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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2315/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2315/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 sso Nolasco, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di CP_1 vv. Donatella Frojo e dall'Avv. Daniele Sussman detto Steinberg, presso i quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
, nato a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...], CP_2 CP_3
l curatore speciale Avv. Tiziana uale sono domiciliati
INTERVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“ rigettarsi tutte le domande avversarie e pagina 1 di 9 A) ammettersi la prova per testimoni sui capi di prova da 4 a 33 contenuti nel ricorso introduttivo, di cui si chiede l'ammissione, da intendersi premesso “ con testi in tale atto indicati e ammettersi la prova contraria sui capitoli dedotti da parte convenuta eventualmente ammessi, con i medesimi testi;
B) dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito al marito;
C) confermarsi l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori e alla CP_2 CP_3 madre che, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, residenza, salvo che all'esito del procedimento non risultino più idonee misure maggiormente restrittive sulla potestà paterna secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
D) disporre il collocamento dei figli minori presso la madre;
E) disporre le modalità di frequentazione dei figli con il padre, in modalità protetta, o secondo le indicazioni che emergeranno in corso di causa e/o meglio viste dal Tribunale adito;
F) stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori in misura mensile di € 250,00 per ciascun figlio o in diversa misura meglio vista all'esito del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
G) disporre che le spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie relative ai figli minori vengano ripartite in ragione del 50% tra i genitori;
H) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per il convenuto:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare le richieste avanzate da controparte: disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo, il diritto di visita del padre con le modalità che il Tribunale riterrà maggiormente opportune nell'interesse dei minori, confermando il versamento del contributo al mantenimento del padre nella misura di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
IN VIA SUBORDINATA: in caso di affidamento esclusivo e/o super-esclusivo alla madre, disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, residenza siano condivise con il padre ovvero delegate ai Servizi Sociali.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interpello e testi sui capi di prova da 1 a 38 contenuti nella memoria istruttoria depositata e ammettersi prova contraria sui capitoli ex adverso formulati. Ammettersi .CTU sul nucleo e sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Per il curatore speciale:
“- Contrariis rejectis
- confermarsi l'affido super esclusivo dei figli alla madre la quale potrà assumere nel loro interesse anche le decisioni relative a salute, cura istruzione, educazione e tempo libero dandone comunque comunicazione al padre, oltre che richiedere i documenti validi per l'espatrio ivi compreso il passaporto
- I minori avranno collocazione e residenza presso la madre stessa
- i figli potranno incontrare il padre in luogo neutro alla presenza di un operatore dei Servizi
Sociali che faciliti gli incontri secondo tempi e modalità previsti dai Servizi stessi i quali valuteranno altresì quando liberalizzarli
- confermarsi la presa in carico dei minori presso il Servizio di NPI della locale ASL e il monitoraggio del Servizio Sociale
- prevedersi un percorso di sostegno alle capacità genitoriali per i genitori
- confermarsi il contributo mensile posto a carico del padre nella misura di Euro 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive, con decorrenza dalla data della domanda con espressa previsione che tale importo sia aumentato ad Euro 500,00 non appena il padre avrà stabilizzato la propria attività lavorativa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si confermino i provvedimenti provvisori e le conclusioni dell'Avv. Marraffa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio con rito civile in Albania Parte_1 CP_1
CP_ l'8.7.2019 e, dalla loro unione, sono nati i figli e , rispettivamente l'11.6.2018 e il CP_3
27.8.2020.
