Articolo 21 della Legge 22 luglio 1975, n. 319
Articolo 20Articolo 22
Versione
14 agosto 1975
Art. 21.
Il Ministro per la grazia e giustizia, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del consiglio di amministrazione della Cassa, autorizza la Cassa stessa ad aumentare proporzionalmente l'importo delle quote di pensione ogni qualvolta l'indice del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al dieci per cento. Contestualmente il Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, autorizza la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere e se necessario, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.
L' articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 14 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente