Articolo 1 della Legge 21 dicembre 1974, n. 692
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1975
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1975, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1975, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge e le successive note di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1975