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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4276/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4276/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Nunzia Basile;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Nunzia Basile;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e alla memoria integrativa depositata in data 18.12.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 13.10.2023 e che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]. Controparte_2
Con provvedimento del 26.11.2024 il Giudice relatore ordinava l'integrazione del ricorso in ordine al regime di frequentazione dei minori e assegnava termine di venti giorni. Con memoria integrativa depositata in data 18.12.2024 le parti integravano pertanto le condizioni della separazione. Con provvedimento in data 19/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Ercolano (NA) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Ercolano (NA) il 13.10.2023 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 74 P. 2 Serie A anno 2023.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 CP_2
08.11.2021, trasferiranno la loro residenza e saranno collocati presso la casa della madre sita in Campiglia Marittima Viale 8 Marzo n. 151, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni con regolamentazione di tempi e modi di visita del padre.
3) Il padre potrà tenerle con sé due fine settimana al mese, dall'uscita della scuola e/o dalle ore 18,.30 prelevandoli a casa della madre del venerdì sino alle ore 20,30 della domenica, ed un pomeriggio a settimana, preferibilmente il giovedì dall'uscita della scuola e/o alle 18,30 prelevandoli a casa della madre al venerdì mattina quando li riaccompagna a scuola e/o a casa della madre;
- che il padre possa tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
-che il padre possa inoltre tenerli con sé per 2 settimane nel mese di agosto, previo accordo per le date con la madre da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Le parti si impegnano a far mantenere ai figli un rapporto continuativo e costante con ciascuno di essi anche nel periodo delle ferie e delle festività, sollecitando contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore.
4) Il IG. si obbliga al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli Parte_1 di €. 500,00 entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , oltre al 70 % delle spese straordinarie per i figli come da CP_1 protocollo famiglia del CNF;
5) Entrambi i genitori devono: • Mantenere una comunicazione funzionale con i figli.
• Mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro. • Seguire rigorosamente il piano genitoriale. • Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli. il genitore collocatario deve: • Condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.). • Essere flessibile e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Non deve infatti squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio. 6) Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando i figli si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. 7) Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 € il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale delle spese e precisamente il IG. nella misura del 70% e la IG.ra Pt_1
nella misura del 30%. CP_1
8) La signora ed il signor sono comproprietari al 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Campiglia Marittima – frazione Venturina Terme in via Giuseppe Verdi 10, e continuerà ad essere abitata dal sig . Il IG. Parte_1
si impegna ed obbliga ad acquistare la quota indivisa pari al 50% di Parte_1 proprietà della signora , la quale dichiara espressamente di accettare, CP_1 impegnandosi alla relativa cessione. Il IG. si impegna ed obbliga ad Parte_1 accollarsi la quota parte del mutuo intestato alla IG.ra Tale unità CP_1 immobiliare consta di un appartamento ad uso civile abitazione ubicata in via Giuseppe Verdi 10 di Campiglia Marittima – frazione Venturina Terme – è così identificata N C.E.U. foglio 50, mappale 589, subalterno 10, cat. A/2 – classe 2 – consistenza 5,0 vani – (sup. catastale mq 91) – R.C. €529.37, e, unità immobiliare uso autorimessa ubicata in via Giuseppe Verdi 10 di Campiglia Marittima – frazione Venturina Terme – è così identificata N C.E.U. foglio 50, mappale 589, subalterno 7, cat. C/6 – classe 6 – consistenza 11 vani – (sup. catastale mq 12) – R.C.
€27.84.(All. n.2 ) La cessione sarà fatta ed accettata a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, affissi ed infissi, usi e servitù, parti in comune come per legge e per contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova. Le parti dichiarano altresì che esiste costituito e non ci sono spese od CP_3 oneri condominiali da pagare in merito a quanto verrà ad essere trasferito. Le parti intendono avvalersi, per la attribuzione dei beni immobili sopra descritti, delle esenzioni di imposta previste dall'art.19 della L. 74/1987 così come interpretata con sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e pertanto l'atto definitivo è esente da imposta di registro, bollo, trascrizione, catastali etc.. circolare Agenzia Entrate 2/E del 21.02.2014 ha stabilito applicarsi, anche successivamente al 01.01.2014, le agevolazioni di cui alla legge 74/87 relativamente agli atti di trasferimento immobiliare disposti nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso anche in favore dei figli. Ad ogni conto e per quanto occorrer possa, il IG. in Parte_1 assoluto subordine, richiede l'applicazione dell'imposta di registro prevista dalla nota II bis dell'art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26/04/1986 n. 131, introdotta dall'art. 16 1° comma del DL 22/05/1993 n. 155, convertito con modificazioni nella L. n. 243 del 19/07/1993 e modificata dall'art. 3 comma 131 della L. n. 549 del 28/12/1995, poiché trattasi di trasferimento di porzione di fabbricato destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 218 del 27/08/1969, effettuato da persona fisica, la quale non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti di parte acquirente, costituita ugualmente da persona fisica, il quale dichiara contestualmente: a) di essere residente nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
b) di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato. Il trasferimento immobiliare tra i coniugi, come sopra specificato avverrà senza spirito di liberalità in quanto le attribuzioni costituiscono riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili promessi in vendita, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative obbligandosi a presentare al rogito notarile.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.3..2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4276/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Nunzia Basile;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Nunzia Basile;
CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e alla memoria integrativa depositata in data 18.12.2024.
FATTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Ercolano (NA) il 13.10.2023 e che dalla loro unione sono nati due figli: nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...]. Controparte_2
Con provvedimento del 26.11.2024 il Giudice relatore ordinava l'integrazione del ricorso in ordine al regime di frequentazione dei minori e assegnava termine di venti giorni. Con memoria integrativa depositata in data 18.12.2024 le parti integravano pertanto le condizioni della separazione. Con provvedimento in data 19/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Ercolano (NA) di procedere CP_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Ercolano (NA) il 13.10.2023 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 74 P. 2 Serie A anno 2023.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori, nata a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 CP_2
08.11.2021, trasferiranno la loro residenza e saranno collocati presso la casa della madre sita in Campiglia Marittima Viale 8 Marzo n. 151, saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni con regolamentazione di tempi e modi di visita del padre.
3) Il padre potrà tenerle con sé due fine settimana al mese, dall'uscita della scuola e/o dalle ore 18,.30 prelevandoli a casa della madre del venerdì sino alle ore 20,30 della domenica, ed un pomeriggio a settimana, preferibilmente il giovedì dall'uscita della scuola e/o alle 18,30 prelevandoli a casa della madre al venerdì mattina quando li riaccompagna a scuola e/o a casa della madre;
- che il padre possa tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
-che il padre possa inoltre tenerli con sé per 2 settimane nel mese di agosto, previo accordo per le date con la madre da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Le parti si impegnano a far mantenere ai figli un rapporto continuativo e costante con ciascuno di essi anche nel periodo delle ferie e delle festività, sollecitando contatti telefonici giornalieri con l'altro genitore.
4) Il IG. si obbliga al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli Parte_1 di €. 500,00 entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della IG.ra , oltre al 70 % delle spese straordinarie per i figli come da CP_1 protocollo famiglia del CNF;
5) Entrambi i genitori devono: • Mantenere una comunicazione funzionale con i figli.
• Mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro. • Seguire rigorosamente il piano genitoriale. • Contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano i figli. il genitore collocatario deve: • Condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.). • Essere flessibile e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore. Non deve infatti squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed il figlio. 6) Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando i figli si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini. Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui. 7) Le parti convengono altresì che per ogni singolo capitolo di spesa superiore ai 500,00 € il genitore convivente avrà facoltà di indicare all'altro genitore la necessità della spesa, il suo importo ed un termine precedente all'esborso. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a richiedere ed a mettere a disposizione dell'atro genitore documenti fiscali (fatture e ricevute) relative a spese deducibili così da poter utilizzare il documento per la percentuale delle spese e precisamente il IG. nella misura del 70% e la IG.ra Pt_1
nella misura del 30%. CP_1
8) La signora ed il signor sono comproprietari al 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Campiglia Marittima – frazione Venturina Terme in via Giuseppe Verdi 10, e continuerà ad essere abitata dal sig . Il IG. Parte_1
si impegna ed obbliga ad acquistare la quota indivisa pari al 50% di Parte_1 proprietà della signora , la quale dichiara espressamente di accettare, CP_1 impegnandosi alla relativa cessione. Il IG. si impegna ed obbliga ad Parte_1 accollarsi la quota parte del mutuo intestato alla IG.ra Tale unità CP_1 immobiliare consta di un appartamento ad uso civile abitazione ubicata in via Giuseppe Verdi 10 di Campiglia Marittima – frazione Venturina Terme – è così identificata N C.E.U. foglio 50, mappale 589, subalterno 10, cat. A/2 – classe 2 – consistenza 5,0 vani – (sup. catastale mq 91) – R.C. €529.37, e, unità immobiliare uso autorimessa ubicata in via Giuseppe Verdi 10 di Campiglia Marittima – frazione Venturina Terme – è così identificata N C.E.U. foglio 50, mappale 589, subalterno 7, cat. C/6 – classe 6 – consistenza 11 vani – (sup. catastale mq 12) – R.C.
€27.84.(All. n.2 ) La cessione sarà fatta ed accettata a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, affissi ed infissi, usi e servitù, parti in comune come per legge e per contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova. Le parti dichiarano altresì che esiste costituito e non ci sono spese od CP_3 oneri condominiali da pagare in merito a quanto verrà ad essere trasferito. Le parti intendono avvalersi, per la attribuzione dei beni immobili sopra descritti, delle esenzioni di imposta previste dall'art.19 della L. 74/1987 così come interpretata con sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10/05/1999 e pertanto l'atto definitivo è esente da imposta di registro, bollo, trascrizione, catastali etc.. circolare Agenzia Entrate 2/E del 21.02.2014 ha stabilito applicarsi, anche successivamente al 01.01.2014, le agevolazioni di cui alla legge 74/87 relativamente agli atti di trasferimento immobiliare disposti nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso anche in favore dei figli. Ad ogni conto e per quanto occorrer possa, il IG. in Parte_1 assoluto subordine, richiede l'applicazione dell'imposta di registro prevista dalla nota II bis dell'art. 1, della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26/04/1986 n. 131, introdotta dall'art. 16 1° comma del DL 22/05/1993 n. 155, convertito con modificazioni nella L. n. 243 del 19/07/1993 e modificata dall'art. 3 comma 131 della L. n. 549 del 28/12/1995, poiché trattasi di trasferimento di porzione di fabbricato destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al Decreto Ministeriale n. 218 del 27/08/1969, effettuato da persona fisica, la quale non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, nei confronti di parte acquirente, costituita ugualmente da persona fisica, il quale dichiara contestualmente: a) di essere residente nel territorio del Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato;
b) di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile acquistato. Il trasferimento immobiliare tra i coniugi, come sopra specificato avverrà senza spirito di liberalità in quanto le attribuzioni costituiscono riassetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le parti esonerano il difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia degli immobili promessi in vendita, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative obbligandosi a presentare al rogito notarile.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 13.3..2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai