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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/12/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 esa el Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappr vv.ta Maria Teresa Minniti del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie:
nata a [...] in data [...], Persona_1
nata a [...] in data [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ b) Le figlie minori e entrambe nate il 05 febbraio 2016, saranno affidate congiuntamente e Per_2 collocate pariteti te mane alterne da entrambi i genitori, con residenza presso la casa familiare;
c) La casa familiare sita in Lodi, via F.lli Baggi n.24, di esclusiva proprietà del sig. , verrà al medesimo Pt_2 assegnata, completa degli arredi e corredi, con impegno di quest'ultimo a int sferire in capo a sé l'intestazione di tutte le utenze;
d) Il mutuo acceso per la ristrutturazione della casa familiare sarà interamente pagato dal sig. ; Pt_2
e) A decorrere dal mese di marzo 2024, il padre provvederà a versare alla sig.ra a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie minori, fino a che le stesse raggiungeranno l'indip economica, la somma di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2025 (base febbraio 2024);
f) A decorrere da marzo 2024, i genitori concorreranno alle spese straordinarie, come da Protocollo di Milano, nella misura del 50%, mentre la sig.ra beneficerà interamente dell'assegno unico e delle Pt_1 detrazioni fiscali;
fino a quando non verrà presentata domanda di assegno unico in favore esclusivo della sig.ra e fino a quanto non verrà erogato direttamente alla stessa, il sig. si impegnerà a Pt_1 Pt_2 versar g.ra l'assegno familiare unitamente al mantenimento e ciò ere dal mese di Pt_1 marzo 2024;
g) Le festività saranno regolate secondo il principio dell'alternanza. In particolare:
- per le feste natalizie le figlie trascorreranno di anno in anno la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
- per il Capodanno i genitori si alterneranno da un anno con l'altro;
- per le feste pasquali le figlie trascorreranno di anno in anno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Fatta sempre salva la libertà dei genitori di accordarsi diversamente e di portare via le bambine durante le vacanze natalizie o pasquali;
h) I genitori potranno tenere con sé le bambine nelle vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. In deroga a tale previsione, solo ed esclusivamente su diverso accordo dei genitori, a decorrere dall'anno 2025 gli stessi potranno anche trascorrere un periodo di vacanza con le bambine fino a tre settimane consecutive;
i) Il sig. , a definizione di ogni rapporto economico pregresso tra i coniugi, dovrà versare alla sig.ra Pt_2 a di euro 7000,00 (settemila/00) nelle seguenti modalità: Pt_1
- euro 2.000,00 entro il 31/01/2025;
- euro 5.000,00 entro il 31/08/2025;
j) I coniugi, entrambi a conoscenza delle rispettive situazioni economico/patrimoniali/reddituali, si dichiarano indipendenti economicamente nulla richiedendo per il reciproco mantenimento e, con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto i), dichiarano altresì di avere definito tutti i rapporti patrimoniali reciproci;
k) I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 21.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Sant'Agnello (NA) in data 29.08.2014, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vistarino (PV), Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 2014, e con sentenza n. 69/2024 del 26.04.2024, pubblicata il 29.04.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 Sant'Agnello (NA) il 29.08.2014, matrimonio trascritto nei Registri il di Vistarino (PV), Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 2014;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vistarino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 04.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 576/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...] C.F._1 esa el Foro di Lodi;
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2 C.F._2 rappr vv.ta Maria Teresa Minniti del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nate le seguenti figlie:
nata a [...] in data [...], Persona_1
nata a [...] in data [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.03.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
a) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ b) Le figlie minori e entrambe nate il 05 febbraio 2016, saranno affidate congiuntamente e Per_2 collocate pariteti te mane alterne da entrambi i genitori, con residenza presso la casa familiare;
c) La casa familiare sita in Lodi, via F.lli Baggi n.24, di esclusiva proprietà del sig. , verrà al medesimo Pt_2 assegnata, completa degli arredi e corredi, con impegno di quest'ultimo a int sferire in capo a sé l'intestazione di tutte le utenze;
d) Il mutuo acceso per la ristrutturazione della casa familiare sarà interamente pagato dal sig. ; Pt_2
e) A decorrere dal mese di marzo 2024, il padre provvederà a versare alla sig.ra a titolo di Pt_1 mantenimento ordinario delle figlie minori, fino a che le stesse raggiungeranno l'indip economica, la somma di euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere da febbraio 2025 (base febbraio 2024);
f) A decorrere da marzo 2024, i genitori concorreranno alle spese straordinarie, come da Protocollo di Milano, nella misura del 50%, mentre la sig.ra beneficerà interamente dell'assegno unico e delle Pt_1 detrazioni fiscali;
fino a quando non verrà presentata domanda di assegno unico in favore esclusivo della sig.ra e fino a quanto non verrà erogato direttamente alla stessa, il sig. si impegnerà a Pt_1 Pt_2 versar g.ra l'assegno familiare unitamente al mantenimento e ciò ere dal mese di Pt_1 marzo 2024;
g) Le festività saranno regolate secondo il principio dell'alternanza. In particolare:
- per le feste natalizie le figlie trascorreranno di anno in anno la vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro;
- per il Capodanno i genitori si alterneranno da un anno con l'altro;
- per le feste pasquali le figlie trascorreranno di anno in anno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro.
Fatta sempre salva la libertà dei genitori di accordarsi diversamente e di portare via le bambine durante le vacanze natalizie o pasquali;
h) I genitori potranno tenere con sé le bambine nelle vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno. In deroga a tale previsione, solo ed esclusivamente su diverso accordo dei genitori, a decorrere dall'anno 2025 gli stessi potranno anche trascorrere un periodo di vacanza con le bambine fino a tre settimane consecutive;
i) Il sig. , a definizione di ogni rapporto economico pregresso tra i coniugi, dovrà versare alla sig.ra Pt_2 a di euro 7000,00 (settemila/00) nelle seguenti modalità: Pt_1
- euro 2.000,00 entro il 31/01/2025;
- euro 5.000,00 entro il 31/08/2025;
j) I coniugi, entrambi a conoscenza delle rispettive situazioni economico/patrimoniali/reddituali, si dichiarano indipendenti economicamente nulla richiedendo per il reciproco mantenimento e, con l'esatto adempimento di quanto previsto al punto i), dichiarano altresì di avere definito tutti i rapporti patrimoniali reciproci;
k) I coniugi esprimono reciproco assenso per il rilascio dei documenti per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate il 21.11.2024 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Sant'Agnello (NA) in data 29.08.2014, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vistarino (PV), Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 2014, e con sentenza n. 69/2024 del 26.04.2024, pubblicata il 29.04.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 Sant'Agnello (NA) il 29.08.2014, matrimonio trascritto nei Registri il di Vistarino (PV), Numero 1, Parte II, Serie B, Anno 2014;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vistarino perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 04.12.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello