Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/05/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
1
Sent.
N......................Cron.
N......................Rep. Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Unico dott. Ada Lucca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3056/2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Sestri Levante, Via Eraldo Fico, 32, int. 17-18, presso lo Studio dell'Avv. Vittorio Petrocco che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti, attore
CONTRO
( , in persona Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Chiara Giannelli, nella qualità di amministratore di sostegno, presso il cui Studio, sito in Sestri Levante, Via Antica
Romana Occ.le n. 46/A, è elettivamente domiciliata e da cui è rappresentata e difesa, come da decreto di autorizzazione del
Giudice tutelare (doc. 3),
convenuta
E CONTRO
1
( ) e OP C.F._3
, ( , quest'ultimo Controparte_3 C.F._4
in persona del suo procuratore generale, giusta OP
procura a rogito Notaio Dott. in data 8 Persona_1
settembre 2011, Racc. n. 8543, Rep. n. 59342 (prod. 1), entrambi elettivamente domiciliati in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4, presso lo Studio dell'Avv. Prof. Daniele Granara, che li rappresenta e difende come da mandato in atti, convenuti
E CONTRO
in persona del sig. Sindaco Controparte_4
pro tempore;
convenuto contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie meglio viste : accertare che i beni immobili rientranti nel compendio ereditario analiticamente indicati al punto 1) della suesposta narrativa siano tutti utilmente e comodamente divisibili con la eccezione di quello in comproprietà con terzi;
in caso positivo predisporre piano divisionale con attribuzione a ciascuno dei proprietari di porzioni indipendenti e corrispondenti quanto piu' possibile come valore alla quota di proprietà e stabilendo gli eventuali conguagli in denaro;
nel predisporre il progetto divisionale e quanto sopra indicato tenere in considerazione il fatto di come l'esponente sia proprietario -per titoli diversi- di parte dell'immobile di via
Aurelia civ.122 in Sestri Levante indicato ai mappali da nn1 a nn.6
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del punto 1) della superiore narrativa, difficilmente utilizzabile e/o divisibile rispetto alle parti di esso in comproprietà con i convenuti nonché dell'esistenza per parte degli immobili in CP_4 dell'impegno mediante convenzione edilizia alla loro cessione all'Ente comunale nei termini e con le modalità meglio specificate in narrativa. In caso negativo disporre la vendita ai pubblici incanti dei beni comuni indivisi con attribuzione ai singoli proprietari della loro quota parte in denaro;
ordinare al conservatore dei RRII di Chiavari competente per territorio le relative e conseguenti trascrizioni con esonero da responsabilità.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si protestano in caso di opposizione”;
Per parte convenuta “Voglia il Tribunale Controparte_1
adito, previe le declaratorie di legge, così provvedere o IN VIA
PRINCIPALE E NEL MERITO a. Accertare la divisibilità dei beni immobili riportati e riassunti al punto 3 della parte narrativa, fatta eccezione per il posteggio sito in Sestri Levante Via Privata Pavia al foglio 18 – part. 1227, sub. 1, zona 1 – area urbana – consistenza 189 m2. b. Predisporre, previa valutazione estimativa, di un piano divisionale con attribuzione a ciascuno dei comproprietari di porzioni indipendenti. c. In caso di accertata non divisibilità dei beni / irrealizzabilità del frazionamento degli immobili, disporre la vendita ai pubblici incanti dei beni comuni indivisi secondo i patti / condizioni e disposizioni prescritte dal
Giudice Istruttore e con attribuzione all'amministrata, CP_1
del controvalore corrispondente alla quota in denaro. d.
[...]
All'esito dell'accoglimento della domanda giudiziale ordinare al conservatore dei RR.II. territorialmente competente per territorio le relative e conseguenti trascrizioni. e. Con vittoria di spese di lite
e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
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IVA e CPA come per legge o IN VIA SUBORDINATA E NEL
MERITO: all'esito della perizia estimativa verificare la disponibilità di tutti condividenti alla liquidazione in denaro della quota spettante a con successiva estromissione Controparte_1
dal presente giudizio dalla persona sottoposta ad amministrazione di sostegno”;
Per parte convenuta e OP Controparte_3
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le pronunce e declaratorie del caso, 1) in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la signora Controparte_1 come rappresentata dall'Amministratore di sostegno, Avv. Chiara
Gianelli del Foro di Genova, al pagamento in favore dei signori
e della somma di € 6.516,64 CP_2 Controparte_3
(seimilacinquecentosedici/64), ovvero in quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di giudizio, per le causali di cui alla narrativa del presente atto;
2) in via principale, disporre la divisione dei beni della comunione ereditaria di cui è causa, attribuendo ai condividenti e CP_2 Controparte_3
congiuntamente la quota di 1/3 dei beni mobili e immobili caduti in successione, previa formazione dei lotti come per legge e loro estrazione a sorte o attribuzione. 3) Con vittoria delle spese e competenze di giudizio”.
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente causa è stata instaurata da nei confronti dei Parte_1
propri cugini – e – per ottenere la CP_2 CP_1 Controparte_3
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divisione di alcuni beni in comproprietà in origine appartenenti alla comune nonna, deceduta nel 1993. Persona_2
L'attore ha chiesto di escludere da tale divisione un'area urbana destinata a parcheggio in quanto in comproprietà con terze persone (lotto 7, cfr. p.
6 citazione). Egli, inoltre, ha chiesto di tenere conto nella redazione del progetto divisionale di particolari circostanze che riguardano due immobili del compendio: innanzitutto, il fatto di essere proprietario, per titoli diversi, di parte di una villa sita a Sestri Levante, in via Aurelia 122
(lotti 5 e 6, cfr. p. 6 citazione), difficilmente utilizzabile e/o divisibile rispetto alle altre parti dello stesso immobile in comproprietà con i convenuti;
in secondo luogo, il fatto che, su una serie di terreni siti nel
Comune di (sub 1-20, 1-21, 1-25, 1-32, 1-33, pp. 3-4 CP_4
citazione), sussiste una convenzione urbanistica stipulata nel 2012 con lo stesso Comune. Tale convenzione prevede l'impegno a cedere i suddetti terreni all'Ente comunale in cambio della possibilità edificatoria di un volume di 900 metri cubi su tutto il territorio comunale. Di conseguenza,
l'attore ha citato in giudizio anche il affinché Controparte_4 potesse esercitare i poteri e i diritti previsti dall'art.1113 c.c. Il CP_4
tuttavia, è rimasto contumace.
Per l'ipotesi in cui i beni in comproprietà dovessero risultare indivisibili,
l'attore ha chiesto la loro vendita ai pubblici incanti, con conseguente attribuzione ai comproprietari delle rispettive quote in denaro.
Si è costituita in giudizio in persona della propria Controparte_1
amministratrice di sostegno, avv. Chiara Gianelli, associandosi alle domande di parte attrice, ma chiedendo di essere esonerata, a causa delle proprie difficoltà economiche e psicofisiche, dalla corresponsione di conguagli in denaro e domandando, in via subordinata, di verificare la disponibilità degli altri condividenti alla liquidazione in denaro della quota a sé spettante, in modo da essere estromessa dall'odierno giudizio.
Infine, si sono costituiti in giudizio e CP_2 Controparte_3 chiedendo anch'essi la divisione dei beni della comunione ereditaria con
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conseguente attribuzione, congiuntamente, della quota di un terzo. Essi, tuttavia, si sono opposti alla domanda di divisione attorea, sia laddove la stessa intende escludere dal progetto divisionale l'area destinata a parcheggio (lotto 7), sia laddove chiede di tenere in considerazione che l'attore, per titoli diversi, è proprietario di parte dell'immobile sito a
Sestri Levante, in via Aurelia n.122 (lotti 5 e 6), “difficilmente utilizzabile e/o divisibile rispetto alle parti di esso in comproprietà con i convenuti”. In particolare, a quest'ultima argomentazione i convenuti hanno opposto che l'immobile in questione era già stato in passato oggetto di divisione tra i propri danti causa e che l'unica difficoltà di utilizzazione e/o divisione paventata dall'attore potrebbe consistere, tutt'al più, in una conseguente riduzione del valore commerciale dell'immobile. In via riconvenzionale, poi, i convenuti e CP_2 CP_3
hanno chiesto la ripetizione di spese che affermano di aver
[...]
anticipato per conto della cugina per un totale di Euro Controparte_1
6.516,64. Tali spese sarebbero riconducibili a tre diverse causali: dichiarazione di successione del comune zio Persona_3
dichiarazione di successione della madre di , , CP_1 Persona_4 nonché spese condominiali dell'immobile sito in Sestri Levante, via
Mazzini, denominato “Condominio Rissetto”. Con riguardo alla successione di , ha affermato di aver Persona_3 OP
pagato la quota di spettanza della cugina , ammontante ad Euro CP_1
3.157,99, insieme all'attore in particolare, quest'ultimo Pt_1
avrebbe corrisposto la propria quota e parte di quella spettante a CP_1
a che, poi, avrebbe materialmente provveduto al pagamento (doc. CP_2
4 . Con riguardo alla successione della madre di OP
, i convenuti e Controparte_1 Persona_4 CP_2 CP_3
hanno chiesto la restituzione di somme che occupante Parte_2 sine titulo del “Camping Makallè” (lotto 1, p. 5 citazione), avrebbe versato alla sola invece che a tutti i condividenti. Le Controparte_1
somme dovute per i mesi da luglio a novembre 2020, ammontanti ad
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Euro 3.113,75 in totale, sono state quasi interamente utilizzate da per pagare le imposte di successione della madre, in mancanza CP_1
di altre liquidità e con il consenso degli altri comproprietari del camping
(note a verbale d'udienza 4.7.2023 p. 3). Controparte_1
Successivamente, per l'anno 2021, probabilmente per errore, la Pt_2 avrebbe versato l'intera indennità annuale, ammontante ad Euro
6.200,00, nuovamente a . Di conseguenza, e CP_1 CP_2 CP_3
hanno chiesto la ripetizione di Euro 1.037,91 per i mesi da luglio a novembre 2020 (Euro 3.113,75/3) nonché di Euro 2.066,66 per l'annualità 2021 (Euro 6.200,00/3).
Infine, con riguardo alle spese di amministrazione del Condominio
Rissetto (lotto 8, p. 6 citazione), e hanno CP_2 Controparte_3
chiesto a la restituzione di Euro 254,08, di cui Euro Controparte_1
242,51 quale metà della quota dovuta da a titolo di prima, CP_1
seconda e terza rata per il 2021, ed Euro 11,57 a titolo saldo spese condominiali 2022, tutte somme anticipate da (all.7). OP
Dopo lo scambio di memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita tramite c.t.u. richiesta dalle parti e volta, ove fattibile, alla redazione di un progetto divisionale. Poiché, tuttavia, al progetto divisionale approntato dal CTU hanno aderito e , Parte_1 Controparte_1
ma non e , questo Giudice, rilevato che, ai sensi CP_2 Controparte_3 dell'art. 789 c.p.c., la divisione deve essere decisa con sentenza, ha rinviato all'udienza del 4.2.2025 per la precisazione delle conclusioni e trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto, nei confronti dei cugini e Parte_1 CP_2 CP_3
la divisione del compendio immobiliare in Controparte_1
comproprietà con essi, ricevuto in eredità dalla comune nonna, Per_2
.
[...]
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Quanto alle quote non vi è contestazione che esse siano di 1/3 ciascuno per e e di 1/3 congiuntamente (e, Parte_1 Controparte_1
quindi, 1/6 ciascuno) per e . CP_2 Controparte_3 Persona_2
infatti, coniugata con ha generato quattro figli: Controparte_3
Bartolomeo, , e Per_5 Per_6 Persona_3 Persona_7
è deceduto in Sestri Levante il 3.5.2004, lasciando a succedere
[...] la coniuge e l'unica figlia, . Persona_4 Controparte_1 [...]
è successivamente deceduta in Chiavari il 27.9.2017, lasciando Per_4
a succedere unicamente la figlia , odierna convenuta. Controparte_1
ha generato e lasciato a succedere alla sua morte i Controparte_5
figli, e , odierni convenuti;
ha CP_2 Controparte_3 CP_6
generato e lasciato a succedere quale unico erede Parte_1
odierno attore. è deceduto senza figli in Sestri Persona_3
Levante il 18.11.2016 e la coniuge superstite, ha Persona_8 rinunciato all'eredità, che è stata devoluta per legge ai nipoti,
[...]
, e , odierne parti in causa, Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_3
secondo le rispettive quote.
La causa è stata istruita mediante c.t.u che ha provveduto, innanzitutto, alla valutazione economica di tutti i beni del compendio.
Occorre premettere che alcuni beni, come indicato nell'ordinanza del
23.11.2023, debbono essere attribuiti in proporzione alle quote ereditarie.
Trattasi, in particolare, dei terreni indicati ai punti 1.7, 1.20, 1.21, 1.25,
1.32, 1.33 dell'atto di citazione.
Con riguardo al terreno indicato al punto 1.7 dell'atto di citazione (ossia l'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante, via Privata Pavia, piano T, foglio 18, part. 1227, sub. 1, cat. F/1), essendo in comproprietà con terzi, non potrà che essere sarà assegnato ai comunisti e ripartito tra loro, proporzionalmente alle quote di ciascuno. Il fatto che il terreno in oggetto appartenga anche a soggetti terzi estranei al presente procedimento, infatti, non impedisce lo scioglimento tra le parti in causa della comunione (cfr. Cass. civ., sez. II, 08/10/2021, n. 27377, la
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quale precisa che “I beni di una comunione possono provenire da titoli diversi, costituenti, essi stessi, distinte comunioni, da considerare come entità patrimoniali a sé stanti, con la conseguenza che, in sede di divisione giudiziale, ben può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di un bene”). La natura di quota indivisa, per evidenti ragioni economiche, tuttavia, consiglia l'assegnazione pro quota di tale bene.
Le quote di ogni erede sono le seguenti:
8/72 Parte_1
8/72 Controparte_1
4/72 OP
4/72 Controparte_3
Il valore complessivo è di 1/3. Il restante (48/72) è attribuito ad altri soggetti che non sono parti in causa.
Il valore complessivo della quota attribuita – secondo le proporzioni di cui sopra – agli eredi che sono parti in causa è stato valutato in € 51.500.
Ad ognuno degli eredi parti in causa resta attribuita la propria quota.
Con riguardo, poi, ai terreni indicati ai punti 1.20, 1.21, 1.25, 1.32, 1.33 dell'atto di citazione (ossia, rispettivamente, i terreni censiti al Catasto
Terreni del Comune di , foglio 13, part. 144, 239 e 425, e CP_4
foglio 19, part. 52 e 53), essi sono oggetto della Convenzione del
16.10.2012 con il Comune di (doc. 9 di parte attrice), il CP_4
quale, in cambio della loro proprietà, si è impegnato a cedere alle parti
(e/o ai loro danti causa) 900 m3 di volume edificabile, utilizzabile su tutto il territorio comunale.
Considerato che
il valore di tale accordo con il è incerto e non stimabile, anche tali terreni devono essere CP_4
ripartiti tra i comunisti proporzionalmente alle loro quote.
Conseguentemente, si dispone che i terreni indicati ai punti 1.20, 1.21,
1.25, 1.32, 1.33 dell'atto di citazione (ossia, rispettivamente, i terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di foglio 13, part. CP_4
9 10
144, 239 e 425 e foglio 19, part. 52 e 53) siano assegnati agli eredi pro quota e quindi: per 1/3 a Parte_1
per 1/3 a Controparte_1
per 1/6 a OP
per 1/6 a . Controparte_3
Per quanto riguarda tutti gli altri beni, il CTU ha fornito una valutazione, illustrata nel prospetto che segue:
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Tale valutazione è condivisibile in quanto effettuata con accuratezza e applicando, di volta in volta, i criteri e le metodologie estimative più adatte all'immobile singolarmente considerato, come si evince dalla
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perizia parziale (all. 8 c.t.u.) che, peraltro, ha tenuto conto delle osservazioni dei C.T.P. ritenute pertinenti e corrette dal CTU (pp. 14-17
c.t.u.).
Si può notare che, ai fini di una conciliazione che non è poi stata raggiunta, il prospetto comprendeva anche i beni che sopra sono stati assegnati pro quota (i beni in comproprietà con terzi e quelli su cui sussiste la convenzione col di ) CP_4 CP_4
Quindi, escludendo i beni 1.7, 1.20, 1.21, 1.25, 1.32, 1.33 di cui a pp. 2-
4 dell'atto di citazione, per i motivi dettagliatamente indicati sopra, il
CTU ha provveduto alla lottizzazione degli altri beni.
Nel corso di tale operazione, egli ha osservato che all'interno del compendio è presente un bene (n. 1- 10, ossia appartamento in Sestri
Levante, via Mazzini 322/5) con valore commerciale non solo molto più alto degli altri (Euro 670.000,00), ma anche molto più alto di un terzo del valore complessivo del compendio (Euro 1.416.030,62). Pertanto, ha ritenuto “proficuo, per tutte le Parti, alienare il summenzionato bene, formando i tre lotti con i restanti immobili, dividendo i denari ricavati dalle vendite, che potranno essere utilizzati anche per eventuali conguagli” (p. 26 c.t.u.).
L'appartamento è stato così inserito in un lotto (il n. 4) che, secondo la proposta del CTU, deve essere posto sul mercato. Per gli altri beni, il
CTU ha proposto la seguente lottizzazione, collocando in ognuno dei tre lotti da assegnare uno dei tre beni di maggior valore rimasti dopo aver escluso l'appartamento da porre in vendita, ossia, in base al seguente prospetto: per il lotto n. 1, il “Campeggio Makallè” (codice 1,1); per il lotto n. 2 un uliveto (codice 1,39) e, per il lotto n. 3, la villa di via Aurelia
(codici 1,5 e 1,6). Quindi, il CTU ha accorpato ad ognuno di questi tre beni di maggior valore, terreni confinanti e unità immobiliari che, una volta unite, formano immobili più appetibili sul mercato.
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All'esito delle suddette operazioni, il CTU ha formato quattro lotti secondo il prospetto che qui di seguito si riporta: uno da porre sul mercato, corrispondente all'appartamento di via Mazzini e al relativo sottotetto (lotto n. 4), e gli altri tre, più o meno di pari valore, da assegnare uno a (lotto n. 3), uno a Parte_1 Controparte_1
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(lotto n. 1), ed un terzo, congiuntamente, a e CP_2 Controparte_3
(lotto n. 2), così come dagli stessi richiesto.
Tale soluzione prevede, poi, la corresponsione di un conguaglio di Euro
28.000 da e a (v. c.t.u., pp.30-32). CP_2 CP_3 Controparte_1
Come richiesto nel quesito, da tale conguaglio il CTU ha detratto i rimborsi che ha riconosciuto come dovuti agli altri condividenti. CP_1
Tali rimborsi riguardano:
- le somme percepite da a titolo di indennità di Parte_2
occupazione del Camping Makallè, spettanti anche agli altri condividenti ed ammontanti ad Euro 9.313,75 in totale (come riconosciuto da nelle note a verbale d'udienza 4.7.2023, CP_1
p.3);
- le spese relative alla successione del comune zio , Per_3
ammontanti ad Euro 6.063,36 in totale, anticipate per metà da e per metà da (come OP Parte_1
riconosciuto da nelle conclusionali, p.7); CP_1
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- le spese relative all'amministrazione del Condominio Rissetto
(ove è collocato l'appartamento di via Mazzini), ammontanti ad
Euro 254,08, anticipate da (come riconosciuto OP
da nelle conclusionali, p.7). CP_1
Detraendo dal conguaglio di Euro 28.000,00 dovuto da e CP_2 CP_3
a i rimborsi che quest'ultima deve agli altri condividenti per le CP_1
indennità di occupazione del camping (Euro 9.313,75/3= 3.104,58 arrotondati a 3.100), si ottiene:
- un conguaglio di Euro 24.900,00 (28.000 – 3.100) da parte di e nei riguardi di;
CP_2 Controparte_3 Controparte_1
- un rimborso di Euro 3.100,00 da parte di nei Controparte_1
riguardi di Parte_1
Considerata l'impossibilità rappresentata da di versare qualsiasi CP_1
somma, il CTU ha previsto la possibilità che e CP_2 CP_3
corrispondano un conguaglio di Euro 21.800,00 (24.900 – 3.100) a
, ed uno di Euro 3.100,00 a CP_1 Parte_1
A questo punto, detraendo gli altri rimborsi dovuti da a CP_1 CP_2
(Euro 3.031,68 per spese successione zio + 254,08 per spese Per_3
Condominio Rissetto = Euro 4.801,26) e a (Euro 3.031,68) dal Pt_1
conguaglio a lei dovuto da parte di e e arrotondando tutte CP_2 CP_3
le cifre, il CTU ha calcolato:
- un conguaglio di Euro 9.385,00 (21.800/2= 10.900 – 1.515,50) da parte di nei riguardi di;
Controparte_3 Controparte_1
- conguaglio di Euro 6.100,00 da parte di nei OP
riguardi di (21.800/2= 10.900 – 4.801,26); Controparte_1
- conguaglio di Euro 6.130,00 (3.100,00 + 3.031,68) da parte di e nei riguardi di CP_2 Controparte_3 Parte_1
Il suddetto progetto divisionale è stato sin da subito condiviso da
[...]
e ma non da e . Pt_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
Secondo questi ultimi, infatti, la c.t.u. sarebbe nulla e inutilizzabile per:
15 16
- un errore di sopravvalutazione dell'appartamento di via Mazzini, che avrebbe impedito di inserirlo in uno dei tre lotti da assegnare ai condividenti pregiudicando così l'intera perizia;
- la scelta del CTU, senza averne il potere, di disporre la vendita dell'appartamento di via Mazzini al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 720 c.c.;
- la scelta del CTU, senza averne il potere, di assegnare i beni direttamente anziché tramite estrazione a sorte, in violazione dell'art.729
c.c.
Nessuna di tali critiche è fondata.
Quanto all'ultima, occorre fin da subito osservare che il CTU si limita a proporre delle soluzioni per creare dei lotti come richiesto, e non assegna alcun lotto.
Con riguardo alla valutazione economica dell'appartamento di via
Mazzini effettuata dal CTU (v. all. 8, pp. 73-80), essa è da condividere in quanto svolta in maniera accurata e approfondita a seguito delle citate osservazioni critiche del CTP di e . Il CTU ha, infatti, CP_2 CP_3
effettuato una verifica del valore di immobili comparabili compravenduti nella zona negli ultimi due anni:
considerato che
in due casi due immobili simili all'appartamento in questione sono stati venduti, uno a circa €./mq 4.700,00 e l'altro a circa €./mq 10.500,00, il CTU ha ritenuto di confermare il valore di €./mq 5.200,00 che aveva individuato in sede di perizia parziale (all. 8, p. 80) per l'appartamento di via Mazzini e, così, il prezzo di Euro 670.000,00 in totale. Appare, inoltre, evidente che, dovendo porre l'appartamento sul mercato, saranno le dinamiche di quest'ultimo a determinare in via definitiva il prezzo al quale l'appartamento sarà venduto. Di eventuali ribassi (o rialzi) risentiranno/beneficeranno tutti i coeredi in uguale misura.
Con riguardo, poi, alla proposta del CTU di escludere l'appartamento dalla formazione dei lotti e di disporne la vendita, secondo e CP_2
al di fuori delle ipotesi previste dall'art.720 c.c., si osserva, CP_3
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innanzitutto, che nessuno dei condividenti ha chiesto l'assegnazione dell'appartamento, per cui la scelta di porlo in vendita si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La vendita degli immobili non divisibili si configura come rimedio residuale cui ricorrere nella sola ipotesi in cui nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero” (v., ex plurimis, Cass. civ., n.
19799 del 2021), nonché con quello espresso, ad esempio da Cass. civ.,
n. 36736 del 2022, secondo cui “Nell'ambito della normativa di cui all'art. 720 c.c., l'espressa e specifica istanza del condividente interessato assurge ad imprescindibile presupposto dell'attribuzione, dovendosi escludere che i poteri discrezionali attribuiti al giudice della divisione dalla citata norma si estendano fino all'inclusione d'ufficio dell'immobile indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto esplicita richiesta, pur se titolare della maggior quota”.
Ancora, la proposta di vendere l'appartamento si pone in linea con l'interpretazione dell'art.720 proposta dalla giurisprudenza (Cass. civ. n.
21612 del 2021, Cass. civ., Sez. 2, n. 27984 del 2023) secondo cui “In tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario,
l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art.
720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù,
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pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico- funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero ovvero. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in presenza di due immobili aventi una notevole differenza di valore, li ha assegnati ad uno solo dei condividenti sul presupposto che una divisione che avesse previsto due quote formate, ognuna, da uno dei beni avrebbe comportato il versamento di un conguaglio tale da assorbire in modo significativo una delle due quote, vanificando in tal modo l'obiettivo dell'effettiva divisione in natura)”.
La proposta del CTU di alienare il bene di valore maggiore, infatti, consente di evitare di gravare l'eventuale assegnatario di ingenti conguagli a favore degli altri condividenti, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di divisione ereditaria, il giudice, nello scegliere, fra più progetti di divisione, quale approvare, ben può privilegiare quello che limita al massimo la misura dei conguagli, così assicurando che la quota sia prevalentemente formata in natura” (v., ex plurimis, Cass. n. 726 del 2018).
Ciò posto, è del tutto condivisibile la proposta del CTU di alienare l'appartamento di via Mazzini. Di tale immobile deve quindi disporsi la vendita con separata ordinanza. Il prezzo base sarà quello indicato dal
CTU. Deve essere delegata la vendita ad un soggetto abilitato ai sensi dell'art. 569 cpc ed il prezzo ricavato sarà distribuito secondo le seguenti quote: 1/3 a 1/3 a 1/6 a Parte_1 Controparte_1 [...]
ed 1/6 a . CP_2 Controparte_3
Quanto ai lotti che occorre conseguentemente assegnare (i primi tre), è condivisibile anche la proposta del CTU di assegnarli direttamente anziché estrarli a sorte, come previsto dall'art. 729 c.c.: tale opzione è, nel caso concreto, sorretta dal costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote,
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dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione” (v, ex plurimis, Cass. n. 11857 del 2021; Cass.
n. 4426 del 2017).
Orbene, nel caso di specie, ricorrono proprio i suddetti “fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità” che rendono preferibile derogare al criterio dell'estrazione a sorte dei lotti e ricorrere, piuttosto, alla loro assegnazione diretta.
Ciò è vero innanzitutto per il lotto n. 3, composto da una parte di una villa che, per il resto, è di proprietà esclusiva dell'attore Parte_1
nonché da una serie di terreni confinanti. In questo caso, la circostanza che uno dei condividenti abiti l'immobile da molto tempo, ne giustifica l'attribuzione diretta al medesimo, considerato anche che nessuno degli altri ne ha chiesto l'attribuzione (v., ex plurimis, Cass. n. 3461 del 2013 e
Cass. n. 1091 del 2007). In accoglimento, dunque, della richiesta attorea e date le suddette ragioni di opportunità, il lotto n. 3, così come definito dal CTU, deve essere assegnato a proprietario, per titoli Parte_1
diversi dalla successione ereditaria di cui è causa, di una parte della villa in esso contenuta.
Altrettanti “fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità” giustificano l'assegnazione diretta degli altri due lotti, ossia il lotto n. 1 – costituito dal “Campeggio Makallè” e terreni limitrofi – a CP_1
e il lotto n. 2 – cd. “Costello” – con i relativi conguagli,
[...]
congiuntamente a e . Anche per questi beni non CP_2 Controparte_3
c'è stata istanza di assegnazione da parte di e , CP_2 Controparte_3
mentre ha chiesto che le fosse assegnato il Campeggio. CP_1
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L'assegnazione a del lotto 1, inoltre, è l'unica soluzione che CP_1 consente di tenere in debito conto l'impossibilità della stessa di versare conguagli. Tale impossibilità deriva da una situazione di povertà ed impossibilità a lavorare della convenuta, che è stata dalla stessa rappresentata sin dalla sua costituzione e che deve ritenersi provata alla luce della documentazione da essa prodotta, ossia:
- relazione psichiatrica del Dott. (Dirigente medico del Per_9 dipartimento salute e prevenzione mentale dell'ASL di Chiavari) che al 3.11.2021 ha certificato che sin dal Controparte_1
2017, è affetta da “disturbo psicotico schizotipico, con isolamento sociale, assenza di relazioni significative se non con figure istituzionali come la sua AdS, astenia, una certa trascuratezza della propria persona … ed un habitus anoressiforme. Tale quadro rende la persona in oggetto pressoché incapace di attendere autonomamente ai comuni atti del vivere quotidiano e per questo necessitante di assistenza intensiva e continuativa”
(all. 4);
- verbale di accertamento dell'invalidità civile da parte dell' al CP_7
30.4.2018 nella misura dell'80%, con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (all. 5);
- certificato di pensione di invalidità dell' del 31.10.2022 CP_7
ammontante ad Euro 303,21 lordi al mese per tredici mesi (all.
7).
Tale situazione di crisi economica non è, peraltro, attenuata dalla contitolarità del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio di divisione.
Infatti, come ha fatto osservare , la titolarità dei citati immobili CP_1
l'ha costretta nel tempo a far fronte alle relative imposte senza averne le possibilità economiche. Quest'ultimo dato è dimostrato dal fatto che, in più di un'occasione, ha dovuto ricorrere all'aiuto dei cugini, CP_1
odierne parti in causa, per pagare le varie imposte: nel 2020, infatti, con
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il consenso degli altri condividenti, essa ha utilizzato quasi tutta l'indennità di occupazione corrisposta dalla (ora richiesta in Pt_2
rimborso dalle altre parti) per pagare le imposte di successione della madre, non avendo altre liquidità. Per lo stesso motivo, la sua quota delle imposte di successione dello zio è stata anticipata per Persona_3
metà da e per metà da ed, infine, la OP Parte_1 sua quota di spese per la gestione del “Condominio Rissetto” è stata anticipata da (v. pp. 30-31 c.t.u.). OP
Sussistono quindi motivi soggettivi fondati per l'assegnazione a , CP_1
tra i lotti 1 e il 2, di quello di minor valore per evitare che la stessa (e non gli altri condividenti) debba corrispondere conguagli.
Tutto ciò premesso, si procede all'assegnazione dei seguenti lotti come da progetto divisionale redatto da CTU (p.29 c.t.u.):
- lotto n.1 a;
Controparte_1
- lotto n.2 a e;
CP_2 Controparte_3
- lotto n.3 a Parte_1
Si dispone, inoltre, il pagamento dei seguenti conguagli risultanti dai calcoli effettuati dal CTU (v. pp. 30 – 32), precedentemente illustrati nel dettaglio:
- conguaglio di € 9.385,00 da parte di nei riguardi Controparte_3
di ; Controparte_1
- conguaglio di € 6.100,00 da parte di nei riguardi OP
di ; Controparte_1
- conguaglio di € 6.130,00 da parte di e CP_2 Controparte_3
nei riguardi di Parte_1
Con separata ordinanza, si dispone la vendita del lotto n.4.
Questo non esclude la natura definitiva della presente sentenza, come ancora da ultimo specificato dalla SC (Cass. Sez. 2 -
n. 24300 del 09/08/2023, secondo la quale: “Il giudizio di divisione, pur articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi presenta, tuttavia, un carattere unitario e deve, quindi, considerarsi un processo
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unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati;
di talché, fino
a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale assumono la natura di non definitività, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli artt. 789 e 791 c.p.c., alla formazione definitiva dei lotti, anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote”.
Le spese di CTU graveranno in via definitiva su ciascuna delle parti secondo le quote ereditarie.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate attesa la natura del giudizio divisionale stesso e la mancanza di sostanziali contestazioni se non circa le modalità pratiche di divisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Assegna l'area urbana destinata a parcheggio Catasto Fabbricati del Comune di Sestri Levante alla via Privata Pavia piano T foglio 18 particella 1227 sub.1 zona 1 cat. F/1 nelle seguenti quote dei seguenti soggetti:
8/72 Parte_1
8/72 Vattuone CP_1
4/72 Vattuone CP_2
4/72 Vattuone . CP_3
2. Assegna i seguenti terreni censiti al Catasto Terreni del Comune
di foglio 13, part. 144, 239 e 425 e foglio 19, CP_4
part. 52 e 53 nelle seguenti quote ai seguenti soggetti: per 1/3 a Parte_1
per 1/3 a Controparte_1
per 1/6 a OP
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per 1/6 a . Controparte_3
3. Assegna a i seguenti beni, costituenti il lotto Controparte_1
n.1:
- “Campeggio Makallè”, iscritto al N.C.E.U. di Sestri Levante, foglio 29, particella 1217, subalterno 4;
- terreno iscritto al N.C.T. di Sestri Levante, foglio 29, particella
231;
- cantina sita a Sestri Levante, via Mazzini n. 318, iscritta al
N.C.E.U., foglio 18, particella 177, subalterno 15;
- cantina sita a Sestri Levante, via Mazzini n. 320, iscritta al
N.C.E.U., foglio 18, particella 177, subalterno 16;
- terreno iscritto al N.C.T. di foglio 10, particella CP_4
16;
- terreno iscritto al N.C.T. di foglio 10, particella CP_4
251;
- terreno iscritto al N.C.T. di foglio 13, particella CP_4
357;
- terreno iscritto al N.C.T. di foglio 13, particella CP_4
76;
3) assegna congiuntamente a e i seguenti CP_2 Controparte_3 beni, costituenti il lotto n. 2, cd. “Costello”:
- fabbricati collabenti iscritti al N.C.E.U. di Sestri Levante, foglio
29, particelle 1319 e 1320;
- fabbricato “Il Costello”, iscritto al N.C.E.U. di Sestri Levante, foglio 29, particella 1317;
- terreno iscritto al N.C.T. di Sestri Levante, foglio 29, particella
1216;
- terreno iscritto al N.C.T. di Sestri Levante, foglio 29, particella
1318;
- terreno iscritto al N.C.T. di Sestri Levante, foglio 29, particella
88;
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- area rurale iscritta al N.C.T. di Sestri Levante, foglio 29, particella
90;
- terreno iscritto al N.C.T. di Sestri Levante, foglio 29, particella
91;
4) assegna i seguenti beni, costituenti il lotto n.3, a Parte_1
- villa sita a Sestri Levante, via Aurelia 122, iscritta al N.C.E.U.
foglio 24, particella 219, subalterno 6 e 7;
- terreno sito a Sestri Levante, iscritto al N.C.T., foglio 24, particella 616;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 10, CP_4
particella 103;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 10, CP_4
particella 150;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 10, CP_4
particella 269;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 10, CP_4
particella 172;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 10, CP_4
particella 233;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 13, CP_4
particella 116;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 13, CP_4
particella 244;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 13, CP_4
particella 295;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 13, CP_4
particella 94;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 14, CP_4
particella 15;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 14, CP_4
particella 42;
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- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 14, CP_4
particella 63;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 14, CP_4
particella 64;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 20, CP_4
particella 203;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 20, CP_4
particella 204;
- terreno sito a iscritto al N.C.T., foglio 20, CP_4
particella 5.
5) Condanna:
- a pagare Euro 9.385,00 a;
Controparte_3 Controparte_1
- a pagare Euro 6.100,00 a;
OP Controparte_1
- e a pagare Euro 6.130,00 a CP_2 Controparte_3 [...]
Pt_1
6) Pone le spese di CTU a definitivo carico di ciascuna delle parti secondo le quote ereditarie (1/3 a carico di 1/3 a Parte_1
carico di , 1/6 a carico di 1/6 Controparte_1 OP
a carico di ). Controparte_3
7) Spese di lite integralmente compensate.
8) Ordina ai competenti Conservatori dei Registri Immobiliari competenti la trascrizione della presente sentenza.
Genova, 28 maggio 2025
Il Giudice
Ada Lucca
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