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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5533 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22934/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22934/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Carotenuto, Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Napoli, via R. Murolo n. 11, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore, , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Marco Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, v. lo S. Bernardino CodiceFiscale_3
n. 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
2.4.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il giorno
1.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4990/2020 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in solido con ) a la somma di Controparte_4 Controparte_1
euro 12.230,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di finanziamento dagli ingiunti sottoscritto il 26.5.2009 con Santander Consumer Bank s.p.a.
L'opponente ha: 1) eccepito la mancata indicazione, nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., della causa petendi, non avendo la controparte dedotto “né la natura del presunto credito (se trattasi di capitale, interessi, scoperto, ecc.) né data e/o modalità del suo sorgere” con conseguente
“astrattezza ed incertezza sull'An debeatur” (p. 1 dell'atto di citazione), non risultando indicato il momento a partire dal quale non vi sarebbero più stati i pagamenti ed il numero di rate rimaste impagate, non potendo tale circostanza desumersi dall'estratto conto peraltro disconosciuto
“poiché non riconducibile a soggetto precisato ed identificato ovvero al legale rapp.te della
[...]
bensì riconducibile (solo) attraverso una pseudofirma a tergo a Santander Consumer CP_1
Bank S.p.A., che è soggetto terzo del presente giudizio” (p. 2 dell'atto di citazione); 2) dedotto che non gli è stata mai notificata (e non è mai stata accettata) la cessione del credito nella originaria, asserita titolarità di Santander Consumer Bank s.p.a. con conseguente inefficacia della stessa ai sensi dell'art. 1264 c.c.; 3) lamentato la mancata comunicazione degli estratti conto periodici del finanziamento dovuta ai sensi dell'art. 119 t.u.b.; 4) eccepito, in difetto di atti interruttivi, la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c.
mandataria di premessa la mancata contestazione Controparte_1 Controparte_3
della conclusione del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme mutuate, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che l'entità del debito è ben desumibile dalla documentazione già depositata in sede monitoria ed è ulteriormente provata dal piano di ammortamento prodotto quale documento 6; ii) che nei prestiti al consumo (a differenza del conto corrente) non deve essere inviato alcun estratto conto, ma un solo rendiconto periodico che è stato, in realtà, comunicato alla controparte;
iii) che v'è stata la comunicazione della cessione del credito
(docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio); iv) che non è maturata alcuna prescrizione, dovendo il relativo dies a quo ritenersi decorrente a far data dalla scadenza dell'ultima rata.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnati, dapprima, il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione (il 16.5.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, vanamente tentata la conciliazione delle parti ed effettuato il rilievo d'ufficio risultante dal provvedimento in pagina 2 di 6 data 19.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14.4.2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione proposta dal è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, alcuna Pt_1
statuizione dovendo essere adottata con riferimento alla esecutività del decreto ingiuntivo avuto riguardo alla avvenuta adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è qui sufficiente osservare che nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. risultano specificamente indicati: i) il contratto di finanziamento (identificato mediante il numero ed i contraenti) in base al quale è stata formulata la domanda;
ii) l'estratto conto dal quale emerge la quantificazione del credito;
iii) le somme dovute a titolo di capitale (euro 8.044,63 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine quale risultante dall'estratto ex art. 50 t.u.b.) e di interessi di mora (euro 4.185,78) calcolati sul solo capitale. Le deduzioni svolte dalla ricorrente ed i documenti prodotti sin dalla fase monitoria consentono di puntualmente ricostruire l'entità del debito e le diverse voci che lo compongono (a maggior ragione considerato l'importo fisso della rata mensile dovuta e tenuto pure conto del documento 6 qui prodotto dall'opposta in relazione al quale l'opponente non ha svolto alcuna puntuale difesa). Né una diversa conclusione può essere argomentata (come invece preteso dal ) alla luce della provenienza dell'estratto conto da parte di un soggetto terzo Pt_1
rispetto al presente giudizio. Premessa la mancata necessità, al fine dell'accoglimento della domanda proposta dalla creditrice, dell'estratto conto (il creditore che agisca per l'adempimento è, infatti, tenuto semplicemente a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento -e tale onere risulta ampiamente assolto sin dalla fase monitoria alla luce del richiamato contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo- spettando invece al debitore la prova dell'estinzione almeno parziale del proprio debito -tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533), è qui sufficiente osservare che tale estratto (non ritualmente disconosciuto avuto riguardo pure a condivisa giurisprudenza di legittimità -tra le tantissime, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902) proviene dall'originario titolare del credito (e la relativa disponibilità in capo all'opposta si giustifica ai sensi dell'art. 1262
c.c.).
2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) (mediante il quale -è opportuno precisare- il , lungi dal contestare l'esistenza della cessione, si è limitato a lamentarne la Pt_1
mancata comunicazione) risulta infondato per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali idonea a fondare la presente decisione).
pagina 3 di 6 Per un verso, l'opponente non ha svolto alcuna puntuale contestazione a fronte della documentazione (richiamata anche nella comparsa di costituzione e risposta) della comunicazione della cessione del credito (docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio).
In ogni caso, ferma la possibilità di comunicare la cessione del credito anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (tra le altre, Cass. sez. 3, sent. 28 gennaio 2014, n.
1770), è appena il caso di osservare che la cessione del credito è contratto bilaterale (per il perfezionamento del quale non occorre il consenso del debitore ceduto) e che la comunicazione della stessa assume rilievo ai fini della sola opponibilità al cessionario del pagamento eseguito al cedente. Non allegato (prima ancora che provato) il pagamento alla cedente, l'omessa comunicazione (si ribadisce, sconfessata dalla documentazione prodotta in sede monitoria o, almeno, dalla stessa notificazione del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.) non può, in ogni caso, comportare revoca del decreto ingiuntivo.
2.3. In relazione al motivo sopra indicato al n. 3) (dal a tratti svolto sulla base di Pt_1
un'erronea qualificazione del contratto concluso -essendo stato, in realtà, il decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di finanziamento riconducibile al tipo del mutuo e non del conto corrente), è sufficiente osservare che il mancato invio del documento relativo allo svolgimento del rapporto non comporta certo estinzione (anche solo parziale) del credito. Lo stesso motivo (ove pure fondato in fatto -circostanza, questa, che non è necessario valutare) risulta -quindi- irrilevante ai fini della presente decisione.
2.4. Da ultimo, infondata risulta l'eccezione relativa alla maturata prescrizione.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto
2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, il contratto di finanziamento è stato concluso il 26 maggio 2009 e prevedeva il pagamento delle somme dovute in 120 rate mensili. Atteso che l'ultima rata doveva essere pagata nel mese di giugno 2019, deve, per tabulas, ritenersi non maturata la prescrizione.
3. Tanto detto con riferimento ai motivi di opposizione, occorre esaminare la questione oggetto del rilievo officioso compiuto con il provvedimento del 19.11.2024. Questione esaminata alla luce del pagina 4 di 6 consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo il quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska
S.A. w Bielsku Białej).
Ebbene, ritiene questo Giudice che la misura degli interessi moratori pattuita ai sensi dell'art. 5 del contratto alla base del decreto ingiuntivo, sia tale da non integrare la presunzione relativa cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
In particolare, alla luce dei criteri desumibili, tra le altre, da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco IM SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11,
ritiene questo Giudice che sia vessatoria la clausola che fissa gli interessi moratori Persona_1
in misura eccedente il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi rilevata da Banca d'LI con riferimento al momento di conclusione del contratto.
Tenuto conto che il t.a.n. pattuito è pari al 12% ed avuto riguardo al tasso cui fa riferimento l'art. 5 del contratto, il parametro qui utilizzato non risulta superato.
Esclusa la vessatorietà (ai sensi del codice del consumo) dell'art. 8 del contratto (il quale non contempla una deroga al foro del consumatore) ed irrilevante essendo l'art. 6 che disciplina la decadenza dal beneficio del termine (il ricorso per decreto ingiuntivo risulta infatti depositato allorquando era già spirato il termine per il pagamento dell'ultima rata), deve altresì escludersi la possibilità di effettuare il sindacato di vessatorietà con riferimento agli articoli 2 e 4 del contratto.
Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent.
30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di Persona_2
giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
26.000,00
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3
legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.388,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22934/2020 R.G. avente ad oggetto: contratti e obbligazioni varie
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Carotenuto, Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in Napoli, via R. Murolo n. 11, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
( ), in persona del procuratore, , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
procuratrice di ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Marco Rossi ( ), presso lo studio del quale, in Verona, v. lo S. Bernardino CodiceFiscale_3
n. 5A, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il
2.4.2025.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il giorno
1.4.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 4990/2020 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare (in solido con ) a la somma di Controparte_4 Controparte_1
euro 12.230,41, oltre interessi e spese del procedimento monitorio sulla base del contratto di finanziamento dagli ingiunti sottoscritto il 26.5.2009 con Santander Consumer Bank s.p.a.
