Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/06/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01118/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01257/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1257 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Frank Mario Santacroce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Catanzaro prot. n.-OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante ordine di allontanamento e rimpatrio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato all’amministrazione resistente l’-OMISSIS-l’odierno ricorrente, destinatario anche di avviso orale (v. ricorso n.r.g. -OMISSIS-), ha impugnato il provvedimento notificatogli -OMISSIS-, con cui la Questura di Catanzaro ha disposto l’ordine di allontanamento dal comune di -OMISSIS-e di rimpatrio in quello di -OMISSIS-, con divieto di farvi ritorno per il periodo di tre anni sulla base del deferimento in stato di libertà avvenuto il -OMISSIS-da parte del Nucleo Regionale Artificieri della Questura di Catanzaro per detenzione di esplodenti senza licenza dell’Autorità ed esercizio abusivo di una professione, tenuto conto peraltro di precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti.
2. Contro il suddetto provvedimento ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1-3 del D. Lgs. 159/2011 in ordine ai soggetti nei confronti dei quali è applicabile l’avviso – eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti; 2. Violazione del diritto costituzionalmente tutelato alla libertà di movimento; 3. Sproporzionatezza della misura.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente contestando nel merito la domanda.
4. Nel corso del giudizio parte ricorrente ha dato atto che, con decreto del -OMISSIS-, è stata disposta l’archiviazione del procedimento penale a suo carico per la fattispecie di detenzione e trasporto senza licenza di sostanze esplodenti atteso che, dalla documentazione prodotta, emergeva esclusivamente una irregolarità e non già una illiceità, ai fini penali, della condotta contestatagli.
5. Con atti e memoria depositati il 18 e 19 febbraio 2025, nel rimarcare la legittimità del proprio operato, l’amministrazione ha poi dato atto che con decreto penale di condanna, emesso dal Tribunale di Catanzaro il -OMISSIS-, il ricorrente è stato condannato per furto e che per la condotta di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ha ricevuto una condanna alla reclusione di sei mesi e una multa di € 800,00. Ha inoltre riferito che l’istante è noto agli uffici di Polizia per diversi episodi avvenuti tra il-OMISSIS- tra cui:
-OMISSIS-deferito all’A.G. per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti;
-OMISSIS- destinatario di divieto di detenzione di materiale esplodente da parte del Prefetto di Catanzaro;
-OMISSIS-destinatario della revoca della licenza ex art. 10 del TULPS emessa dal Prefetto di -OMISSIS-;
-OMISSIS- arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini spaccio;
-OMISSIS- destinatario dell’obbligo di dimora nel comune di -OMISSIS- sino al -OMISSIS-da parte della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-.
6. All’udienza del 9 aprile 2025 il giudizio è stato trattenuto per la decisione da parte del Collegio.
DIRITTO
1. I motivi di ricorso, attesa la stretta connessione tra gli stessi intercorrente e l’unitaria esposizione da parte del difensore dell’istante, possono essere trattati congiuntamente.
In sostanza parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato tenuto conto che: - all’epoca della emanazione dello stesso era imputato per il solo reato di spaccio e non anche per esercizio abusivo della professione, stante la modifica del capo di imputazione intervenuta nell’ambito del decreto di convalida della perquisizione; - “ l’urgente necessità ” cui fa riferimento il provvedimento non elide né attenua il principio di legalità e, quindi, la necessità che la misura cautelare si fondi sulla legge che ne determina i presupposti; - difetta il requisito soggettivo, atteso che il precedente per illecita detenzione di materiale esplodente è risalente, il ricorrente è incensurato, lavora seppur saltuariamente ed è impossidenze; - i fatti valorizzati sono frutto di un travisamento, posto che sia il trasporto sia la detenzione ed uso del materiale sono stati oggetto di preventiva autorizzazione e risultano eseguiti in conformità alla legge, come attestato dalla documentazione prodotta; - sproporzione, infine, della misura.
2. Così perimetrato il thema decidedum, occorre premettere che la giurisprudenza ha statuito che “ per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
Nello specifico, “la natura preventiva e cautelare della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio non postula la prova dell'avvenuta commissione di reati; per l'applicazione del foglio di via obbligatorio è infatti sufficiente l'individuazione di specifiche e concrete condotte del destinatario della misura, dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 2413).
2.1. Tanto chiarito in via generale, nella fattispecie in esame il foglio di via con allontanamento dal Comune di -OMISSIS- emesso a carico del ricorrente si fonda precipuamente sulla contestata condotta integrante i reati di detenzione di materie esplodenti senza licenza dell’Autorità ed esercizio abusivo di una professione, la quale, unitamente alla previa emanazione nei suoi confronti dell’avviso orale (contestato con separato ricorso) e alla sussistenza di un precedente in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, consente di ritenere in sé ragionevole il giudizio prognostico di pericolosità sociale operato dal Questore.
Difatti è del tutto irrilevante la circostanza che dal capo d’imputazione per il fatto di reato principale (ossia l’essere stato rinvenuto in occasione dello spettacolo pirotecnico previsto nell’ambito dei -OMISSIS- intento ad inserire gli articoli pirotecnici nei tubi necessari al lancio) sia stato espunto il riferimento all’esercizio abusivo della professione, non essendo la valutazione effettuata dall’amministrazione incentrata esclusivamente sul singolo fatto, bensì frutto di una considerazione più ampia del complessivo quadro a carico della parte e tenuto conto dell’autonomia della valutazione amministrativa, finalisticamente orientata alla prevenzione, rispetto a quella penale, di natura repressiva. Per le stesse ragioni è irrilevante l’ulteriore circostanza dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale per tali fatti. Si aggiunga, inoltre, che il decreto di archiviazione da parte del GIP di Catanzaro è intervenuto il -OMISSIS-, ossia successivamente all’adozione del provvedimento oggi sub iudice e, quindi, trattasi di fatto sopravvenuto suscettibile di una rivalutazione in sede di autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90.
2.2. Quanto poi al riferimento, presente nel provvedimento de quo, all’urgenza di provvedere, va dato atto che, l’urgenza non elide né attenua il doveroso rispetto del principio di legalità, ma esenta – ricorrendone la sufficiente motivazione – l’amministrazione dall’instaurazione del contraddittorio procedimentale. Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente non censura la mancanza del contraddittorio, bensì ricollega l’urgenza all’atipicità dei presupposti. La doglianza va tuttavia disattesa poiché dalla lettura del provvedimento emerge chiaramente che il Prefetto ha inteso fare applicazione dell’art. 1 del D.lgs. 159/2011, mentre ha ricondotto l’urgenza alla necessaria omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
3. Anche l’ulteriore doglianza relativa alla mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’applicazione del foglio di via è infondata e va disattesa.
Difatti, quanto all’aspetto soggettivo, “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
Nel caso di specie, l’amministrazione prefettizia ha valorizzato – condivisibilmente - il complessivo quadro a carico del ricorrente, consistente nella più volte riscontrata detenzione di materiale esplodente non autorizzata e nella condotta di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tutte circostanze che lasciano intendere – secondo il giudizio probabilistico rimesso all’amministrazione dal D. Lgs. 159/2011 – che lo stesso sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Rispetto quindi a tale valutazione è del tutto irrilevante la condizione lavorativa del soggetto, essendo invece maggiormente significativo il dato obiettivo dell’emersa abitualità delle condotte.
4. Neppure è condivisibile, a giudizio del Collegio, la doglianza relativa alla mancanza di proporzionalità atteso che il divieto attiene l’intero territorio comunale e non già una porzione dello stesso. È evidente, infatti, che poiché il fatto principale contestato non si presta ad essere circoscritto a livello spaziale ed essendo peraltro i precedenti plurimi, l’estensione spaziale all’intero territorio è al contempo adeguata, necessaria e proporzionata.
5. In conclusione, il ricorso va integralmente respinto, salvo il potere discrezionale dell’Amministrazione di rivalutazione tenuto conto della rappresentata sopravvenienza.
6. Le spese di lite, in considerazione anche di tale ultimo aspetto, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.