Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2203/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
nato a [...] il giorno 16/09/1972, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 05/10/1971, c.f.: Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Calogero Scianò; appellanti
CONTRO
con sede in Torino, c.f.: , rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Milano, c.f.: ; CP_2 P.IVA_2
non costituita in giudizio;
appellata
In fatto e in diritto
1. e , con citazione notificata il 14.12.2023, hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2669/2023, pubblicata il 31.5.2023, che, all'esito del giudizio di opposizione a precetto dai medesimi promosso nei confronti della e per essa di aveva accolto l'opposizione e Controparte_1 Controparte_2
condannato l'opposta a rifondere agli attori le spese di lite liquidate per il giudizio in euro
5.000,00 per compensi ed euro 759,00 per spese esenti, e per il subprocedimento cautelare in euro 3.000,00 per compensi ed euro 379,50 per spese esenti, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
La società appellata non si è costituita in giudizio.
Il giorno 6.3.2025 la causa è stata posta in decisione alla scadenza dei termini di deposito degli scritti conclusionali.
2. Gli appellanti lamentano che le spese di lite poste dal primo giudice a carico della società convenuta siano state quantificate in misura inferiore ai parametri normativi minimi sia per il sub procedimento cautelare sia per il giudizio di merito.
3. L'appello è inammissibile perché proposto (il 14.12.2023) oltre i sei mesi (scaduti il
30.11.2023) dalla pubblicazione della sentenza (in data 31.5.2023) previsti dall'art. 327 c.p.c..
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica infatti alle opposizioni esecutive, anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo;
per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono (Cass.
11143/2023, 13578/2019, 27747/2017).
4. Non vi è luogo a condanna alle spese del secondo grado, stante la contumacia dell'appellata, non costituita in giudizio benché regolarmente evocata.
Ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'appellata, che dichiara;
dichiara inammissibile l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 5-31/5/2023, n. 2669; dichiara che sussistono, nei confronti degli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 12 marzo 2025 3
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo