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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5635/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Cesare Fossati del Foro di Genova presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Annamaria Mavilio del Foro di Bari presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Genova il 18 dicembre 2005
(anno 18/12/ 2005 atto n. 547 reg. parte II serie C-1)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] (U.S.A.) il 14 dicembre Parte_2
2006, residente in [...], codice fiscale
, maggiorenne e non indipendente economicamente cittadinanza Italiana e C.F._3
nato a [...] il [...], residente in [...]
Giuseppe Verdi – Residenza Acacie, 831, codice fiscale , di anni 16, C.F._4 cittadinanza Italiana
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Separazione personale Le parti richiedono la pronuncia di separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio da loro contratto in Genova in data 18 dicembre 2005, iscritto al Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova al n. 547, parte II, serie C -1, con conseguente trasmissione al competente Ufficio di Stato Civile per la annotazione dell'allemanda sentenza in calce all'atto di matrimonio, secondo le prescrizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 396/2000.
Condizioni accessorie
2) Affidamento e responsabilità genitoriale Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., si chiede l'affidamento condiviso fra i genitori di , con collocazione prevalente presso la madre Parte_3 nell'abitazione familiare in Basiglio, Via Giuseppe Verdi – Residenza Acacie, 831, con regime di frequentazione del padre libero e flessibile in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori e del figlio. Indicativamente le parti concordano che, sempre nel rispetto delle esigenze dei genitori e del figlio, il padre potrà incontrare e stare con il minore secondo il seguente calendario:
-almeno tre giorni a settimana secondo l'orario a concordarsi con l'altro genitore condividendo o il pranzo o la cena ed a settimane alterne dal sabato pomeriggio alla domenica sera con pernottamento con il padre;
-durante le festività a periodi alterni le vacanza di Natale con la madre e le vacanza di Pasqua con il padre;
-durante il periodo estivo almeno due settimane anche non consecutive con pernottamento da scegliersi nei mesi di giugno, luglio o agosto previo accordo da concludersi tra i genitori secondo le esigenze lavorative di entrambi.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Le parti si impegnano a mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore. Nella ipotesi in cui uno dei due voglia condurre con sé il figlio minore in una località fuori del luogo di residenza per ragioni di vacanza e/o studio e per periodo transitorio, dovrà darne preventiva comunicazione all'altro coniuge. Ove il luogo dove portare con sé il minore si trovi fuori dei confini nazionali, la possibilità di condurre con sé il minore dovrà essere concordata ed autorizzata dall'altro genitore. Ciascuno dei coniugi, da solo, sarà libero di recarsi in qualsiasi luogo d'Italia e all'Estero per ragioni di lavoro o di studio, per turismo o qualsiasi altra ragione, senza dover richiedere il consenso dell'altro coniuge, obbligandosi, ove il consenso fosse richiesto, a prestarlo ed a svolgere tutto quanto fosse necessario per il rilascio o rinnovo dei passaporti.
3) Assegnazione della casa familiare La casa familiare in comproprietà in Basiglio, Via Giuseppe
Verdi – Residenza Acacie, 831 (censita al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 1 Mapp.
275/710, categoria A/2, classe 4, vani 6,5 Rendita Euro 1.007,09) rimane assegnata con l'uso di tutti gli arredi di proprietà comune alla Signora in ragione della collocazione prevalente dei Parte_1 figli presso la madre, che continuerà ivi a risiedere ed a godere in modo esclusivo della casa familiare in comproprietà, unitamente ai figli sino a quando gli stessi non risulteranno indipendenti economicamente e continueranno a vivere in modo stabile con la madre, salvo altro successivo accordo tra le parti in ragione della comproprietà della casa familiare.
Il vano box ad uso autorimessa posto al piano terreno censito al Mapp. 274/32, categoria C/6, classe
8, mq. 14, Rendita Euro 48,44, per accordo tra le parti, resterà in uso di entrambi i coniugi.
Il sig. , pertanto, ritirerà i suoi effetti personali dalla casa coniugale e provvederà a trasferire CP_1 la residenza in altro appartamento -idoneo ad ospitare i minori- che prenderà in locazione sostenendone le spese. Saranno a carico della sig.ra i costi di tutte le utenze ed oneri Pt_1 condominiali relativi alla casa familiare ed a tal fine la stessa provvederà a volturare tutte le utenze della casa coniugale a suo nome entro il mese successivo a quello di deposito della sentenza di separazione. Rimarranno a carico di entrambi gli oneri condominiali relativi al Box.
4) Mantenimento dei figli Il sig. provvederà al versamento di un assegno mensile a titolo di CP_1 quota di contributo al mantenimento dei figli in favore della Signora nella misura di Parte_1 euro 600,00 (seicentoeuro) complessivi, euro 300,00 (trecentoeuro) per ciascun figlio, importo rivalutabile annualmente in base agli indici Istat tenendo come indice di riferimento la variazione istat del mese antecedente alla data di deposito della sentenza parziale di separazione. L'assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo a quello di deposito della sentenza di separazione con bonifico sul conto intestato alla sig.ra presso Parte_1
Banca Mediolanum IBAN [...]. La ripartizione delle spese straordinarie in favore dei figli nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo i criteri di concertazione di cui alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che si allegano e che qui di seguito si devono intendere come integralmente riportate e trascritte
Assegno unico universale INPS per i figli ripartito fra i genitori al 50%. Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, qualora dovute, resteranno suddivise come per legge al 50%.
5) Mantenimento del coniuge Le parti danno atto di aver concordato il riconoscimento di un assegno quale contributo al mantenimento della Signora a carico del marito, Signor Parte_1 CP_1
, nella misura di euro 500,00 (cinquecentoeuro) mensili (rivalutatile annualmente secondo
[...] gli indici ISTAT tenendo come indice di riferimento la variazione istat del mese antecedente alla data di deposito della sentenza parziale di separazione), tenuto conto della attuale disparità economica delle parti, in relazione al patrimonio e ai redditi dell'obbligato. L'assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo a quello di deposito della sentenza di separazione con bonifico sul conto intestato alla sig.ra presso Banca Parte_1
Mediolanum IBAN [...]
6) Accordi economici tra le parti
-6.1) Pagamento della rata di mutuo La Signora e il Signor Parte_1 Controparte_1 restano responsabili del pagamento dei due mutui contratti con BNL sulla casa e pertanto si faranno carico e corrisponderanno rispettivamente la quota della metà di entrambe le rate dei due mutui fondiari contratti per l'acquisto della casa coniugale. Le quote di entrambe le rate verranno versate dai coniugi mensilmente entro la data di scadenza delle rate sul conto cointestato presso la BNL avente n. 4309/3009 conto che è stato utilizzato dal sig. come conto personale Controparte_1 dalla data di apertura. Le parti all'uopo concordano che il suddetto conto corrente in futuro sarà utilizzato solo per l'accredito della rata di mutuo e non sarà più utilizzato dal sig. come conto CP_1 personale.
-6.2 Accordi su conti correnti cointestati La signora riconosce che il conto corrente Pt_1 acceso presso BNL avente n. 4309/3009 intestato ad entrambi i coniugi per l'accredito delle rate dei due mutui è stato utilizzato sin dall'apertura come conto personale dal sig. per cui la somma CP_1 ad oggi giacente corrisponde ai risparmi personali del marito in regime di separazione dei beni non avendo la stessa versato mai alcuna somma. La giacenza residua al momento della sottoscrizione del presente atto, pertanto, sarà bonificata dal sig. su altro suo conto personale acceso con altro CP_1 istituto di credito.
Il conto corrente cointestato acceso presso UNICREDIT ed avente n 000010959397, utilizzato dalla famiglia per le spese correnti e su cui i coniugi effettuavano i versamenti per le spese ordinarie della famiglia verrà estinto ed il saldo al momento della chiusura verrà attribuito alla sig.ra Parte_1
In merito il sig. dichiara di rinunciare alla sua quota. CP_1
7) Dichiarazione delle parti I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o ragione fermo restando il diritto di comproprietà in comunione ordinaria sulla casa coniugale e box pertinenziale.
8) Spese del giudizio Spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Genova il 18 dicembre 2005;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Genova perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa M.Laura Amato.
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG