Articolo 1 della Legge 14 luglio 1993, n. 238
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Art. 1. 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., ((...)) i contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186 .
2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152)) .
3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti ((di servizio)) .

Entrata in vigore il 7 novembre 2021
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