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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 632/2024 RGA avverso la sentenza n. 300/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione lavoro emessa e pubblicata in data 30/08/2024, a definizione del giudizio n. 420/2021 RG, non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
promossa da: P.I. C.F. , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del procuratore ad negotia Dott. munito dei poteri Parte_2 di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. 97396/12531 di rep./racc., Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Zambelli, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellante;
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Riccò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellato;
e contro pag. 1 di 26 (P.IVA e C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, sig. CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Damoli, Osvaldo Cantone,
[...]
Alessandra Testi e Cristiana Borghetti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna, Via Oberdan 26; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nello spiegato atto di gravame, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato alla
adiva il Tribunale di Reggio Emilia per Controparte_2 Controparte_1 ottenere il risarcimento di pretesi danni che, a suo dire, sarebbero conseguenza di un infortunio, assertivamente avvenuto in data 07.01.2017, che il ricorrente intendeva ascrivere a responsabilità datoriale della . CP_2
In particolare, il ricorrente sosteneva di essersi infortunato all'atto di sollevare un recipiente contenente un preparato per prodotti dolciari, (c.d. “bagna”), e riteneva che la fosse responsabile di tale evento per aver “omesso di CP_2 esercitare idonea vigilanza atta ad impedire la formazione di prassi contraria alle corrette modalità di utilizzo della strumentazione in dotazione ai dipendenti” e per aver altresì “omesso di riparare gli ausilio guasti” (ricorso, pag. 11). Si costituiva la resistente , contestando integralmente la pretesa CP_2 risarcitoria del ed estendendo il contraddittorio al proprio assicuratore CP_1 per la RC., ovverosia la deducente Compagnia di Assicurazioni, che si costituiva (…) e che, parimenti, contestava la pretesa risarcitoria del ricorrente sotto ogni profilo. Espletata l'istruttoria – testi e CTU medico legale, con integrazione della stessa e, altresì, con comparizione da remoto del CTU a chiarimenti, il Tribunale di Reggio Emilia in data 30.08.2024 emetteva sentenza con la quale, in accoglimento del ricorso, accertata la responsabilità della per la verificazione CP_2
pag. 2 di 26 dell'infortunio, condannava quest'ultima al risarcimento dei lamentati danni nella misura di € 139.891,54, oltre accessori, con obbligo di manleva da parte di
oltre al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Parte_1 quantificate in € 8.000,00, maggiorati di Cpa ed Iva, con compensazione delle spese tra la e e costo della CTU a carico della resistente”. CP_2 Parte_1
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella menzionata sentenza, dopo aver sintetizzato lo svolgimento del giudizio e riepilogato i principi di diritto regolanti la materia degli infortuni sul lavoro, ha ritenuto che “l'istruttoria svolta ha permesso di accertare con ragionevole probabilità, che i fatti prospettati dal lavoratore si siano effettivamente svolti con le descritte modalità” e su tale premessa è pervenuto alla conclusione che << (…) le lesioni riportate dal lavoratore devono essere qualificate come danni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in quanto la
“ non ha provveduto né all'adozione delle misure di Controparte_2 sicurezza necessarie, tantomeno al controllo sulla loro applicazione ed osservanza, rendendosi dunque inadempiente rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. […] >>; liquidando, poi, i danni patiti dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio per cui è causa in base alle risultanze dell'espletata CTU e ponendone il pagamento a carico della Compagnia Assicurativa terza chiamata, che non aveva contestato in corso di giudizio l'operatività della polizza RC stipulata con la Controparte_2
Con ricorso depositato telematicamente in data 08/10/2024,
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Parte_1 chiedendo che questa Corte voglia: “contrariis reiectis:− in via preliminare, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i gravi motivi esposti al punto 1 del presente atto;
− In accoglimento dei motivi di gravame esposti nel presente atto, riformare in ogni sua parte la sentenza n. 300/24 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, resa a definizione del giudizio RG 420/21, e rigettare la domanda risarcitoria formulata da , in quanto infondata, sia in fatto che Controparte_1 in diritto, ovvero comunque non provata;
− In estremo subordine, ed in accoglimento degli ulteriori motivi di gravame, disporre una riduzione del valsente risarcitorio in favore di;
− Controparte_1
pag. 3 di 26 In subordine, ed in via istruttoria, disporre la rinnovazione integrale della CTU medico legale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio” A fondamento delle suesposte conclusioni, la società appellante ha articolato sette distinti motivi di gravame rubricati rispettivamente: “1° Motivo – Motivazioni trascritte dalla comparsa conclusionale avversaria”; “2° Motivo – Assenza di prova sul preteso evento e sul nesso causale”; “3° Motivo – Insussistenza di profili di responsabilità della ”; “4° Motivo – Sul preteso danno, sulla CP_2
CTU medico legale e sull'istanza, in subordine, di integrale rinnovazione della consulenza d'ufficio”; “5° Motivo – Vizio di extra petitum ed eccessiva liquidazione del danno”; “6° Motivo - Insussistenza del danno patrimoniale”; “7° Motivo – Sugli errori nella liquidazione del (contestato) danno”. Con il primo motivo di impugnazione, la società appellante ha eccepito il difetto di motivazione della pronuncia gravata in quanto consistente, per buona parte, in una mera ricopiatura della comparsa conclusionale del lavoratore, odierno appellato. Con gli ulteriori motivi di impugnazione, invece, la società appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni già svolte nel corso del giudizio a quo, sia in relazione all'an debatur che in relazione al quantum debeatur. Con specifico riferimento alla spiegata inibitoria, la società appellante ha affermato la sussistenza sia del fumus boni iuris, con espresso richiamo ai motivi di appello, sia del periculum in mora, ravvisato nel concreto pericolo di irripetibilità delle somme liquidate da Tribunale di Reggio in caso di accoglimento del gravame, tenuto conto che il sig. , come da sua espressa ammissione, “è a tutt'oggi CP_1 ancora privo di occupazione” (note conclusive ricorrente, pag. 11). Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) dichiarare inammissibile, improcedibile e manifestamente infondato e comunque rigettare l'Appello proposto dalla (P.I. Parte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, avverso la Sentenza n. 300/2024 pubbl. il 30.08.2024, R.G. n. 420/2021, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con l'integrale conferma della pag. 4 di 26 Sentenza stessa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione alla fase cautelare. (…)”. La ritualmente costituitasi in giudizio, ha argomentato a Controparte_2 sostegno della fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla propria compagnia assicurativa, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) Nel merito In via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, n. 300/2024 resa inter-partes in data 30.08.2024, accogliersi anche per le ragioni esposte nella presente sede le conclusioni di merito in via principale ed in via subordinata ed istruttorie già svolte nel I grado di giudizio. In via subordinata: si chiede la riduzione delle somme riconosciute al sig. per le Controparte_1 ragioni tutte svolte nel presente atto, nonché nel ricorso in appello della società In ogni caso: condannarsi il sig. a restituire gli CP_4 Controparte_1 importi percepiti in forza della sentenza appellata nelle more del presente giudizio, pari alla somma di euro 788,00 a titolo 19 di spese di CTP (cfr. all. c), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturati. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. L'inibitoria proposta da trattata all'udienza del Parte_1
24/11/2025, è stata dichiarata inammissibile ex art. 431 c.p.c. con Ordinanza emessa in pari data, non avendo il lavoratore principiato alcuna azione esecutiva. Ricostituitosi il contraddittorio, il procedimento è stato istruito sulla scorta del compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dei motivi di gravame formulati da per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione Parte_1 temporis, in quanto a fronte di un'attenta lettura dei motivi di impugnazione in questione risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione (desumibili dalla descrizione del loro contenuto), sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena pag. 5 di 26 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, benché siano stati dettati dal Giudice della nomofilachia in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche in relazione alla formulazione attualmente vigente che di quella precedente mutua i tratti essenziali. Ciò doverosamente chiarito in relazione a tutti i motivi di gravame, è possibile procedere al loro specifico scrutinio. Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha eccepito che: “la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia sia caratterizzata da un eclatante deficit motivazionale, avendo il Giudice di prime cure redatto il provvedimento sostanzialmente “ricopiando” la comparsa conclusionale del ricorrente”, venendo così in considerazione “un vizio motivazionale che rende il provvedimento, se non radicalmente nullo, comunque meritevole di revisione critica”. Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non appare meritevole di accoglimento. Sul punto va richiamato il principio espresso da Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: "Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di pag. 6 di 26 un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Tale pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione con cui la curatela fallimentare di una società impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando le tesi difensive della società ricorrente e facendo proprie le argomentazioni giuridiche esposte nei propri atti di causa dall in merito all'omissione di presentazione di Controparte_5 dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 contestata alla società (con conseguente accertamento induttivo del reddito prodotto per l'anno in questione). Con il primo dei ventuno motivi di ricorso, la curatela fallimentare della società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, affermando che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, “essendo quella esposta in sentenza meramente apparente in quanto costituita esclusivamente dalla integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate dall' nel giudizio d'appello, senza Parte_3 alcuna autonoma valutazione da parte del giudicante e comunque in assenza di una anche sintetica esplicitazione delle ragioni della totale adesione del medesimo alle tesi dell' ”. Controparte_5
La quinta sezione della Cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, in considerazione delle possibili ripercussioni della decisione nel sistema della giustizia civile e tributaria, nonché della necessità di una valutazione di principi di rilevanza costituzionale ai fini del decidere. Le Sezioni Unite, dunque, hanno affrontato il problema della validità di una sentenza che si limiti a riportare le tesi difensive di una delle parti, facendole proprie senza motivare in ordine alla scelta della propria adesione, attraverso un complesso iter logico-giuridico che sfiora, anche solo incidentalmente, questioni di semantica e sottesi problemi sociologici nella concezione del processo e della sentenza quale suo naturale esito. La Suprema Corte, in primo luogo, afferma la necessità di togliere ambiguità al termine stesso di “sentenza”, rivendicando la peculiarità che questo termine ha nel linguaggio giuridico. Se sentenza, nel processo, è e non può che essere esposizione delle ragioni di una decisione, le suggestioni culturali e le valenze extraprocessuali pag. 7 di 26 che alla sentenza sono state attribuite hanno finito per farne, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, non solo parametro della quantità e qualità del lavoro del giudice, ma anche misura dell'aspettativa generale di giustizia. Orbene, ritiene il Supremo Collegio che per fornire una risposta al quesito di diritto sollevato occorre prescindere da questi significati ulteriori di sentenza, riconducendo il ragionamento nello sola e pregnante dimensione del diritto. Procedendo su tale percorso, infatti, si afferma che la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo e pertanto non soggiace alle regole del diritto d'autore; la sentenza, infatti, “non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato” e come tale deve essere valutata. Se dunque, in linea di principio, una sentenza che non sia
“originale” non viola alcuna norma di diritto sostanziale, occorre verificare se vi siano norme processuali che impongano al giudice originalità nei contenuti della decisione. Nel farlo, le Sezioni Unite partono dall'esame dell'art. 361 del codice di rito del 1865, che vietava la motivazione per relationem non già per garantire la riferibilità dello scritto al giudice che l'aveva emessa, bensì per facilitare alle parti la comprensione dei motivi della decisione che li riguardava. Passando all'esame del codice di rito vigente, le Sezioni Unite offrono una carrellata dei principi dettati in tema di redazione della sentenza, giungendo alla conclusione che nessuna norma ne impone o anche solo ne auspica l'originalità dei contenuti, rilevando per contro come la tendenza legislativa degli ultimi anni sia stata quella di favorire la brevità e la concisione delle sentenze e, in ultima analisi, dei processi. Restano dunque da verificare, nell'esame delle fonti in materia, i principi giurisprudenziali espressi dalla stessa Corte di Cassazione;
anche qui le Sezioni Unite offrono una carrellata di quelle che sono state le decisioni più significative in tema di requisiti e caratteri della sentenza, dall'ammissibilità di una motivazione per relationem o del mero riferimento alla conforme giurisprudenza di legittimità, alla possibilità per il giudice di merito di non dare atto di tutte le prove e le tesi difensive proposte (proprio al fine di produrre una decisione concisa nell'esposizione di fatto e diritto) o di non giustificare la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (laddove manchino specifiche contestazioni delle parti in merito alle medesime) fino alla legittimità di una pag. 8 di 26 sentenza redatta su un modulo, purché in modo tale da dare contezza della specificità del caso in esame.
“Funzionalità, flessibilità e deformalizzazione” sono dunque, per la Corte di legittimità, le parole d'ordine cui devono ispirarsi i giudici di merito nella redazione delle decisioni conclusive del giudizio. Proprio per tale motivo, dunque, il Giudice della nomofilachia ritiene che il problema di fondo non sia l'originalità o meno dei contenuti della sentenza ed, in ultima analisi, se la stessa possa costituire un mero “copia-incolla” degli scritti difensivi;
ciò che conta non è indagare la paternità dei contenuti espressi nella sentenza, bensì verificare se tali contenuti possano essere attribuiti al giudice (quale espressione del suo potere decisorio) e se nella loro forma espositiva rispettino i caratteri di logicità e solidità giuridica. Occorrerà pertanto, in base ai principi generali propri dell'ordinamento processualcivilistico, che la motivazione risulti sufficiente ed idonea a sostenere la decisione. Né la scelta del giudice di fare propria la voce di uno dei soggetti del processo violerebbe il principio costituzionale di imparzialità e terzietà, posto che il suddetto principio deve essere letto come “indifferenza alle sorti ed all'esito del processo, risolvendosi nella mancanza di presupposti (soggettivi, oggettivi, psicologici) idonei a condizionare il contenuto della decisione”. Invero, le Sezioni Unite paventano il rischio che le “sentenze collage” possano presentare dei vizi di motivazione, nella misura in cui sia omessa la pronuncia su talune istanze o non siano presi in considerazione taluni rilievi, concludendo però nel senso che tali vizi saranno oggetto di autonome censure relative “al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti”. Applicando i suesposti principi, pienamente condivisi da questa Corte, al caso di specie, non può che rilevarsi come la sentenza gravata sia sorretta da una motivazione sufficiente ed idonea a sostenere la decisione assunta, a prescindere dalla sua contestata originalità. A ciò aggiungasi, per completezza espositiva, che nel provvedimento impugnato, il Giudice a quo, pur facendo proprie in larga parte le difese svolte dall'allora ricorrente nelle note conclusionali, non ha comunque mancato di illustrare le ragioni di tale condivisione, seppur in maniera estremamente sintetica. pag. 9 di 26 A tanto consegue, la reiezione del primo motivo di gravame formulato da
[...]
Controparte_6
Parimenti infondati risultano essere, ad avviso della Corte, anche il secondo (a rubricato “Assenza di prova sul preteso evento e sul nesso causale”) ed il terzo motivo di gravame (rubricato “Insussistenza di profili di responsabilità della
), da trattarsi congiuntamente in ragione della lor stretta CP_2 interconnessione logico-giuridica. Al riguardo, va osservato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte tradizionale (ex multis, anche di recente, Cass. 8.10.2018, n. 24742; Cass. 4.2.2016, n. 2209; Cass. 29.1.2013, n. 2038; Cass. 17.2.2009, n. 3788; Cass. 7.3.2006, n. 4840; Cass. 20.2.2006, n. 3650;), in tema di responsabilità ex art. 2087 cod.civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità fra l'una e l'altro; solo ove tale prova venga fornita sorge la responsabilità a carico del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, e il conseguente onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. Solo di recente la Suprema Corte ha chiarito il significato della locuzione, atecnica e piuttosto equivoca, “provare la nocività dell'ambiente di lavoro”; infatti Cass. 12.6.2015, n. 12241 ha statuito: “Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui, che il creditore di sicurezza invoca, deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..”. Quindi la Suprema Corte, pur conservando la locuzione “allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro”, in realtà sembra allinearsi a quelle pronunce (Cass. 26.6.2009, n. 15078; Cass. 13.8.2008, n. 21590;), le quali hanno già ritenuto che anche in riferimento all'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. trovi pag. 10 di 26 applicazione l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533;) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione ex art. 1218 cod.civ., secondo le quali il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ciò alla luce sia del principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697 cod.civ., in virtù del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento, sia del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, in forza del quale la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetta al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione). Lo conferma il richiamo che Cass. 12241/2015 cit. fa a Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577, secondo cui, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il danneggiato attore, quale creditore, deve limitarsi a provare il sinistro nella sua oggettività, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed il nesso causale tra i due elementi nonché ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e non qualunque inadempimento), rimanendo a carico del presunto danneggiante (quale debitore) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante). Di conseguenza, come ha statuito Cass. 21590/2008: “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agiscaper il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la pag. 11 di 26 fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell'applicare tali fondamentali principi civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto più essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile…”. Analogamente Cass. 15078/2009 ha ulteriormente precisato, sempre con specifico pag. 12 di 26 riferimento alla responsabilità ex art. 2087 cod.civ., che “ai sensi dell'art. 1218 c.c., in linea con quanto affermato in generale nell'interpretazione di tale norma codicistica da Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533 nonché secondo quanto applicato nello specifico dalla giurisprudenza recente di questa sezione (cfr. Cass. 13 agosto 2008 n. 21590), grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare l'esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e pertanto di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misura per evitare il danno”. In definitiva il peculiare contributo fornito da Cass. 12241/2015 cit. è costituito dalla precisazione che l'inadempimento, che il lavoratore creditore ha l'onere di allegare, non può essere un inadempimento qualsiasi, ma deve essere un inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale, che egli ha l'onere di effettuare, deve potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 cod.civ.. Più di recente una pronuncia (Cass. 6.11.2019, n. 28516) – richiamando l'orientamento (Cass. 26.4.2017, n. 10319; Cass. 2.7.2014, n. 15082; Cass. 25.5,.2006, n. 12445;), secondo cui gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere modulati a seconda che le misure di sicurezza siano espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante, in relazione a una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod.civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione della misura di prevenzione nominata, in cui consiste, a suo dire, l'inadempimento del datore, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel dimostrare l'inesistenza dei fatti allegati dal lavoratore;
nel secondo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in cui consiste la colpa generica, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel provare di aver adottato comportamenti specifici, che, sebbene non individuati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze pag. 13 di 26 sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti – ha statuito che la nocività dell'ambiente di lavoro, che il lavoratore ha l'onere di allegare, consiste nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa. Qualora la causa della mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza rimanga ignota, il sistema della distribuzione degli oneri probatori, ponendo a carico del datore di lavoro danneggiante l'onere di provare (o l'adempimento o) che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile, prescrive che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico del debitore oggettivamente inadempiente danneggiante (Cass. 17.2.2014, n. 3612; Cass. 3.2.2011, n. 2559;) e, quindi, nel caso di danno astrattamente derivante dalla mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza, a carico del datore di lavoro (Cass. 24.2.2006, n. 4184). In definitiva, alla luce di questi insegnamenti, può sinteticamente concludersi che: A) sul lavoratore infortunato, che agisce a tutela del diritto alla sicurezza ex art. 2087 cod.civ., grava l'onere:
1) di provare l'esistenza (a) del titolo contrattuale da cui scaturisce l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ.; (b) del danno subito, (c) del nesso causale tra lo svolgimento della prestazione e il danno, nonché
2) di allegare i fattori di rischio ai quali era esposto in ragione delle modalità della prestazione lavorativa e l'inadempimento del datore di lavoro astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, consistente nella violazione o della misura di prevenzione nominata o dei canoni dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in osservanza dei quali il datore è tenuto a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei lavoratori B) sul datore di lavoro presunto danneggiante (e sui soggetti titolari di posizioni di garanzia) grava l'onere di dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza, o osservando le misure di prevenzione nominate o adottando comportamenti che, sebbene non specificati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti, vale a dire che l'eventuale danno non è riconducibile al suo pag. 14 di 26 inadempimento, oppure che l'eventuale inadempimento non è stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno o che le prestazioni in cui consisteva l'adempimento sono divenute impossibili per causa a lui non imputabile. Qualora la causa dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal lavoratore danneggiato rimanga ignota, il datore di lavoro danneggiante non ha assolto gli oneri probatori a suo carico e quindi risponde del risarcimento di quel danno. Ciò posto in punto di diritto, ritiene la Corte che il Tribunale di Reggio Emilia abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi giuridici, dando corretto rilievo alle fonti di prova acquisite in prime cure e da ritenersi maggiormente attendibili. Il Giudice a quo, infatti, nella gravata sentenza ha correttamente riportato le dichiarazioni dei testi e , unici presenti nelle vicinanze del Sig. ES Tes_2
al momento dell'infortunio, i quali hanno correttamente dichiarato di CP_1 non aver visto il momento esatto dell'infortunio ma hanno fornito una dettagliata rappresentazione della prassi aziendale, nota e condivisa dai superiori gerarchici del Sig. , in essere nei giorni dell'infortunio del Sig. . CP_1 CP_1
In particolare, sono stati, entrambi i testi, in grado di chiarire le modalità operative necessarie alla realizzazione dei prodotti del reparto di pasticceria (c.d. “bagna”). Di particolare rilevanza, e certamente dirimente, è la circostanza spiegata dai testi del mancato funzionamento di una piastra riscaldante. Circostanza che ha posto il Sig. “nella necessità e condizione di dover sollevare con le proprie CP_1 braccia il cestello piccolo con un notevole peso”. Orbene, dalle deposizioni dei testi e è possibile desumere ES Tes_3 1 Il teste , alle specifiche domande: “Vero che in particolare, il Sig. avrebbe dovuto Testimone_4 CP_1 preparare la c.d. “bagna” per i babà che richiede di scaldare, fino a 50/60 gradi, dell'acqua e zucchero l'aggiunta eventualmente di rum, per poi immergervi i dolci ?” e “Vero che tale operazione si doveva svolgere posizionando una pentola piena d'acqua, con l'aggiunta di zucchero, su un apposito fornello per poi scaldare liquido fino a raggiungere il completo scioglimento dello zucchero ed immergere i dolci senza la necessità spostare la pentola ?” ha risposto affermativamente ed il teste ha, inoltre, precisato che “è vero quando Tes_2 c'era il fornello funzionante questa era la procedura”. La circostanza del guasto al fornello era ben nota ai responsabili del punto vendita di Casalgrande CP_2 (RE). A specifica domanda: “Vero che poiché tale fornello era guasto, da oltre 30 giorni, tale operazione veniva portata a termine, dagli addetti alla pasticceria, con altre modalità: veniva utilizzato, per scaldare la bagna, pag. 15 di 26 logicamente, quantomeno in via presuntiva, la rispondenza al vero di quanto riferito dall'allora ricorrente, odierno appellato, circa la dinamica dell'infortunio da lui subito e circa le omissioni di sicurezza imputabili alla società datrice di lavoro. Va, quindi, qui ribadita la conclusione a cui è pervenuto sul punto il Giudice di prime cure, secondo cui: “A fronte di quanto accertato, appare evidente che le lesioni riportate dal lavoratore devono essere qualificate come danni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in quanto la “ non ha provveduto né all'adozione delle Controparte_2 misure di sicurezza necessarie, tantomeno al controllo sulla loro applicazione ed osservanza, rendendosi dunque inadempiente rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c.”. Tale conclusione, peraltro, non è inficiata dalle deposizioni testimoniali di
[...]
(caporeparto del punto vendita all'epoca dell'infortunio per cui è causa), CP_7
e (ex dipendente responsabile della panetteria pasticceria di Testimone_5
al momento dell'assunzione dell'odierno appellato), entrambi non CP_2 presenti al momento dell'evento ed astrattamente co-responsabili per quanto accaduto (il primo per non aver adeguatamente vigilato sulla corretta osservanza delle procedure di sicurezza a suo dire utilizzate nel corso delle lavorazioni aziendali, il secondo per non aver adeguatamente formato il lavoratore infortunato all'atto della sua assunzione), con conseguente scarsa attendibilità degli stessi. Le loro dichiarazioni, peraltro, appaiono generiche e valutative, con scarsa rilevanza della stesse. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del secondo e del
piastra che permette di fare lavorazioni con fonte di calore (accessorio dell'impastatrice “Planetaria”), scaldando la bagna nel cestello piccolo della “Planetaria” per poi, una volta pronta la bagna, sollevare il contenitore pieno liquido per metterlo sul piano di lavoro e procedere all'operazione successiva di immersione dei dolci ?” i testi e hanno rispettivamente risposto: “E' vero. Confermo che il fornello a piastra ES Tes_2 era rotto e che usavamo la resistenza dell'impastatrice per scaldare la bagna”, “E' vero. La mia posizione era attigua alla zona pasticceria e confermo che il fornello a piastra si era rotto da più di 20 giorni, per quanto ricordo, e quindi che addetti alla pasticceria dovevano usare la resistenza dell'impastatrice per scaldare la bagna”. Tale prassi era ormai accettata e consolidata in azienda. Sul medesimo capitolo il Sig. , teste di parte , si limita ad affermare che “non ero stato informato Tes_5 CP_2 del guasto del fornello” poiché, come egli afferma “non lo so. Io lavoravo nella sede di Verona”,…
pag. 16 di 26 terzo motivo di appello. Merita, poi, reiezione anche il quarto motivo di appello, rubricato “(…) Sul preteso danno, sulla CTU medico legale e sull'istanza, in subordine, di integrale rinnovazione della consulenza d'ufficio”, volto a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze della CTU medico-legale svolta in prime cure, oggetto di aspre critiche da parte della società appellante. Sul punto, rileva la Corte che la CTU medico-legale svolta in prime cure, a dispetto di quanto pretestuosamente eccepito dalla società appellante, appare il frutto di un lavoro attento, accurato e meticoloso e le conclusioni rassegnate dal perito dell'Ufficio appaiono esaustive e convincenti, nonché immuni da vizi logico- giuridici, con conseguente reiezione dell'istanza di rinnovazione della CTU svolta nel giudizio a quo. Sul punto, il Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza, a fronte di una precisa disamina dell'elaborato peritale ha osservato: << (…) Per quanto riguarda il danno, le conclusioni tratte dal CTU dott. sono assolutamente logiche, Per_2 immuni da censure, e pertanto perfettamente condivisibili e si considerano qui integralmente recepite, anche con riguardo alla durata delle singole temporanee. Per altro, il CTU ha fornito plurimi chiarimenti scritti ed integrazioni alla CTU, ed è stato convocato anche udienza per consentire un più completo contradittorio tra le parti e il Giudice, accertando che “In definitiva, il quadro lesivo evidenziato dalla risonanza magnetica alla spalla destra, è da ritenersi pre-esistente al trauma riportato;
quello a carico della spalla sinistra è da ritenersi, invece, di natura post-traumatica e quindi riconducibile al trauma de quo”. Il dott. ha, Per_2 inoltre, precisato che “L'iter clinico conseguito, ha determinato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 2 e un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale scorporabile in giorni 24 al 75%, giorni 180 al 50% e ulteriori giorni 120 al 25%” e “Si ritiene che tali postumi, …, siano complessivamente quantificabili, a titolo di danno biologico permanente, nella misura del 16% (sedici per cento)” e “Si ritiene che l'attuale quadro menomativo del Sig. , determini una riduzione della capacità lavorativa specifica di CP_1 panettiere/pasticcere e, più in generale, di operaio alimentarista, nella misura del 15%”. A seguito di richiesta delle difese delle parti convenute, il Dott. , Per_2
pag. 17 di 26 all'udienza del 09.06.2023, affermava: “Ribadisco che la rilettura delle indagini diagnostiche conferma la lesività di natura post traumatica a carico della spalla sinistra e non della spalla destra. Non sono documentabili preesistenze di rilievo anatomo – funzionale”. Successivamente, il Dott. ha integrato la propria consulenza tecnica Per_2 medico-legale: “All'esito della rilettura delle immagini oggetto della presente indagine, era possibile confermare integralmente quanto già riportato nella consulenza d'ufficio. In particolare: il quadro lesivo evidenziato dalla risonanza magnetica alla spalla destra, è da ritenersi pre-esistente al trauma riportato;
quello a carico della spalla sinistra è da ritenersi, invece, di natura post- traumatica, e quindi riconducibile al trauma de quo.”. Per altro, in data 12.01.2024, presso la U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Carpi, in presenza dei consulenti delle parti collegati da remoto, si procedeva all'ennesima rilettura delle immagini radiologiche della spalla oggetto dell'infortunio lavorativo. All'esito di questa rilettura, il Dott. ha Per_2 confermato integralmente quanto già riportato nella propria consulenza d'ufficio circa l'assenza di pre-esistenze di rilievo a carico della spalla oggetto dell'infortunio lavorativo. La rilettura delle immagini ha confermato la presenza di minime alterazioni degenerative a carico di componenti steo-tendinee ma prive di rilievo anatomico
– funzionale. (…) >>. Queste puntuali considerazioni, nella piena condivisione di questa Corte, sono integralmente richiamate e ribadite in questa sede a confutazione delle censure articolate dalla società appellante con il quarto motivo di appello. Tali censure, del resto, si concretizzano in una “sterile” riproposizione in questa sede di argomentazioni già svolte nel giudizio a quo e puntualmente disattese dal CTU. Si osserva, peraltro, che l'assenza di pre-esistenze di rilievo a carico della spalla oggetto dell'infortunio lavorativo trova ulteriore elemento di conferma nella dinamica del sinistro, che vedeva il sig. cimentarsi nel Controparte_1 sollevamento di un oggetto di peso rilevante come dichiarato dei testi e ES
, unici presenti nelle vicinanze del lavoratore appellato al momento Tes_2 dell'infortunio. Si ricorda, poi, quanto alla “consistenza” delle censure mosse dalla società pag. 18 di 26 appellante alla CTU di prime cure, che la Suprema Corte di Cassazione in alcune pronunce ha evidenziato che : “……….qualora il Giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del C.T.U., affinché sia denunciabile in Cassazione il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano nella sentenza, si sostanzino in carenze e deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso attribuito dalla parte .” (Cass. 22707 del 8.11.2010) Nel caso di specie, gli asseriti vizi della consulenza del Dr. denunciati da Per_2 si concretizzano, per usare le parole della Suprema Corte, “in semplici CP_8 difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso” attribuito dall'odierna parte appellante, con conseguente inammissibilità, oltre che infondatezza, di tali censure. A tanto consegue la reiezione anche del quarto motivo di appello. Parimenti destituito di fondamento risulta essere il quinto motivo di appello, a mezzo del quale la società appellante ha censurato la sentenza gravata, per asserito di “Vizio di extra petitum ed eccessiva liquidazione del danno” “… avendo il Giudice di prime cure concesso al ricorrente un importo di gran lunga superiore a quello ab ovo prospettato proprio da controparte”. In realtà, per escludere la sussistenza di qualsivoglia vizio di extra petitum, è sufficiente leggere attentamente le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del giudizio dall'odierno appellato, il quale chiedeva al Tribunale di Reggio Emilia di: “(…) - accertare la responsabilità della TÀ “ , P. Controparte_2
IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in P.IVA_4
Lugagnano di Sona (VR), Via Friuli, 5, ex art. 2087, nella causazione dell'infortunio del 07.01.2017 occorso al Sig. ; Controparte_1
- condannare, conseguentemente, la TÀ “ , P. IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in P.IVA_4
Lugagnano di Sona (VR), Via Friuli, 5, al risarcimento dei danni tutti patiti dal Sig. nella misura che risulterà dovuta in corso di causa; Controparte_1
- in ogni caso con vittoria delle competenze di causa, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge”. pag. 19 di 26 Ciò posto, è di palmare evidenza che il danno esposto nel ricorso introduttivo del giudizio aveva tenuto conto solamente delle valutazioni medico-legali iniziali espresse sui postumi patiti dal lavoratore infortunato. Ogni voce risarcitoria è stata, poi, specificata dall'allora ricorrente nelle note conclusionali alla luce delle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa. Così facendo, il lavoratore, odierno appellato, non ha posto in essere alcuna illegittima mutatio libelli, così come eccepito da parte appellante, ma si è limitato a precisare una domanda risarcitoria tempestivamente formulata in causa. Nel rito del lavoro, infatti, una domanda risarcitoria genericamente proposta può essere precisata nel corso del giudizio, anche oltre i termini previsti per le preclusioni istruttorie, purché non si configuri una domanda nuova. La precisazione può avvenire attraverso memorie integrative o istanze al giudice, purché sia rispettato il principio del contraddittorio e non si alteri l'oggetto della controversia. In pratica, se inizialmente la domanda di risarcimento viene formulata in modo ampio, il ricorrente può, nel corso del processo, chiarire e specificare meglio i fatti, il danno subito e la quantificazione del risarcimento, sempre che tali precisazioni non introducano un nuovo petitum o una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta. Nel caso di specie, svolgendo le precisazioni qui contestate, la difesa del lavoratore infortunato non ha introdotto un nuovo petitum o una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta. Inoltre, tali precisazioni contenute nelle note autorizzate depositate telematicamente in data 27/05/2024, sono state sottoposte al contraddittorio delle parti nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Reggio Emilia in data 30/08/2024, senza che sul punto la difesa dell'odierna società appellante abbia sollevato eccezioni, decadendo, quindi, dal potere di farlo anche in questa sede. In ragione di quanto sopra esposto, anche il quinto motivo di appello va respinto. Meritevole di reiezione appare anche il sesto motivo di appello, a mezzo del quale la società appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto in favore del lavoratore appellato la sussistenza di un rilevante danno patrimoniale. In proposito si osserva che è principio consolidato e condivisibile quello secondo pag. 20 di 26 il quale l'accertamento dell'esistenza di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità di lavoro specifica non comporta automaticamente l'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione del reddito in quanto occorre anche la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità di lavoro specifica si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (v. tra le altre, Cass. n. 4493/2013; Cass. 3290/2013), con la specificazione che l'onere di allegazione e prova in tale senso incombe ovviamente sul soggetto che chiede il risarcimento del danno (v., tra le altre, Cass. n. 2329/2004; Cass. n. 2062/2010). Orbene, nel caso di specie, il CTU nominato in prime cure ha puntualmente accertato, con conclusioni condivise da questa Corte (si veda motivazione di reiezione del quarto motivo di appello), la sussistenza in capo all'allora ricorrente di una “riduzione della capacità lavorativa specifica di panettiere/pasticcere e, più in generale, di operaio alimentarista, nella misura del 15%”. Va, poi, osservato che il Sig. , a seguito ed in presumibile conseguenza CP_1 dell'infortunio per cui è causa, non riusciva a rientrare al lavoro e veniva licenziato, in data 30.06.2018, per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per assenza dovuta a malattia (dal 14.12.2017 al 30.06.2018) – fatto quest'ultimo non oggetto di contestazione fra le parti. Tale stato di disoccupazione, poi, si protraeva durante tutto il giudizio a quo, secondo quanto puntualmente allegato dalla difesa dell'odierno appellato nelle note conclusionali depositate in prime cure, con asserzioni non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Nel caso di specie, quindi, ricorrono entrambi i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per pervenire al riconoscimento giudiziale del danno alla capacità di lavoro specifica, ossia l'esistenza di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità di lavoro specifica, accertata dalla CTU medico-legale in atti e la conseguente contrazione del reddito professionale del lavoratore appellato. Al riguardo, va osservato, infine, che il Giudice di prime cure nell'operare la liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica ha fatto corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal Quaderno 41, criteri per la determinazione del danno, del CSM, molto utilizzati in giurisprudenza, senza che pag. 21 di 26 su questo specifico aspetto siano stati sollevati motivi di doglianza. In ragione di quanto appena esposto, anche il sesto motivo di appello va accolto. Per quanto concerne il settimo motivo di appello, rubricato “Sugli errori nella liquidazione del (contestato) danno” si osserva che lo stesso risulta solo in parte fondato. Per quanto concerne il riconoscimento, operato nella sentenza gravata, in favore del lavoratore appellato di interessi legali e rivalutazione monetaria, risulta irrilevante il difetto di una specifica richiesta sul punto nel libello introduttivo del giudizio. L'espressa richiesta di riconoscimento del pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali , infatti, è superflua essendo gli stessi dovuti ex lege: l'art. 429 c.p.c. al terzo comma prevede infatti che “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, <<… l'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi >> (così Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 luglio 2020 n. 13624), la locuzione “crediti di lavoro”, in altri termini, “include anche i crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro” (così Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7067). Ciò detto circa l'infondatezza della prima doglianza di cui al settimo motivo di appello, per il resto, le censure sollevate da con tale motivo di gravame Parte_1 risultano corrette e giuridicamente fondate, tant'è che lo stesso appellato sul punto non ha svolto concrete repliche. Ed invero, la società appellante ha dedotto in maniera convincente che: << (…) nel dispositivo il Tribunale, con una formula invero criptica, condannava “
[...]
a risarcire i danni patrimoniali non patrimoniali subiti dal ricorrente CP_2 che si quantificano in complessivi € 139.891,54 oltre ad accessori di legge” (pag. 9 sentenza). pag. 22 di 26 Detto ciò, si rileva che il Tribunale, così opinando, ha commesso un triplice errore. In prima battuta, va detto che un danno biologico del 16% per un soggetto di anni 52 corrisponde (n.d.r. secondo le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 utilizzate dal Giudice a quo) ad € 39.703,00, in luogo dei 44.789,00 € concessi dal Tribunale (…). Altresì, il Giudice di prime cure non ha considerato che, prima della applicazione della “rivalutazione monetaria e interessi legali”, relativa al danno non patrimoniale (…), era comunque preliminarmente necessario devalutare il valsente risarcitorio, liquidato dal Tribunale secondo i parametri attuali, alla data del sinistro, ovverosia al 07.01.2017, e solo allora applicare, sull'importo così devalutato, la rivalutazione annuale e, sull'importo annualmente rivalutato, gli interessi. Quindi, in sostanza, ad € 44.789,00, (in realtà l'importo corretto ammonterebbe, come detto, ad € 39.703,00 …) liquidati all'attualità, corrispondono € 37.511,00 all'epoca del fatto. Su tale importo, (€ 37.511,00), ovverosia sul risarcimento attuale devalutato al momento del sinistro, occorrerà poi applicare gli interessi sulle somme annualmente rivalutate. Diversamente opinando il conseguirebbe un indebito arricchimento, CP_1 visto che otterrebbe un quid pluris, a titolo di rivalutazione, su un importo già attualizzato, (e dunque già rivalutato), alla data della sentenza. In altre parole il ricorrente conseguirebbe una doppia rivalutazione, oltre al fatto che anche la traduzione nummaria degli interessi sarebbe ingiustamente superiore visto che il saggio verrebbe applicato ad un capitale rivalutato due volte. Infine, il Giudice parrebbe aver concesso al ricorrente gli interessi e la rivalutazione – ancorché come detto mai richiesti dal - sia sul danno CP_1 biologico (ma, come detto, senza operare la necessaria devalutazione), sia sul danno patrimoniale permanente. Ma se, come noto, l'importo liquidato dal Tribunale per tale supposto pregiudizio rappresenta la attualizzazione (mediante opportuno tasso di sconto) di un danno futuro, visto che trattasi della capitalizzazione di una (presunta) rendita futura non più effettivamente conseguibile dal danneggiato, non si vede proprio come possano esser riconosciuti, su tale importo, gli interessi, a maggior ragione dalla data del preteso evento infortunistico. Infatti trattasi di importi che, al momento pag. 23 di 26 dell'evento, non erano ancora nella sua disponibilità in quanto manifestazione di una disponibilità futura. In altre parole, si vorrebbero riconoscere al danneggiato gli interessi, ovverosia il prezzo per non aver conseguito immediatamente la disponibilità di una somma di denaro, in relazione ad un valsente risarcitorio che, tuttavia, non era ancora nella sua disponibilità ma che rappresentava una mera aspettativa. (…) >>. Queste considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici, nella piena condivisione di questa Corte, sono qui richiamate e ribadite e comportano il parziale accoglimento del settimo motivo di appello. In conclusione, alla luce di quanto sopra osservato, i danni patiti dal sig. CP_1
devono essere riliquidati nella maniera seguente:
[...]
- inabilità temporanea totale gg. 2 x € 124,00 (con aumento del 25% in considerazione della pluralità di esami e visite cui il Sig. si è dovuto CP_1 sottoporre = € 248,00;
- invalidità temporanea parziale al 75% gg. 24 x € 93,00 = € 2.232,00
- invalidità temporanea parziale al 50% gg. 180 x € 62,00 = € 11.160,00 - invalidità temporanea parziale al 25% gg. 120 x € 31,00 = € 3.720,00
- danno biologico permanente 16% € 39.703,00
- spese mediche € 488,00 (cfr. la nota del Dott. . Per_3
Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica di operaio alimentarista, l'incapacità di lavoro determinata dal CTU è pari al 15%. Quindi, considerato il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di 52 anni al momento dell'infortunio (17,6290), applicabile come da più recente giurisprudenza e la retribuzione annua di € 27.346,00 (al momento dell'infortunio) indicata in atti e non contestata dalle convenute e aumentata, dovendosi considerare incrementi futuri ad € 35.000,00, il danno patrimoniale permanente, al cui risarcimento il ricorrente ha diritto, ammonta ad € 92.552,25 (€ 35.000,00 x 15 x 17,6290 / 100). Alla somma complessiva di € 149.615,25 dovrà sottrarsi l'importo di € 15.297,71 che , sede di Reggio Emilia, ha già corrisposto al ricorrente a titolo di danno CP_9 biologico residuando così la somma complessiva di € 134.317,54. A tale somma, poi, dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi nei termini sopra indicati. pag. 24 di 26
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va accolto, con statuizioni come da dispositivo, Parte_1 limitatamente al settimo motivo e rigettato quanto al resto. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in base alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e Parte_1 [...] vanno condannate, in solido fra loro, a rifondere al lavoratore CP_2 infortunato, odierno appellato, le spese di entrambi i gradi del giudizio che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore infortunato). Le spese di lite sostenute da e da sono invece integralmente CP_2 CP_4 compensate tra le parti in questione, a fronte della soccombenza di entrambe. Le spese della CTU medico-legale svolta in prime cure, già liquidate con decreto del Tribunale di Reggio Emilia in atti, sono poste in via definitiva a carico di e in parti uguali fra loro, Parte_1 Controparte_2 stante la loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento del settimo motivo di appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, condanna Controparte_2
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal lavoratore,
[...] odierno appellato, che si quantificano in complessivi € 134.317,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- rigetta, quanto al resto, l'appello proposto da Parte_1
- condanna e in solido fra Parte_1 Controparte_2 loro, a rifondere al lavoratore infortunato, odierno appellato, le spese di entrambi i gradi del giudizio (quantificate, quanto al primo grado, in € 8.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, ad IVA, CPA e CU, e, per il secondo grado, in € 5.000,00 a titolo di compenso pag. 25 di 26 professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, ad IVA, CPA) ed a rifondere le spese di CTP nell'importo sostenuto;
- pone le spese della CTU medico-legale svolta in prime cure, già liquidate con decreto del Tribunale di Reggio Emilia in atti, in via definitiva e solidale a carico di e Parte_1 Controparte_2
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 26 di 26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 632/2024 RGA avverso la sentenza n. 300/2024 R.S. del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione lavoro emessa e pubblicata in data 30/08/2024, a definizione del giudizio n. 420/2021 RG, non notificata;
avente ad oggetto: infortunio sul lavoro;
promossa da: P.I. C.F. , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del procuratore ad negotia Dott. munito dei poteri Parte_2 di rappresentanza legale in forza di procura speciale del 17.02.2023 in autentica Notaio dott. di Bologna ai nn. 97396/12531 di rep./racc., Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni Zambelli, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellante;
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Riccò ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Emilia (RE); appellato;
e contro pag. 1 di 26 (P.IVA e C.F. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_3
Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, sig. CP_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio Damoli, Osvaldo Cantone,
[...]
Alessandra Testi e Cristiana Borghetti, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima sito in Bologna, Via Oberdan 26; appellata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono adeguatamente sintetizzati nello spiegato atto di gravame, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., notificato alla
adiva il Tribunale di Reggio Emilia per Controparte_2 Controparte_1 ottenere il risarcimento di pretesi danni che, a suo dire, sarebbero conseguenza di un infortunio, assertivamente avvenuto in data 07.01.2017, che il ricorrente intendeva ascrivere a responsabilità datoriale della . CP_2
In particolare, il ricorrente sosteneva di essersi infortunato all'atto di sollevare un recipiente contenente un preparato per prodotti dolciari, (c.d. “bagna”), e riteneva che la fosse responsabile di tale evento per aver “omesso di CP_2 esercitare idonea vigilanza atta ad impedire la formazione di prassi contraria alle corrette modalità di utilizzo della strumentazione in dotazione ai dipendenti” e per aver altresì “omesso di riparare gli ausilio guasti” (ricorso, pag. 11). Si costituiva la resistente , contestando integralmente la pretesa CP_2 risarcitoria del ed estendendo il contraddittorio al proprio assicuratore CP_1 per la RC., ovverosia la deducente Compagnia di Assicurazioni, che si costituiva (…) e che, parimenti, contestava la pretesa risarcitoria del ricorrente sotto ogni profilo. Espletata l'istruttoria – testi e CTU medico legale, con integrazione della stessa e, altresì, con comparizione da remoto del CTU a chiarimenti, il Tribunale di Reggio Emilia in data 30.08.2024 emetteva sentenza con la quale, in accoglimento del ricorso, accertata la responsabilità della per la verificazione CP_2
pag. 2 di 26 dell'infortunio, condannava quest'ultima al risarcimento dei lamentati danni nella misura di € 139.891,54, oltre accessori, con obbligo di manleva da parte di
oltre al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Parte_1 quantificate in € 8.000,00, maggiorati di Cpa ed Iva, con compensazione delle spese tra la e e costo della CTU a carico della resistente”. CP_2 Parte_1
Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella menzionata sentenza, dopo aver sintetizzato lo svolgimento del giudizio e riepilogato i principi di diritto regolanti la materia degli infortuni sul lavoro, ha ritenuto che “l'istruttoria svolta ha permesso di accertare con ragionevole probabilità, che i fatti prospettati dal lavoratore si siano effettivamente svolti con le descritte modalità” e su tale premessa è pervenuto alla conclusione che << (…) le lesioni riportate dal lavoratore devono essere qualificate come danni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in quanto la
“ non ha provveduto né all'adozione delle misure di Controparte_2 sicurezza necessarie, tantomeno al controllo sulla loro applicazione ed osservanza, rendendosi dunque inadempiente rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c. […] >>; liquidando, poi, i danni patiti dal lavoratore in conseguenza dell'infortunio per cui è causa in base alle risultanze dell'espletata CTU e ponendone il pagamento a carico della Compagnia Assicurativa terza chiamata, che non aveva contestato in corso di giudizio l'operatività della polizza RC stipulata con la Controparte_2
Con ricorso depositato telematicamente in data 08/10/2024,
[...] ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, Parte_1 chiedendo che questa Corte voglia: “contrariis reiectis:− in via preliminare, disporre anche inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i gravi motivi esposti al punto 1 del presente atto;
− In accoglimento dei motivi di gravame esposti nel presente atto, riformare in ogni sua parte la sentenza n. 300/24 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, sezione lavoro, resa a definizione del giudizio RG 420/21, e rigettare la domanda risarcitoria formulata da , in quanto infondata, sia in fatto che Controparte_1 in diritto, ovvero comunque non provata;
− In estremo subordine, ed in accoglimento degli ulteriori motivi di gravame, disporre una riduzione del valsente risarcitorio in favore di;
− Controparte_1
pag. 3 di 26 In subordine, ed in via istruttoria, disporre la rinnovazione integrale della CTU medico legale. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio” A fondamento delle suesposte conclusioni, la società appellante ha articolato sette distinti motivi di gravame rubricati rispettivamente: “1° Motivo – Motivazioni trascritte dalla comparsa conclusionale avversaria”; “2° Motivo – Assenza di prova sul preteso evento e sul nesso causale”; “3° Motivo – Insussistenza di profili di responsabilità della ”; “4° Motivo – Sul preteso danno, sulla CP_2
CTU medico legale e sull'istanza, in subordine, di integrale rinnovazione della consulenza d'ufficio”; “5° Motivo – Vizio di extra petitum ed eccessiva liquidazione del danno”; “6° Motivo - Insussistenza del danno patrimoniale”; “7° Motivo – Sugli errori nella liquidazione del (contestato) danno”. Con il primo motivo di impugnazione, la società appellante ha eccepito il difetto di motivazione della pronuncia gravata in quanto consistente, per buona parte, in una mera ricopiatura della comparsa conclusionale del lavoratore, odierno appellato. Con gli ulteriori motivi di impugnazione, invece, la società appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza gravata le prospettazioni già svolte nel corso del giudizio a quo, sia in relazione all'an debatur che in relazione al quantum debeatur. Con specifico riferimento alla spiegata inibitoria, la società appellante ha affermato la sussistenza sia del fumus boni iuris, con espresso richiamo ai motivi di appello, sia del periculum in mora, ravvisato nel concreto pericolo di irripetibilità delle somme liquidate da Tribunale di Reggio in caso di accoglimento del gravame, tenuto conto che il sig. , come da sua espressa ammissione, “è a tutt'oggi CP_1 ancora privo di occupazione” (note conclusive ricorrente, pag. 11). Il sig. , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato Controparte_1
l'ammissibilità e la fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) dichiarare inammissibile, improcedibile e manifestamente infondato e comunque rigettare l'Appello proposto dalla (P.I. Parte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, avverso la Sentenza n. 300/2024 pubbl. il 30.08.2024, R.G. n. 420/2021, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, con l'integrale conferma della pag. 4 di 26 Sentenza stessa. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite, anche in relazione alla fase cautelare. (…)”. La ritualmente costituitasi in giudizio, ha argomentato a Controparte_2 sostegno della fondatezza dei motivi di gravame proposti dalla propria compagnia assicurativa, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) Nel merito In via principale: in riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, n. 300/2024 resa inter-partes in data 30.08.2024, accogliersi anche per le ragioni esposte nella presente sede le conclusioni di merito in via principale ed in via subordinata ed istruttorie già svolte nel I grado di giudizio. In via subordinata: si chiede la riduzione delle somme riconosciute al sig. per le Controparte_1 ragioni tutte svolte nel presente atto, nonché nel ricorso in appello della società In ogni caso: condannarsi il sig. a restituire gli CP_4 Controparte_1 importi percepiti in forza della sentenza appellata nelle more del presente giudizio, pari alla somma di euro 788,00 a titolo 19 di spese di CTP (cfr. all. c), il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria medio tempore maturati. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. L'inibitoria proposta da trattata all'udienza del Parte_1
24/11/2025, è stata dichiarata inammissibile ex art. 431 c.p.c. con Ordinanza emessa in pari data, non avendo il lavoratore principiato alcuna azione esecutiva. Ricostituitosi il contraddittorio, il procedimento è stato istruito sulla scorta del compendio probatorio acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dei motivi di gravame formulati da per asserita violazione dell'art. 434 c.p.c., nel testo applicabile ratione Parte_1 temporis, in quanto a fronte di un'attenta lettura dei motivi di impugnazione in questione risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione (desumibili dalla descrizione del loro contenuto), sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434 c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena pag. 5 di 26 di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Tali principi, benché siano stati dettati dal Giudice della nomofilachia in relazione alla previgente formulazione dell'art. 434 c.p.c., ad avviso di questa Corte, sono applicabili anche in relazione alla formulazione attualmente vigente che di quella precedente mutua i tratti essenziali. Ciò doverosamente chiarito in relazione a tutti i motivi di gravame, è possibile procedere al loro specifico scrutinio. Con il primo motivo di impugnazione parte appellante ha eccepito che: “la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia sia caratterizzata da un eclatante deficit motivazionale, avendo il Giudice di prime cure redatto il provvedimento sostanzialmente “ricopiando” la comparsa conclusionale del ricorrente”, venendo così in considerazione “un vizio motivazionale che rende il provvedimento, se non radicalmente nullo, comunque meritevole di revisione critica”. Tale doglianza, ad avviso di questa Corte, non appare meritevole di accoglimento. Sul punto va richiamato il principio espresso da Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16/01/2015 n° 642 secondo cui: "Nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di pag. 6 di 26 un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti". Tale pronuncia trae origine dal ricorso per Cassazione con cui la curatela fallimentare di una società impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina, che aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando le tesi difensive della società ricorrente e facendo proprie le argomentazioni giuridiche esposte nei propri atti di causa dall in merito all'omissione di presentazione di Controparte_5 dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 contestata alla società (con conseguente accertamento induttivo del reddito prodotto per l'anno in questione). Con il primo dei ventuno motivi di ricorso, la curatela fallimentare della società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli articoli 132 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, affermando che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione, “essendo quella esposta in sentenza meramente apparente in quanto costituita esclusivamente dalla integrale riproduzione delle controdeduzioni depositate dall' nel giudizio d'appello, senza Parte_3 alcuna autonoma valutazione da parte del giudicante e comunque in assenza di una anche sintetica esplicitazione delle ragioni della totale adesione del medesimo alle tesi dell' ”. Controparte_5
La quinta sezione della Cassazione, cui il ricorso era stato assegnato, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, in considerazione delle possibili ripercussioni della decisione nel sistema della giustizia civile e tributaria, nonché della necessità di una valutazione di principi di rilevanza costituzionale ai fini del decidere. Le Sezioni Unite, dunque, hanno affrontato il problema della validità di una sentenza che si limiti a riportare le tesi difensive di una delle parti, facendole proprie senza motivare in ordine alla scelta della propria adesione, attraverso un complesso iter logico-giuridico che sfiora, anche solo incidentalmente, questioni di semantica e sottesi problemi sociologici nella concezione del processo e della sentenza quale suo naturale esito. La Suprema Corte, in primo luogo, afferma la necessità di togliere ambiguità al termine stesso di “sentenza”, rivendicando la peculiarità che questo termine ha nel linguaggio giuridico. Se sentenza, nel processo, è e non può che essere esposizione delle ragioni di una decisione, le suggestioni culturali e le valenze extraprocessuali pag. 7 di 26 che alla sentenza sono state attribuite hanno finito per farne, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, non solo parametro della quantità e qualità del lavoro del giudice, ma anche misura dell'aspettativa generale di giustizia. Orbene, ritiene il Supremo Collegio che per fornire una risposta al quesito di diritto sollevato occorre prescindere da questi significati ulteriori di sentenza, riconducendo il ragionamento nello sola e pregnante dimensione del diritto. Procedendo su tale percorso, infatti, si afferma che la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo e pertanto non soggiace alle regole del diritto d'autore; la sentenza, infatti, “non viene in considerazione per l'ordinamento come opera letteraria bensì quale espressione di una funzione dello Stato” e come tale deve essere valutata. Se dunque, in linea di principio, una sentenza che non sia
“originale” non viola alcuna norma di diritto sostanziale, occorre verificare se vi siano norme processuali che impongano al giudice originalità nei contenuti della decisione. Nel farlo, le Sezioni Unite partono dall'esame dell'art. 361 del codice di rito del 1865, che vietava la motivazione per relationem non già per garantire la riferibilità dello scritto al giudice che l'aveva emessa, bensì per facilitare alle parti la comprensione dei motivi della decisione che li riguardava. Passando all'esame del codice di rito vigente, le Sezioni Unite offrono una carrellata dei principi dettati in tema di redazione della sentenza, giungendo alla conclusione che nessuna norma ne impone o anche solo ne auspica l'originalità dei contenuti, rilevando per contro come la tendenza legislativa degli ultimi anni sia stata quella di favorire la brevità e la concisione delle sentenze e, in ultima analisi, dei processi. Restano dunque da verificare, nell'esame delle fonti in materia, i principi giurisprudenziali espressi dalla stessa Corte di Cassazione;
anche qui le Sezioni Unite offrono una carrellata di quelle che sono state le decisioni più significative in tema di requisiti e caratteri della sentenza, dall'ammissibilità di una motivazione per relationem o del mero riferimento alla conforme giurisprudenza di legittimità, alla possibilità per il giudice di merito di non dare atto di tutte le prove e le tesi difensive proposte (proprio al fine di produrre una decisione concisa nell'esposizione di fatto e diritto) o di non giustificare la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (laddove manchino specifiche contestazioni delle parti in merito alle medesime) fino alla legittimità di una pag. 8 di 26 sentenza redatta su un modulo, purché in modo tale da dare contezza della specificità del caso in esame.
“Funzionalità, flessibilità e deformalizzazione” sono dunque, per la Corte di legittimità, le parole d'ordine cui devono ispirarsi i giudici di merito nella redazione delle decisioni conclusive del giudizio. Proprio per tale motivo, dunque, il Giudice della nomofilachia ritiene che il problema di fondo non sia l'originalità o meno dei contenuti della sentenza ed, in ultima analisi, se la stessa possa costituire un mero “copia-incolla” degli scritti difensivi;
ciò che conta non è indagare la paternità dei contenuti espressi nella sentenza, bensì verificare se tali contenuti possano essere attribuiti al giudice (quale espressione del suo potere decisorio) e se nella loro forma espositiva rispettino i caratteri di logicità e solidità giuridica. Occorrerà pertanto, in base ai principi generali propri dell'ordinamento processualcivilistico, che la motivazione risulti sufficiente ed idonea a sostenere la decisione. Né la scelta del giudice di fare propria la voce di uno dei soggetti del processo violerebbe il principio costituzionale di imparzialità e terzietà, posto che il suddetto principio deve essere letto come “indifferenza alle sorti ed all'esito del processo, risolvendosi nella mancanza di presupposti (soggettivi, oggettivi, psicologici) idonei a condizionare il contenuto della decisione”. Invero, le Sezioni Unite paventano il rischio che le “sentenze collage” possano presentare dei vizi di motivazione, nella misura in cui sia omessa la pronuncia su talune istanze o non siano presi in considerazione taluni rilievi, concludendo però nel senso che tali vizi saranno oggetto di autonome censure relative “al contenuto oggettivo della sentenza, quindi indipendentemente dal fatto che essa sia stata redatta attraverso la ricopiatura di altri atti”. Applicando i suesposti principi, pienamente condivisi da questa Corte, al caso di specie, non può che rilevarsi come la sentenza gravata sia sorretta da una motivazione sufficiente ed idonea a sostenere la decisione assunta, a prescindere dalla sua contestata originalità. A ciò aggiungasi, per completezza espositiva, che nel provvedimento impugnato, il Giudice a quo, pur facendo proprie in larga parte le difese svolte dall'allora ricorrente nelle note conclusionali, non ha comunque mancato di illustrare le ragioni di tale condivisione, seppur in maniera estremamente sintetica. pag. 9 di 26 A tanto consegue, la reiezione del primo motivo di gravame formulato da
[...]
Controparte_6
Parimenti infondati risultano essere, ad avviso della Corte, anche il secondo (a rubricato “Assenza di prova sul preteso evento e sul nesso causale”) ed il terzo motivo di gravame (rubricato “Insussistenza di profili di responsabilità della
), da trattarsi congiuntamente in ragione della lor stretta CP_2 interconnessione logico-giuridica. Al riguardo, va osservato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte tradizionale (ex multis, anche di recente, Cass. 8.10.2018, n. 24742; Cass. 4.2.2016, n. 2209; Cass. 29.1.2013, n. 2038; Cass. 17.2.2009, n. 3788; Cass. 7.3.2006, n. 4840; Cass. 20.2.2006, n. 3650;), in tema di responsabilità ex art. 2087 cod.civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso di causalità fra l'una e l'altro; solo ove tale prova venga fornita sorge la responsabilità a carico del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, e il conseguente onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. Solo di recente la Suprema Corte ha chiarito il significato della locuzione, atecnica e piuttosto equivoca, “provare la nocività dell'ambiente di lavoro”; infatti Cass. 12.6.2015, n. 12241 ha statuito: “Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui, che il creditore di sicurezza invoca, deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..”. Quindi la Suprema Corte, pur conservando la locuzione “allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro”, in realtà sembra allinearsi a quelle pronunce (Cass. 26.6.2009, n. 15078; Cass. 13.8.2008, n. 21590;), le quali hanno già ritenuto che anche in riferimento all'obbligazione di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. trovi pag. 10 di 26 applicazione l'orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 30.10.2001, n. 13533;) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione ex art. 1218 cod.civ., secondo le quali il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ciò alla luce sia del principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile dall'art. 2697 cod.civ., in virtù del quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento, sia del principio di riferibilità o di vicinanza della prova, in forza del quale la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetta al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione). Lo conferma il richiamo che Cass. 12241/2015 cit. fa a Cass. S.U. 11.1.2008, n. 577, secondo cui, ai fini del riparto dell'onere probatorio, il danneggiato attore, quale creditore, deve limitarsi a provare il sinistro nella sua oggettività, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed il nesso causale tra i due elementi nonché ad allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato (e non qualunque inadempimento), rimanendo a carico del presunto danneggiante (quale debitore) dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante). Di conseguenza, come ha statuito Cass. 21590/2008: “La responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 cod. civ., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agiscaper il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la pag. 11 di 26 fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte successiva: ex plurimis Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). Nell'applicare tali fondamentali principi civilistici alle complesse obbligazioni scaturenti dal contratto di lavoro, in particolare alla distribuzione degli oneri probatori per la responsabilità del danno da infortunio sul lavoro, questa Corte ha ritenuto, ad es., in caso di infortunio provocato dall'uso di un macchinario, che il lavoratore deve provare il nesso causale tra uso del macchinario ed evento dannoso, restando gravato il datore di lavoro dell'onere di dimostrare di avere osservato le norme stabilite in relazione all'attività svolta, nonché di avere adottato, ex art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. 1 ottobre 2003 n. 14645, Cass. 28 luglio 2004 n. 14270); analoga soluzione in caso, ad es., di caduta accidentale di operaio edile da palazzo in costruzione, dove nessuno sostiene che tocchi al lavoratore provare l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza nell'apprestamento delle opere provvisionali. La formulazione che si rinviene in alcune pronunce di questa Corte, secondo cui il lavoratore infortunato ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di sicurezza (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184, Cass. 11 aprile 2006 n. 8386, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445, Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, 19 luglio 2007 n. 16003) non appare conforme al principio enunciato dalle Sezioni Unite (e con l'applicazione coerente che ne ha fatto questa Sezione Lavoro nei casi sopra citati), e non può pertanto più essere seguita. Il principio sopra esposto non comporta l'affermazione di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 cod. civ., nella stessa misura in cui l'allegazione del mancato pagamento di una somma di denaro non comporta una responsabilità oggettiva del debitore, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.. La colpa del danneggiante è essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile…”. Analogamente Cass. 15078/2009 ha ulteriormente precisato, sempre con specifico pag. 12 di 26 riferimento alla responsabilità ex art. 2087 cod.civ., che “ai sensi dell'art. 1218 c.c., in linea con quanto affermato in generale nell'interpretazione di tale norma codicistica da Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533 nonché secondo quanto applicato nello specifico dalla giurisprudenza recente di questa sezione (cfr. Cass. 13 agosto 2008 n. 21590), grava sul lavoratore l'onere di dedurre e provare l'esistenza della obbligazione lavorativa, del danno e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e pertanto di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misura per evitare il danno”. In definitiva il peculiare contributo fornito da Cass. 12241/2015 cit. è costituito dalla precisazione che l'inadempimento, che il lavoratore creditore ha l'onere di allegare, non può essere un inadempimento qualsiasi, ma deve essere un inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale, che egli ha l'onere di effettuare, deve potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 cod.civ.. Più di recente una pronuncia (Cass. 6.11.2019, n. 28516) – richiamando l'orientamento (Cass. 26.4.2017, n. 10319; Cass. 2.7.2014, n. 15082; Cass. 25.5,.2006, n. 12445;), secondo cui gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere modulati a seconda che le misure di sicurezza siano espressamente e specificamente definite dalla legge o da altra fonte ugualmente vincolante, in relazione a una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod.civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione della misura di prevenzione nominata, in cui consiste, a suo dire, l'inadempimento del datore, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel dimostrare l'inesistenza dei fatti allegati dal lavoratore;
nel secondo caso grava sul lavoratore l'onere di allegare la violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in cui consiste la colpa generica, mentre la prova liberatoria incombente sul datore consiste nel provare di aver adottato comportamenti specifici, che, sebbene non individuati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze pag. 13 di 26 sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti – ha statuito che la nocività dell'ambiente di lavoro, che il lavoratore ha l'onere di allegare, consiste nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa. Qualora la causa della mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza rimanga ignota, il sistema della distribuzione degli oneri probatori, ponendo a carico del datore di lavoro danneggiante l'onere di provare (o l'adempimento o) che l'inadempimento sia dovuto a causa a lui non imputabile, prescrive che le conseguenze patrimoniali negative restino a carico del debitore oggettivamente inadempiente danneggiante (Cass. 17.2.2014, n. 3612; Cass. 3.2.2011, n. 2559;) e, quindi, nel caso di danno astrattamente derivante dalla mancata attuazione dell'obbligo di sicurezza, a carico del datore di lavoro (Cass. 24.2.2006, n. 4184). In definitiva, alla luce di questi insegnamenti, può sinteticamente concludersi che: A) sul lavoratore infortunato, che agisce a tutela del diritto alla sicurezza ex art. 2087 cod.civ., grava l'onere:
1) di provare l'esistenza (a) del titolo contrattuale da cui scaturisce l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ.; (b) del danno subito, (c) del nesso causale tra lo svolgimento della prestazione e il danno, nonché
2) di allegare i fattori di rischio ai quali era esposto in ragione delle modalità della prestazione lavorativa e l'inadempimento del datore di lavoro astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, consistente nella violazione o della misura di prevenzione nominata o dei canoni dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in osservanza dei quali il datore è tenuto a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei lavoratori B) sul datore di lavoro presunto danneggiante (e sui soggetti titolari di posizioni di garanzia) grava l'onere di dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza, o osservando le misure di prevenzione nominate o adottando comportamenti che, sebbene non specificati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti, vale a dire che l'eventuale danno non è riconducibile al suo pag. 14 di 26 inadempimento, oppure che l'eventuale inadempimento non è stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno o che le prestazioni in cui consisteva l'adempimento sono divenute impossibili per causa a lui non imputabile. Qualora la causa dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal lavoratore danneggiato rimanga ignota, il datore di lavoro danneggiante non ha assolto gli oneri probatori a suo carico e quindi risponde del risarcimento di quel danno. Ciò posto in punto di diritto, ritiene la Corte che il Tribunale di Reggio Emilia abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi giuridici, dando corretto rilievo alle fonti di prova acquisite in prime cure e da ritenersi maggiormente attendibili. Il Giudice a quo, infatti, nella gravata sentenza ha correttamente riportato le dichiarazioni dei testi e , unici presenti nelle vicinanze del Sig. ES Tes_2
al momento dell'infortunio, i quali hanno correttamente dichiarato di CP_1 non aver visto il momento esatto dell'infortunio ma hanno fornito una dettagliata rappresentazione della prassi aziendale, nota e condivisa dai superiori gerarchici del Sig. , in essere nei giorni dell'infortunio del Sig. . CP_1 CP_1
In particolare, sono stati, entrambi i testi, in grado di chiarire le modalità operative necessarie alla realizzazione dei prodotti del reparto di pasticceria (c.d. “bagna”). Di particolare rilevanza, e certamente dirimente, è la circostanza spiegata dai testi del mancato funzionamento di una piastra riscaldante. Circostanza che ha posto il Sig. “nella necessità e condizione di dover sollevare con le proprie CP_1 braccia il cestello piccolo con un notevole peso”. Orbene, dalle deposizioni dei testi e è possibile desumere ES Tes_3 1 Il teste , alle specifiche domande: “Vero che in particolare, il Sig. avrebbe dovuto Testimone_4 CP_1 preparare la c.d. “bagna” per i babà che richiede di scaldare, fino a 50/60 gradi, dell'acqua e zucchero l'aggiunta eventualmente di rum, per poi immergervi i dolci ?” e “Vero che tale operazione si doveva svolgere posizionando una pentola piena d'acqua, con l'aggiunta di zucchero, su un apposito fornello per poi scaldare liquido fino a raggiungere il completo scioglimento dello zucchero ed immergere i dolci senza la necessità spostare la pentola ?” ha risposto affermativamente ed il teste ha, inoltre, precisato che “è vero quando Tes_2 c'era il fornello funzionante questa era la procedura”. La circostanza del guasto al fornello era ben nota ai responsabili del punto vendita di Casalgrande CP_2 (RE). A specifica domanda: “Vero che poiché tale fornello era guasto, da oltre 30 giorni, tale operazione veniva portata a termine, dagli addetti alla pasticceria, con altre modalità: veniva utilizzato, per scaldare la bagna, pag. 15 di 26 logicamente, quantomeno in via presuntiva, la rispondenza al vero di quanto riferito dall'allora ricorrente, odierno appellato, circa la dinamica dell'infortunio da lui subito e circa le omissioni di sicurezza imputabili alla società datrice di lavoro. Va, quindi, qui ribadita la conclusione a cui è pervenuto sul punto il Giudice di prime cure, secondo cui: “A fronte di quanto accertato, appare evidente che le lesioni riportate dal lavoratore devono essere qualificate come danni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso per esclusiva responsabilità del datore di lavoro, in quanto la “ non ha provveduto né all'adozione delle Controparte_2 misure di sicurezza necessarie, tantomeno al controllo sulla loro applicazione ed osservanza, rendendosi dunque inadempiente rispetto agli obblighi imposti dall'art. 2087 c.c.”. Tale conclusione, peraltro, non è inficiata dalle deposizioni testimoniali di
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(caporeparto del punto vendita all'epoca dell'infortunio per cui è causa), CP_7
e (ex dipendente responsabile della panetteria pasticceria di Testimone_5
al momento dell'assunzione dell'odierno appellato), entrambi non CP_2 presenti al momento dell'evento ed astrattamente co-responsabili per quanto accaduto (il primo per non aver adeguatamente vigilato sulla corretta osservanza delle procedure di sicurezza a suo dire utilizzate nel corso delle lavorazioni aziendali, il secondo per non aver adeguatamente formato il lavoratore infortunato all'atto della sua assunzione), con conseguente scarsa attendibilità degli stessi. Le loro dichiarazioni, peraltro, appaiono generiche e valutative, con scarsa rilevanza della stesse. A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, la reiezione anche del secondo e del
piastra che permette di fare lavorazioni con fonte di calore (accessorio dell'impastatrice “Planetaria”), scaldando la bagna nel cestello piccolo della “Planetaria” per poi, una volta pronta la bagna, sollevare il contenitore pieno liquido per metterlo sul piano di lavoro e procedere all'operazione successiva di immersione dei dolci ?” i testi e hanno rispettivamente risposto: “E' vero. Confermo che il fornello a piastra ES Tes_2 era rotto e che usavamo la resistenza dell'impastatrice per scaldare la bagna”, “E' vero. La mia posizione era attigua alla zona pasticceria e confermo che il fornello a piastra si era rotto da più di 20 giorni, per quanto ricordo, e quindi che addetti alla pasticceria dovevano usare la resistenza dell'impastatrice per scaldare la bagna”. Tale prassi era ormai accettata e consolidata in azienda. Sul medesimo capitolo il Sig. , teste di parte , si limita ad affermare che “non ero stato informato Tes_5 CP_2 del guasto del fornello” poiché, come egli afferma “non lo so. Io lavoravo nella sede di Verona”,…
pag. 16 di 26 terzo motivo di appello. Merita, poi, reiezione anche il quarto motivo di appello, rubricato “(…) Sul preteso danno, sulla CTU medico legale e sull'istanza, in subordine, di integrale rinnovazione della consulenza d'ufficio”, volto a censurare la sentenza gravata nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze della CTU medico-legale svolta in prime cure, oggetto di aspre critiche da parte della società appellante. Sul punto, rileva la Corte che la CTU medico-legale svolta in prime cure, a dispetto di quanto pretestuosamente eccepito dalla società appellante, appare il frutto di un lavoro attento, accurato e meticoloso e le conclusioni rassegnate dal perito dell'Ufficio appaiono esaustive e convincenti, nonché immuni da vizi logico- giuridici, con conseguente reiezione dell'istanza di rinnovazione della CTU svolta nel giudizio a quo. Sul punto, il Tribunale di Reggio Emilia nella gravata sentenza, a fronte di una precisa disamina dell'elaborato peritale ha osservato: << (…) Per quanto riguarda il danno, le conclusioni tratte dal CTU dott. sono assolutamente logiche, Per_2 immuni da censure, e pertanto perfettamente condivisibili e si considerano qui integralmente recepite, anche con riguardo alla durata delle singole temporanee. Per altro, il CTU ha fornito plurimi chiarimenti scritti ed integrazioni alla CTU, ed è stato convocato anche udienza per consentire un più completo contradittorio tra le parti e il Giudice, accertando che “In definitiva, il quadro lesivo evidenziato dalla risonanza magnetica alla spalla destra, è da ritenersi pre-esistente al trauma riportato;
quello a carico della spalla sinistra è da ritenersi, invece, di natura post-traumatica e quindi riconducibile al trauma de quo”. Il dott. ha, Per_2 inoltre, precisato che “L'iter clinico conseguito, ha determinato un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 2 e un ulteriore periodo di invalidità temporanea parziale scorporabile in giorni 24 al 75%, giorni 180 al 50% e ulteriori giorni 120 al 25%” e “Si ritiene che tali postumi, …, siano complessivamente quantificabili, a titolo di danno biologico permanente, nella misura del 16% (sedici per cento)” e “Si ritiene che l'attuale quadro menomativo del Sig. , determini una riduzione della capacità lavorativa specifica di CP_1 panettiere/pasticcere e, più in generale, di operaio alimentarista, nella misura del 15%”. A seguito di richiesta delle difese delle parti convenute, il Dott. , Per_2
pag. 17 di 26 all'udienza del 09.06.2023, affermava: “Ribadisco che la rilettura delle indagini diagnostiche conferma la lesività di natura post traumatica a carico della spalla sinistra e non della spalla destra. Non sono documentabili preesistenze di rilievo anatomo – funzionale”. Successivamente, il Dott. ha integrato la propria consulenza tecnica Per_2 medico-legale: “All'esito della rilettura delle immagini oggetto della presente indagine, era possibile confermare integralmente quanto già riportato nella consulenza d'ufficio. In particolare: il quadro lesivo evidenziato dalla risonanza magnetica alla spalla destra, è da ritenersi pre-esistente al trauma riportato;
quello a carico della spalla sinistra è da ritenersi, invece, di natura post- traumatica, e quindi riconducibile al trauma de quo.”. Per altro, in data 12.01.2024, presso la U.O. di Radiologia dell'Ospedale di Carpi, in presenza dei consulenti delle parti collegati da remoto, si procedeva all'ennesima rilettura delle immagini radiologiche della spalla oggetto dell'infortunio lavorativo. All'esito di questa rilettura, il Dott. ha Per_2 confermato integralmente quanto già riportato nella propria consulenza d'ufficio circa l'assenza di pre-esistenze di rilievo a carico della spalla oggetto dell'infortunio lavorativo. La rilettura delle immagini ha confermato la presenza di minime alterazioni degenerative a carico di componenti steo-tendinee ma prive di rilievo anatomico
– funzionale. (…) >>. Queste puntuali considerazioni, nella piena condivisione di questa Corte, sono integralmente richiamate e ribadite in questa sede a confutazione delle censure articolate dalla società appellante con il quarto motivo di appello. Tali censure, del resto, si concretizzano in una “sterile” riproposizione in questa sede di argomentazioni già svolte nel giudizio a quo e puntualmente disattese dal CTU. Si osserva, peraltro, che l'assenza di pre-esistenze di rilievo a carico della spalla oggetto dell'infortunio lavorativo trova ulteriore elemento di conferma nella dinamica del sinistro, che vedeva il sig. cimentarsi nel Controparte_1 sollevamento di un oggetto di peso rilevante come dichiarato dei testi e ES
, unici presenti nelle vicinanze del lavoratore appellato al momento Tes_2 dell'infortunio. Si ricorda, poi, quanto alla “consistenza” delle censure mosse dalla società pag. 18 di 26 appellante alla CTU di prime cure, che la Suprema Corte di Cassazione in alcune pronunce ha evidenziato che : “……….qualora il Giudice di merito si sia basato sulle conclusioni del C.T.U., affinché sia denunciabile in Cassazione il vizio di omessa e insufficiente motivazione della sentenza, è necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano nella sentenza, si sostanzino in carenze e deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non in semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso attribuito dalla parte .” (Cass. 22707 del 8.11.2010) Nel caso di specie, gli asseriti vizi della consulenza del Dr. denunciati da Per_2 si concretizzano, per usare le parole della Suprema Corte, “in semplici CP_8 difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e il valore diverso dello stesso” attribuito dall'odierna parte appellante, con conseguente inammissibilità, oltre che infondatezza, di tali censure. A tanto consegue la reiezione anche del quarto motivo di appello. Parimenti destituito di fondamento risulta essere il quinto motivo di appello, a mezzo del quale la società appellante ha censurato la sentenza gravata, per asserito di “Vizio di extra petitum ed eccessiva liquidazione del danno” “… avendo il Giudice di prime cure concesso al ricorrente un importo di gran lunga superiore a quello ab ovo prospettato proprio da controparte”. In realtà, per escludere la sussistenza di qualsivoglia vizio di extra petitum, è sufficiente leggere attentamente le conclusioni rassegnate nel libello introduttivo del giudizio dall'odierno appellato, il quale chiedeva al Tribunale di Reggio Emilia di: “(…) - accertare la responsabilità della TÀ “ , P. Controparte_2
IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in P.IVA_4
Lugagnano di Sona (VR), Via Friuli, 5, ex art. 2087, nella causazione dell'infortunio del 07.01.2017 occorso al Sig. ; Controparte_1
- condannare, conseguentemente, la TÀ “ , P. IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in P.IVA_4
Lugagnano di Sona (VR), Via Friuli, 5, al risarcimento dei danni tutti patiti dal Sig. nella misura che risulterà dovuta in corso di causa; Controparte_1
- in ogni caso con vittoria delle competenze di causa, oltre rimborso spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge”. pag. 19 di 26 Ciò posto, è di palmare evidenza che il danno esposto nel ricorso introduttivo del giudizio aveva tenuto conto solamente delle valutazioni medico-legali iniziali espresse sui postumi patiti dal lavoratore infortunato. Ogni voce risarcitoria è stata, poi, specificata dall'allora ricorrente nelle note conclusionali alla luce delle risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa. Così facendo, il lavoratore, odierno appellato, non ha posto in essere alcuna illegittima mutatio libelli, così come eccepito da parte appellante, ma si è limitato a precisare una domanda risarcitoria tempestivamente formulata in causa. Nel rito del lavoro, infatti, una domanda risarcitoria genericamente proposta può essere precisata nel corso del giudizio, anche oltre i termini previsti per le preclusioni istruttorie, purché non si configuri una domanda nuova. La precisazione può avvenire attraverso memorie integrative o istanze al giudice, purché sia rispettato il principio del contraddittorio e non si alteri l'oggetto della controversia. In pratica, se inizialmente la domanda di risarcimento viene formulata in modo ampio, il ricorrente può, nel corso del processo, chiarire e specificare meglio i fatti, il danno subito e la quantificazione del risarcimento, sempre che tali precisazioni non introducano un nuovo petitum o una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta. Nel caso di specie, svolgendo le precisazioni qui contestate, la difesa del lavoratore infortunato non ha introdotto un nuovo petitum o una causa petendi diversa da quella originariamente dedotta. Inoltre, tali precisazioni contenute nelle note autorizzate depositate telematicamente in data 27/05/2024, sono state sottoposte al contraddittorio delle parti nel corso dell'udienza tenutasi innanzi al Tribunale di Reggio Emilia in data 30/08/2024, senza che sul punto la difesa dell'odierna società appellante abbia sollevato eccezioni, decadendo, quindi, dal potere di farlo anche in questa sede. In ragione di quanto sopra esposto, anche il quinto motivo di appello va respinto. Meritevole di reiezione appare anche il sesto motivo di appello, a mezzo del quale la società appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto in favore del lavoratore appellato la sussistenza di un rilevante danno patrimoniale. In proposito si osserva che è principio consolidato e condivisibile quello secondo pag. 20 di 26 il quale l'accertamento dell'esistenza di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità di lavoro specifica non comporta automaticamente l'obbligo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione del reddito in quanto occorre anche la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità di lavoro specifica si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (v. tra le altre, Cass. n. 4493/2013; Cass. 3290/2013), con la specificazione che l'onere di allegazione e prova in tale senso incombe ovviamente sul soggetto che chiede il risarcimento del danno (v., tra le altre, Cass. n. 2329/2004; Cass. n. 2062/2010). Orbene, nel caso di specie, il CTU nominato in prime cure ha puntualmente accertato, con conclusioni condivise da questa Corte (si veda motivazione di reiezione del quarto motivo di appello), la sussistenza in capo all'allora ricorrente di una “riduzione della capacità lavorativa specifica di panettiere/pasticcere e, più in generale, di operaio alimentarista, nella misura del 15%”. Va, poi, osservato che il Sig. , a seguito ed in presumibile conseguenza CP_1 dell'infortunio per cui è causa, non riusciva a rientrare al lavoro e veniva licenziato, in data 30.06.2018, per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro per assenza dovuta a malattia (dal 14.12.2017 al 30.06.2018) – fatto quest'ultimo non oggetto di contestazione fra le parti. Tale stato di disoccupazione, poi, si protraeva durante tutto il giudizio a quo, secondo quanto puntualmente allegato dalla difesa dell'odierno appellato nelle note conclusionali depositate in prime cure, con asserzioni non oggetto di specifica e tempestiva contestazione, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Nel caso di specie, quindi, ricorrono entrambi i requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per pervenire al riconoscimento giudiziale del danno alla capacità di lavoro specifica, ossia l'esistenza di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità di lavoro specifica, accertata dalla CTU medico-legale in atti e la conseguente contrazione del reddito professionale del lavoratore appellato. Al riguardo, va osservato, infine, che il Giudice di prime cure nell'operare la liquidazione del danno alla capacità lavorativa specifica ha fatto corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dal Quaderno 41, criteri per la determinazione del danno, del CSM, molto utilizzati in giurisprudenza, senza che pag. 21 di 26 su questo specifico aspetto siano stati sollevati motivi di doglianza. In ragione di quanto appena esposto, anche il sesto motivo di appello va accolto. Per quanto concerne il settimo motivo di appello, rubricato “Sugli errori nella liquidazione del (contestato) danno” si osserva che lo stesso risulta solo in parte fondato. Per quanto concerne il riconoscimento, operato nella sentenza gravata, in favore del lavoratore appellato di interessi legali e rivalutazione monetaria, risulta irrilevante il difetto di una specifica richiesta sul punto nel libello introduttivo del giudizio. L'espressa richiesta di riconoscimento del pagamento di rivalutazione monetaria e interessi legali , infatti, è superflua essendo gli stessi dovuti ex lege: l'art. 429 c.p.c. al terzo comma prevede infatti che “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, <<… l'art. 429, comma 3, c.p.c., nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi >> (così Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 2 luglio 2020 n. 13624), la locuzione “crediti di lavoro”, in altri termini, “include anche i crediti di natura risarcitoria nascenti dal rapporto di lavoro” (così Corte di cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 12 marzo 2021 n. 7067). Ciò detto circa l'infondatezza della prima doglianza di cui al settimo motivo di appello, per il resto, le censure sollevate da con tale motivo di gravame Parte_1 risultano corrette e giuridicamente fondate, tant'è che lo stesso appellato sul punto non ha svolto concrete repliche. Ed invero, la società appellante ha dedotto in maniera convincente che: << (…) nel dispositivo il Tribunale, con una formula invero criptica, condannava “
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a risarcire i danni patrimoniali non patrimoniali subiti dal ricorrente CP_2 che si quantificano in complessivi € 139.891,54 oltre ad accessori di legge” (pag. 9 sentenza). pag. 22 di 26 Detto ciò, si rileva che il Tribunale, così opinando, ha commesso un triplice errore. In prima battuta, va detto che un danno biologico del 16% per un soggetto di anni 52 corrisponde (n.d.r. secondo le Tabelle del Tribunale di Milano anno 2024 utilizzate dal Giudice a quo) ad € 39.703,00, in luogo dei 44.789,00 € concessi dal Tribunale (…). Altresì, il Giudice di prime cure non ha considerato che, prima della applicazione della “rivalutazione monetaria e interessi legali”, relativa al danno non patrimoniale (…), era comunque preliminarmente necessario devalutare il valsente risarcitorio, liquidato dal Tribunale secondo i parametri attuali, alla data del sinistro, ovverosia al 07.01.2017, e solo allora applicare, sull'importo così devalutato, la rivalutazione annuale e, sull'importo annualmente rivalutato, gli interessi. Quindi, in sostanza, ad € 44.789,00, (in realtà l'importo corretto ammonterebbe, come detto, ad € 39.703,00 …) liquidati all'attualità, corrispondono € 37.511,00 all'epoca del fatto. Su tale importo, (€ 37.511,00), ovverosia sul risarcimento attuale devalutato al momento del sinistro, occorrerà poi applicare gli interessi sulle somme annualmente rivalutate. Diversamente opinando il conseguirebbe un indebito arricchimento, CP_1 visto che otterrebbe un quid pluris, a titolo di rivalutazione, su un importo già attualizzato, (e dunque già rivalutato), alla data della sentenza. In altre parole il ricorrente conseguirebbe una doppia rivalutazione, oltre al fatto che anche la traduzione nummaria degli interessi sarebbe ingiustamente superiore visto che il saggio verrebbe applicato ad un capitale rivalutato due volte. Infine, il Giudice parrebbe aver concesso al ricorrente gli interessi e la rivalutazione – ancorché come detto mai richiesti dal - sia sul danno CP_1 biologico (ma, come detto, senza operare la necessaria devalutazione), sia sul danno patrimoniale permanente. Ma se, come noto, l'importo liquidato dal Tribunale per tale supposto pregiudizio rappresenta la attualizzazione (mediante opportuno tasso di sconto) di un danno futuro, visto che trattasi della capitalizzazione di una (presunta) rendita futura non più effettivamente conseguibile dal danneggiato, non si vede proprio come possano esser riconosciuti, su tale importo, gli interessi, a maggior ragione dalla data del preteso evento infortunistico. Infatti trattasi di importi che, al momento pag. 23 di 26 dell'evento, non erano ancora nella sua disponibilità in quanto manifestazione di una disponibilità futura. In altre parole, si vorrebbero riconoscere al danneggiato gli interessi, ovverosia il prezzo per non aver conseguito immediatamente la disponibilità di una somma di denaro, in relazione ad un valsente risarcitorio che, tuttavia, non era ancora nella sua disponibilità ma che rappresentava una mera aspettativa. (…) >>. Queste considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici, nella piena condivisione di questa Corte, sono qui richiamate e ribadite e comportano il parziale accoglimento del settimo motivo di appello. In conclusione, alla luce di quanto sopra osservato, i danni patiti dal sig. CP_1
devono essere riliquidati nella maniera seguente:
[...]
- inabilità temporanea totale gg. 2 x € 124,00 (con aumento del 25% in considerazione della pluralità di esami e visite cui il Sig. si è dovuto CP_1 sottoporre = € 248,00;
- invalidità temporanea parziale al 75% gg. 24 x € 93,00 = € 2.232,00
- invalidità temporanea parziale al 50% gg. 180 x € 62,00 = € 11.160,00 - invalidità temporanea parziale al 25% gg. 120 x € 31,00 = € 3.720,00
- danno biologico permanente 16% € 39.703,00
- spese mediche € 488,00 (cfr. la nota del Dott. . Per_3
Quanto alla perdita della capacità lavorativa specifica di operaio alimentarista, l'incapacità di lavoro determinata dal CTU è pari al 15%. Quindi, considerato il coefficiente di capitalizzazione corrispondente all'età di 52 anni al momento dell'infortunio (17,6290), applicabile come da più recente giurisprudenza e la retribuzione annua di € 27.346,00 (al momento dell'infortunio) indicata in atti e non contestata dalle convenute e aumentata, dovendosi considerare incrementi futuri ad € 35.000,00, il danno patrimoniale permanente, al cui risarcimento il ricorrente ha diritto, ammonta ad € 92.552,25 (€ 35.000,00 x 15 x 17,6290 / 100). Alla somma complessiva di € 149.615,25 dovrà sottrarsi l'importo di € 15.297,71 che , sede di Reggio Emilia, ha già corrisposto al ricorrente a titolo di danno CP_9 biologico residuando così la somma complessiva di € 134.317,54. A tale somma, poi, dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da calcolarsi nei termini sopra indicati. pag. 24 di 26
Per questi motivi
, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello proposto da va accolto, con statuizioni come da dispositivo, Parte_1 limitatamente al settimo motivo e rigettato quanto al resto. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, in base alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., e Parte_1 [...] vanno condannate, in solido fra loro, a rifondere al lavoratore CP_2 infortunato, odierno appellato, le spese di entrambi i gradi del giudizio che sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria in questo grado del giudizio e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore del lavoratore infortunato). Le spese di lite sostenute da e da sono invece integralmente CP_2 CP_4 compensate tra le parti in questione, a fronte della soccombenza di entrambe. Le spese della CTU medico-legale svolta in prime cure, già liquidate con decreto del Tribunale di Reggio Emilia in atti, sono poste in via definitiva a carico di e in parti uguali fra loro, Parte_1 Controparte_2 stante la loro soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento del settimo motivo di appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, condanna Controparte_2
a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal lavoratore,
[...] odierno appellato, che si quantificano in complessivi € 134.317,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi come indicato in parte motiva;
- rigetta, quanto al resto, l'appello proposto da Parte_1
- condanna e in solido fra Parte_1 Controparte_2 loro, a rifondere al lavoratore infortunato, odierno appellato, le spese di entrambi i gradi del giudizio (quantificate, quanto al primo grado, in € 8.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, ad IVA, CPA e CU, e, per il secondo grado, in € 5.000,00 a titolo di compenso pag. 25 di 26 professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, ad IVA, CPA) ed a rifondere le spese di CTP nell'importo sostenuto;
- pone le spese della CTU medico-legale svolta in prime cure, già liquidate con decreto del Tribunale di Reggio Emilia in atti, in via definitiva e solidale a carico di e Parte_1 Controparte_2
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 25.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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