esistente, “come raffigurata nel doc. 9-bis fascicolo attoreo” (v. doc. 5 degli attuali controinteressati).
3. Il documento in questione consiste in un rilievo planimetrico dell’arch. Fabio Suardi datato 19 novembre 1997. Tenendo come riferimento questa planimetria sembra che l’interpretazione della servitù data nel permesso di costruire (v. doc. 26-27 degli attuali controinteressati) sia nel complesso conforme a quanto accertato giudizialmente.
4. Un aspetto particolare è costituito dall’area di svolta in corrispondenza dello spigolo sinistro dell’edificio dei ricorrenti. Pur essendo necessario garantire le manovre degli automezzi si deve tenere conto del sedime dell’edificio, che richiede anche in tale punto un sia pur limitato spazio pertinenziale esclusivo. Si tratta peraltro di valutazioni di dettaglio rimesse alle direttive e al controllo del Comune nel corso dei lavori.
P.Q.M.
il TAR SC respinge la domanda cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/02/2009
IL SEGRETARIO