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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OV, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c., nella causa civile in primo grado iscritta al n. 684 del
R.G. 2020, avente ad oggetto: Responsabilità professionale, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'avv. Loreto D'Aiuto, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione. –ATTORE–
CONTRO
(P.I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Carolina Lusanna, dalla P.IVA_1
quale è rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta. –CONVENUTA–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso la causa.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1 1. ha citato in giudizio l Parte_1 Controparte_1
deducendo: a) di essersi presentato, in data 25.06.2019, alle ore
[...]
09:00 circa, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Centro Spoke Corigliano-
Rossano – U.O.C. di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza lamentando di soffrire, da quattro-cinque giorni, di dolori al torace e alle braccia mai attenuatisi;
b) che, eseguite immediatamente le analisi, i medici del Pronto
Soccorso diagnosticarono l'infarto del miocardio in atto e disposero il trasferimento in via di urgenza con autoambulanza all'Ospedale Civile Ferrari di
OV; c) di essere giunto presso l'Ospedale di OV dopo due ore circa dall'accettazione al Pronto Soccorso di Corigliano-Rossano e di essere stato ivi ricoverato con la diagnosi di infarto e, constata la gravità della situazione, condotto subito in sala operatoria e sottoposto ad intervento chirurgico di emodinamica;
d) di essere stato trasferito, in data 26.06.2019, presso l dello stesso nosocomio e di essere stato sottoposto, in pari data, CP_2
a nuovo intervento chirurgico di emodinamica, con accesso dall'inguine e non più dal braccio, durante il quale venne in evidenza un edema polmonare, diagnosticato dal pneumologo subito contattato dal chirurgo;
e) di essere rimasto ricoverato presso l'U.T.C. dell'Ospedale di OV sino al 02.07.2019 e che, nel corso di tale periodo, i medici che lo ebbero in cura non espressero pareri omogenei e raccontarono ai familiari versioni diverse in merito ai problemi riscontrati, praticando soltanto terapie, senza risolvere l'infarto del miocardio in atto, così esponendolo a costante pericolo di vita;
f) su richiesta insistente dei familiari, di essere stato trasferito, in data 02.07.2019, alle ore
15:25 circa, con l'autoambulanza, presso l Controparte_3
, ove, previa effettuazione di tutti gli accertamenti
[...]
del caso, fu eseguito l'intervento chirurgico necessario per risolvere l'infarto del miocardio acuto della parete anterolaterale con tratto ST, ormai in atto da oltre dieci giorni;
g) di essere stato dimesso dall'Ospedale di Catanzaro in data
2 08.07.2019, facendo così ritorno a casa;
h) che i sanitari dell'Ospedale di
OV non avrebbero eseguito l'intervento chirurgico necessario per eliminare l'infarto del miocardio in atto e, inoltre, avrebbero provocato l'edema polmonare, imponendo un ricovero di sette giorni ed esponendolo a pericolo di vita;
i) di aver subito, quale conseguenza del lungo ricovero senza essere sottoposto ad intervento chirurgico adeguato, molteplici danni non patrimoniali, quali disturbi ansiosi depressivi, ipocondria e psicoastenia.
L'attore ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1)
Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto la domanda risarcitoria proposta da;
2) Condannare l Parte_1 [...]
persona del suo legale rappr.te- al Controparte_4
risarcimento del danno patrimoniale, del danno da perdita di chance, del danno subito per la lesione della libertà di scelta, del danno biologico e dei danni non patrimoniali in genere, così come saranno specificati e quantificati in corso di causa a seguito della necessaria Consulenza Tecnica di Ufficio Medico-
Legale;3) Liquidare sulle somme quantificate, il maggior danno a norma dell'art. 1224 c.c.; 4) Nel caso di resistenza, condannare l'
[...]
persona del suo legale rappr.te- al risarcimento dei Controparte_4
danni per mala gestio, per lite temeraria e responsabilità aggravata ex art.96
c.p.c.; 5) Condannare l -in persona Controparte_1
del suo legale rappr.te al pagamento delle spese giudiziali, delle competenze legali e degli accessori con distrazione a favore dell'avv. Loreto D'Aiuto perché anticipatario”.
2. La si è costituita, sostenendo Controparte_1
l'infondatezza della domanda e rassegnando le seguenti testuali conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così disporre: - rigettare la domanda attorea nei confronti dell' Controparte_1
poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti. Sempre con
3 vittoria di spese e competenze di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”.
3. Assunta la testimonianza di e Testimone_1 Testimone_2
e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza ex art. 281- Testimone_3
sexies c.p.c. del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti e discusso oralmente la causa.
4. Tanto premesso in fatto, passando ora alla trattazione del merito, si osserva che, ai sensi dell'art. 7, co. 1, L. n. 24 dell'8 marzo 2017, “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ne consegue che, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (in tal senso, Cass. Civ.,
Sez. Un., sentenza n. 577 dell'11.01.2008).
5. Ciò posto, come desumibile dalla consulenza tecnica disposta nel corso del giudizio, “il gold standard per il trattamento della cardiopatia ischemica
(patologia principale da cui era affetto l'attore al momento del ricovero) prevede, oltre alla necessaria terapia farmacologica, soprattutto la rivascolarizzazione miocardica, che comprende: a) Angioplastica Coronarica
Percutanea Transluminale (PCI : Percutaneous Coronary Intervention oppure
CA : Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), una procedura interventistica, a cielo chiuso, che prevede l'inserimento nel lume della
4 coronaria, tramite appositi cateteri in corso di angiografia, di un palloncino, solitamente associato ad un particolare supporto metallico a maglie (stent), che viene gonfiato ed espanso in corrispondenza del restringimento dell'arteria, determinando la dilatazione della stessa. L'angioplastica coronarica viene sempre preceduta dalla coronarografia (o angiografia coronarica) che, attraverso l'incannulazione selettiva degli osti coronarici con cateteri introdotti per via arteriosa (percutanea femorale o radiale), permette di visualizzare direttamente le arterie coronarie ed il loro stato (flusso, origine, decorso, presenza di eventuali restringimenti o occlusioni, circoli collaterali). b)
Intervento cardiochirurgico di bypass aorto-coronarico, un intervento chirurgico a cielo aperto che prevede il confezionamento di condotti vascolari
(di origine arteriosa o venosa) in grado di superare, “bypassare”, il punto di restringimento delle coronarie che viene lasciato nella sua normale disposizione anatomica. L'intervento viene effettuato con diverse tecniche operatorie ed in anestesia generale. Ai fini di una corretta strategia terapeutica e per poter eseguire tali tecniche di rivascolarizzazione miocardica (CA o Bypass), è necessario prima sottoporre il paziente alla coronarografia;
un esame diagnostico invasivo che presenta specifiche indicazioni: 1) in pazienti con sindrome coronarica acuta con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI) o senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTE-MI o angina instabile); 2) in pazienti con angina stabile in CCS di classe III e IV in trattamento medico;
3) pazienti considerati ad alto rischio in base all'esito di test non invasivi, indipendentemente dalla gravità anginosa;
4) pazienti resuscitati dopo arresto cardiaco o in cui sia stata documentata presenza di tachicardia ventricolare monomorfa sostenuta (> 30 secondi) o tachicardia ventricolare polimorfica non sostenuta (< 30 secondi); 5) segni d'insufficienza cardiaca congestizia acuta o cronica;
6) valutazione pre-operatoria per chirurgia non cardiaca (in casi particolari)”.
5 Ebbene, secondo il consulente tecnico, “nel caso oggetto dell'attuale disamina, corretta e conforme alle linee guida è stata l'indicazione all'esecuzione dell'esame coronarografico, ampiamente motivato dalla suggestiva sintomatologia del paziente ed alla diagnosi di infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST. La coronarografia, eseguita, in data
25/06/2019, nell'unità operativa di cardiologia ed UTIC del Presidio
Ospedaliero “Ferrari” di OV, pose in evidenza a carico del tratto prossimale dell'arteria circonflessa (Cx) una lesione trombotica organizzata sub occlusiva, con flusso a valle TIMI II-III. I cardiologi emodinamisti, alla luce di tale reperto coronarografico, della sintomatologia soggettiva (dolore toracico da circa 4-5 giorni con senso di oppressione) e delle comorbidità (diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, enfisema polmonare in tabagismo, dislipidemia, alcolismo) del paziente, optarono per un trattamento interventistico: rivascolarizzazione miocardica percutanea mediante angioplastica (PCI) del ramo circonflesso. Riguardo a siffatta strategia terapeutica, è da rilevare che gli studi in Letteratura scientifica con le “linee guida” nazionali ed internazionali, forniscono conforto positivo: le linee guida della Europea (ESC 2018) evidenziano una forte classe CP_5 CP_6
di raccomandazione (Classe I) a favore dell'angioplastica coronarica percutanea (PCI), rispetto all'intervento chirurgico di bypass aorto-coronarico
(CABG: Coronary Artery Bypass Grafting) in Classe IIa, nei pazienti con malattia coronarica mono o bivasale senza stenosi prossimale dell'arteria discendente anteriore (come il caso in esame). Nel guidare il cardiologo nella scelta di indirizzare il paziente a rivascolarizzazione percutanea oppure chirurgica, le linee guida introducono il concetto del risultato ideale di rivascolarizzazione completa e conservano l'indicazione ad utilizzare score di rischio che predicano la mortalità intraospedaliera ed a 30 giorni. Gli aggiornamenti tecnici, fondati sulle nuove evidenze scientifiche, raccomandano
6 l'approccio vascolare radiale, indicato come standard per tutte le procedure percutanee, e di preferire gli stent medicati (DES) in tutti i sottogruppi clinici, qualsiasi sia la durata della terapia antiaggregante programmata o in concomitanza di terapia anticoagulante. Occorre aggiungere che non sono riportate controindicazioni assolute all'angioplastica, ma solamente controindicazioni relative: grave allergia al mezzo di contrasto;
insufficienza renale acuta;
squilibri elettrolitici;
disturbi della coagulazione;
emorragia gastrointestinale attiva;
anemia severa;
aritmie ventricolari;
grave ipertensione arteriosa;
gravidanza. Naturalmente, come ogni procedura terapeutica, anche l'angioplastica può comportare complicanze che, in genere, dipendono strettamente dalla malattia coronarica di base: reazione allergica al mezzo di contrasto;
effetto nefrotossico del mezzo di contrasto con insufficienza renale grave che può richiedere persino trattamento emodialitico;
sanguinamento, ematoma o infezione nella regione corporea in cui viene inserito il catetere;
perforazione, dissezione e/o occlusione delle arterie coronarie;
dissezione o perforazione aortica;
embolizzazione di materiale trombotico che può staccarsi dalle pareti del vaso durante il progredire del catetere o proveniente dallo sbriciolamento della placca;
completa ostruzione del vaso trattato e successivo infarto miocardico acuto;
ictus cerebrale;
gravi aritmie cardiache. Tanto premesso, in considerazione del riscontro che il risultava affetto da Parte_1
una malattia coronarica che coinvolgeva solamente un vaso (arteria circonflessa), senza che vi fosse anche interessamento dell'arteria interventricolare anteriore (IVA), la quale risultava “ben sviluppata e di buon calibro, calcifica, irregolare, esente da stenosi critiche”, si può concludere che appropriato al caso di specie e conforme alle linee guida è stato il ricorso, da parte dei cardiologi emodinamisti del Presidio Ospedaliero Controparte_7
all'angioplastica coronarica (PCI)”.
7 Sempre secondo il consulente tecnico, poi, “risulta, altresì, che il paziente aveva preventivamente prestato valido consenso informato alla procedura diagnostica e terapeutica attuata dai Sanitari (coronarografia ed angioplastica), sottoscrivendo (sia il 25/06/2019 che il 26/06/2019) un modulo con correttamente menzionati tutti i benefici, le alternative terapeutiche e le possibili complicanze della procedura”.
Il consulente tecnico ha quindi concluso sostenendo che “in merito alla strategia terapeutica adottata ed alla condotta dei Sanitari del
[...]
si possono formulare le seguenti considerazioni: a) Controparte_8
non risultava alcuna controindicazione all'angioplastica; b) l'intervento cardiochirurgico di bypass aorto-coronarico, quale possibile alternativa, costituiva sicuramente una procedura che presentava rischi non trascurabili, attese anche le molteplici comorbilità del paziente (diabete mellito tipo 2, dislipidemia, ipertensione arteriosa, enfisema polmonare in tabagismo, alcolismo); c) l'origine anomala di un vaso coronarico (“origine ad angolo acuto del ramo circonflesso”) non rappresenta, in Letteratura, una controindicazione assoluta alla procedura di angioplastica;
d) corretta è stata, durante il secondo tentativo di angioplastica (26/06/2019), la scelta di ricorrere all'accesso femorale (arteria femorale destra), in luogo di quello radiale, in quanto l'accesso femorale consente spesso di utilizzare dispositivi più appropriati e permette all'operatore migliori capacità di manovra;
e)
l'insuccesso dei due tentativi di rivascolarizzazione non è da ascrivere ad un errore o ad una condotta negligente, imperita o imprudente;
f) idonea ed appropriata è stata la decisione di non reiterare i tentativi ma di trasferire il paziente nell'unità operativa di cardiologia-emodinamica-UTIC dell'
[...]
; g) non emerge alcun Controparte_3
elemento di giudizio per affermare (“è più probabile che non”) che sussista nesso di causalità materiale tra i due infruttuosi tentativi di angioplastica e
8 l'episodio di insufficienza respiratoria ipossiemica, in un soggetto forte tabagista con enfisema polmonare;
h) adeguata è stata, durante tutta la degenza, la gestione della meiopragia, affrontando, oltre l'acute coronary sindrome, anche l'insorta complicanza respiratoria, e, il 02/07/2019, venne trasferito nell' “asintomatico CP_1 Controparte_3
ed in compenso emodinamico”. Nel susseguirsi del percorso clinico, nell'unità operativa di cardiologia - emodinamica - UTIC dell'
[...]
di venne sottoposto ad Controparte_3 CP_3
angiografia coronarica ed angioplastica del ramo circonflesso con impianto di stent medicato. La procedura ebbe successo senza dubbio per la maggiore esperienza e capacità tecnica dei Cardiologi emodinamisti di questo nosocomio
─ Centro di Riferimento Regionale per la terapia endovascolare delle patologie cardiovascolari ed Unità di Ricerca di cardiologia del CNR, diretto dal professore ─ ma, verosimilmente, anche per l'adeguata gestione Persona_1
clinica del paziente con la corretta terapia antitrombotica precedentemente praticata dai Cardiologi del Presidio Ospedaliero di OV”.
Tali conclusioni, poiché motivate sulla base delle linee guida, delle indicazioni validate dalle comunità scientifiche internazionali, della bona ars medica e degli specifici protocolli standard collaudati nella quotidiana pratica clinica, sono senz'altro pienamente condivisibili e consentono pertanto di escludere che la struttura sanitaria convenuta sia incorsa in inadempimento.
Non risulta infatti riscontrabile alcuna responsabilità, commissiva ovvero omissiva, in capo ai sanitari dell'Ospedale Ferrari di OV, i quali, durante il periodo di ricovero del paziente, hanno fatto ricorso, conformemente alle linee guida, all'angioplastica coronarica anziché al più rischioso bypass aorto-coronarico, e, inoltre, hanno adeguatamente gestito la meiopragia, affrontando, oltre alla sindrome coronarica acuta, anche la complicanza
9 respiratoria, la quale, peraltro, non è causalmente riconducibile ai due infruttuosi tentativi di rivascolarizzazione, essendosi al cospetto di soggetto forte tabagista con enfisema polmonare.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va dunque rigettata, poiché infondata, con condanna dell'attore alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile e di media complessità.
Inoltre, a seguito della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
Da ultimo, non ricorrono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non riscontrandosi, in capo a quest'ultimo, né mala fede né colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_2
Controparte_1
2) rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata proposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla Controparte_1
nei confronti di;
[...] Parte_2
3) condanna alla rifusione, in favore dell Parte_2 [...]
, delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
10.860,00 per compensi professionali, oltre r.s.g. al 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta;
4) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di
[...]
. Parte_2
10 Così deciso in OV, il 18.11.2025.
11
Il Giudice dott. Alessandro Paone