Articolo 626 del Codice civile
Articolo 625Articolo 593
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19 aprile 1942
Art. 626.

(Motivo illecito).

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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