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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PRATO
sezione civile
V.G.. 326/2025
Il Giudice del registro delle Imprese,
nel procedimento in oggetto:
premesso che:
-la parte ricorrente ha chiesto al giudice del Registro delle Imprese l'annullamento della determinazione del Conservatore n. 087\2025 del 04/03/2025, comunicata in data 05/03/2025 dalla
Camera di Commercio di Pistoia e Prato, con cui è stato disposto il mancato accoglimento della denuncia presentata dall'impresa individuale istante al Prot. 3675/2020 del 19/02/2020 e, per l'effetto, la predisposizione delle misure necessarie per la regolarizzazione dell'istante quale soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, ai sensi del disposto di cui all'art. 12 l.
154\2016; in via subordinata, ha chiesto la riapertura del procedimento fino alla definitiva acquisizione del pareri ministeriali richiesti dal Conservatore, con ordine al medesimo di porre in essere quanto necessario per il definitivo perfezionamento della procedura;
a sostegno della domanda ha dedotto che:
-in data 19 febbraio 2020, ha comunicato al competente ufficio delle imprese di essere soggetto abilitato all'attività di manutenzione del verde ai sensi dell'art. 12 l. 154\2016;
-alla domanda di “regolarizzazione impresa esercente attività di giardinaggio, cura del verde ex l.
154\16” ha allegato, fra gli altri documenti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, primo comma, l.
154\2016 e di quanto disposto dall'accordo sancito nella conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio
2028, di essere iscritto al registro ufficiale dei produttori vegetali (RUP ad oggi RUOP) ex art. 12 co I lett. a) della predetta disposizione normativa;
-l'ufficio competente ha dichiarato la richiesta sospesa, in attesa del parere ministeriale in merito all'adempimento relativo alla formazione;
-decorsi cinque anni dall'istanza, in data 11 febbraio 2025, l'ufficio ha fatto pervenire il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241\90, sul presupposto che nell'accordo Stato-Regioni sono stati individuati i casi di esenzione dal percorso formativo ma che la normativa non attribuisce alcuna competenza alla camera di Commercio in ordine all'accertamento dell'esonero dalla formazione;
il
Ministero non ha fornito i chiarimenti richiesto e la pratica non poteva essere più tenuta in sospeso;
-con comunicazione del 21 febbraio 2025, il ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni deducendo che: all'art. 7, lett. H) dell'accordo Conferenza Stato-Regioni, recepito dalla Regione Toscana con delibera di giunta n. 413 del 16 aprile 2018, sono definiti i casi di esenzione dal percorso formativo in merito all'attività di costruzione, cura e manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini (art. 12 l. cit);
l'art. 7, punto h) prevede espressamente l'esenzione per le imprese iscritte al R.I. alla data del 28 febbraio 2016 con codice attività 81.30.00 o con codice diverso ma che svolgano attività riconducibili alla “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi”;
l'autocertificazione, in ogni caso, attesta il soddisfacimento della condizione ai fini dell'esenzione, tanto che tutte le altre Camere di commercio hanno evaso le analoghe pratiche sulla base dell'autocertificazione prodotta dai richiedenti;
-in diritto ha dedotto: 1) l'incompetenza funzionale della Controparte_1 all'adozione di provvedimenti di rifiuto e rigetto all'accoglimento dell'istanza presentata: la Camera di
Commercio non è competente all'adozione di provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza sulla base del possesso o meno delle condizioni richieste per l'esonero dalla formazione;
può solo limitarsi a recepire la documentazione attestante il possesso del requisito;
l'inibizione dello svolgimento dell'attività di impresa è, quindi, illegittimo in quanto adottato da soggetto funzionalmente incompetente;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge n. 154/2016 con riferimento all'art. 7 punto h) dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018: il ricorrente ha depositato autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'esenzione dal percorso formativo;
in cinque anni, mai è stata sollevata l'insufficienza dell'attestazione né è stata chiesta documentazione integrativa, così ingenerando la concreta aspettativa dell'accoglimento della richiesta;
3) carenza di motivazione e contraddittorietà tra atti amministrativi successivi-illogicità manifesta, violazione delle norme del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo: il Conservatore ha sospeso il perfezionamento del procedimento in attesa del parere ministeriale formalmente richiesto, ed ha motivato il rigetto dell'istanza sul solo e unico presupposto costituito dai mancati chiarimenti non pervenuti dai ministeri competenti, ma l'inerzia del Ministero non può legittimare l'adozione di un provvedimento di rigetto;
è la stessa amministrazione che ha ritenuto il parere ministeriale un presupposto indispensabile per la chiusura del procedimento;
-con provvedimento datato 14/03/2025, letto il ricorso, il Tribunale di Prato, ha fissato l'udienza al 2 aprile 2025, trasformata in trattazione scritta, visto l'art. 127 ter c.p.c.;
-con comparsa di costituzione depositata in data 18/03/2025, si è costituito l'Avv. Giuseppe Lucchesi per il ricorrente, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e argomentazioni di cui agli scritti difensivi in atti;
-si è costituita la di a mezzo del Conservatore del Registro delle Controparte_1 CP_1
Imprese, mediante deposito di note scritte, contestando il ricorso e chiedendo la conferma della regolarità dell'operato dell'ufficio;
-la resistente, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (previsione dell'art. 12 Legge
28 luglio 2016 n. 154 ed articolo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2018), ha esposto in fatto: 1) di avere esaminato le implicazioni per le imprese esercenti le attività di manutenzione del verde ed i riflessi circa i riflessi circa eventuali compiti istruttori dei propri uffici;
2) di avere inviato, in data 19 luglio 2019, un articolato quesito al Ministero dello Sviluppo Economico, che esercita la vigilanza sul
Repertorio Economico Amministrativo, Tramite l'Unione Regionale delle Camere di commercio della
Toscana, sollecitato tramite Unioncamere nazionale nel mese di ottobre 2019, e con coinvolgimento, quale Ministero competente quello delle Politiche Agricole e forestali;
3) di avere dato alle imprese iscritte indicazioni di non presentare alcuna pratica al Registro delle Imprese, come precisato anche alla con lettera di Unioncamere Toscana del Controparte_2
20.02.2020, ma ciò malgrado alcune imprese della provincia di Pistoia (82 su 311), nel febbraio 2020, hanno trasmesso una pratica con modello ministeriale per dichiarare il requisito di cui al punto 7 dell'accordo Stato-Regioni, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'esenzione dal percorso formativo;
4) di avere sospeso tutte le pratiche, compresa quella del ricorrente, in attesa di una risposta al quesito, con la conseguenza che nessuna iscrizione veniva effettuata nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo e la posizione non risulta pertanto modificata con alcuna indicazione in merito alla presentazione della pratica (l'attività descritta risulta pertanto la stessa già denunciata e iscritta e riconducibile all'attività di manutenzione del verde); 5) di avere ritenuto opportuno, decorsi ormai cinque anni dall'invio del quesito e ritenuto oramai improbabile ricevere risposta, definire i procedimenti ancora sospesi, disponendo il non accoglimento dell'istanza previa comunicazione di preavviso di rigetto in conformità all'art. 10-bis della legge 241/1990, indicando la possibilità del ricorso al Giudice del Registro, tenuto conto dell'ordinanza
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 08-02-2022) 23- 02-2022, n. 6028, che ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice del Registro anche sul REA;
- in diritto ha dedotto: di ritenere l'Accordo Stato-Regioni in parola non avente natura vincolante, per le Camere di Commercio, trattandosi di intese dirette a favorire la cooperazione tra l'attività dello
Stato e quella delle Regioni e Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali;
che se previsioni dell'Accordo intendevano introdurre nuovi obblighi di pubblicità nel Registro imprese o nel REA, occorre precisare che l'indicazione si limitava alle imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 154/16 mentre niente è previsto in merito alla pubblicità per i soggetti che abbiano completato il percorso formativo, in quanto non esonerati, creando così una disparità di trattamento non giustificato;
che la non è un mero organo di recepimento della documentazione, Controparte_1 privo di poteri istruttori e di adozione di provvedimenti di qualsiasi genere, in quanto l'attribuzione di competenze a un Ente Pubblico implica, di norma, l'esercizio di poteri istruttori e di accertamento finalizzati alla corretta gestione delle funzioni assegnate;
di avere, comunque, essa stessa posto in dubbio l'intera propria “competenza” in materia, prima sospendendo l'iscrizione nelle more del parere ministeriale e successivamente attivando l'istituto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/1990 e il conseguente provvedimento di non accoglimento della denuncia alla luce del principio di tipicità che trova fondamento nell'art. 2189 del codice civile e nell'art. 9 del D.P.R. n. 581/95; che con il provvedimento di non accoglimento dell'istanza non è stata disposta alcuna inibizione all'esercizio dell'attività, essendo stata lasciata inalterata la posizione anagrafica, senza incidere ovvero produrre alcun mutamento nella sfera giuridica del oggetto ricorrente, tanto che la maggior parte delle imprese esercenti la medesima attività che non hanno presentato alcunché in merito all'esonero dal percorso formativo, non hanno rappresentato di aver subito alcun pregiudizio;
Lette le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale di Prato, in funzione di
Giudice del Registro delle Imprese, osserva quanto segue, in relazione agli argomenti esposti dalle parti.
La competenza della Camera di Commercio di Pistoia e Prato.
Sussiste senz'altro la competenza della Camera di commercio resistente all'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto, ancorchè avesse in precedenza sospeso il procedimento;
essa, infatti, è l'autorità alla quale è stata chiesta la regolarizzazione secondo il disposto di cui all'art. 12 l. 154\16 e la pubblicità nel del Registro delle Imprese.
Il vizio della motivazione del provvedimento della CCIAA di Pistoia e Prato.
Certamente, non è corretta la motivazione di rigetto dell'istanza del ricorrente sul presupposto della mancata ricezione di chiarimenti richiesti ai ministeri competenti. La decisione, infatti, avrebbe dovuto essere resa sulla base della normativa vigente.
Deve, dunque, essere valutato, sulla base della normativa vigente, se vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta della parte ricorrente. La ricorrente, infatti, ha chiesto la regolarizzazione della propria posizione mediante l'iscrizione nel
Registro delle Imprese della notizia relativa all'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUOP).
Orbene, l'iscrizione al RUOP è elemento necessario per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, secondo il disposto di cu all'art. 12, lett. a l. 154\16. Il possesso del sopra indicato requisito non richiede ulteriori adempimenti da parte del richiedente. L'attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, con conseguente obbligo o meno di frequentare corsi di formazione (con conseguente difficoltà interpretativa e vuoto normativo) secondo quanto previsto nel dettaglio dal richiamato Accodo Stato-Regioni attiene alle sole ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. citato.
Ed invero, le CCIAA già provvedono ad iscrivere le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore della l. 154\16 richiedendo la dimostrazione dell'iscrizione al RUOP, con i relativi estremi. Ciò avvalora la tesi per cui l'iscrizione al RUOP sia un provvedimento tipico da iscrivere nel Registro delle
Imprese, giacchè il possesso del requisito per lo svolgimento dell'attività è previsto per legge.
Ciò posto, non vi è motivo in astratto perché si rifiuti l'iscrizione, anche per le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della sopra citata norma, qualora sussista il requisito dell'iscrizione al RUOP;
ciò consente, infatti, la regolarizzazione delle stesse, secondo il disposto di cui all'art. 12 lett. a) l.
154\16.
Orbene, venendo al caso concreto, rileva il Giudice dl Registro che l'iscrizione al RUOP è stata documentata attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r.
445\2000 (cfr. doc. in atti).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, di per sé utilizzabile ai fini della richiesta, deve, tuttavia, essere completa in tutte le sue parti e indicare gli estremi (giorno, mese, anno) dell'iscrizione e l'autorità iscrivente.
Nel caso di specie, invece, la dichiarazione sostitutiva manca totalmente dell'indicazione degli estremi di iscrizione e dell'autorità iscrivente e ciò non consente a questo Giudice di prendere atto dell'avvenuta regolarizzazione e ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese di quanto richiesto dal ricorrente. L'adempimento richiesto, infatti, richiede l'indicazione degli estremi dell'iscrizione al RUOP.
Deve, dunque, essere annullato il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese che rifiuta la regolarizzazione della ricorrente.
Nel riprendere l'iter procedimentale avviato, la CCIAA dovrà proseguire l'istruttoria richiedendo gli estremi dell'iscrizione al RUOP (il ricorrente potrà autonomamente integrare la documentazione mancante) e, successivamente e celermente, senza attendere il parere ministeriale, potrà accogliere la domanda della parte ricorrente e dare atto nel Registro delle Imprese dell'iscrizione al RUOP della richiedente e la conseguente regolarizzazione dell'impresa.
La registrazione dell'iscrizione della richiedente al RUOP non richiede, infatti, alcuna valutazione in senso sostanziale da parte della CCIAA.
Ciò laddove la parte ricorrente intenda proseguire nella richiesta, avendo la CCIAA già chiarito che, in ogni caso, non vi sarà alcun mutamento nella sfera giuridica del ricorrente con l'inibizione dell'attività, sino a che non saranno chiariti i percorsi formativi necessari affinchè le imprese richiedenti possano documentare i requisiti di cui alla lett. b) dell'art. 12 l. 154\2006.
P.Q.M.
accoglie Il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese
n. 087/2025 del 4 marzo 2025; rigetta le altre richieste.
Si comunichi alle parti.
Prato, 16/04/2025
Il Giudice del registro delle Imprese
IA TT
sezione civile
V.G.. 326/2025
Il Giudice del registro delle Imprese,
nel procedimento in oggetto:
premesso che:
-la parte ricorrente ha chiesto al giudice del Registro delle Imprese l'annullamento della determinazione del Conservatore n. 087\2025 del 04/03/2025, comunicata in data 05/03/2025 dalla
Camera di Commercio di Pistoia e Prato, con cui è stato disposto il mancato accoglimento della denuncia presentata dall'impresa individuale istante al Prot. 3675/2020 del 19/02/2020 e, per l'effetto, la predisposizione delle misure necessarie per la regolarizzazione dell'istante quale soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, ai sensi del disposto di cui all'art. 12 l.
154\2016; in via subordinata, ha chiesto la riapertura del procedimento fino alla definitiva acquisizione del pareri ministeriali richiesti dal Conservatore, con ordine al medesimo di porre in essere quanto necessario per il definitivo perfezionamento della procedura;
a sostegno della domanda ha dedotto che:
-in data 19 febbraio 2020, ha comunicato al competente ufficio delle imprese di essere soggetto abilitato all'attività di manutenzione del verde ai sensi dell'art. 12 l. 154\2016;
-alla domanda di “regolarizzazione impresa esercente attività di giardinaggio, cura del verde ex l.
154\16” ha allegato, fra gli altri documenti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, primo comma, l.
154\2016 e di quanto disposto dall'accordo sancito nella conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio
2028, di essere iscritto al registro ufficiale dei produttori vegetali (RUP ad oggi RUOP) ex art. 12 co I lett. a) della predetta disposizione normativa;
-l'ufficio competente ha dichiarato la richiesta sospesa, in attesa del parere ministeriale in merito all'adempimento relativo alla formazione;
-decorsi cinque anni dall'istanza, in data 11 febbraio 2025, l'ufficio ha fatto pervenire il preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis l. 241\90, sul presupposto che nell'accordo Stato-Regioni sono stati individuati i casi di esenzione dal percorso formativo ma che la normativa non attribuisce alcuna competenza alla camera di Commercio in ordine all'accertamento dell'esonero dalla formazione;
il
Ministero non ha fornito i chiarimenti richiesto e la pratica non poteva essere più tenuta in sospeso;
-con comunicazione del 21 febbraio 2025, il ricorrente ha prodotto le proprie osservazioni deducendo che: all'art. 7, lett. H) dell'accordo Conferenza Stato-Regioni, recepito dalla Regione Toscana con delibera di giunta n. 413 del 16 aprile 2018, sono definiti i casi di esenzione dal percorso formativo in merito all'attività di costruzione, cura e manutenzione delle aree verdi, parchi e giardini (art. 12 l. cit);
l'art. 7, punto h) prevede espressamente l'esenzione per le imprese iscritte al R.I. alla data del 28 febbraio 2016 con codice attività 81.30.00 o con codice diverso ma che svolgano attività riconducibili alla “costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidato a terzi”;
l'autocertificazione, in ogni caso, attesta il soddisfacimento della condizione ai fini dell'esenzione, tanto che tutte le altre Camere di commercio hanno evaso le analoghe pratiche sulla base dell'autocertificazione prodotta dai richiedenti;
-in diritto ha dedotto: 1) l'incompetenza funzionale della Controparte_1 all'adozione di provvedimenti di rifiuto e rigetto all'accoglimento dell'istanza presentata: la Camera di
Commercio non è competente all'adozione di provvedimenti di accoglimento o rigetto dell'istanza sulla base del possesso o meno delle condizioni richieste per l'esonero dalla formazione;
può solo limitarsi a recepire la documentazione attestante il possesso del requisito;
l'inibizione dello svolgimento dell'attività di impresa è, quindi, illegittimo in quanto adottato da soggetto funzionalmente incompetente;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge n. 154/2016 con riferimento all'art. 7 punto h) dell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2018: il ricorrente ha depositato autocertificazione relativa al possesso dei requisiti per l'esenzione dal percorso formativo;
in cinque anni, mai è stata sollevata l'insufficienza dell'attestazione né è stata chiesta documentazione integrativa, così ingenerando la concreta aspettativa dell'accoglimento della richiesta;
3) carenza di motivazione e contraddittorietà tra atti amministrativi successivi-illogicità manifesta, violazione delle norme del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo: il Conservatore ha sospeso il perfezionamento del procedimento in attesa del parere ministeriale formalmente richiesto, ed ha motivato il rigetto dell'istanza sul solo e unico presupposto costituito dai mancati chiarimenti non pervenuti dai ministeri competenti, ma l'inerzia del Ministero non può legittimare l'adozione di un provvedimento di rigetto;
è la stessa amministrazione che ha ritenuto il parere ministeriale un presupposto indispensabile per la chiusura del procedimento;
-con provvedimento datato 14/03/2025, letto il ricorso, il Tribunale di Prato, ha fissato l'udienza al 2 aprile 2025, trasformata in trattazione scritta, visto l'art. 127 ter c.p.c.;
-con comparsa di costituzione depositata in data 18/03/2025, si è costituito l'Avv. Giuseppe Lucchesi per il ricorrente, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e argomentazioni di cui agli scritti difensivi in atti;
-si è costituita la di a mezzo del Conservatore del Registro delle Controparte_1 CP_1
Imprese, mediante deposito di note scritte, contestando il ricorso e chiedendo la conferma della regolarità dell'operato dell'ufficio;
-la resistente, dopo avere ricostruito il quadro normativo di riferimento (previsione dell'art. 12 Legge
28 luglio 2016 n. 154 ed articolo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2018), ha esposto in fatto: 1) di avere esaminato le implicazioni per le imprese esercenti le attività di manutenzione del verde ed i riflessi circa i riflessi circa eventuali compiti istruttori dei propri uffici;
2) di avere inviato, in data 19 luglio 2019, un articolato quesito al Ministero dello Sviluppo Economico, che esercita la vigilanza sul
Repertorio Economico Amministrativo, Tramite l'Unione Regionale delle Camere di commercio della
Toscana, sollecitato tramite Unioncamere nazionale nel mese di ottobre 2019, e con coinvolgimento, quale Ministero competente quello delle Politiche Agricole e forestali;
3) di avere dato alle imprese iscritte indicazioni di non presentare alcuna pratica al Registro delle Imprese, come precisato anche alla con lettera di Unioncamere Toscana del Controparte_2
20.02.2020, ma ciò malgrado alcune imprese della provincia di Pistoia (82 su 311), nel febbraio 2020, hanno trasmesso una pratica con modello ministeriale per dichiarare il requisito di cui al punto 7 dell'accordo Stato-Regioni, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito all'esenzione dal percorso formativo;
4) di avere sospeso tutte le pratiche, compresa quella del ricorrente, in attesa di una risposta al quesito, con la conseguenza che nessuna iscrizione veniva effettuata nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo e la posizione non risulta pertanto modificata con alcuna indicazione in merito alla presentazione della pratica (l'attività descritta risulta pertanto la stessa già denunciata e iscritta e riconducibile all'attività di manutenzione del verde); 5) di avere ritenuto opportuno, decorsi ormai cinque anni dall'invio del quesito e ritenuto oramai improbabile ricevere risposta, definire i procedimenti ancora sospesi, disponendo il non accoglimento dell'istanza previa comunicazione di preavviso di rigetto in conformità all'art. 10-bis della legge 241/1990, indicando la possibilità del ricorso al Giudice del Registro, tenuto conto dell'ordinanza
Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 08-02-2022) 23- 02-2022, n. 6028, che ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice del Registro anche sul REA;
- in diritto ha dedotto: di ritenere l'Accordo Stato-Regioni in parola non avente natura vincolante, per le Camere di Commercio, trattandosi di intese dirette a favorire la cooperazione tra l'attività dello
Stato e quella delle Regioni e Province Autonome, costituendo la "sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il sistema delle autonomie regionali;
che se previsioni dell'Accordo intendevano introdurre nuovi obblighi di pubblicità nel Registro imprese o nel REA, occorre precisare che l'indicazione si limitava alle imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 154/16 mentre niente è previsto in merito alla pubblicità per i soggetti che abbiano completato il percorso formativo, in quanto non esonerati, creando così una disparità di trattamento non giustificato;
che la non è un mero organo di recepimento della documentazione, Controparte_1 privo di poteri istruttori e di adozione di provvedimenti di qualsiasi genere, in quanto l'attribuzione di competenze a un Ente Pubblico implica, di norma, l'esercizio di poteri istruttori e di accertamento finalizzati alla corretta gestione delle funzioni assegnate;
di avere, comunque, essa stessa posto in dubbio l'intera propria “competenza” in materia, prima sospendendo l'iscrizione nelle more del parere ministeriale e successivamente attivando l'istituto previsto dall'art. 10-bis della legge 241/1990 e il conseguente provvedimento di non accoglimento della denuncia alla luce del principio di tipicità che trova fondamento nell'art. 2189 del codice civile e nell'art. 9 del D.P.R. n. 581/95; che con il provvedimento di non accoglimento dell'istanza non è stata disposta alcuna inibizione all'esercizio dell'attività, essendo stata lasciata inalterata la posizione anagrafica, senza incidere ovvero produrre alcun mutamento nella sfera giuridica del oggetto ricorrente, tanto che la maggior parte delle imprese esercenti la medesima attività che non hanno presentato alcunché in merito all'esonero dal percorso formativo, non hanno rappresentato di aver subito alcun pregiudizio;
Lette le note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale di Prato, in funzione di
Giudice del Registro delle Imprese, osserva quanto segue, in relazione agli argomenti esposti dalle parti.
La competenza della Camera di Commercio di Pistoia e Prato.
Sussiste senz'altro la competenza della Camera di commercio resistente all'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto, ancorchè avesse in precedenza sospeso il procedimento;
essa, infatti, è l'autorità alla quale è stata chiesta la regolarizzazione secondo il disposto di cui all'art. 12 l. 154\16 e la pubblicità nel del Registro delle Imprese.
Il vizio della motivazione del provvedimento della CCIAA di Pistoia e Prato.
Certamente, non è corretta la motivazione di rigetto dell'istanza del ricorrente sul presupposto della mancata ricezione di chiarimenti richiesti ai ministeri competenti. La decisione, infatti, avrebbe dovuto essere resa sulla base della normativa vigente.
Deve, dunque, essere valutato, sulla base della normativa vigente, se vi fossero i presupposti per l'accoglimento della richiesta della parte ricorrente. La ricorrente, infatti, ha chiesto la regolarizzazione della propria posizione mediante l'iscrizione nel
Registro delle Imprese della notizia relativa all'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUOP).
Orbene, l'iscrizione al RUOP è elemento necessario per l'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, secondo il disposto di cu all'art. 12, lett. a l. 154\16. Il possesso del sopra indicato requisito non richiede ulteriori adempimenti da parte del richiedente. L'attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, con conseguente obbligo o meno di frequentare corsi di formazione (con conseguente difficoltà interpretativa e vuoto normativo) secondo quanto previsto nel dettaglio dal richiamato Accodo Stato-Regioni attiene alle sole ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. citato.
Ed invero, le CCIAA già provvedono ad iscrivere le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore della l. 154\16 richiedendo la dimostrazione dell'iscrizione al RUOP, con i relativi estremi. Ciò avvalora la tesi per cui l'iscrizione al RUOP sia un provvedimento tipico da iscrivere nel Registro delle
Imprese, giacchè il possesso del requisito per lo svolgimento dell'attività è previsto per legge.
Ciò posto, non vi è motivo in astratto perché si rifiuti l'iscrizione, anche per le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della sopra citata norma, qualora sussista il requisito dell'iscrizione al RUOP;
ciò consente, infatti, la regolarizzazione delle stesse, secondo il disposto di cui all'art. 12 lett. a) l.
154\16.
Orbene, venendo al caso concreto, rileva il Giudice dl Registro che l'iscrizione al RUOP è stata documentata attraverso la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del d.p.r.
445\2000 (cfr. doc. in atti).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione, di per sé utilizzabile ai fini della richiesta, deve, tuttavia, essere completa in tutte le sue parti e indicare gli estremi (giorno, mese, anno) dell'iscrizione e l'autorità iscrivente.
Nel caso di specie, invece, la dichiarazione sostitutiva manca totalmente dell'indicazione degli estremi di iscrizione e dell'autorità iscrivente e ciò non consente a questo Giudice di prendere atto dell'avvenuta regolarizzazione e ordinare l'iscrizione nel Registro delle Imprese di quanto richiesto dal ricorrente. L'adempimento richiesto, infatti, richiede l'indicazione degli estremi dell'iscrizione al RUOP.
Deve, dunque, essere annullato il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese che rifiuta la regolarizzazione della ricorrente.
Nel riprendere l'iter procedimentale avviato, la CCIAA dovrà proseguire l'istruttoria richiedendo gli estremi dell'iscrizione al RUOP (il ricorrente potrà autonomamente integrare la documentazione mancante) e, successivamente e celermente, senza attendere il parere ministeriale, potrà accogliere la domanda della parte ricorrente e dare atto nel Registro delle Imprese dell'iscrizione al RUOP della richiedente e la conseguente regolarizzazione dell'impresa.
La registrazione dell'iscrizione della richiedente al RUOP non richiede, infatti, alcuna valutazione in senso sostanziale da parte della CCIAA.
Ciò laddove la parte ricorrente intenda proseguire nella richiesta, avendo la CCIAA già chiarito che, in ogni caso, non vi sarà alcun mutamento nella sfera giuridica del ricorrente con l'inibizione dell'attività, sino a che non saranno chiariti i percorsi formativi necessari affinchè le imprese richiedenti possano documentare i requisiti di cui alla lett. b) dell'art. 12 l. 154\2006.
P.Q.M.
accoglie Il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese
n. 087/2025 del 4 marzo 2025; rigetta le altre richieste.
Si comunichi alle parti.
Prato, 16/04/2025
Il Giudice del registro delle Imprese
IA TT