Sentenza 30 maggio 1987
Massime • 2
Nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 cod. civ. - applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria - quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, badando al significato specifico e concreto delle singole espressioni da lui usate e a tale significato dando prevalenza su quello letterale, tenendo presente, nei casi dubbi, il complesso delle Disposizioni in rapporto alla mentalità, alla cultura e all'ambiente di vita del testatore medesimo e preferendo, infine, in tali casi una soluzione che consenta un effetto concreto ad una interpretazione che non sia suscettibile di esecuzione. Tale attività interpretativa, se compiuta nel rispetto delle enunciate regole e con ragionamento immune da vizi logici, sfugge al Sindacato di legittimità. ( V 1266/87, mass n 450778; ( V 7025/86, mass n 449105; ( V 5278/86, mass n 447858; ( V 207/85, mass n 438433; ( V 6190/84, mass n 437830; ( V 1494/83, mass n 426318; ( V 1902/74, mass n 370122; ( V 326/70, mass n 345208).*
Il diritto di impugnazione per Cassazione non può ritenersi consumato quando, proposto un ricorso viziato da inammissibilità o improcedibilità, non sia ancora intervenuta la pronuncia giudiziale che ne abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità; pertanto, prima di tale declaratoria, è valida la proposizione di un altro ricorso, a integrazione o sostituzione del precedente, quando non siano decorsi i termini per la proponibilità del gravame. ( Conf 1663/78, mass n 391065; ( Conf 314/77, mass n 383856; ( Conf 3987/75, mass n 378283; ( Conf 1210/74, mass n 369264; ( Conf 1770/72, mass n 358726).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/1987, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 30 maggio 1987 |
Testo completo
Il diritto di impugnazione per Cassazione non può ritenersi consumato quando, proposto un ricorso viziato da inammissibilità o improcedibilità, non sia ancora intervenuta la pronuncia giudiziale che ne abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità; pertanto, prima di tale declaratoria, è valida la proposizione di un altro ricorso, a integrazione o sostituzione del precedente, quando non siano decorsi i termini per la proponibilità del gravame. ( Conf 1663/78, mass n 391065; ( Conf 314/77, mass n 383856; ( Conf 3987/75, mass n 378283; ( Conf 1210/74, mass n 369264; ( Conf 1770/72, mass n 358726).*