L'opponente ha: 1) eccepito la mancata indicazione, nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., della causa petendi, non avendo la controparte dedotto “né la natura del presunto credito (se trattasi di capitale, interessi, scoperto, ecc.) né data e/o modalità del suo sorgere” con conseguente
“astrattezza ed incertezza sull'An debeatur” (p. 1 dell'atto di citazione), non risultando indicato il momento a partire dal quale non vi sarebbero più stati i pagamenti ed il numero di rate rimaste impagate, non potendo tale circostanza desumersi dall'estratto conto peraltro disconosciuto
“poiché non riconducibile a soggetto precisato ed identificato ovvero al legale rapp.te della
[...]
bensì riconducibile (solo) attraverso una pseudofirma a tergo a Santander Consumer CP_1
Bank S.p.A., che è soggetto terzo del presente giudizio” (p. 2 dell'atto di citazione); 2) dedotto che non gli è stata mai notificata (e non è mai stata accettata) la cessione del credito nella originaria, asserita titolarità di Santander Consumer Bank s.p.a. con conseguente inefficacia della stessa ai sensi dell'art. 1264 c.c.; 3) lamentato la mancata comunicazione degli estratti conto periodici del finanziamento dovuta ai sensi dell'art. 119 t.u.b.; 4) eccepito, in difetto di atti interruttivi, la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2946 c.c.
mandataria di premessa la mancata contestazione Controparte_1 Controparte_3
della conclusione del contratto di finanziamento e dell'erogazione delle somme mutuate, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che l'entità del debito è ben desumibile dalla documentazione già depositata in sede monitoria ed è ulteriormente provata dal piano di ammortamento prodotto quale documento 6; ii) che nei prestiti al consumo (a differenza del conto corrente) non deve essere inviato alcun estratto conto, ma un solo rendiconto periodico che è stato, in realtà, comunicato alla controparte;
iii) che v'è stata la comunicazione della cessione del credito
(docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio); iv) che non è maturata alcuna prescrizione, dovendo il relativo dies a quo ritenersi decorrente a far data dalla scadenza dell'ultima rata.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto opposto, assegnati, dapprima, il termine per l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di mediazione (il 16.5.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, vanamente tentata la conciliazione delle parti ed effettuato il rilievo d'ufficio risultante dal provvedimento in pagina 2 di 6 data 19.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 14.4.2025 mediante il quale sono stati pure assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali.
2. L'opposizione proposta dal è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, alcuna Pt_1
statuizione dovendo essere adottata con riferimento alla esecutività del decreto ingiuntivo avuto riguardo alla avvenuta adozione di provvedimento ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
2.1. Con riferimento al motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) è qui sufficiente osservare che nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. risultano specificamente indicati: i) il contratto di finanziamento (identificato mediante il numero ed i contraenti) in base al quale è stata formulata la domanda;
ii) l'estratto conto dal quale emerge la quantificazione del credito;
iii) le somme dovute a titolo di capitale (euro 8.044,63 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine quale risultante dall'estratto ex art. 50 t.u.b.) e di interessi di mora (euro 4.185,78) calcolati sul solo capitale. Le deduzioni svolte dalla ricorrente ed i documenti prodotti sin dalla fase monitoria consentono di puntualmente ricostruire l'entità del debito e le diverse voci che lo compongono (a maggior ragione considerato l'importo fisso della rata mensile dovuta e tenuto pure conto del documento 6 qui prodotto dall'opposta in relazione al quale l'opponente non ha svolto alcuna puntuale difesa). Né una diversa conclusione può essere argomentata (come invece preteso dal ) alla luce della provenienza dell'estratto conto da parte di un soggetto terzo Pt_1
rispetto al presente giudizio. Premessa la mancata necessità, al fine dell'accoglimento della domanda proposta dalla creditrice, dell'estratto conto (il creditore che agisca per l'adempimento è, infatti, tenuto semplicemente a provare il titolo del proprio diritto e ad allegare l'altrui inadempimento -e tale onere risulta ampiamente assolto sin dalla fase monitoria alla luce del richiamato contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo- spettando invece al debitore la prova dell'estinzione almeno parziale del proprio debito -tra le tantissime, Cass., S. U., sent. 30 ottobre
2001, n. 13533), è qui sufficiente osservare che tale estratto (non ritualmente disconosciuto avuto riguardo pure a condivisa giurisprudenza di legittimità -tra le tantissime, Cass., sez. 5, ord., 26 ottobre 2020, n. 23426 e Cass., sez. 6-3, 11 ottobre 2017, n. 23902) proviene dall'originario titolare del credito (e la relativa disponibilità in capo all'opposta si giustifica ai sensi dell'art. 1262
c.c.).
2.2. Anche il motivo di opposizione sopra indicato al n. 2) (mediante il quale -è opportuno precisare- il , lungi dal contestare l'esistenza della cessione, si è limitato a lamentarne la Pt_1
mancata comunicazione) risulta infondato per le seguenti ragioni (ciascuna delle quali idonea a fondare la presente decisione).
pagina 3 di 6 Per un verso, l'opponente non ha svolto alcuna puntuale contestazione a fronte della documentazione (richiamata anche nella comparsa di costituzione e risposta) della comunicazione della cessione del credito (docc. 4 e 5 del fascicolo monitorio).
In ogni caso, ferma la possibilità di comunicare la cessione del credito anche mediante la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo (tra le altre, Cass. sez. 3, sent. 28 gennaio 2014, n.
1770), è appena il caso di osservare che la cessione del credito è contratto bilaterale (per il perfezionamento del quale non occorre il consenso del debitore ceduto) e che la comunicazione della stessa assume rilievo ai fini della sola opponibilità al cessionario del pagamento eseguito al cedente. Non allegato (prima ancora che provato) il pagamento alla cedente, l'omessa comunicazione (si ribadisce, sconfessata dalla documentazione prodotta in sede monitoria o, almeno, dalla stessa notificazione del ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c.) non può, in ogni caso, comportare revoca del decreto ingiuntivo.
2.3. In relazione al motivo sopra indicato al n. 3) (dal a tratti svolto sulla base di Pt_1
un'erronea qualificazione del contratto concluso -essendo stato, in realtà, il decreto ingiuntivo emesso sulla base di un contratto di finanziamento riconducibile al tipo del mutuo e non del conto corrente), è sufficiente osservare che il mancato invio del documento relativo allo svolgimento del rapporto non comporta certo estinzione (anche solo parziale) del credito. Lo stesso motivo (ove pure fondato in fatto -circostanza, questa, che non è necessario valutare) risulta -quindi- irrilevante ai fini della presente decisione.
2.4. Da ultimo, infondata risulta l'eccezione relativa alla maturata prescrizione.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, infatti, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948
c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto
2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi, Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, il contratto di finanziamento è stato concluso il 26 maggio 2009 e prevedeva il pagamento delle somme dovute in 120 rate mensili. Atteso che l'ultima rata doveva essere pagata nel mese di giugno 2019, deve, per tabulas, ritenersi non maturata la prescrizione.
3. Tanto detto con riferimento ai motivi di opposizione, occorre esaminare la questione oggetto del rilievo officioso compiuto con il provvedimento del 19.11.2024. Questione esaminata alla luce del pagina 4 di 6 consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo il quale l'esame officioso della abusività (art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit Polska
S.A. w Bielsku Białej).
Ebbene, ritiene questo Giudice che la misura degli interessi moratori pattuita ai sensi dell'art. 5 del contratto alla base del decreto ingiuntivo, sia tale da non integrare la presunzione relativa cui fa riferimento l'art. 33, co. 2, lett. f), cod. cons.
In particolare, alla luce dei criteri desumibili, tra le altre, da Corte di giustizia, sent. 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco IM SA e da Corte di giustizia, sent. 14 marzo 2013, C-415/11,
ritiene questo Giudice che sia vessatoria la clausola che fissa gli interessi moratori Persona_1
in misura eccedente il doppio della maggiorazione media degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi rilevata da Banca d'LI con riferimento al momento di conclusione del contratto.
Tenuto conto che il t.a.n. pattuito è pari al 12% ed avuto riguardo al tasso cui fa riferimento l'art. 5 del contratto, il parametro qui utilizzato non risulta superato.
Esclusa la vessatorietà (ai sensi del codice del consumo) dell'art. 8 del contratto (il quale non contempla una deroga al foro del consumatore) ed irrilevante essendo l'art. 6 che disciplina la decadenza dal beneficio del termine (il ricorso per decreto ingiuntivo risulta infatti depositato allorquando era già spirato il termine per il pagamento dell'ultima rata), deve altresì escludersi la possibilità di effettuare il sindacato di vessatorietà con riferimento agli articoli 2 e 4 del contratto.
Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent.
30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di Persona_2
giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso poichè non risultano stato elementi per ritenere che tale clausola non sarebbe stata inserita ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre 2019, C-621/17, . Per_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro
26.000,00
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_3
legale rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.388,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 6 di 6