Con ricorso del 26.9.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito Parte_1 al marito, rappresentando di essere stata vittima di violenze morali e fisiche in relazione alle quali il coniuge è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Ha altresì domandato l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli con collocazione presso di sé, eventuali incontri con il padre in luogo neutro e un contributo al loro mantenimento di complessivi 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 Il convenuto non si è costituito in vista della prima udienza del 28.11.2023, nel corso della quale
è stata sentita unicamente la ricorrente. In via temporanea e urgente, hanno trovato integrale accoglimento le istanze di cui al ricorso. Nelle more, il Tribunale per i Minorenni, investito di un ricorso per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c. Il Pubblico
Ministero presso il Tribunale ha inizialmente fatto proprie le istanze della procura minorile, chiedendo la decadenza del padre, la presa in carico da parte dei servizi, la nomina di un curatore speciale per i minori, la sospensione degli incontri padre-figli e il divieto di avvicinamento del convenuto alla casa familiare e ai luoghi frequentati da moglie e figli. Il Giudice istruttore delegato ha pertanto nominato un curatore speciale ai minori nella persona dell'Avv. Tiziana
Marraffa, già nominata dal Tribunale per i Minorenni, e ha disposto l'apertura di un subprocedimento per la trattazione dell'istanza di ordine di protezione formulata dal Pubblico
Ministero. Con ordinanza del 6.3.2024, resa nel subprocedimento, la domanda di ordine di protezione è stata dichiarata inammissibile quanto alla ricorrente, data la carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a richiederla, e rigettata quanto ai minori, nei confronti dei quali non erano state accertate condotte violente da parte del padre e ritenuta sufficiente a tutela degli stessi la misura cautelare in essere.
Il curatore speciale si è nel frattempo costituito nel procedimento principale, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori. Si è altresì costituito il convenuto, contestando le condotte attribuitegli dalla ricorrente, rappresentando di avere sempre avuto un buon rapporto con i figli e dando atto di non poter contribuire al loro mantenimento nella misura prevista in virtù del proprio stato di detenzione.
Con ordinanza del 4.3.2024, il Giudice istruttore, preso atto della sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ha disposto la parziale modifica dei provvedimenti provvisori, prevedendo incontri padre-figli in luogo neutro e la riduzione del contributo al mantenimento a 350,00 euro mensili. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'acquisizione di relazioni sociali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19.2.2025. Il Pubblico Ministero ha definitivamente concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e l'accoglimento delle conclusioni del curatore speciale.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle prove assunte, dovendosi integralmente condividere e richiamare le ordinanze dell'11.12.2023 e dell'11.4.2024 con le quali il Giudice delegato ha dichiarato pagina 4 di 9 inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti. Risulta altresì superflua, alla luce di quanto emerso nel giudizio, la CTU richiesta dal convenuto nelle conclusioni definitive.
3. La domanda di separazione, sulla quale concordano entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente sin dal 2023.
4. Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione al convenuto. Sul punto, va infatti richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 31351/2022, Cass. 7388/2017).
La sorella della ricorrente, , sentita come testimone, ha dichiarato, pur non Testimone_1 avendo mai visto personalmente episodi di violenza fisica, di essere stata contattata in più occasioni telefonicamente dalla sorella e di averla sentita urlare e dire “lasciami, mi fai male”, di aver notato dei graffi e di aver assistito a litigi in cui il marito diceva ad che non era una Pt_1 donna, che non era una madre e che era una poco di buono. , madre della Persona_1 ricorrente, ha riferito di aver sentito più volte personalmente il accusare la moglie di Pt_1 tradirlo e ha affermato che il 31 maggio 2023, mentre aspettava la figlia in macchina, ha sentito delle urla provenire dalla casa dei coniugi a cui è seguito un lancio di giubbotti e scarpe, finché il convenuto “ha messo i bambini fuori sullo zerbino”. A nulla rileva che gli altri testimoni Tes_2
e , padre e sorella del convenuto, abbiano dichiarato di non aver mai assistito a Tes_3 violenze e abbiano fatto riferimenti a litigi tra la ricorrente e la propria famiglia di origine: secondo l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra è infatti sufficiente ai fini dell'addebito anche un solo episodio di percosse, che non va in ogni caso comparato con il comportamento del coniuge che ne è vittima.
La ricorrente ha comunque fornito anche riscontri documentali circa le minacce e le violenze subite. Sono infatti in atti dei files audio, la cui riconducibilità al convenuto non è stata contestata, in cui si sentono frasi quali “ti ammazzo”, “vi brucio tutto a vivo” e “vi faccio male”. È poi stato prodotto un messaggio, estratto nel corso del procedimento penale dal cellulare del in Pt_1
pagina 5 di 9 cui la sorella dello stesso gli scrive: “Io ti dico solo così. basta picchiarla a quella diavoletta, non si combaciano i caratteri. Lasciala, ma non picchiarla, perché stai rovinando te stesso con lei e anche lei. ma pensa un po' per quei due che hai portato in vita. che vedono solo botte, litigi ed urla”.
Risultano poi particolarmente significative le dichiarazioni rese a SIT nel procedimento penale, le quali nel processo civile hanno natura di prove atipiche, liberamente valutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e datori di lavoro della ricorrente, Parte_2 Parte_3 hanno riferito di aver visto rispettivamente un'escoriazione sul labbro della stessa e un livido sul braccio e dei graffi. La collega ha invece parlato di un'occasione in cui la Testimone_4
che presentava un arrossamento sul collo, le ha raccontato di essere stata presa proprio Pt_1 per il collo dal marito, mentre la vicina di casa ha dichiarato che il convenuto Persona_2 chiamava la moglie “puttana”. Infine e hanno riferito di aver Controparte_4 CP_5 visto in data 7.6.2023 un uomo, individuato tramite riconoscimento fotografico nell'odierno convenuto, strattonare e prendere per i capelli una donna che aveva in braccio un bambino.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi ampiamente provato che il convenuto, con le sue condotte violente, abbia determinato l'insorgenza della crisi matrimoniale.
5. In ordine all'affidamento dei minori, pur essendo riconosciuto dalla stessa ricorrente che gli stessi sono affezionati al padre, non si può prescindere da quanto emerso in corso di giudizio sulle condotte tenute dal convenuto nei confronti della moglie. Le violenze compiute in danno della madre dei propri figli, in alcuni casi anche alla presenza degli stessi, denotano infatti un'evidente incapacità genitoriale. Gli atteggiamenti inopportuni del padre sono proseguiti anche durante gli incontri in luogo neutro con i figli. I servizi sociali hanno infatti relazionato che, durante l'incontro del 5.9.2024, il convenuto si è comportato inizialmente in modo adeguato, ma, quando è intervenuto anche il nonno paterno, non ha tradotto quanto dallo stesso comunicato in albanese, in violazione del regolamento degli incontri. Successivamente, quando gli operatori gli hanno spiegato che avrebbe potuto sentire telefonicamente i figli solamente quando avrebbe dimostrato di saper rispettare le regole, ha chiesto provocatoriamente cosa sarebbe successo se non si fosse più recato agli incontri con i bambini e ha riferito che da quel momento in avanti avrebbe parlato solo in albanese. A ciò va aggiunto che la condivisione dell'affidamento costringerebbe la madre ad interfacciarsi continuamente con il padre, in aperta violazione della
Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 77/2013, che all'art. 31 prevede che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza e devono essere garantiti i diritti e la sicurezza della pagina 6 di 9 vittima e dei bambini. Alla madre va pertanto attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Non vi è alcuna ragione per accogliere la domanda, formulata dal convenuto in via subordinata rispetto all'affidamento condiviso, di attribuire ai servizi sociali le decisioni di maggiore interesse per i figli. Non è infatti emersa in corso di giudizio alcuna condotta pregiudizievole della madre nei confronti dei figli, tale da giustificare una limitazione della sua responsabilità genitoriale. La viene anzi descritta dai servizi come collaborante, capace di andare oltre le proprie Pt_1 difficoltà con il marito per il bene dei bambini e disponibile ad accettare le proposte di orari e giorni per gli incontri padre-figli.
Nessuna delle parti ha invece insistito per la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, in quanto il Pubblico Ministero, che l'aveva inizialmente proposta, ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e l'accoglimento delle istanze del curatore speciale, mentre la ricorrente si è limitata a rimettersi alle valutazioni del Tribunale sul punto. Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 12237/2023, Cass. 24708/2024). Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non può pertanto essere adottato come sanzione nei confronti di comportamenti inadempienti dei genitori, ma deve fondarsi sugli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto o possono produrre sui figli (Cass. 14145/2017,
Cass. 24708/2024), costituendo un'extrema ratio, a cui ricorrere solamente qualora gli altri strumenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse dei minori (Cass.
