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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 18/2025 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA FRANCESCO,
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
con il patrocinio dell'avv. BAROLLO SARA
Conclusioni delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella procedura esecutiva immobiliare RG Es.Imm. n. 173/2024 è stato emesso dal G.E. in data 12.12.2025 decreto di liquidazione dei compensi in favore del Consulente nominato quale esperto per la stima del compendio immobiliare pignorato arch. . Controparte_1
La liquidazione è avvenuta “in conformità” alla istanza depositata dall'esperto, ponendo i compensi liquidati a carico del creditore procedente.
Contro il decreto ha proposto opposizione con ministero di difensore – con ricorso pagina 1 di 5 soggetto alla disciplina del c.d. rito semplificato di cui agli aertt. 281decies e ss. cpc a norma dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 modificato dal d.lgs 149/2022 – il procedente Pt_1
, chiedendone, previa sospensione degli effetti, l'annullamento o l'integrale
[...]
riforma, con azzeramento del compenso liquidato o, in subordine, con nuova liquidazione nella minore misura ritenuta congrua.
L'opponente lamenta la carente motivazione a sostegno della liquidazione, anche in relazione all'istanza depositata dall'esperto, nonché l'erroneità del provvedimento laddove liquida quale compenso la cifra precedentemente determinata quale mero fondo spese, in assenza di riscontro circa i costi e le spese effettivamente anticipate dal Consulente.
L'arch. si è costituito con ministero di difensore, resistendo al ricorso, CP_1
descrivendo l'attività svolta in seno alla procedura esecutiva, producendo documentazione a riguardo, e chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente o, in subordine,
rimettendosi al Giudice per la diversa liquidazione del compenso.
La causa, non necessitando di istruttoria diversa da quella documentale, è stata discussa all'udienza del 2.4.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato nei termini che si espongono.
Il decreto impugnato non è privo di motivazione, bensì richiama e recepisce, per
relationem, le deduzioni spese dal Consulente nella istanza di liquidazione, alle quali è
pertanto necessario fare in questa sede riferimento (docc. 1 e 6 di parte ricorrente).
Risulta allora che l'esperto abbia chiesto la liquidazione di:
“-Fondo spese di …………………………………………………………………….€ 750,00
-Compensi ex art. 4 L. 08/07/1980 n. 319 ed ex art. 1 D.M. 30/05/2002:
Per acquisizione titolo di provenienza per 1^ vacazione pari a ……………€ 63,58
Per acquisizione risposta da Agenzia delle Entrate per 1^ vacazione……...€ 63,58
pagina 2 di 5 Oltre alle spese sostenute ed allegate pari a………………………………………….€ 80,00”.
La procedura esecutiva nel corso della quale è stato emesso il decreto in questione è stata caratterizzata dal seguente decorso:
- il pignoramento è stato trascritto il 12.9.2024 e iscritto a ruolo tardivamente – decorso il termine di 15 giorni dalla notifica (doc. 11 ricorrente) - il 27.9.2024;
- in data 2.10.2024 è stato nominato l'esperto arch. ; CP_1
- in data 11.12.2024 la procedura è stata dichiarata estinta (doc. 11 cit.).
Nelle more, l'esperto nominato ha (i) prestato giuramento;
(ii) esaminato il fascicolo;
(iii)
richiesto informazioni all'Agenzia Entrate (doc. 2 convenuto); (iv) ottenuto copia dell'atto di provenienza presso il Notaio depositario, sostenendo per tale ultimo incombente la spesa di € 80,00 (docc. 3 e 4 di parte convenuta).
Ebbene, la liquidazione del fondo spese come tale, nel caso – qual è quello oggetto di controversia – in cui la procedura esecutiva si è estinta senza lo svolgimento di attività
ulteriore rispetto a quella sopra riassunta e, soprattutto, senza l'esborso di spese diverse ed ulteriori da quella di € 80,00 corrisposta al Notaio per il rilascio di copia dell'atto di provenienza, non è dovuta, poiché esso non rappresenta una voce del compenso dovuto all'ausiliare (nemmeno in via di anticipazione), ma esclusivamente la provvista necessaria per il pagamento delle anticipazioni dovute dall'ausiliare nello svolgimento dell'incarico peritale.
Con riferimento alle anticipazioni sostenute dall'ausiliare, nel caso di specie esse consistono esclusivamente nella somma di € 80,00 corrisposta al Notaio, il rimborso della quale è stato autonomamente richiesto dal Consulente nella propria istanza di liquidazione e dunque autonomamente riconosciuto dal G.E. con il decreto qui contestato.
Con riferimento alle ulteriori attività svolte nel brevissimo tempo di durata dell'incarico, il
Consulente ha chiesto ed ottenuto la liquidazione della somma complessiva di € 127,16 a pagina 3 di 5 norma dell'art. 4 L. 08/07/1980 n. 319 e dell'art. 1 D.M. 30/05/2002 – dunque, per vacazioni - per le attività di “acquisizione titolo di provenienza” e “acquisizione risposta da
Agenzia delle Entrate”.
Ora, “per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile
l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni”.
Anche considerando il valore di ciascuna vacazione per € 14,68 (in conseguenza di Corte
Costituzionale sent. 11.12.2024-10.2.2025 n. 16, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 comma 2 della legge 8.7.1980, n. 319 “nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione”), se ne desume che per l'attività svolta dall'arch.
siano state liquidate complessivamente n. 8,66 vacazioni. CP_1
Poiché “La vacazione è di due ore” e “l'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente” (art. 4 commi 2 e 4 l. 319/1980,
cit.), è necessario rideterminare il compenso, alla luce di C.Cost. n. 16/2025, sulla base di un numero intero di vacazioni.
Ebbene, l'inoltro di una richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, l'esame del suo riscontro negativo (doc. 2 convenuto), la richiesta di copia di atto di provenienza ed il suo esame, giustificano come congrua una liquidazione parametrata al tempo di lavoro stimato in non più di dieci vacazioni, pari a due giornate lavorative e mezza.
Quindi, il compenso dovuto all'odierno convenuto va complessivamente rideterminato nella somma di € 146,80 per vacazioni, oltre al rimborso delle spese sostenute per € 80,00,
con esclusione del non dovuto rimborso del fondo spese, in assenza di spese da rimborsare diverse da quella predetta.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
pagina 4 di 5
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. in integrale riforma del decreto di liquidazione emesso il 12.12.2024 nella procedura esecutiva immobiliare RG Es.Imm. n. 173/2024, liquida a favore dell'arch. CP_1
la somma di € 146,80 per vacazioni, oltre al rimborso delle spese sostenute
[...]
per € 80,00, ponendo gli importi così liquidati a carico del creditore procedente;
2. compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Rovigo, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 18/2025 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. LA RUSSA FRANCESCO,
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- convenuto -
con il patrocinio dell'avv. BAROLLO SARA
Conclusioni delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella procedura esecutiva immobiliare RG Es.Imm. n. 173/2024 è stato emesso dal G.E. in data 12.12.2025 decreto di liquidazione dei compensi in favore del Consulente nominato quale esperto per la stima del compendio immobiliare pignorato arch. . Controparte_1
La liquidazione è avvenuta “in conformità” alla istanza depositata dall'esperto, ponendo i compensi liquidati a carico del creditore procedente.
Contro il decreto ha proposto opposizione con ministero di difensore – con ricorso pagina 1 di 5 soggetto alla disciplina del c.d. rito semplificato di cui agli aertt. 281decies e ss. cpc a norma dell'art. 15 d.lgs. 150/2011 modificato dal d.lgs 149/2022 – il procedente Pt_1
, chiedendone, previa sospensione degli effetti, l'annullamento o l'integrale
[...]
riforma, con azzeramento del compenso liquidato o, in subordine, con nuova liquidazione nella minore misura ritenuta congrua.
L'opponente lamenta la carente motivazione a sostegno della liquidazione, anche in relazione all'istanza depositata dall'esperto, nonché l'erroneità del provvedimento laddove liquida quale compenso la cifra precedentemente determinata quale mero fondo spese, in assenza di riscontro circa i costi e le spese effettivamente anticipate dal Consulente.
L'arch. si è costituito con ministero di difensore, resistendo al ricorso, CP_1
descrivendo l'attività svolta in seno alla procedura esecutiva, producendo documentazione a riguardo, e chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente o, in subordine,
rimettendosi al Giudice per la diversa liquidazione del compenso.
La causa, non necessitando di istruttoria diversa da quella documentale, è stata discussa all'udienza del 2.4.2025 ed ivi trattenuta in decisione.
***
Il ricorso è fondato nei termini che si espongono.
Il decreto impugnato non è privo di motivazione, bensì richiama e recepisce, per
relationem, le deduzioni spese dal Consulente nella istanza di liquidazione, alle quali è
pertanto necessario fare in questa sede riferimento (docc. 1 e 6 di parte ricorrente).
Risulta allora che l'esperto abbia chiesto la liquidazione di:
“-Fondo spese di …………………………………………………………………….€ 750,00
-Compensi ex art. 4 L. 08/07/1980 n. 319 ed ex art. 1 D.M. 30/05/2002:
Per acquisizione titolo di provenienza per 1^ vacazione pari a ……………€ 63,58
Per acquisizione risposta da Agenzia delle Entrate per 1^ vacazione……...€ 63,58
pagina 2 di 5 Oltre alle spese sostenute ed allegate pari a………………………………………….€ 80,00”.
La procedura esecutiva nel corso della quale è stato emesso il decreto in questione è stata caratterizzata dal seguente decorso:
- il pignoramento è stato trascritto il 12.9.2024 e iscritto a ruolo tardivamente – decorso il termine di 15 giorni dalla notifica (doc. 11 ricorrente) - il 27.9.2024;
- in data 2.10.2024 è stato nominato l'esperto arch. ; CP_1
- in data 11.12.2024 la procedura è stata dichiarata estinta (doc. 11 cit.).
Nelle more, l'esperto nominato ha (i) prestato giuramento;
(ii) esaminato il fascicolo;
(iii)
richiesto informazioni all'Agenzia Entrate (doc. 2 convenuto); (iv) ottenuto copia dell'atto di provenienza presso il Notaio depositario, sostenendo per tale ultimo incombente la spesa di € 80,00 (docc. 3 e 4 di parte convenuta).
Ebbene, la liquidazione del fondo spese come tale, nel caso – qual è quello oggetto di controversia – in cui la procedura esecutiva si è estinta senza lo svolgimento di attività
ulteriore rispetto a quella sopra riassunta e, soprattutto, senza l'esborso di spese diverse ed ulteriori da quella di € 80,00 corrisposta al Notaio per il rilascio di copia dell'atto di provenienza, non è dovuta, poiché esso non rappresenta una voce del compenso dovuto all'ausiliare (nemmeno in via di anticipazione), ma esclusivamente la provvista necessaria per il pagamento delle anticipazioni dovute dall'ausiliare nello svolgimento dell'incarico peritale.
Con riferimento alle anticipazioni sostenute dall'ausiliare, nel caso di specie esse consistono esclusivamente nella somma di € 80,00 corrisposta al Notaio, il rimborso della quale è stato autonomamente richiesto dal Consulente nella propria istanza di liquidazione e dunque autonomamente riconosciuto dal G.E. con il decreto qui contestato.
Con riferimento alle ulteriori attività svolte nel brevissimo tempo di durata dell'incarico, il
Consulente ha chiesto ed ottenuto la liquidazione della somma complessiva di € 127,16 a pagina 3 di 5 norma dell'art. 4 L. 08/07/1980 n. 319 e dell'art. 1 D.M. 30/05/2002 – dunque, per vacazioni - per le attività di “acquisizione titolo di provenienza” e “acquisizione risposta da
Agenzia delle Entrate”.
Ora, “per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile
l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono
determinati in base alle vacazioni”.
Anche considerando il valore di ciascuna vacazione per € 14,68 (in conseguenza di Corte
Costituzionale sent. 11.12.2024-10.2.2025 n. 16, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4 comma 2 della legge 8.7.1980, n. 319 “nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione”), se ne desume che per l'attività svolta dall'arch.
siano state liquidate complessivamente n. 8,66 vacazioni. CP_1
Poiché “La vacazione è di due ore” e “l'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente” (art. 4 commi 2 e 4 l. 319/1980,
cit.), è necessario rideterminare il compenso, alla luce di C.Cost. n. 16/2025, sulla base di un numero intero di vacazioni.
Ebbene, l'inoltro di una richiesta di chiarimenti all'Agenzia delle Entrate, l'esame del suo riscontro negativo (doc. 2 convenuto), la richiesta di copia di atto di provenienza ed il suo esame, giustificano come congrua una liquidazione parametrata al tempo di lavoro stimato in non più di dieci vacazioni, pari a due giornate lavorative e mezza.
Quindi, il compenso dovuto all'odierno convenuto va complessivamente rideterminato nella somma di € 146,80 per vacazioni, oltre al rimborso delle spese sostenute per € 80,00,
con esclusione del non dovuto rimborso del fondo spese, in assenza di spese da rimborsare diverse da quella predetta.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
pagina 4 di 5
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. in integrale riforma del decreto di liquidazione emesso il 12.12.2024 nella procedura esecutiva immobiliare RG Es.Imm. n. 173/2024, liquida a favore dell'arch. CP_1
la somma di € 146,80 per vacazioni, oltre al rimborso delle spese sostenute
[...]
per € 80,00, ponendo gli importi così liquidati a carico del creditore procedente;
2. compensa le spese di questo giudizio.
Così deciso in Rovigo, 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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