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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 4637/2023 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
), difeso dall'avv. Valerio Tallini, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro e CP_1 C.F._1 CP_2
, difesi dall'avv. Francesca Cannistrà, C.F._2
– appellati
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e , agendo davanti al Giudice di pace di CP_1 CP_2 Pt_1 hanno chiesto che il fosse condannato alla restituzione delle somme, Parte_1 pari rispettivamente ad euro 237,24 e ad euro 157,89, versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2015 al 2021, sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non era attivo.
Il ha resistito, asserendo di avere intrapreso, fin dal 2017, Parte_1 interventi di ripristino e di messa in sicurezza dell'impianto, i cui costi potevano legittimamente essere pretesi.
Il Giudice di pace di con la sentenza n. 135/23, depositata il 16 ottobre Pt_1
2023, accogliendo la domanda di accertamento dell'indebito, avente ad oggetto il canone di depurazione per gli anni dal 2015 al 2021, ha condannato il a Parte_1
1 restituire a la somma di euro 237,24 e a la somma di euro CP_1 CP_2
157,89, oltre interessi dalla data di messa in mora.
Il ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
e hanno resistito. CP_1 CP_2
L'appello è infondato.
L'appellante, con il primo motivo, ha eccepito che il corrispettivo per la depurazione delle acque reflue non era soggetto ad obbligo restitutorio, in quanto fin dal
2017 erano stati intrapresi i lavori di «ripristino e messa in sicurezza dell'impianto» situato nella località “San Giovanni”, interventi che avevano comportato costi per «le indagini e gli studi geologici», oggetto di prestazioni liquidate come da mandati di pagamento prodotti.
Il motivo non può essere accolto.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
2 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
3 E allora, la pretesa al pagamento della quota tariffaria può fondarsi legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento (da intendersi come attivazione) dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza e sulla efficienza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Il decreto del Ministero dell'Ambiente emanato il 30 settembre 2009
(Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione) ha attuato la norma legislativa, prevedendo, all'art. 5, che «dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o
3.3. (remunerazione del capitale investito), dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'Ambiente 1° agosto 1996, determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione».
È evidente che i costi deducibili dagli importi da restituire sono costi specifici, da individuare e determinare con criteri definiti.
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
Dal “Rapporto sui sistemi depurativi a servizio delle reti fognanti” (in atti), datato
25.11.2011, della Città Metropolitana di Messina, risulta che l'impianto di depurazione
(“a trattamenti secondari”), situato nella Località “San Giovanni”, «a causa di un
4 movimento franoso, occorso in data 22.11.2011, [era] inservibile» e che il rilascio dei reflui «[avveniva] nel terreno».
Tanto che la Giunta municipale del deliberava di sospendere Parte_1
l'esazione del canone di depurazione a decorrere dal 2022 (v. la delibera, agli atti).
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la delibera n. 98 del 29.9.2016 con cui la Giunta comunale aveva approvato lo “schema di programma ed elenco annuale 2017” delle opere pubbliche per gli anni 2017-2019, programma in cui era inserito l'intervento di “ripristino e messa in sicurezza” dell'impianto di depurazione situato nella località “San Giovanni”.
Similmente, sono recessivi i mandati di pagamento, per la somma complessiva di euro 24.539,95, per la relazione geologica riferita al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto di depurazione.
Tali interventi non appaiono riconducibili a quelli previsti dall'art. 8-sexies, neanche nei termini specificati dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che ha escluso dalla tariffa «non dovuta», e quindi da restituire, soltanto i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Un intervento di ripristino e messa in sicurezza non costituisce, a rigore, attività di progettazione, di realizzazione e di completamento, che devono essere già avviate (e non concluse, logicamente): se l'impianto esisteva e ‒ in ipotesi ‒ era funzionante (ma è irrilevante se non lo era), evidentemente era già stato progettato, realizzato e completato, tanto che a renderlo «inservibile era stato un «movimento franoso», un evento accidentale esterno.
