(Motivo illecito).
Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed e' il solo che ha determinato il testatore a disporre.
[…] Addirittura, l'intera disposizione testamentaria dovrà considerarsi “nulla” quando la condizione illecita è l'unico motivo su cui essa si basa (art. 626 del c.c.): “sarai l'unico erede soltanto a patto che non sposi quella persona”. […]
Leggi di più…[…] Prova dell'esistenza del patto successorio istitutivo La Corte giunge quindi alla conclusione, sostenuta anche dalla dottrina, “secondo cui non è necessario che l'esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.) o da atto scritto ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera come illecito”, richiamando, inoltre, […]
Leggi di più…[…] Infatti, se non risulta testualmente un motivo illecito (art. 626 c.c.), che non è insito nella diseredazione, giacché questa è la disposizione e non il motivo di se stessa, difetterebbe perfino la regola che consenta di predicarne la nullità sostanziale: dove la si trova al di fuori dell'art. 1418 c.c., […]
Leggi di più…[…] Infatti se il testamento non contiene alcun motivo illecito ai sensi dell'art. 626 cod. civ., motivo non insito nella diseredazione, cioè che è la disposizione testamentaria in sé illecita e non il motivo che essa contiene, non esisterebbe nemmeno la regola che prevede la nullità sostanziale della disposizione: dove si troverebbe infatti questa norma al di fuori dell'art. 1418 c.c., […]
Leggi di più…[…] Tuttavia, vi sono delle ipotesi in cui, eccezionalmente, l'ordinamento attribuisce una rilevanza giuridica (come nel caso di motivo illecito in sede testamentaria ex art. 626 c.c. ovvero quando le parti eleggono il motivo come condizione del contratto). […]
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