Ordinanza cautelare 29 novembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04667/2025REG.PROV.COLL.
N. 08359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8359 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio eletto presso il suo studio in Ottaviano, viale Elena, 12;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4143/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato, in primo grado il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, motivato dall’irreperibilità dello stesso, nonché dall’assenza del requisito lavorativo, alloggiativo e reddituale.
2. Avverso tale diniego ha adito il Tar che, con la sentenza qui appellata, ha rigettato il gravame, ritenendo che:
“… il provvedimento di rigetto si fonda, invero, oltre che sulla irreperibilità del ricorrente, sulla inesistenza di attività lavorative e di redditi sufficienti.
2.2.5. In tal guisa la Autorità ha effettuato, proprio nei sensi invocati dal ricorrente, una valutazione complessiva delle prospettive lavorative ed economiche dell’interessato, fino al momento in cui si è conchiuso il procedimento.
2.2.6. La Amministrazione, indi, e contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, ha valutato nel complesso la sua “capacità reddituale”.
2.3. Oggetto di valutazione è stato, dunque e non poteva essere altrimenti, la situazione esistente al momento della emanazione del gravato provvedimento; né l’acclaramento della Autorità è stato scalfito dalle allegazioni contenute nel ricorso, non essendo stata adeguatamente comprovata la percezione di idonei flussi reddituali in data antecedente alla emanazione del gravato provvedimento di rigetto, essendo insufficienti quelli rilevati nel 2019 e nel 2020.
2.4. Ora, a fronte degli elementi fattuali appurati dalla Autorità (carenza reddituale in allora; mancata reperibilità nel luogo indicato come di residenza), immune da vizi si appalesa il gravato provvedimento, non potendo rilevare neanche i documenti (certificato di residenza in -OMISSIS-; dichiarazione dei redditi 2022 e 2023) formatisi in data successiva alla emanazione del gravato diniego (10 maggio 2023), id est in data 17 luglio 2023 (certificato di residenza) e 15 settembre 2023 (dichiarazioni dei redditi).
2.5. Vale, dunque, ribadire il principio consolidato per cui l’onere dell’Amministrazione di prendere in considerazione i nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, non può che riferirsi a quelli in essere nel momento in cui si esercita la potestà amministrativa, nessuna rilevanza potendo rivestire fatti sopravvenuti (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione, qualora sollecitato dall’interessato, in un nuovo e diverso procedimento amministrativo), ovvero documenti formati in data successiva; in altre parole, il giudizio circa la legittimità del provvedimento impugnato va condotto necessariamente con riferimento al momento dell’adozione dell’atto medesimo, in ossequio al principio tempus regit actum (CdS, III, 28 maggio 2018, n. 3157).
2.5.1. Costituisce, indi, dato inveterato del diritto vivente, reiteratamente rammentato da questo TAR, quello in forza del quale l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (TAR Campania, VI, 28 maggio 2021, n. 3564; TAR Campania, VI, 29 aprile 2020, n. 1543; TAR Lombardia, I, 12 marzo 2019, n. 534; Id., id., 29 ottobre 2018, n. 2428; Id., id., 31 luglio 2018, n. 1896; CdS, III, ord. 6359/18), ovvero a documentazione posteriore.
2.5.2. Tale principio si impone, a fortiori, nella fattispecie per cui è causa, ove, altre ai requisiti alloggiativi, non è stata comprovata la esistenza dei requisiti reddituali minimi per il rilascio del permesso di soggiorno alla data di emanazione dell’impugnato provvedimento, non potendo all’uopo: - rilevare –giusta le osservazioni già esposte supra- fatti, circostanze e documenti risalenti ad epoca successiva a quella in cui si è dispiegata la potestas de qua agitur, a prescindere dalla loro genuinità ed effettiva consistenza; - assumere significanza, pertanto, ai fini che ne occupano, documenti formatisi in data successiva alla emanazione del gravato diniego, quali il certificato di residenza, del 17 luglio 2023, e le dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023, trasmesse in data 15 settembre 2023, vale a dire in epoca posteriore a quella di emanazione e notificazione della impugnata determinazione.
2.5.3. E ciò fatta salva la possibilità per il ricorrente di eccitare nuovamente i poteri valutativi della Amministrazione proprio al lume di tali “sopravvenienze” ”.