29814/2023, Cass. 24708/2024). Nel caso di specie, deve ritenersi che, a fronte di un padre sicuramente inadeguato, ma comunque interessato ai figli, sia sufficiente a tutela dei minori l'affidamento superesclusivo alla madre.
6. I minori manterranno, in continuità con lo stato di fatto esistente, la collocazione e la residenza anagrafica presso la madre, non essendovi peraltro contestazione sul punto. Gli incontri con il pagina 7 di 9 padre dovranno proseguire in luogo neutro, sia per evitare occasioni di incontro tra i genitori, sia perché il convenuto, come sopra osservato, continua a mantenere atteggiamenti poco adeguati che rendono al momento inopportuna una liberalizzazione.
7. In ordine all'aspetto economico, il contributo a carico del padre era stato stabilito nei provvedimenti provvisori nella misura di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base del fatto che la ricorrente era occupata come cameriera con una retribuzione di circa 1.000,00 euro mensili ed era gravata da un canone di locazione di 320,00 euro, mentre il convenuto era dotato di capacità lavorativa, in quanto titolare di partita Iva quale muratore. In seguito, su richiesta del convenuto nel frattempo costituitosi, l'assegno era stato ridotto a 350,00 euro, tenendo conto che il non poteva svolgere attività lavorativa Pt_1 poiché agli arresti domiciliari. Essendo però ora venuta meno la misura cautelare, il convenuto può ben lavorare, come lo stesso ha confermato all'udienza del 6.11.2024, dove ha dichiarato di aver fatturato nel mese di settembre 3.872,00 euro. Si ritiene pertanto congruo riportare l'assegno all'originaria misura di 500,00 euro, considerato che la madre deve far fronte da sola a tutte le esigenze dei due bambini.
8. Le spese di lite, comprese quelle del curatore speciale, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi del d.m. 147/2022, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, sono poste a carico del convenuto secondo soccombenza. Si precisa che le spese del curatore speciale, da versarsi in favore dell'erario stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato, sono limitate alle fasi di studio e introduttiva svolte innanzi al Tribunale per i
Minorenni: il curatore speciale ha infatti chiarito che, essendo membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non può ricevere compensi per l'attività svolta nel Foro di iscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], Elbasan (Albania) il 14.12.1988, matrimonio celebrato a Gostime CP_1
(Albania) l'8.7.2019 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n. 173, parte
II serie C anno 2019,
DICHIARA la separazione addebitabile a , CP_1
CP_
i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza Pt_4 CP_3 anagrafica presso la madre,
pagina 8 di 9 DISPONE che possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore Parte_1 interesse per i minori in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE che il padre possa incontrare i figli in luogo neutro, secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, di concerto con il servizio NPI Asl CN 1,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, l'importo di euro 500,00 (250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano, compresa l'attività innanzi al Tribunale per i Minorenni, in euro 3.809,00 (di cui
851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge,
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese del curatore speciale CP_1 che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui 851,00 per fase di studio e 602,00 per fase introduttiva), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2315/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 sso Nolasco, presso la quale ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di CP_1 vv. Donatella Frojo e dall'Avv. Daniele Sussman detto Steinberg, presso i quali ha eletto domicilio
CONVENUTO
e
, nato a [...] l'[...], e , nato a [...] il [...], CP_2 CP_3
l curatore speciale Avv. Tiziana uale sono domiciliati
INTERVENUTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“ rigettarsi tutte le domande avversarie e pagina 1 di 9 A) ammettersi la prova per testimoni sui capi di prova da 4 a 33 contenuti nel ricorso introduttivo, di cui si chiede l'ammissione, da intendersi premesso “ con testi in tale atto indicati e ammettersi la prova contraria sui capitoli dedotti da parte convenuta eventualmente ammessi, con i medesimi testi;
B) dichiararsi la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1 addebito al marito;
C) confermarsi l'affido esclusivo rafforzato dei figli minori e alla CP_2 CP_3 madre che, per l'effetto, potrà assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, residenza, salvo che all'esito del procedimento non risultino più idonee misure maggiormente restrittive sulla potestà paterna secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
D) disporre il collocamento dei figli minori presso la madre;
E) disporre le modalità di frequentazione dei figli con il padre, in modalità protetta, o secondo le indicazioni che emergeranno in corso di causa e/o meglio viste dal Tribunale adito;
F) stabilire a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori in misura mensile di € 250,00 per ciascun figlio o in diversa misura meglio vista all'esito del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
G) disporre che le spese straordinarie, scolastiche, extrascolastiche e sanitarie relative ai figli minori vengano ripartite in ragione del 50% tra i genitori;
H) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Per il convenuto:
“IN VIA PRINCIPALE: rigettare le richieste avanzate da controparte: disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disponendo, il diritto di visita del padre con le modalità che il Tribunale riterrà maggiormente opportune nell'interesse dei minori, confermando il versamento del contributo al mantenimento del padre nella misura di € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
IN VIA SUBORDINATA: in caso di affidamento esclusivo e/o super-esclusivo alla madre, disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione, salute, residenza siano condivise con il padre ovvero delegate ai Servizi Sociali.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per interpello e testi sui capi di prova da 1 a 38 contenuti nella memoria istruttoria depositata e ammettersi prova contraria sui capitoli ex adverso formulati. Ammettersi .CTU sul nucleo e sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Per il curatore speciale:
“- Contrariis rejectis
- confermarsi l'affido super esclusivo dei figli alla madre la quale potrà assumere nel loro interesse anche le decisioni relative a salute, cura istruzione, educazione e tempo libero dandone comunque comunicazione al padre, oltre che richiedere i documenti validi per l'espatrio ivi compreso il passaporto
- I minori avranno collocazione e residenza presso la madre stessa
- i figli potranno incontrare il padre in luogo neutro alla presenza di un operatore dei Servizi
Sociali che faciliti gli incontri secondo tempi e modalità previsti dai Servizi stessi i quali valuteranno altresì quando liberalizzarli
- confermarsi la presa in carico dei minori presso il Servizio di NPI della locale ASL e il monitoraggio del Servizio Sociale
- prevedersi un percorso di sostegno alle capacità genitoriali per i genitori
- confermarsi il contributo mensile posto a carico del padre nella misura di Euro 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico sportive, con decorrenza dalla data della domanda con espressa previsione che tale importo sia aumentato ad Euro 500,00 non appena il padre avrà stabilizzato la propria attività lavorativa.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si confermino i provvedimenti provvisori e le conclusioni dell'Avv. Marraffa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si sono uniti in matrimonio con rito civile in Albania Parte_1 CP_1
CP_ l'8.7.2019 e, dalla loro unione, sono nati i figli e , rispettivamente l'11.6.2018 e il CP_3
27.8.2020.
Con ricorso del 26.9.2023, ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito Parte_1 al marito, rappresentando di essere stata vittima di violenze morali e fisiche in relazione alle quali il coniuge è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Ha altresì domandato l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli con collocazione presso di sé, eventuali incontri con il padre in luogo neutro e un contributo al loro mantenimento di complessivi 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 9 Il convenuto non si è costituito in vista della prima udienza del 28.11.2023, nel corso della quale
è stata sentita unicamente la ricorrente. In via temporanea e urgente, hanno trovato integrale accoglimento le istanze di cui al ricorso. Nelle more, il Tribunale per i Minorenni, investito di un ricorso per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, ha dichiarato la propria incompetenza in favore di questo Tribunale ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c. Il Pubblico
Ministero presso il Tribunale ha inizialmente fatto proprie le istanze della procura minorile, chiedendo la decadenza del padre, la presa in carico da parte dei servizi, la nomina di un curatore speciale per i minori, la sospensione degli incontri padre-figli e il divieto di avvicinamento del convenuto alla casa familiare e ai luoghi frequentati da moglie e figli. Il Giudice istruttore delegato ha pertanto nominato un curatore speciale ai minori nella persona dell'Avv. Tiziana
Marraffa, già nominata dal Tribunale per i Minorenni, e ha disposto l'apertura di un subprocedimento per la trattazione dell'istanza di ordine di protezione formulata dal Pubblico
Ministero. Con ordinanza del 6.3.2024, resa nel subprocedimento, la domanda di ordine di protezione è stata dichiarata inammissibile quanto alla ricorrente, data la carenza di legittimazione del Pubblico Ministero a richiederla, e rigettata quanto ai minori, nei confronti dei quali non erano state accertate condotte violente da parte del padre e ritenuta sufficiente a tutela degli stessi la misura cautelare in essere.