Perciò, dagli interventi addotti dal non si può ritenere fossero Parte_1 derivati costi riconducibili, letteralmente e sostanzialmente, alle previsioni normative di cui all'art. 8-sexies, apparendo gli stessi qualificabili come lavori di manutenzione straordinaria, non rilevando quale ne fosse la portata materiale e quale fosse stata la causa che ne aveva determinato la necessità.
I lavori di manutenzione, anche straordinaria, esulano dalla previsione dell'art. 8- sexies, non costituendo «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Ma anche a prescindere da questa considerazione, una ragione ulteriore ‒ autonoma e di per sé decisiva ‒ impedisce di accogliere il motivo di appello, con il sotteso assunto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, relativamente ai costi derivati da attività
5 di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Più nello specifico, «nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8-sexies del d.l.
n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque
(quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cass. n. 28842/23; in senso conforme, Cass.
n. 11270/20).
La Suprema Corte ha puntualizzato che, nei casi di necessità di dedurre, dal quantum del credito restitutorio spettante all'utente, i costi derivanti dalle attività, peraltro già avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto (secondo la previsione di cui al precedente comma 1 del medesimo art.
8-sexies), tale evenienza, rendendo illiquido tale credito, si pone come «un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall'utente, fatto, ovviamente, la cui prova è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all'art. 2697, comma 2, cod. civ.» (Cass. n. 11270/20, in motivazione).
Il principio è stato ribadito molto recentemente, con una pronuncia che ha ritenuto gravare sul titolare o sul gestore, in base al principio della scomposizione della fattispecie,
l'onere della prova quanto ai costi «derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria», ai fini dello scomputo dei relativi importi (Cass. n. 15059/25).
Nel caso in esame, provato l'ammontare dei costi per la “relazione geologica” finalizzata al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto di depurazione (causale riportata nei mandati di pagamento), costi sostenuti nel 2020 (data dei detti mandati), non
è dimostrata, e prima ancora nemmeno allegata con precisione, l'incidenza degli stessi, in termini percentuali e temporali, e nel rispetto dei criteri definiti dalle norme citate, sui canoni pretesi (e incassati) per le annualità dal 2015 al 2021, con gli importi, correlati, da detrarre dalle somme da restituire, annualità quasi tutte anteriori a quella (2020) in cui il
6 costo era stato sostenuto.
Con un altro motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità del riconoscimento, sulle somme da restituire, degli interessi compensativi.
Il motivo, se riferibile alla natura degli interessi, che nella sentenza impugnata sono qualificati come «compensativi», non può essere accolto.
Premesso che, in base all'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato, con gli «interessi» e la presenza o l'assenza della buona fede determina il dies a quo della decorrenza, ma non esclude alla radice il relativo debito, e rilevato che in primo grado gli attori hanno chiesto anche gli accessori,
l'avere, il Giudice di pace, chiamato i detti interessi come «compensativi», si tradurrebbe
‒ al più ‒ in un mero errore nominale, che non incide né sull'esistenza del relativo debito né sulla natura corrispettiva degli stessi (cfr. Cass. n. 1884/77).
Quanto alla decorrenza degli interessi, nella sentenza impugnata è stabilita alla data
(individuata: 29.5.2023) della messa in mora.
Relativamente all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, è da ricordare che «l'espressione “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.» (Cass. n. 22852/15).
È dimostrato tramite la stampa del messaggio di posta elettronica certificata con la ricevuta di avvenuta consegna, peraltro senza contestazioni specifiche, che gli attori avevano chiesto la restituzione delle somme con istanza recapitata in data 29.5.2023, sicché la decisione non è erronea.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 1.100,00), tenuto conto del valore e della relativa semplicità delle questioni, correlata anche alla durata della causa, fattori che comportano la riduzione del
20% degli importi medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria).
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1-
7 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite che liquida in euro 369,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Francesca Cannistrà.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 12 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
8
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Indebito oggettivo nella causa iscritta al n. 4637/2023 R.G.,
‒ Indebito soggettivo proposta da
), difeso dall'avv. Valerio Tallini, Parte_1 P.IVA_1
– appellante contro e CP_1 C.F._1 CP_2
, difesi dall'avv. Francesca Cannistrà, C.F._2
– appellati
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
e , agendo davanti al Giudice di pace di CP_1 CP_2 Pt_1 hanno chiesto che il fosse condannato alla restituzione delle somme, Parte_1 pari rispettivamente ad euro 237,24 e ad euro 157,89, versate a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque reflue per gli anni dal 2015 al 2021, sostenendo che l'impianto, in quegli anni, non era attivo.
Il ha resistito, asserendo di avere intrapreso, fin dal 2017, Parte_1 interventi di ripristino e di messa in sicurezza dell'impianto, i cui costi potevano legittimamente essere pretesi.
Il Giudice di pace di con la sentenza n. 135/23, depositata il 16 ottobre Pt_1
2023, accogliendo la domanda di accertamento dell'indebito, avente ad oggetto il canone di depurazione per gli anni dal 2015 al 2021, ha condannato il a Parte_1
1 restituire a la somma di euro 237,24 e a la somma di euro CP_1 CP_2
157,89, oltre interessi dalla data di messa in mora.
Il ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
e hanno resistito. CP_1 CP_2
L'appello è infondato.
L'appellante, con il primo motivo, ha eccepito che il corrispettivo per la depurazione delle acque reflue non era soggetto ad obbligo restitutorio, in quanto fin dal
2017 erano stati intrapresi i lavori di «ripristino e messa in sicurezza dell'impianto» situato nella località “San Giovanni”, interventi che avevano comportato costi per «le indagini e gli studi geologici», oggetto di prestazioni liquidate come da mandati di pagamento prodotti.
Il motivo non può essere accolto.
In base all'art. 14 della legge n. 36/94 ‒ nel testo applicabile ratione temporis, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 179/02 ‒ la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è (era) «dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Abrogato questo articolo, il d.lgs. n. 152/06 ha stabilito, all'art. 155, comma 1, che
«le quote di tariffa riferite ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 335 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 14, comma 1, della legge n. 36/94 ‒ sia nel testo originario sia nel testo modificato dalla legge n. 179/02 ‒ nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi» e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 152/06 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti
«anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
Per effetto delle declaratorie di illegittimità costituzionale, nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione non è dovuta.
2 In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell'utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata l'“assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito» (Cass. n. 29488/24, la quale ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di ripetizione fondata sull'inefficienza dell'impianto, in quanto non assolveva alla sua funzione di depurazione delle acque reflue, e non sulla sua radicale inesistenza o inattività; in senso conforme,
Cass. n. 3314/20).
Anche la “assoluta inefficienza” integra la detta situazione (Cass. n. 3692/20, la quale ha osservato che la “assoluta inefficienza” dell'impianto di depurazione è «del tutto sovrapponibile a quella della “temporanea inattività”»), che «include, evidentemente, non il solo “fermo” volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto,
l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento» (Cass.
n. 3692/20, in motivazione).
E d'altronde, se la quota di tariffa riferibile al servizio di depurazione delle acque reflue ha «natura di corrispettivo» e se è irragionevole la norma che prevede[va] l'obbligo di pagarla «anche quando manchi la controprestazione cui essa è collegata» o «anche quando manchi il servizio di depurazione» ‒ è ciò che ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza citata ‒, è logico che, affinché sia escluso quell'obbligo, basti la sola condizione del funzionamento assolutamente inadeguato, caso riconducibile a quelli in cui «manchi il servizio di depurazione», come lo è quello in cui l'impianto funzioni, ma non in modo conforme alla normativa di settore.
Anche la giurisprudenza ha affermato che «la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di una prestazione complessa che trova fonte, per una quota determinata dalla legge, nel contratto di utenza», sicché la quota inerente al servizio di depurazione, a seguito della pronuncia n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, «non
è dovuta nell'ipotesi di mancato funzionamento dello stesso per fatto non imputabile all'utente, stante l'assenza della controprestazione» (Cass. n. 9500/18) o ‒ ancora più in generale ‒ «in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione»
(Cass. n. 12769/14 e Cass. n. 12763/14, in motivazione).
3 E allora, la pretesa al pagamento della quota tariffaria può fondarsi legittimamente non sul mero fatto materiale del funzionamento (da intendersi come attivazione) dell'impianto, quindi anche di un funzionamento purchessia, ma ‒ sul rilievo che la tariffa ha natura di corrispettivo ‒ sulla esistenza e sulla efficienza del servizio di depurazione, che ovviamente deve essere adeguato.
Se si sostenesse il contrario, si ammetterebbe che il corrispettivo sia dovuto anche in assenza della prestazione che lo legittima e per cui è previsto, quindi anche nei casi di impianti che siano attivi (al limite, accesi), ma non per ciò (anche) funzionanti.
A confermare la soluzione è il legislatore, il quale, con l'art. 8-sexies del decreto- legge n. 208/08, convertito nella legge n. 13/09, ha stabilito che, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato restituiscono la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione, detratti solamente i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Il decreto del Ministero dell'Ambiente emanato il 30 settembre 2009
(Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione) ha attuato la norma legislativa, prevedendo, all'art. 5, che «dall'importo da restituire vanno dedotte le componenti di costo della tariffa di riferimento di cui ai punti 3.2. (ammortamenti e accantonamenti) e/o
3.3. (remunerazione del capitale investito), dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'Ambiente 1° agosto 1996, determinate in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell'impianto di depurazione a servizio di ciascun utente avente diritto alla restituzione».
È evidente che i costi deducibili dagli importi da restituire sono costi specifici, da individuare e determinare con criteri definiti.
Passando ad esaminare il caso, è stato provato il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione negli anni a cui sono riferibili le pretese contestate.
Non è provato, infatti, che, in quegli anni, l'impianto funzionasse, ed anzi è dimostrato il contrario.
Dal “Rapporto sui sistemi depurativi a servizio delle reti fognanti” (in atti), datato
25.11.2011, della Città Metropolitana di Messina, risulta che l'impianto di depurazione
(“a trattamenti secondari”), situato nella Località “San Giovanni”, «a causa di un
4 movimento franoso, occorso in data 22.11.2011, [era] inservibile» e che il rilascio dei reflui «[avveniva] nel terreno».
Tanto che la Giunta municipale del deliberava di sospendere Parte_1
l'esazione del canone di depurazione a decorrere dal 2022 (v. la delibera, agli atti).
A fronte della portata probatoria di tali elementi, è assolutamente recessiva la delibera n. 98 del 29.9.2016 con cui la Giunta comunale aveva approvato lo “schema di programma ed elenco annuale 2017” delle opere pubbliche per gli anni 2017-2019, programma in cui era inserito l'intervento di “ripristino e messa in sicurezza” dell'impianto di depurazione situato nella località “San Giovanni”.
Similmente, sono recessivi i mandati di pagamento, per la somma complessiva di euro 24.539,95, per la relazione geologica riferita al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto di depurazione.
Tali interventi non appaiono riconducibili a quelli previsti dall'art. 8-sexies, neanche nei termini specificati dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che ha escluso dalla tariffa «non dovuta», e quindi da restituire, soltanto i costi derivati dalle «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Un intervento di ripristino e messa in sicurezza non costituisce, a rigore, attività di progettazione, di realizzazione e di completamento, che devono essere già avviate (e non concluse, logicamente): se l'impianto esisteva e ‒ in ipotesi ‒ era funzionante (ma è irrilevante se non lo era), evidentemente era già stato progettato, realizzato e completato, tanto che a renderlo «inservibile era stato un «movimento franoso», un evento accidentale esterno.
Perciò, dagli interventi addotti dal non si può ritenere fossero Parte_1 derivati costi riconducibili, letteralmente e sostanzialmente, alle previsioni normative di cui all'art. 8-sexies, apparendo gli stessi qualificabili come lavori di manutenzione straordinaria, non rilevando quale ne fosse la portata materiale e quale fosse stata la causa che ne aveva determinato la necessità.
I lavori di manutenzione, anche straordinaria, esulano dalla previsione dell'art. 8- sexies, non costituendo «attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate».
Ma anche a prescindere da questa considerazione, una ragione ulteriore ‒ autonoma e di per sé decisiva ‒ impedisce di accogliere il motivo di appello, con il sotteso assunto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, relativamente ai costi derivati da attività
5 di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto di depurazione ‒ non soggetti agli obblighi restitutori ai sensi dell'art. 8-sexies, citato ‒, la relativa quota deve essere allegata e provata adeguatamente, nell'an e nel quantum, dal titolare o dal gestore dell'impianto, ai fini dello scomputo dalle somme da restituire (Cass. n. 20014/25).
Più nello specifico, «nel giudizio finalizzato alla restituzione ex art. 8-sexies del d.l.
n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque
(quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico integrato), l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria» (Cass. n. 28842/23; in senso conforme, Cass.
n. 11270/20).
La Suprema Corte ha puntualizzato che, nei casi di necessità di dedurre, dal quantum del credito restitutorio spettante all'utente, i costi derivanti dalle attività, peraltro già avviate, di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto (secondo la previsione di cui al precedente comma 1 del medesimo art.
8-sexies), tale evenienza, rendendo illiquido tale credito, si pone come «un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall'utente, fatto, ovviamente, la cui prova è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all'art. 2697, comma 2, cod. civ.» (Cass. n. 11270/20, in motivazione).
Il principio è stato ribadito molto recentemente, con una pronuncia che ha ritenuto gravare sul titolare o sul gestore, in base al principio della scomposizione della fattispecie,
l'onere della prova quanto ai costi «derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto di depurazione, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa restitutoria», ai fini dello scomputo dei relativi importi (Cass. n. 15059/25).
Nel caso in esame, provato l'ammontare dei costi per la “relazione geologica” finalizzata al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto di depurazione (causale riportata nei mandati di pagamento), costi sostenuti nel 2020 (data dei detti mandati), non
è dimostrata, e prima ancora nemmeno allegata con precisione, l'incidenza degli stessi, in termini percentuali e temporali, e nel rispetto dei criteri definiti dalle norme citate, sui canoni pretesi (e incassati) per le annualità dal 2015 al 2021, con gli importi, correlati, da detrarre dalle somme da restituire, annualità quasi tutte anteriori a quella (2020) in cui il
6 costo era stato sostenuto.
Con un altro motivo l'appellante ha eccepito l'erroneità del riconoscimento, sulle somme da restituire, degli interessi compensativi.
Il motivo, se riferibile alla natura degli interessi, che nella sentenza impugnata sono qualificati come «compensativi», non può essere accolto.
Premesso che, in base all'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato, con gli «interessi» e la presenza o l'assenza della buona fede determina il dies a quo della decorrenza, ma non esclude alla radice il relativo debito, e rilevato che in primo grado gli attori hanno chiesto anche gli accessori,
l'avere, il Giudice di pace, chiamato i detti interessi come «compensativi», si tradurrebbe
‒ al più ‒ in un mero errore nominale, che non incide né sull'esistenza del relativo debito né sulla natura corrispettiva degli stessi (cfr. Cass. n. 1884/77).
Quanto alla decorrenza degli interessi, nella sentenza impugnata è stabilita alla data
(individuata: 29.5.2023) della messa in mora.
Relativamente all'individuazione del dies a quo di decorrenza degli interessi, è da ricordare che «l'espressione “domanda” di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma ha valore di atto di costituzione in mora che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale, dovendosi considerare l'accipiens (in buona fede) quale debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso di buona fede ex art. 1148 c.c.» (Cass. n. 22852/15).
È dimostrato tramite la stampa del messaggio di posta elettronica certificata con la ricevuta di avvenuta consegna, peraltro senza contestazioni specifiche, che gli attori avevano chiesto la restituzione delle somme con istanza recapitata in data 29.5.2023, sicché la decisione non è erronea.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi istruttori, l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ‒ con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ‒ sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 (scaglione di valore: fino ad euro 1.100,00), tenuto conto del valore e della relativa semplicità delle questioni, correlata anche alla durata della causa, fattori che comportano la riduzione del
20% degli importi medi previsti per ciascuna fase (con esclusione della fase istruttoria).
Si deve dare atto della sussistenza del presupposto di cui all'art. 13, comma 1-
7 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese di lite che liquida in euro 369,60 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Francesca Cannistrà.
Dà atto che sussiste il presupposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/02, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Messina il 12 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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