3. L’appellante evidenzia che “ la Questura di Napoli non ha dato alcun rilievo alle condizioni personali del ricorrente, alla durata del suo soggiorno in Italia ed inoltre non ha adeguatamente valutato i sussistenti requisiti della residenza e del reddito ”.
Aggiunge di avere titolo alla conservazione del permesso di soggiorno perché da numerosi anni soggiorna e lavora nel nostro Paese ed è assolutamente inserito nella compagine lavorativa e sociale del nostro Paese.
Rileva che “ l’avviso di avvio del procedimento amministrativo è stato trasmesso -OMISSIS-, ma non è stato notificato né nel luogo di dichiarata residenza, né all’indirizzo Pec con il quale sono pervenuti alla Questura di Napoli ben due solleciti (Pec -OMISSIS-), entrambi ricevuti dalla Questura di Napoli ancor prima della adozione dell’impugnato provvedimento. Pertanto, appare evidente la violazione dell’art 7 e 10-bis della L.241/90 (Tale violazione è stata rilevata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3188/2023, ordinanza emessa in un caso del tutto analogo.) ”.
3.1. Con successivi depositi, l’appellante insiste per l’accoglimento dell’appello e, in particolare, stigmatizza che “ contrariamente a quanto rilevato dal Collegio, non sussiste alcun elemento oggettivo da cui si possa dedurre l’insussistenza in capo al ricorrente dei requisiti richiesti per il rinnovo del permesso di soggiorno e, pertanto, le valutazioni della Questura e del Collegio appaiono del tutto inadeguate ed erronee specie perché ignorano anche le statuizioni delle ordinanze e delle sentenze del Consiglio di Stato.
Pertanto, appare del tutto abnorme, erronea, insufficiente e contradditoria la motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla violazione della L. 241/90 e, inoltre, alla violazione dell’art. 5 comma 5 del D. L.vo 286/98, norme che regolano non solo la partecipazione nel procedimento amministrativo ma anche il dovere dell’Amministrazione di valutare gli elementi sopravvenuti che in assenza dell’avviso di avvio del procedimento amministrativo non possono essere valutati.
(…) la motivazione dell’impugnata sentenza è contraddittoria rispetto alla motivazione della precedente ordinanza cautelare n. 661/2024 emessa dal Consiglio di Stato nella quale si afferma che meritano approfondimento i profili di censura relativi alla mancata partecipazione procedimentale ( ….)
Invero, nessun approfondimento sulla censura menzionata è stato effettuato, ma si afferma nella motivazione dell’impugnata sentenza che tale censura è inammissibile e tale affermazione è ictu oculi contraria alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ”.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile.
5. Con ordinanza n. 4556/2024, è stata respinta l’istanza di sospensione:
“ Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della presente fase e salvo gli approfondimenti propri della fase di merito, l’appello cautelare non appare suscettibile di favorevole delibazione;
Il Collegio ritiene che il ricorso non risulta assistito dal fumus boni iuris e che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello cautelare ”.
6. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Emerge dalla documentazione in atti, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, che le motivazioni del diniego sussistevano effettivamente tutte all’atto dell’adozione del provvedimento.
2.1. Per quanto invece afferisce alla lamentata mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, occorre sottolineare come gli atti di causa dimostrano chiaramente che il destinatario è risultato irreperibile nonostante le ricerche condotte dall’Amministrazione appellata.
2.2. Per quanto, infine, afferisce alla documentazione anagrafica e reddituale favorevole all’appellante, essendo riferita a data successiva all’emanazione del diniego, costituisce una circostanza sopravvenuta che può se del caso giustificare una richiesta di riesame alla PA da parte dell’interessato, ma non l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento, la cui legittimità il giudice deve valutare al momento della sua adozione.
3. Ne discende che le valutazioni dell’amministrazione risultano ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue né illogiche.
4. In conclusione, la sentenza di primo grado, riposando su solide basi giuridiche, ben resiste alle doglianze dell’appellante.
5. Ne consegue il rigetto dell’appello.
Le spese possono essere compensate stante l’assenza di difese scritte da parte delle Amministrazioni appellate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO