Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4723/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4723/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 6.6.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA ROSARIA CELLA (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Mazzini n. 80 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._3
Santiago di Cuba (Cuba) il 29.1.1995, cittadina cubana, rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA SPALLUTO (C.F.: ), giusta procura in C.F._4
atti, elettivamente domiciliata in Massafra (TA) alla via Ferrara n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
1
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 17.12.2023 ai sensi degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.49
c.p.c., il ricorrente, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie Controparte_2
con addebito a quest'ultima e condanna della stessa «al risarcimento dei
[...] danni patrimoniali e morali patiti […] per euro 20.000,00 o nella misura maggiore
o minore che il Tribunale ritenesse giusto ed equo;
[…] con ogni ulteriore provvedimento di legge ritenuto necessario e con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio»; e -successivamente- dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Playa L'Avana (Cuba) il 10.11.2022.
II Con decreto emesso ai sensi dell'art. 473 bis.14 c.p.c. è stata fissata la prima udienza per il dì 8.5.2024, assegnando al ricorrente termine sino al 7.2.2024 per la notificazione alla resistente, nel rispetto del termine di giorni 90 di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.14 c.p.c.
Disposto un rinvio per consentire alla difesa del ricorrente di produrre in giudizio la documentazione notificatoria, all'udienza del 23.5.2024 il Giudice, avendo rilevato che le notificazioni alla resistente eseguite in Italia non avevano sortito effetto alcuno, ha dichiarato la nullità delle notificazioni, assegnando al ricorrente termine perentorio sino al 12.7.2024 per provvedere nuovamente alla notificazione nei confronti della resistente, e ha fissato nuova prima udienza per il dì 13.11.2024.
III Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.10.2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale non si è opposta alle domande di separazione personale e divorzio e, contestando le avverse deduzioni in ordine all'addebito e alla domanda risarcitoria, ha chiesto - altresì - di «porre a carico del sig. un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al suo Parte_1
2 R.G. N. 4723/2023
mantenimento […], annualmente rivalutate secondo gli indici Istat come per legge entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data della domanda di separazione;
autorizzare […] a richiedere agli Enti competenti il certificato attestante il flusso migratorio del sig. ; condannare il sig. al pagamento Parte_1 Parte_1
delle spese, competenze ed onorari di lite della presente causa».
IV Comparsi i coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza del 13.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, questi hanno dichiarato di voler ottenere la pronuncia di separazione personale e -poi- di divorzio alle seguenti condizioni (rinunciando per l'effetto a ogni ulteriore e diversa domanda dalle stesse esulante):
«-i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza e dimora ove vorrà;
-il ricorrente rinuncia alla domanda di addebito della separazione personale formulata nei confronti della resistente;
-il ricorrente rinuncia alla domanda di risarcimento dei danni morali e materiali come formulata in ricorso e anche nelle successive ed eventuali sedi;
-la resistente rinuncia alla domanda di mantenimento proprio e di assegno divorzile;
-le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra;
-spese integralmente compensate».
Alla luce di quanto concordemente richiesto dalle parti in prima udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
V Con sentenza parziale n. 1906/2024 del 22.11.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti in causa, disponendo che il rapporto di separazione personale fosse regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione personale.
VI All'udienza del 6.6.2025, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazioni sottoscritte di conferma di voler
3 R.G. N. 4723/2023
ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni convenute, già sopra riportate, nonché la sentenza di separazione personale n. 1906/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ex art. 124 disp att. c.p.c. Sicché, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
VII Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della
Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla Legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, non presentano profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico.
Pertanto, si ritiene di poter emettere la sentenza richiesta alle condizioni divorzili convenute fra le parti come sopra trascritte.
4 R.G. N. 4723/2023
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della
Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite per assenza di questione sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 4723 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del
[...] CP_1 Controparte_2
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e C.F._1 [...]
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(Cuba) il 29.1.1995, in Playa L'Avana (Cuba) il 10.11.2022, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di San Fele (PZ) al N. 1, Parte II, Serie C, dell'anno 2023;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Fele (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5