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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Rossi Elena Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1616 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rocca (C.F.
) del foro di Padova, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Padova, Viale Navigazione Interna
n. 51, e con domicilio digitale per le comunicazioni e le notificazioni:
PEC Email_1
appellante contro
, CP_1
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Karl Reiterer, Cod. Fisc.
PEC: del C.F._3 Email_2
Foro di Bolzano, con domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 sexies,
D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in legge 17.12.2012, n.
221, all'indirizzo PEC: e domicilio Email_2 ordinario presso lo studio in (39100) Bolzano, via Leonardo da Vinci
20/B E-mail Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 606/2023 del Tribunale di
Rovigo pubblicata il 10 luglio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, sia di merito che istruttoria, riformare integralmente la sentenza impugnata n.
606/2023 (Rep. N. 1030/2023) del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 10.07.2023, che ha definito il Giudizio contraddistinto all'R.G.
n. 1591/2019 nei punti e per i motivi esposti in narrativa nei seguenti termini: Nel merito in via principale accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare la Sig.ra (C.F. CP_2 tedesco: ID-51372947964) a pagare alla Sig.ra Parte_1
(C.F. la complessiva somma di euro
[...] C.F._1
248.500,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro del 28.09.2010 o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal sinistro al saldo effettivo. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa condannare la
2 sig.ra al pagamento in favore della sig.ra della CP_2 Pt_1 minor somma che risulterà effettivamente dovuta in corso di causa.
In via istruttoria In mero subordine, si rinnova la richiesta delle prove orali già articolate nelle memorie ex art. 183 VI c. n 1,2,3 e non ammesse in primo grado, nonché ammettersi l'escussione degli ulteriori testimoni indicati con memoria ex art. 186 VI comma n. 2
c.p.c. e non ancora sentiti, su tutti i capitoli di prova. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e al procedimento per ATP, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per CP_2
I – In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare i capi della sentenza impugnata;
II - Nel merito: Nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere ritenuto ammissibile, rigettare i motivi e le domande tutte di compreso quelle Parte_1 formulate in ulteriore via istruttoria, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti, e conseguentemente la sentenza impugnata;
III - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della e di entrambi i gradi di giudizio, nonché il CP_3 rimborso delle spese generali del 15%, oltre al CAP e IVA come per legge oltre IVA e CAP. ribadisce di non accettare il CP_2 contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda di con la quale Parte_1 domandava il risarcimento dei danni subiti per il sinistro occorsole in data 28.9.2010, mentre era alla guida dello scooter Piaggio Beverly
3 cc. 400, tg. DE24266. In particolare l'attrice allegava che stava percorrendo la S.P. 65 in località Cà Morosini con direzione di marcia da Rosolina Mare verso Rosolina quando, giunta in corrispondenza del km 1+620, si vedeva improvvisamente tagliare la strada da un cane di colore marrone chiaro e di taglia medio-grande, di proprietà della convenuta L'attrice affermava di aver frenato CP_2 bruscamente al fine di evitare l'impatto con l'animale, finendo tuttavia per cadere, tanto da perdere i sensi, mentre lo scooter cessava la sua corsa urtando contro l'autocarro Volkswagen tg. SLF-
AT737, condotto da e di proprietà di in CP_2 Persona_1 sosta per avaria sul margine destro della corsia stradale.
1.1. Il Tribunale, all'esito di istruttoria testimoniale e dell'espletamento della C.T.U. medico-legale in sede di APT, ha affermato l'infondatezza della pretesa attorea sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla danneggiata. In particolare, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, il primo Giudice ha reputato mancante la prova del fatto storico come allegato dall'attrice e, di conseguenza, del nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno lamentato. Il Tribunale ha in primo luogo valorizzato i rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti e le relative annotazioni (“fuoriscita di scooter con urto contro autocarro in sosta per avaria con inserite le frecce di emergenza sulla banchina asfaltata della corsia Rosolina mare – Rosolina -ss309- sono presenti 2 tracce di incisione del manto stradale mentre prima sulla corsia a mt 12,70 dall'inizio delle predette è presente una piccola traccia di scalfitura” -doc. n. 1 allegato all'atto di citazione). Il Giudice di primo grado ha rilevato che erano conformi le ricostruzioni delle parti sulle seguenti circostanze: a) al momento della caduta dell'attrice il veicolo condotto dalla convenuta si trovava già fermo a bordo strada, sul lato destro della carreggiata, con le frecce di segnalazione attive;
b)
4 successivamente alla caduta, lo scooter della aveva Parte_1 arrestato la sua corsa dopo aver impattato il furgone fermo a bordo strada;
c) al momento del sinistro, oltre alle parti, erano presenti sia il cane in questione, sia , conducente del furgone che Persona_2 seguiva la moto nella stessa direzione di marcia ad una distanza di circa 200 metri, sia la trasportata sul furgone, ossia Parte_2 della quale si faceva espressa menzione nella relazione degli agenti di Polizia di Stato intervenuti nell'immediatezza dei fatti. Invece la ricostruzione del sinistro offerta dalle parti era difforme con riferimento alla condotta tenuta dal cane della convenuta negli attimi immediatamente precedenti alla caduta della attrice. Il Tribunale ha ritenuto del tutto inattendibile la testimonianza di in Persona_2 quanto era macroscopica la dissonanza della dichiarazione resa dallo stesso il 28.9.2010 alla Polizia di Stato, allorquando si era limitato ad affermare di aver visto un cane solo dopo la caduta della attrice, mentre l'animale si accingeva a salire sul furgone trovandosi sul lato destro della strada, e quella, invece, resa all'udienza del 16.2.2022, quando, a distanza di oltre undici anni dai fatti, aveva dettagliatamente descritto l'attraversamento del cane dal lato sinistro al lato destro, pur avendo detto teste, a domanda del
Tribunale, riferito “Sono stato ascoltato dalla Polizia quando è stato redatto il verbale. Da quanto ricordo, credo di aver detto le stesse cose che ho dichiarato oggi”. Il Tribunale ha inoltre rilevato che in nessuna pagina della relazione redatta dagli agenti della Polizia di
Stato si era dato conto della presenza sui luoghi del teste _1
, riferita solo dal teste , ritenuto del tutto
[...] Persona_2 inattendibile. Inoltre il primo Giudice ha rilevato che era priva di effettiva pregnanza probatoria la stessa dichiarazione sottoscritta dal e consegnata all'attrice, risalente a quasi quattro anni _1 dopo il sinistro (doc. n. 2 di parte attrice), mentre, nel suddetto arco temporale, mai il aveva ritenuto di rendere dichiarazioni alle _1
5 autorità competenti, limitandosi ad affermare che subito dopo il sinistro gli agenti si sarebbero rifiutati di raccogliere le sue dichiarazioni, come ribadito anche in occasione dell'escussione all'udienza del 16.2.2022. Inoltre le originarie dichiarazioni del
, rese in data 28.9.2010, erano pienamente coerenti non solo Per_2 con la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta, ma anche con le dichiarazioni rese dalla teste della cui credibilità il Parte_2
Tribunale ha affermato non esservi ragione di dubitare (deposizione
“Ricordo che anche io mi sono avvicinata allo sportello sul Pt_2 lato destro, che era aperto. Ho visto una persona a bordo di una moto che procedeva nella direzione della nostra vettura. Ricordo che ad un certo punto questa moto ha urtato qualcosa ed è scivolata sulla strada. Preciso che sull'asfalto sono scivolate sia la moto che la persona che la conduceva. Ricordo anche che la moto arrestò la sua corsa proprio verso di me […] È vero che al momento dell'impatto la nostra vettura si è spostata in avanti. In quel momento, il cane, molto spaventato, è uscito dall'auto ed è corso in avanti. Non ho tenuto gli occhi sull'animale in quel preciso momento […] Il cane è uscito dalla vettura solo al momento dell'impatto, prima era sempre rimasto dentro” (Cfr. verbale dell'udienza dell'11.5.2022). Ad avviso del Tribunale, la dinamica del sinistro come prospettata dall'attrice non era compatibile con l'attraversamento dell'animale dal lato sinistro al lato destro della carreggiata, poiché era emerso che la aveva perso il controllo del veicolo diversi metri Parte_1 prima del luogo in cui era fermo il veicolo della convenuta, tanto che, dopo la caduta, lo scooter, scivolando sull'asfalto, aveva arrestato la corsa impattando la parte posteriore destra del furgone. Invece, qualora l'attraversamento dell'animale fosse avvenuto proprio trasversalmente al luogo di stasi della vettura ed alla direzione di viaggio dello scooter, quest'ultimo sarebbe verosimilmente finito ben oltre il furgone o, comunque, avrebbe finito per scontrarsi con lo
6 stesso in un punto diverso da quello posteriore destro. In tal senso deponeva anche quanto rilevato dagli agenti della Polizia di Stato, i quali evidenziavano che “sulla banchina asfaltata della corsia
Rosolina mare – Rosolina (ss309) sono presenti 2 tracce di incisione del manto stradale mentre prima sulla corsia a mt 12,70 dall'inizio delle predette è presente una piccola traccia di scalfitura”. Pertanto, secondo il Tribunale, la caduta era verosimilmente avvenuta 12,7 metri prima che lo scooter cominciasse definitivamente a scivolare lateralmente, come si evinceva anche dallo schizzo planimetrico redatto dagli agenti intervenuti.
2. Avverso questa sentenza (di seguito per Parte_1 brevità ) ha proposto appello, formulando le conclusioni Pt_1 riportate in epigrafe.
3. La parte appellata si è costituita, resistendo al CP_2 gravame.
4. La causa, all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, è stata rimessa dal
Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27 e 28 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l' “errata, illogica, contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.”, con riferimento alla deposizione del testimone oculare , in quanto vi era coincidenza tra Persona_2 quanto dichiarato dallo stesso alla Polizia il giorno dell'incidente e quanto riferito in sede di prova testimoniale, sia diretta che contraria, in ordine all'elemento che si assume essere decisivo, cioè che il cane rientrò nel furgone dopo il sinistro;
ad avviso dell'appellante, nel verbale di sommarie informazioni, rese
7 nell'immediatezza del sinistro e pertanto presumibilmente con una certa concitazione, il “racconto” del testimone non poteva ovviamente essere dettagliato, come invece era stato in risposta a precisi e specifici capitoli di prova in udienza;
anche sulla deposizione del testimone oculare si deduce che il Tribunale ha Testimone_1 effettuato una forzatura “interpretativa”, poiché il aveva solo _1 detto in udienza che non fu sentito dalla polizia “perché mi dissero che non era necessario”, e ciò non era in contrasto con il fatto che alle altre persone che si erano fermate nell'immediatezza dopo l'incidente (per prestare soccorso) fu detto dagli stessi poliziotti che potevano allontanarsi in quanto vi erano già testimoni sul posto;
l'appellante deduce di aver contattato il testimone dopo un certo periodo di tempo (tramite, per l'appunto, il , indicato sul Per_2 verbale della Polizia) e la presenza dello stesso non era mai stata contestata dalla convenuta appellata, sì da doversi ritenere pacifica;
infine, con riguardo alle risultanze del verbale di Polizia, il Giudice era incorso in un errore di valutazione, poiché nel verbale si legge
“la presenza all'interno dell'autocarro di un cane, le dichiarazioni della conducente, del testimone, il quale indica un cane a bordo strada, lo scrivente si astiene dall'elevare contravvenzioni al codice della strada, in quanto non si esclude che la turbativa sia stata causata dal cane che presumibilmente abbia attraversato la carreggiata”; ad avviso dell'appellante, sebbene la Polizia fosse intervenuta a sinistro già avvenuto, tali valutazioni, provenienti da soggetti qualificati e professionalmente esperti in materia di ricostruzioni cinematiche, erano fondate sugli elementi raccolti sul luogo del sinistro;
ii) con il secondo motivo la “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 2052 c.c. - omesso accertamento del nesso di causalità e motivazione errata”, per non avere il Tribunale, sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al
8 processo, accertato la sussistenza di una causalità piena e diretta tra la condotta di attraversamento dell'animale e l'evento lesivo;
in particolare si trattava di un tratto di strada rettilineo, e la Pt_1 aveva frenato - tanto da incidere il manto stradale - solo ed unicamente per evitare l'impatto con il cane della che CP_2 circolava libero nella carreggiata, attraversandola;
inoltre deduce l'appellante di essersi avveduta del cane, di taglia medio-grande e perciò visibile a distanza anche di 50 metri, prima di giungere all'altezza del furgone e di avere immediatamente attivato le manovre di arresto, cadendo rovinosamente a terra 12,7 metri prima del furgone, finendo la sua corsa contro il furgone stesso;
iii) con il terzo motivo l' “errata applicazione dello standard probatorio richiesto nel processo civile” per non aver il Tribunale considerato che nel processo civile non opera il criterio della
“certezza” bensì quello del “più probabile che non” ed inoltre, secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione che richiama, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria;
deduce che le dichiarazioni dei testi di parte appellata non erano in alcun modo idonee a fornire prova dei fatti, mentre i testimoni di parte attrice non solo avevano avuto una diretta percezione dell'accaduto, ma ancor di più il sig. ed il sig. non Per_2 _1 conoscevano le parti;
iv) con il quarto motivo l' “omesso accertamento e omessa prova del caso fortuito da parte della convenuta - violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e art. 2054 c.c.”, per non avere il
Tribunale considerato che la responsabilità del proprietario di un animale è oggettiva e che, secondo la giurisprudenza unanime “ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale
è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con
l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto
9 per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero”; ad avviso dell'appellante la non aveva fornito la prova liberatoria del CP_2 caso fortuito, che deve consistere nella dimostrazione circa il fatto che la condotta dell'animale si fosse posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo;
v) con il quinto motivo l' “erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice pone a carico di parte attrice le spese di lite”, per avere erroneamente il Tribunale rigettato la domanda e, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, la sentenza deve riformarsi anche in punto di spese del giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi dello stesso.
6. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art.342 c.p.c. in quanto l'illustrazione dei motivi di gravame consente di individuare con sufficiente chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni decisorie censurate.
7. I motivi primo, secondo, terzo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
7.1. Secondo il costante orientamento di legittimità in tema di responsabilità ex art.2052 c.c., il danneggiato è onerato della prova del fatto e del nesso di causalità tra il fatto allegato, riconducibile alla turbativa posta in essere dall'animale, e il danno (tra le tante da ultimo Cass.9043/2025; Cass.17253/2024). Pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. La norma dell'art. 2052 c.c. prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
10 il caso fortuito”. La responsabilità per fatto degli animali non è una normale ipotesi di responsabilità per omessa custodia, tant'è che risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che l'animale sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito, poiché la ratio della disposizione trova fondamento cioè nell'uso dell'animale (anche solo potenziale) al fine di trarne una qualche utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale. Si tratta di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché non è necessario provare la colpa del padrone o dell'utente, ma è necessario che il danneggiato dimostri il fatto dell'animale e il nesso causale tra esso e il danno, ovvero la dinamica del sinistro.
Una volta assolto dal danneggiato, a monte, il suddetto onere, sussiste in capo al proprietario/utente una presunzione di colpa che può essere superata solo mediante dimostrazione del caso fortuito,
e tal fine non è sufficiente che il proprietario/utente dell'animale abbia usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra fatto dell'animale e danno.
7.2. Tanto precisato, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto (motivi terzo e quarto), dopo aver altrettanto correttamente valutato le risultanze probatorie (motivi primo e secondo), pervenendo al condivisibile convincimento che la danneggiata non avesse fornito la prova della dinamica del sinistro, come allegata negli atti difensivi.
7.3. Nella citazione di primo grado si legge: “la sig.ra si Pt_1 vedeva improvvisamente tagliare la strada da un cane di colore marrone chiaro di taglia medio-grande, che è risultato essere di proprietà della sig.ra la quale si trovava in prossimità CP_2 della propria auto in panne ferma sul ciglio della strada in attesa del soccorso stradale. Al fine di evitare lo scontro con l'animale, l'attrice frenava bruscamente e perdendo aderenza con il fondo stradale,
11 cadeva al suolo perdendo i sensi mentre il motociclo finiva la sua corsa urtando contro l'autocarro Volkswagen tg. SLF-AT737, condotto dalla sig.ra e di proprietà del sig. CP_2 Per_1
in sosta per avaria sul margine destro della corsia stradale”.
[...]
All'evidenza, dunque, nella ricostruzione prospettata dall'attrice e odierna appellante il fatto dell'animale in tesi causativo della sua successiva caduta era stato l'attraversamento della strada, tale da rendere necessaria la manovra eversiva dedotta, diretta ad evitare lo scontro con l'animale. E' questo il fatto decisivo, in base alla descrizione effettuata negli atti difensivi, e non certamente il fatto che “il cane rientrò nel furgone dopo il sinistro”, contrariamente a quanto pare ora affermare l'appellante (cfr. primo motivo).
Orbene, la prova della suddetta turbativa non è stata fornita dalla danneggiata, che, in base ai principi suesposti, ne era onerata.
Infatti il fatto storico allegato e decisivo (attraversamento della strada da parte del cane), che è necessariamente il punto di partenza dell'indagine, non può ritenersi dimostrato in causa in base alle risultanze del rapporto degli Agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo del sinistro, né in base alle risultanze testimoniali.
7.4. A tale riguardo occorre in primo luogo rimarcare che il teste
, quando era stato sentito dagli Agenti nell'immediatezza, non Per_2 aveva affatto riferito di aver visto il cane attraversare la strada;
detta lampante omissione, che riguarda un fatto preciso e intrinsecamente idoneo, per le sue caratteristiche oggettive, a porsi chiaramente all'attenzione dei soggetti presenti, non può certamente spiegarsi con la concitazione del momento, come ora tenta di sostenere l'appellante, la quale afferma che il “racconto” del testimone non poteva in quel momento essere dettagliato ed invece lo era stato in risposta a specifici capitoli di prova in udienza, benché a distanza di oltre undici anni dal sinistro.
12 Dal rapporto in atti (doc. 1 appellante) risulta che il , Per_2 conducente del furgone che procedeva nella stessa direzione di marcia della moto condotta dalla , riferì di aver visto il cane Pt_1
“dopo l'accaduto” dal suo lato destro che rientrava nel furgone in panne dell'appellata, fermo al lato destro della strada con le quattro frecce accese. D'altronde, che il non avesse fatto menzione Per_2 dell'attraversamento del cane nelle dichiarazioni dallo stesso rese nell'immediatezza è riconosciuto, come si è visto, dalla stessa appellante, che tenta di giustificare l'omissione con motivazioni implausibili e prive di fondamento.
Nel rapporto degli Agenti della Polizia Stradale, contrariamente a quanto pare sostenere la , viene solo ipotizzato Pt_1
l'attraversamento suddetto, con un giudizio valutativo espresso in modo dubitativo (così doc. 1 “Non si esclude che la turbativa sia stata causata dal cane che presumibilmente abbia attraversato la carreggiata”), il che sta ulteriormente a confermare il mancato sicuro riscontro nell'immediatezza, tramite le dichiarazioni del , di Per_2 quel preciso fatto dell'animale, tanto che, per l'appunto, nel rapporto si dà solo atto che il testimone aveva indicato “un cane a bordo strada”.
Per quanto occorra, poi, va ribadito che, come pure correttamente puntualizzato dal Tribunale, non ha affatto la rilevanza invocata dalla la conclusione degli Agenti espressa con la frase suindicata, Pt_1 tra l'altro, si ripete, in forma dubitativa.
7.5. Neppure coglie nel segno la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe vagliato adeguatamente le circostanze riferite dal
, che in tesi dovrebbero corroborare l'attendibilità del , _1 Per_2 poiché invece, come pure argomentato dal primo Giudice, plurime sono le incongruenze e contraddizioni in cui sono incorsi entrambi i testi e , quest'ultimo trasportato sul furgone del Per_2 _1
13 , nel rendere le deposizioni, mentre ad avviso dell'appellante Per_2 nessun dubbio sulla loro integrale attendibilità può sussistere.
Ora, per ciò che concerne la deposizione del , non solo è Per_2 evidente la netta discrepanza, già evidenziata, con le dichiarazioni da egli rese nell'immediatezza, non giustificabile, né giustificata dal teste stesso (che anzi dichiarava: “credo di aver detto le stesse cose”, sicché la memoria di detto teste appare “intermittente”, ossia fallace a tratti, anche perché, ad esempio, non ricordava se il furgone dell'appellata avesse le quattro frecce accese- fatto pacifico-), ma anche e soprattutto la sua ricostruzione è incongruente rispetto a quella del . _1
In particolare il (che, si ripete, alla Polizia riferiva solo di aver Per_2 visto il cane dopo l'accaduto dal suo lato destro che rientrava nel furgone) davanti al Giudice dichiarava di aver visto il cane attraversare la strada, proveniva dalla sua sinistra e andava verso la sua destra e poi tornava di nuovo verso la sua sinistra (verbale del
16-2-2022); invece il riferiva di aver visto il cane che era _1
“spuntato fuori” dal furgone sulla destra ed era andato sulla strada e poi era tornato indietro verso il furgone. Inoltre il prima _1 dichiarava che, quando si erano fermati per prestare soccorso, aveva visto una ragazza con il cane al lato destro del furgone in panne, mentre, appena di seguito, riferiva che “quando ci siamo fermati il cane non c'era più” (verbale del 16-2-2022).
Risulta, pertanto, evidente che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante (con il primo e con il secondo motivo), anche le circostanze emerse da ciascuna delle suddette deposizioni circa le modalità dell'attraversamento del cane, nel suo riferito andirivieni da posizioni di provenienza sempre diverse, non sono affatto univoche e chiare, e ciò anche a non voler considerare il dubbio, motivato, del
Tribunale sull'effettiva presenza del sul luogo e al momento _1
14 del sinistro, dato che della sua presenza non vi è menzione nel verbale della Polizia.
A questo contesto probatorio confuso e contraddittorio si aggiunge un ulteriore ed altrettanto importante rilievo effettuato dal Tribunale
e condiviso dal Collegio, che si evince dal dato oggettivo del punto di incisione della moto sulla strada come indicato nel verbale della
Polizia Stradale, a supporto della mancata dimostrazione e anzi dell'implausibilità della ricostruzione effettuata dall'appellante.
La allegava che l'attraversamento del cane era stato Pt_1 improvviso e repentino ed era avvenuto trasversalmente al luogo di stasi della vettura in panne, sicché, di conseguenza e logicamente, anche la sua manovra eversiva, che si assume finalizzata ad evitare lo scontro con l'animale, avrebbe dovuto essere compiuta mentre si trovava già in posizione molto prossima al furgone in panne;
diversamente opinando, la dinamica propugnata dall'appellante non risulterebbe compatibile con il dedotto carattere repentino e improvviso della turbativa e la necessità della manovra di emergenza per evitare l'impatto con il cane. Infatti, nella dichiarazione resa davanti ai Carabinieri la affermava: “Vedevo un animale (…) Pt_1 attraversare di corsa tagliandomi la strada. Nel tentativo di evitare
l'investimento, frenavo con decisione. A seguito di ciò la mia moto perdeva aderenza col fondo stradale sbandando e scivolando su un lato” (cfr. doc. 19 atto di citazione).
Ora, come esattamente rimarca il Tribunale richiamando le risultanze del rapporto della Polizia di Stato, «è emerso che la abbia Pt_1 perso il controllo del veicolo diversi metri prima del luogo in cui era fermo il veicolo della convenuta, tanto che, dopo la caduta, lo scooter, scivolando sull'asfalto, ha arrestato la corsa impattando la parte posteriore destra del furgone. Invece, qualora
l'attraversamento dell'animale fosse avvenuto proprio trasversalmente al luogo di stasi della vettura ed alla direzione di
15 viaggio dello scooter, quest'ultimo sarebbe verosimilmente finito ben oltre il furgone o, comunque, avrebbe finito per scontrarsi con lo stesso in un punto diverso da quello posteriore destro » (pag.8 della sentenza impugnata).
7.6. Neppure riveste rilevanza nel senso invocato la considerazione dell'appellante secondo cui, una volta esclusa la turbativa dell'attraversamento del cane, risulterebbe inspiegabile la frenata della motociclista. A tale riguardo si osserva, per un verso, che alla mancata dimostrazione dei fatti non può all'evidenza sopperirsi con ragionamenti ipotetici privi di riscontri e, per altro verso, che l'avvistamento da parte della , all'uscita di una lunga curva Pt_1
(pacifica la conformazione della strada), del furgone in panne fermo sulla destra con le quattro frecce accese avrebbe potuto indurre la motociclista alla percezione di una situazione di pericolo e, quindi, alla brusca frenata (tra l'altro, come si è detto, avvenuta a distanza di metri e non in posizione molto vicina al furgone).
7.7. Infine è del tutto inconferente il riferimento allo standard del
“più probabile che non” (terzo motivo), che afferisce al nesso causale, perché nella specie non è dimostrato, a monte e in radice, il fatto allegato (la condotta di attraversamento dell'animale), e dunque non ha senso disquisire del nesso.
Altrettanto inconferente è il riferimento alla prova liberatoria del caso fortuito (quarto motivo), in quanto, alla luce dei principi di diritto suesposti, quell' onere sorge a carico del danneggiante solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto al proprio onere di provare il fatto causativo del danno, il che, si ribadisce, non è avvenuto nel caso in esame.
8. In conclusione, l'appello proposto deve esser rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio,
16 introduttiva e decisionale (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base al principio del disputatum- valore dichiarato nell'atto di appello), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla minima difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 606/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati
dott.ssa Clotilde Parise Presidente rel. dott. Rossi Elena Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1616 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rocca (C.F.
) del foro di Padova, ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio in Padova, Viale Navigazione Interna
n. 51, e con domicilio digitale per le comunicazioni e le notificazioni:
PEC Email_1
appellante contro
, CP_1
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Karl Reiterer, Cod. Fisc.
PEC: del C.F._3 Email_2
Foro di Bolzano, con domicilio digitale, ai sensi dell'art. 16 sexies,
D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche in legge 17.12.2012, n.
221, all'indirizzo PEC: e domicilio Email_2 ordinario presso lo studio in (39100) Bolzano, via Leonardo da Vinci
20/B E-mail Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 606/2023 del Tribunale di
Rovigo pubblicata il 10 luglio 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione, sia di merito che istruttoria, riformare integralmente la sentenza impugnata n.
606/2023 (Rep. N. 1030/2023) del Tribunale di Rovigo, pubblicata in data 10.07.2023, che ha definito il Giudizio contraddistinto all'R.G.
n. 1591/2019 nei punti e per i motivi esposti in narrativa nei seguenti termini: Nel merito in via principale accogliere l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare la Sig.ra (C.F. CP_2 tedesco: ID-51372947964) a pagare alla Sig.ra Parte_1
(C.F. la complessiva somma di euro
[...] C.F._1
248.500,66 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro del 28.09.2010 o al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal sinistro al saldo effettivo. Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via principale, per tutte le ragioni di cui in parte narrativa condannare la
2 sig.ra al pagamento in favore della sig.ra della CP_2 Pt_1 minor somma che risulterà effettivamente dovuta in corso di causa.
In via istruttoria In mero subordine, si rinnova la richiesta delle prove orali già articolate nelle memorie ex art. 183 VI c. n 1,2,3 e non ammesse in primo grado, nonché ammettersi l'escussione degli ulteriori testimoni indicati con memoria ex art. 186 VI comma n. 2
c.p.c. e non ancora sentiti, su tutti i capitoli di prova. In ogni caso con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e al procedimento per ATP, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Per CP_2
I – In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare i capi della sentenza impugnata;
II - Nel merito: Nella denegata ipotesi in cui l'appello dovesse essere ritenuto ammissibile, rigettare i motivi e le domande tutte di compreso quelle Parte_1 formulate in ulteriore via istruttoria, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi dedotti, e conseguentemente la sentenza impugnata;
III - In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della e di entrambi i gradi di giudizio, nonché il CP_3 rimborso delle spese generali del 15%, oltre al CAP e IVA come per legge oltre IVA e CAP. ribadisce di non accettare il CP_2 contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda di con la quale Parte_1 domandava il risarcimento dei danni subiti per il sinistro occorsole in data 28.9.2010, mentre era alla guida dello scooter Piaggio Beverly
3 cc. 400, tg. DE24266. In particolare l'attrice allegava che stava percorrendo la S.P. 65 in località Cà Morosini con direzione di marcia da Rosolina Mare verso Rosolina quando, giunta in corrispondenza del km 1+620, si vedeva improvvisamente tagliare la strada da un cane di colore marrone chiaro e di taglia medio-grande, di proprietà della convenuta L'attrice affermava di aver frenato CP_2 bruscamente al fine di evitare l'impatto con l'animale, finendo tuttavia per cadere, tanto da perdere i sensi, mentre lo scooter cessava la sua corsa urtando contro l'autocarro Volkswagen tg. SLF-
AT737, condotto da e di proprietà di in CP_2 Persona_1 sosta per avaria sul margine destro della corsia stradale.
1.1. Il Tribunale, all'esito di istruttoria testimoniale e dell'espletamento della C.T.U. medico-legale in sede di APT, ha affermato l'infondatezza della pretesa attorea sul rilievo del mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla danneggiata. In particolare, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, il primo Giudice ha reputato mancante la prova del fatto storico come allegato dall'attrice e, di conseguenza, del nesso causale tra la condotta dell'animale ed il danno lamentato. Il Tribunale ha in primo luogo valorizzato i rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti e le relative annotazioni (“fuoriscita di scooter con urto contro autocarro in sosta per avaria con inserite le frecce di emergenza sulla banchina asfaltata della corsia Rosolina mare – Rosolina -ss309- sono presenti 2 tracce di incisione del manto stradale mentre prima sulla corsia a mt 12,70 dall'inizio delle predette è presente una piccola traccia di scalfitura” -doc. n. 1 allegato all'atto di citazione). Il Giudice di primo grado ha rilevato che erano conformi le ricostruzioni delle parti sulle seguenti circostanze: a) al momento della caduta dell'attrice il veicolo condotto dalla convenuta si trovava già fermo a bordo strada, sul lato destro della carreggiata, con le frecce di segnalazione attive;
b)
4 successivamente alla caduta, lo scooter della aveva Parte_1 arrestato la sua corsa dopo aver impattato il furgone fermo a bordo strada;
c) al momento del sinistro, oltre alle parti, erano presenti sia il cane in questione, sia , conducente del furgone che Persona_2 seguiva la moto nella stessa direzione di marcia ad una distanza di circa 200 metri, sia la trasportata sul furgone, ossia Parte_2 della quale si faceva espressa menzione nella relazione degli agenti di Polizia di Stato intervenuti nell'immediatezza dei fatti. Invece la ricostruzione del sinistro offerta dalle parti era difforme con riferimento alla condotta tenuta dal cane della convenuta negli attimi immediatamente precedenti alla caduta della attrice. Il Tribunale ha ritenuto del tutto inattendibile la testimonianza di in Persona_2 quanto era macroscopica la dissonanza della dichiarazione resa dallo stesso il 28.9.2010 alla Polizia di Stato, allorquando si era limitato ad affermare di aver visto un cane solo dopo la caduta della attrice, mentre l'animale si accingeva a salire sul furgone trovandosi sul lato destro della strada, e quella, invece, resa all'udienza del 16.2.2022, quando, a distanza di oltre undici anni dai fatti, aveva dettagliatamente descritto l'attraversamento del cane dal lato sinistro al lato destro, pur avendo detto teste, a domanda del
Tribunale, riferito “Sono stato ascoltato dalla Polizia quando è stato redatto il verbale. Da quanto ricordo, credo di aver detto le stesse cose che ho dichiarato oggi”. Il Tribunale ha inoltre rilevato che in nessuna pagina della relazione redatta dagli agenti della Polizia di
Stato si era dato conto della presenza sui luoghi del teste _1
, riferita solo dal teste , ritenuto del tutto
[...] Persona_2 inattendibile. Inoltre il primo Giudice ha rilevato che era priva di effettiva pregnanza probatoria la stessa dichiarazione sottoscritta dal e consegnata all'attrice, risalente a quasi quattro anni _1 dopo il sinistro (doc. n. 2 di parte attrice), mentre, nel suddetto arco temporale, mai il aveva ritenuto di rendere dichiarazioni alle _1
5 autorità competenti, limitandosi ad affermare che subito dopo il sinistro gli agenti si sarebbero rifiutati di raccogliere le sue dichiarazioni, come ribadito anche in occasione dell'escussione all'udienza del 16.2.2022. Inoltre le originarie dichiarazioni del
, rese in data 28.9.2010, erano pienamente coerenti non solo Per_2 con la ricostruzione in fatto offerta dalla convenuta, ma anche con le dichiarazioni rese dalla teste della cui credibilità il Parte_2
Tribunale ha affermato non esservi ragione di dubitare (deposizione
