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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1019/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CHECCHINATO PAOLA, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in PIAZZA V. EMANUELE 75/2 BA SI;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “ 1.Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
conresidenza presso la madre. Relativamente alle festività e ferie i genitori concordano per un criterio alternato, ovvero: a)Il giorno di Natale verrà trascorso ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore e alternato al giorno di S. Stefano nell'anno incorso. Così pure il primo dell'anno e l'Epifania; b) Anche per le festività pasquali lo stesso criterio e, quindi, trascorrerà la Per_1 giornata di Pasqua con un genitore, e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, durante l'anno in corso ed ad anni alterni;
c) Le festività del 25 aprile e del 1°maggioe così quelle del 2 giugno e del 15 agosto verranno trascorse ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore e in via alternativa tra le stesse date durante l'anno in corso. 1 Nel corso delle vacanze estive trascorrerà una settimana con ciascun genitore.
2.Le decisioni Per_1
di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. verserà a Euro 350,00 mensili per il Parte_2 Parte_1
mantenimento di somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. La somma verrà Per_1
versata entro il giorno 10di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a il cui IBAN è [...];
4.ciascun genitore rimborserà Parte_1 all'altro (entro 30 giorni dal relativo esborso supportato da fatture e/o scontrini) il 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche/ludiche sostenute in favore del figlio, di seguito riportate: -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b)cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche, imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) mensa;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: spese sportive per uno sport a scelta del minore e la pertinente attrezzatura;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia, baby sitter;
c) viaggi e vacanze, campi estivi.
5.l'assegno unico verrà attribuito al genitore presso il quale il figlio risiede, ovvero la madre;
6.i genitori si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto personale e della carta d'identità valida per l'espatrio, non frapponendo ostacoli a che ciascuno di essi possa recarsi all'estero, impegnandosi a porre in essere quanto necessario al rilascio della carta d'identità, del passaporto e di documento equipollente valido per l'espatrio a favore del figlio
. -Spese legali compensate.” Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.3.2025, Pt_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di
[...] Parte_2
2 ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e il figlio Per_1
nato il [...], secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato di percepire ciascuno una retribuzione mensile di euro 1.500,00.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 24.3.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 18.4.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
2. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1019/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
3 - dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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