Il curatore speciale si è nel frattempo costituito nel procedimento principale, chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori. Si è altresì costituito il convenuto, contestando le condotte attribuitegli dalla ricorrente, rappresentando di avere sempre avuto un buon rapporto con i figli e dando atto di non poter contribuire al loro mantenimento nella misura prevista in virtù del proprio stato di detenzione.
Con ordinanza del 4.3.2024, il Giudice istruttore, preso atto della sostituzione della misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ha disposto la parziale modifica dei provvedimenti provvisori, prevedendo incontri padre-figli in luogo neutro e la riduzione del contributo al mantenimento a 350,00 euro mensili. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'acquisizione di relazioni sociali ed è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19.2.2025. Il Pubblico Ministero ha definitivamente concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e l'accoglimento delle conclusioni del curatore speciale.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della documentazione in atti e delle prove assunte, dovendosi integralmente condividere e richiamare le ordinanze dell'11.12.2023 e dell'11.4.2024 con le quali il Giudice delegato ha dichiarato pagina 4 di 9 inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti. Risulta altresì superflua, alla luce di quanto emerso nel giudizio, la CTU richiesta dal convenuto nelle conclusioni definitive.
3. La domanda di separazione, sulla quale concordano entrambi i coniugi, è fondata e merita accoglimento. È infatti pacifico che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la convivenza, tant'è che i coniugi vivono separatamente sin dal 2023.
4. Va altresì accolta la domanda di addebito della separazione al convenuto. Sul punto, va infatti richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 31351/2022, Cass. 7388/2017).
La sorella della ricorrente, , sentita come testimone, ha dichiarato, pur non Testimone_1 avendo mai visto personalmente episodi di violenza fisica, di essere stata contattata in più occasioni telefonicamente dalla sorella e di averla sentita urlare e dire “lasciami, mi fai male”, di aver notato dei graffi e di aver assistito a litigi in cui il marito diceva ad che non era una Pt_1 donna, che non era una madre e che era una poco di buono. , madre della Persona_1 ricorrente, ha riferito di aver sentito più volte personalmente il accusare la moglie di Pt_1 tradirlo e ha affermato che il 31 maggio 2023, mentre aspettava la figlia in macchina, ha sentito delle urla provenire dalla casa dei coniugi a cui è seguito un lancio di giubbotti e scarpe, finché il convenuto “ha messo i bambini fuori sullo zerbino”. A nulla rileva che gli altri testimoni Tes_2
e , padre e sorella del convenuto, abbiano dichiarato di non aver mai assistito a Tes_3 violenze e abbiano fatto riferimenti a litigi tra la ricorrente e la propria famiglia di origine: secondo l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra è infatti sufficiente ai fini dell'addebito anche un solo episodio di percosse, che non va in ogni caso comparato con il comportamento del coniuge che ne è vittima.
La ricorrente ha comunque fornito anche riscontri documentali circa le minacce e le violenze subite. Sono infatti in atti dei files audio, la cui riconducibilità al convenuto non è stata contestata, in cui si sentono frasi quali “ti ammazzo”, “vi brucio tutto a vivo” e “vi faccio male”. È poi stato prodotto un messaggio, estratto nel corso del procedimento penale dal cellulare del in Pt_1
pagina 5 di 9 cui la sorella dello stesso gli scrive: “Io ti dico solo così. basta picchiarla a quella diavoletta, non si combaciano i caratteri. Lasciala, ma non picchiarla, perché stai rovinando te stesso con lei e anche lei. ma pensa un po' per quei due che hai portato in vita. che vedono solo botte, litigi ed urla”.
Risultano poi particolarmente significative le dichiarazioni rese a SIT nel procedimento penale, le quali nel processo civile hanno natura di prove atipiche, liberamente valutabili dal Giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e datori di lavoro della ricorrente, Parte_2 Parte_3 hanno riferito di aver visto rispettivamente un'escoriazione sul labbro della stessa e un livido sul braccio e dei graffi. La collega ha invece parlato di un'occasione in cui la Testimone_4
che presentava un arrossamento sul collo, le ha raccontato di essere stata presa proprio Pt_1 per il collo dal marito, mentre la vicina di casa ha dichiarato che il convenuto Persona_2 chiamava la moglie “puttana”. Infine e hanno riferito di aver Controparte_4 CP_5 visto in data 7.6.2023 un uomo, individuato tramite riconoscimento fotografico nell'odierno convenuto, strattonare e prendere per i capelli una donna che aveva in braccio un bambino.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi ampiamente provato che il convenuto, con le sue condotte violente, abbia determinato l'insorgenza della crisi matrimoniale.
5. In ordine all'affidamento dei minori, pur essendo riconosciuto dalla stessa ricorrente che gli stessi sono affezionati al padre, non si può prescindere da quanto emerso in corso di giudizio sulle condotte tenute dal convenuto nei confronti della moglie. Le violenze compiute in danno della madre dei propri figli, in alcuni casi anche alla presenza degli stessi, denotano infatti un'evidente incapacità genitoriale. Gli atteggiamenti inopportuni del padre sono proseguiti anche durante gli incontri in luogo neutro con i figli. I servizi sociali hanno infatti relazionato che, durante l'incontro del 5.9.2024, il convenuto si è comportato inizialmente in modo adeguato, ma, quando è intervenuto anche il nonno paterno, non ha tradotto quanto dallo stesso comunicato in albanese, in violazione del regolamento degli incontri. Successivamente, quando gli operatori gli hanno spiegato che avrebbe potuto sentire telefonicamente i figli solamente quando avrebbe dimostrato di saper rispettare le regole, ha chiesto provocatoriamente cosa sarebbe successo se non si fosse più recato agli incontri con i bambini e ha riferito che da quel momento in avanti avrebbe parlato solo in albanese. A ciò va aggiunto che la condivisione dell'affidamento costringerebbe la madre ad interfacciarsi continuamente con il padre, in aperta violazione della
Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 77/2013, che all'art. 31 prevede che al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza e devono essere garantiti i diritti e la sicurezza della pagina 6 di 9 vittima e dei bambini. Alla madre va pertanto attribuito il potere di adottare in autonomia anche le decisioni più importanti per i figli in materia di salute, istruzione, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Non vi è alcuna ragione per accogliere la domanda, formulata dal convenuto in via subordinata rispetto all'affidamento condiviso, di attribuire ai servizi sociali le decisioni di maggiore interesse per i figli. Non è infatti emersa in corso di giudizio alcuna condotta pregiudizievole della madre nei confronti dei figli, tale da giustificare una limitazione della sua responsabilità genitoriale. La viene anzi descritta dai servizi come collaborante, capace di andare oltre le proprie Pt_1 difficoltà con il marito per il bene dei bambini e disponibile ad accettare le proposte di orari e giorni per gli incontri padre-figli.
Nessuna delle parti ha invece insistito per la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, in quanto il Pubblico Ministero, che l'aveva inizialmente proposta, ha concluso chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori e l'accoglimento delle istanze del curatore speciale, mentre la ricorrente si è limitata a rimettersi alle valutazioni del Tribunale sul punto. Come chiarito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. 12237/2023, Cass. 24708/2024). Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale non può pertanto essere adottato come sanzione nei confronti di comportamenti inadempienti dei genitori, ma deve fondarsi sugli effetti lesivi che tali comportamenti hanno prodotto o possono produrre sui figli (Cass. 14145/2017,
Cass. 24708/2024), costituendo un'extrema ratio, a cui ricorrere solamente qualora gli altri strumenti previsti dal legislatore non siano idonei a tutelare l'interesse dei minori (Cass.
29814/2023, Cass. 24708/2024). Nel caso di specie, deve ritenersi che, a fronte di un padre sicuramente inadeguato, ma comunque interessato ai figli, sia sufficiente a tutela dei minori l'affidamento superesclusivo alla madre.
6. I minori manterranno, in continuità con lo stato di fatto esistente, la collocazione e la residenza anagrafica presso la madre, non essendovi peraltro contestazione sul punto. Gli incontri con il pagina 7 di 9 padre dovranno proseguire in luogo neutro, sia per evitare occasioni di incontro tra i genitori, sia perché il convenuto, come sopra osservato, continua a mantenere atteggiamenti poco adeguati che rendono al momento inopportuna una liberalizzazione.
7. In ordine all'aspetto economico, il contributo a carico del padre era stato stabilito nei provvedimenti provvisori nella misura di 500,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, sulla base del fatto che la ricorrente era occupata come cameriera con una retribuzione di circa 1.000,00 euro mensili ed era gravata da un canone di locazione di 320,00 euro, mentre il convenuto era dotato di capacità lavorativa, in quanto titolare di partita Iva quale muratore. In seguito, su richiesta del convenuto nel frattempo costituitosi, l'assegno era stato ridotto a 350,00 euro, tenendo conto che il non poteva svolgere attività lavorativa Pt_1 poiché agli arresti domiciliari. Essendo però ora venuta meno la misura cautelare, il convenuto può ben lavorare, come lo stesso ha confermato all'udienza del 6.11.2024, dove ha dichiarato di aver fatturato nel mese di settembre 3.872,00 euro. Si ritiene pertanto congruo riportare l'assegno all'originaria misura di 500,00 euro, considerato che la madre deve far fronte da sola a tutte le esigenze dei due bambini.
8. Le spese di lite, comprese quelle del curatore speciale, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi del d.m. 147/2022, tenuto conto della ridotta complessità della controversia, sono poste a carico del convenuto secondo soccombenza. Si precisa che le spese del curatore speciale, da versarsi in favore dell'erario stante l'ammissione dei minori al patrocinio a spese dello Stato, sono limitate alle fasi di studio e introduttiva svolte innanzi al Tribunale per i
Minorenni: il curatore speciale ha infatti chiarito che, essendo membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non può ricevere compensi per l'attività svolta nel Foro di iscrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], Elbasan (Albania) il 14.12.1988, matrimonio celebrato a Gostime CP_1
(Albania) l'8.7.2019 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cuneo al n. 173, parte
II serie C anno 2019,
DICHIARA la separazione addebitabile a , CP_1
CP_
i figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza Pt_4 CP_3 anagrafica presso la madre,
pagina 8 di 9 DISPONE che possa adottare in autonomia anche le decisioni di maggiore Parte_1 interesse per i minori in materia di istruzione, salute, residenza e richiesta di documenti validi per l'espatrio,
DISPONE che il padre possa incontrare i figli in luogo neutro, secondo modalità e tempistiche stabilite dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, di concerto con il servizio NPI Asl CN 1,
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, l'importo di euro 500,00 (250,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate,
CONDANNA a rifondere a le spese del presente giudizio che si CP_1 Parte_1 liquidano, compresa l'attività innanzi al Tribunale per i Minorenni, in euro 3.809,00 (di cui
851,00 per fase di studio, 602,00 per fase introduttiva, 903,00 per fase di trattazione e 1.453,00 per fase decisionale), oltre a esborsi, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge,
CONDANNA al pagamento in favore dell'erario delle spese del curatore speciale CP_1 che si liquidano in euro 1.453,00 (di cui 851,00 per fase di studio e 602,00 per fase introduttiva), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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