“Ricordo che anche io mi sono avvicinata allo sportello sul Pt_2 lato destro, che era aperto. Ho visto una persona a bordo di una moto che procedeva nella direzione della nostra vettura. Ricordo che ad un certo punto questa moto ha urtato qualcosa ed è scivolata sulla strada. Preciso che sull'asfalto sono scivolate sia la moto che la persona che la conduceva. Ricordo anche che la moto arrestò la sua corsa proprio verso di me […] È vero che al momento dell'impatto la nostra vettura si è spostata in avanti. In quel momento, il cane, molto spaventato, è uscito dall'auto ed è corso in avanti. Non ho tenuto gli occhi sull'animale in quel preciso momento […] Il cane è uscito dalla vettura solo al momento dell'impatto, prima era sempre rimasto dentro” (Cfr. verbale dell'udienza dell'11.5.2022). Ad avviso del Tribunale, la dinamica del sinistro come prospettata dall'attrice non era compatibile con l'attraversamento dell'animale dal lato sinistro al lato destro della carreggiata, poiché era emerso che la aveva perso il controllo del veicolo diversi metri Parte_1 prima del luogo in cui era fermo il veicolo della convenuta, tanto che, dopo la caduta, lo scooter, scivolando sull'asfalto, aveva arrestato la corsa impattando la parte posteriore destra del furgone. Invece, qualora l'attraversamento dell'animale fosse avvenuto proprio trasversalmente al luogo di stasi della vettura ed alla direzione di viaggio dello scooter, quest'ultimo sarebbe verosimilmente finito ben oltre il furgone o, comunque, avrebbe finito per scontrarsi con lo
6 stesso in un punto diverso da quello posteriore destro. In tal senso deponeva anche quanto rilevato dagli agenti della Polizia di Stato, i quali evidenziavano che “sulla banchina asfaltata della corsia
Rosolina mare – Rosolina (ss309) sono presenti 2 tracce di incisione del manto stradale mentre prima sulla corsia a mt 12,70 dall'inizio delle predette è presente una piccola traccia di scalfitura”. Pertanto, secondo il Tribunale, la caduta era verosimilmente avvenuta 12,7 metri prima che lo scooter cominciasse definitivamente a scivolare lateralmente, come si evinceva anche dallo schizzo planimetrico redatto dagli agenti intervenuti.
2. Avverso questa sentenza (di seguito per Parte_1 brevità ) ha proposto appello, formulando le conclusioni Pt_1 riportate in epigrafe.
3. La parte appellata si è costituita, resistendo al CP_2 gravame.
4. La causa, all'esito del rigetto dell'istanza di sospensione della sentenza impugnata avanzata dall'appellante, è stata rimessa dal
Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimenti organizzativi del 27 e 28 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo l' “errata, illogica, contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie con conseguente violazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.”, con riferimento alla deposizione del testimone oculare , in quanto vi era coincidenza tra Persona_2 quanto dichiarato dallo stesso alla Polizia il giorno dell'incidente e quanto riferito in sede di prova testimoniale, sia diretta che contraria, in ordine all'elemento che si assume essere decisivo, cioè che il cane rientrò nel furgone dopo il sinistro;
ad avviso dell'appellante, nel verbale di sommarie informazioni, rese
7 nell'immediatezza del sinistro e pertanto presumibilmente con una certa concitazione, il “racconto” del testimone non poteva ovviamente essere dettagliato, come invece era stato in risposta a precisi e specifici capitoli di prova in udienza;
anche sulla deposizione del testimone oculare si deduce che il Tribunale ha Testimone_1 effettuato una forzatura “interpretativa”, poiché il aveva solo _1 detto in udienza che non fu sentito dalla polizia “perché mi dissero che non era necessario”, e ciò non era in contrasto con il fatto che alle altre persone che si erano fermate nell'immediatezza dopo l'incidente (per prestare soccorso) fu detto dagli stessi poliziotti che potevano allontanarsi in quanto vi erano già testimoni sul posto;
l'appellante deduce di aver contattato il testimone dopo un certo periodo di tempo (tramite, per l'appunto, il , indicato sul Per_2 verbale della Polizia) e la presenza dello stesso non era mai stata contestata dalla convenuta appellata, sì da doversi ritenere pacifica;
infine, con riguardo alle risultanze del verbale di Polizia, il Giudice era incorso in un errore di valutazione, poiché nel verbale si legge
“la presenza all'interno dell'autocarro di un cane, le dichiarazioni della conducente, del testimone, il quale indica un cane a bordo strada, lo scrivente si astiene dall'elevare contravvenzioni al codice della strada, in quanto non si esclude che la turbativa sia stata causata dal cane che presumibilmente abbia attraversato la carreggiata”; ad avviso dell'appellante, sebbene la Polizia fosse intervenuta a sinistro già avvenuto, tali valutazioni, provenienti da soggetti qualificati e professionalmente esperti in materia di ricostruzioni cinematiche, erano fondate sugli elementi raccolti sul luogo del sinistro;
ii) con il secondo motivo la “violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. e 2052 c.c. - omesso accertamento del nesso di causalità e motivazione errata”, per non avere il Tribunale, sulla base di una corretta valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti al
8 processo, accertato la sussistenza di una causalità piena e diretta tra la condotta di attraversamento dell'animale e l'evento lesivo;
in particolare si trattava di un tratto di strada rettilineo, e la Pt_1 aveva frenato - tanto da incidere il manto stradale - solo ed unicamente per evitare l'impatto con il cane della che CP_2 circolava libero nella carreggiata, attraversandola;
inoltre deduce l'appellante di essersi avveduta del cane, di taglia medio-grande e perciò visibile a distanza anche di 50 metri, prima di giungere all'altezza del furgone e di avere immediatamente attivato le manovre di arresto, cadendo rovinosamente a terra 12,7 metri prima del furgone, finendo la sua corsa contro il furgone stesso;
iii) con il terzo motivo l' “errata applicazione dello standard probatorio richiesto nel processo civile” per non aver il Tribunale considerato che nel processo civile non opera il criterio della
“certezza” bensì quello del “più probabile che non” ed inoltre, secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione che richiama, il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria;
deduce che le dichiarazioni dei testi di parte appellata non erano in alcun modo idonee a fornire prova dei fatti, mentre i testimoni di parte attrice non solo avevano avuto una diretta percezione dell'accaduto, ma ancor di più il sig. ed il sig. non Per_2 _1 conoscevano le parti;
iv) con il quarto motivo l' “omesso accertamento e omessa prova del caso fortuito da parte della convenuta - violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. e art. 2054 c.c.”, per non avere il
Tribunale considerato che la responsabilità del proprietario di un animale è oggettiva e che, secondo la giurisprudenza unanime “ai sensi dell'art. 2052 c.c., la responsabilità dei proprietari dell'animale
è presunta, fondata non sulla colpa ma sul rapporto di fatto con
l'animale, di guisa che il proprietario risponde in ogni caso e in toto
9 per i danni cagionati al terzo, a meno che non dia la prova del fortuito. Se la prova non è fornita, il giudice deve condannare il proprietario dell'animale ai danni per l'intero”; ad avviso dell'appellante la non aveva fornito la prova liberatoria del CP_2 caso fortuito, che deve consistere nella dimostrazione circa il fatto che la condotta dell'animale si fosse posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo;
v) con il quinto motivo l' “erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice pone a carico di parte attrice le spese di lite”, per avere erroneamente il Tribunale rigettato la domanda e, in conseguenza dell'auspicato accoglimento dell'appello, la sentenza deve riformarsi anche in punto di spese del giudizio, con riferimento ad entrambi i gradi dello stesso.
6. In via pregiudiziale va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ex art.342 c.p.c. in quanto l'illustrazione dei motivi di gravame consente di individuare con sufficiente chiarezza i capi della sentenza impugnati e le ragioni decisorie censurate.
7. I motivi primo, secondo, terzo e quarto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
7.1. Secondo il costante orientamento di legittimità in tema di responsabilità ex art.2052 c.c., il danneggiato è onerato della prova del fatto e del nesso di causalità tra il fatto allegato, riconducibile alla turbativa posta in essere dall'animale, e il danno (tra le tante da ultimo Cass.9043/2025; Cass.17253/2024). Pertanto il danneggiato, ove sia anche il conducente del veicolo, deve allegare e provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso. La norma dell'art. 2052 c.c. prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi
10 il caso fortuito”. La responsabilità per fatto degli animali non è una normale ipotesi di responsabilità per omessa custodia, tant'è che risponde del danno il proprietario o chi si serve dell'animale, sia che l'animale sia sotto la sua custodia sia che sia smarrito o fuggito, poiché la ratio della disposizione trova fondamento cioè nell'uso dell'animale (anche solo potenziale) al fine di trarne una qualche utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale. Si tratta di una tipica ipotesi di responsabilità oggettiva, sicché non è necessario provare la colpa del padrone o dell'utente, ma è necessario che il danneggiato dimostri il fatto dell'animale e il nesso causale tra esso e il danno, ovvero la dinamica del sinistro.
Una volta assolto dal danneggiato, a monte, il suddetto onere, sussiste in capo al proprietario/utente una presunzione di colpa che può essere superata solo mediante dimostrazione del caso fortuito,
e tal fine non è sufficiente che il proprietario/utente dell'animale abbia usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, ma occorre la prova del caso fortuito idonea a interrompere il nesso causale tra fatto dell'animale e danno.
7.2. Tanto precisato, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto (motivi terzo e quarto), dopo aver altrettanto correttamente valutato le risultanze probatorie (motivi primo e secondo), pervenendo al condivisibile convincimento che la danneggiata non avesse fornito la prova della dinamica del sinistro, come allegata negli atti difensivi.
7.3. Nella citazione di primo grado si legge: “la sig.ra si Pt_1 vedeva improvvisamente tagliare la strada da un cane di colore marrone chiaro di taglia medio-grande, che è risultato essere di proprietà della sig.ra la quale si trovava in prossimità CP_2 della propria auto in panne ferma sul ciglio della strada in attesa del soccorso stradale. Al fine di evitare lo scontro con l'animale, l'attrice frenava bruscamente e perdendo aderenza con il fondo stradale,
11 cadeva al suolo perdendo i sensi mentre il motociclo finiva la sua corsa urtando contro l'autocarro Volkswagen tg. SLF-AT737, condotto dalla sig.ra e di proprietà del sig. CP_2 Per_1
in sosta per avaria sul margine destro della corsia stradale”.
[...]
All'evidenza, dunque, nella ricostruzione prospettata dall'attrice e odierna appellante il fatto dell'animale in tesi causativo della sua successiva caduta era stato l'attraversamento della strada, tale da rendere necessaria la manovra eversiva dedotta, diretta ad evitare lo scontro con l'animale. E' questo il fatto decisivo, in base alla descrizione effettuata negli atti difensivi, e non certamente il fatto che “il cane rientrò nel furgone dopo il sinistro”, contrariamente a quanto pare ora affermare l'appellante (cfr. primo motivo).
Orbene, la prova della suddetta turbativa non è stata fornita dalla danneggiata, che, in base ai principi suesposti, ne era onerata.
Infatti il fatto storico allegato e decisivo (attraversamento della strada da parte del cane), che è necessariamente il punto di partenza dell'indagine, non può ritenersi dimostrato in causa in base alle risultanze del rapporto degli Agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo del sinistro, né in base alle risultanze testimoniali.
7.4. A tale riguardo occorre in primo luogo rimarcare che il teste
, quando era stato sentito dagli Agenti nell'immediatezza, non Per_2 aveva affatto riferito di aver visto il cane attraversare la strada;
detta lampante omissione, che riguarda un fatto preciso e intrinsecamente idoneo, per le sue caratteristiche oggettive, a porsi chiaramente all'attenzione dei soggetti presenti, non può certamente spiegarsi con la concitazione del momento, come ora tenta di sostenere l'appellante, la quale afferma che il “racconto” del testimone non poteva in quel momento essere dettagliato ed invece lo era stato in risposta a specifici capitoli di prova in udienza, benché a distanza di oltre undici anni dal sinistro.
12 Dal rapporto in atti (doc. 1 appellante) risulta che il , Per_2 conducente del furgone che procedeva nella stessa direzione di marcia della moto condotta dalla , riferì di aver visto il cane Pt_1
“dopo l'accaduto” dal suo lato destro che rientrava nel furgone in panne dell'appellata, fermo al lato destro della strada con le quattro frecce accese. D'altronde, che il non avesse fatto menzione Per_2 dell'attraversamento del cane nelle dichiarazioni dallo stesso rese nell'immediatezza è riconosciuto, come si è visto, dalla stessa appellante, che tenta di giustificare l'omissione con motivazioni implausibili e prive di fondamento.
Nel rapporto degli Agenti della Polizia Stradale, contrariamente a quanto pare sostenere la , viene solo ipotizzato Pt_1
l'attraversamento suddetto, con un giudizio valutativo espresso in modo dubitativo (così doc. 1 “Non si esclude che la turbativa sia stata causata dal cane che presumibilmente abbia attraversato la carreggiata”), il che sta ulteriormente a confermare il mancato sicuro riscontro nell'immediatezza, tramite le dichiarazioni del , di Per_2 quel preciso fatto dell'animale, tanto che, per l'appunto, nel rapporto si dà solo atto che il testimone aveva indicato “un cane a bordo strada”.
Per quanto occorra, poi, va ribadito che, come pure correttamente puntualizzato dal Tribunale, non ha affatto la rilevanza invocata dalla la conclusione degli Agenti espressa con la frase suindicata, Pt_1 tra l'altro, si ripete, in forma dubitativa.
7.5. Neppure coglie nel segno la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe vagliato adeguatamente le circostanze riferite dal
, che in tesi dovrebbero corroborare l'attendibilità del , _1 Per_2 poiché invece, come pure argomentato dal primo Giudice, plurime sono le incongruenze e contraddizioni in cui sono incorsi entrambi i testi e , quest'ultimo trasportato sul furgone del Per_2 _1
13 , nel rendere le deposizioni, mentre ad avviso dell'appellante Per_2 nessun dubbio sulla loro integrale attendibilità può sussistere.
Ora, per ciò che concerne la deposizione del , non solo è Per_2 evidente la netta discrepanza, già evidenziata, con le dichiarazioni da egli rese nell'immediatezza, non giustificabile, né giustificata dal teste stesso (che anzi dichiarava: “credo di aver detto le stesse cose”, sicché la memoria di detto teste appare “intermittente”, ossia fallace a tratti, anche perché, ad esempio, non ricordava se il furgone dell'appellata avesse le quattro frecce accese- fatto pacifico-), ma anche e soprattutto la sua ricostruzione è incongruente rispetto a quella del . _1
In particolare il (che, si ripete, alla Polizia riferiva solo di aver Per_2 visto il cane dopo l'accaduto dal suo lato destro che rientrava nel furgone) davanti al Giudice dichiarava di aver visto il cane attraversare la strada, proveniva dalla sua sinistra e andava verso la sua destra e poi tornava di nuovo verso la sua sinistra (verbale del
16-2-2022); invece il riferiva di aver visto il cane che era _1
“spuntato fuori” dal furgone sulla destra ed era andato sulla strada e poi era tornato indietro verso il furgone. Inoltre il prima _1 dichiarava che, quando si erano fermati per prestare soccorso, aveva visto una ragazza con il cane al lato destro del furgone in panne, mentre, appena di seguito, riferiva che “quando ci siamo fermati il cane non c'era più” (verbale del 16-2-2022).
Risulta, pertanto, evidente che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante (con il primo e con il secondo motivo), anche le circostanze emerse da ciascuna delle suddette deposizioni circa le modalità dell'attraversamento del cane, nel suo riferito andirivieni da posizioni di provenienza sempre diverse, non sono affatto univoche e chiare, e ciò anche a non voler considerare il dubbio, motivato, del
Tribunale sull'effettiva presenza del sul luogo e al momento _1
14 del sinistro, dato che della sua presenza non vi è menzione nel verbale della Polizia.
A questo contesto probatorio confuso e contraddittorio si aggiunge un ulteriore ed altrettanto importante rilievo effettuato dal Tribunale
e condiviso dal Collegio, che si evince dal dato oggettivo del punto di incisione della moto sulla strada come indicato nel verbale della
Polizia Stradale, a supporto della mancata dimostrazione e anzi dell'implausibilità della ricostruzione effettuata dall'appellante.
La allegava che l'attraversamento del cane era stato Pt_1 improvviso e repentino ed era avvenuto trasversalmente al luogo di stasi della vettura in panne, sicché, di conseguenza e logicamente, anche la sua manovra eversiva, che si assume finalizzata ad evitare lo scontro con l'animale, avrebbe dovuto essere compiuta mentre si trovava già in posizione molto prossima al furgone in panne;
diversamente opinando, la dinamica propugnata dall'appellante non risulterebbe compatibile con il dedotto carattere repentino e improvviso della turbativa e la necessità della manovra di emergenza per evitare l'impatto con il cane. Infatti, nella dichiarazione resa davanti ai Carabinieri la affermava: “Vedevo un animale (…) Pt_1 attraversare di corsa tagliandomi la strada. Nel tentativo di evitare
l'investimento, frenavo con decisione. A seguito di ciò la mia moto perdeva aderenza col fondo stradale sbandando e scivolando su un lato” (cfr. doc. 19 atto di citazione).
Ora, come esattamente rimarca il Tribunale richiamando le risultanze del rapporto della Polizia di Stato, «è emerso che la abbia Pt_1 perso il controllo del veicolo diversi metri prima del luogo in cui era fermo il veicolo della convenuta, tanto che, dopo la caduta, lo scooter, scivolando sull'asfalto, ha arrestato la corsa impattando la parte posteriore destra del furgone. Invece, qualora
l'attraversamento dell'animale fosse avvenuto proprio trasversalmente al luogo di stasi della vettura ed alla direzione di
15 viaggio dello scooter, quest'ultimo sarebbe verosimilmente finito ben oltre il furgone o, comunque, avrebbe finito per scontrarsi con lo stesso in un punto diverso da quello posteriore destro » (pag.8 della sentenza impugnata).
7.6. Neppure riveste rilevanza nel senso invocato la considerazione dell'appellante secondo cui, una volta esclusa la turbativa dell'attraversamento del cane, risulterebbe inspiegabile la frenata della motociclista. A tale riguardo si osserva, per un verso, che alla mancata dimostrazione dei fatti non può all'evidenza sopperirsi con ragionamenti ipotetici privi di riscontri e, per altro verso, che l'avvistamento da parte della , all'uscita di una lunga curva Pt_1
(pacifica la conformazione della strada), del furgone in panne fermo sulla destra con le quattro frecce accese avrebbe potuto indurre la motociclista alla percezione di una situazione di pericolo e, quindi, alla brusca frenata (tra l'altro, come si è detto, avvenuta a distanza di metri e non in posizione molto vicina al furgone).
7.7. Infine è del tutto inconferente il riferimento allo standard del
“più probabile che non” (terzo motivo), che afferisce al nesso causale, perché nella specie non è dimostrato, a monte e in radice, il fatto allegato (la condotta di attraversamento dell'animale), e dunque non ha senso disquisire del nesso.
Altrettanto inconferente è il riferimento alla prova liberatoria del caso fortuito (quarto motivo), in quanto, alla luce dei principi di diritto suesposti, quell' onere sorge a carico del danneggiante solo dopo che il danneggiato abbia adempiuto al proprio onere di provare il fatto causativo del danno, il che, si ribadisce, non è avvenuto nel caso in esame.
8. In conclusione, l'appello proposto deve esser rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valori medi per le fasi di studio,
16 introduttiva e decisionale (scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 in base al principio del disputatum- valore dichiarato nell'atto di appello), avuto riguardo alla tipologia della causa, alla minima difficoltà e al valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto (Cass. S.U.
23535/2019).
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 606/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, ove dovuto.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 18 giugno 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
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