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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13444/2024, vertente
TRA
, nata in Irlanda a [...], il [...]), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avvocati Sara Cerrocchi e Charlotte Miranda Jane Oliver;
-ricorrente-
E
, nato in Canada a [...] il [...]), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv.to Raoul Giangolini;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 CP_1 separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Knox
College, Toronto (Canada) presso il Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare dove vogliono la loro nuova residenza, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno stabilito congiuntamente di regolamentare in via definitiva i loro reciproci rapporti economici e patrimoniali nelle seguenti modalità:
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 515.595,38 di cui: CP_1 Pt_1
- € 193.793,50 al fine di perequare i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi derivanti dagli anni di matrimonio, da versare entro sette giorni dal deposito del ricorso in Tribunale. - € 321.801,88, da versare entro il 30/04/2025, al fine di eguagliare il rapporto tra le pensioni future degli stessi e la differenza di retribuzione mensile di cui la sig.ra avrebbe usufruito qualora il rapporto di matrimonio fosse continuato. Pt_1
Si ribadisce che tali somme vengono corrisposte dal sig. alla sig.ra al fine CP_1 Pt_1 di regolamentare i rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti in virtù degli anni di matrimonio e delle aspettative future che vengono interrotte dalla separazione sub iudice. 3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza alcun obbligo di dazione mensile di alcuna somma, tenuto anche conto della corresponsione di cui sopra.
4) I coniugi, adempiute le condizioni di cui sopra, dichiarano risolti i reciproci rapporti economici e dichiarano di non pretendere più nulla l'uno dall'altra per cause connesse esclusivamente al rapporto di coniugio.
5) Le spese legali sono integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F.”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( , nata in Irlanda a [...], il [...]) e C.F._1 CP_1
( , nato in Canada a [...] il [...]), che hanno contratto C.F._2 matrimonio a Knox College, Toronto (Canada) presso il Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13444/2024, vertente
TRA
, nata in Irlanda a [...], il [...]), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avvocati Sara Cerrocchi e Charlotte Miranda Jane Oliver;
-ricorrente-
E
, nato in Canada a [...] il [...]), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv.to Raoul Giangolini;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 CP_1 separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Knox
College, Toronto (Canada) presso il Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi di fissare dove vogliono la loro nuova residenza, portandosi reciproco rispetto;
2) I coniugi hanno stabilito congiuntamente di regolamentare in via definitiva i loro reciproci rapporti economici e patrimoniali nelle seguenti modalità:
• Il sig. corrisponderà alla sig.ra una somma pari a € 515.595,38 di cui: CP_1 Pt_1
- € 193.793,50 al fine di perequare i rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi derivanti dagli anni di matrimonio, da versare entro sette giorni dal deposito del ricorso in Tribunale. - € 321.801,88, da versare entro il 30/04/2025, al fine di eguagliare il rapporto tra le pensioni future degli stessi e la differenza di retribuzione mensile di cui la sig.ra avrebbe usufruito qualora il rapporto di matrimonio fosse continuato. Pt_1
Si ribadisce che tali somme vengono corrisposte dal sig. alla sig.ra al fine CP_1 Pt_1 di regolamentare i rapporti economici e patrimoniali tra i ricorrenti in virtù degli anni di matrimonio e delle aspettative future che vengono interrotte dalla separazione sub iudice. 3) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento senza alcun obbligo di dazione mensile di alcuna somma, tenuto anche conto della corresponsione di cui sopra.
4) I coniugi, adempiute le condizioni di cui sopra, dichiarano risolti i reciproci rapporti economici e dichiarano di non pretendere più nulla l'uno dall'altra per cause connesse esclusivamente al rapporto di coniugio.
5) Le spese legali sono integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F.”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( , nata in Irlanda a [...], il [...]) e C.F._1 CP_1
( , nato in Canada a [...] il [...]), che hanno contratto C.F._2 matrimonio a Knox College, Toronto (Canada) presso il Comune di Clarington in data 14 Settembre 2002, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi