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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2742/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18049/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210027907641501 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210027907641501 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210027907641501 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1648/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese nei confronti dell'Ag.entrate - Riscossione.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 28 luglio 2025, avente ad oggetto l'omessa registrazione della sentenza civile n.
5715/2010, emessa dal Tribunale di Napoli. L'importo richiesto a titolo di imposta di registro ammonta ad euro 4.729, oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha censurato la cartella di pagamento per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere alla riscossione;
prescrizione della pretesa tributaria;
nullità della cartella di pagamento;
carenza di legittimazione passiva, atteso che la domanda di divisione ereditaria è stata rigettata, mentre è stata accolta la domanda di usucapione proposta da Nominativo_1;
illegittima irrogazione delle sanzioni
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto, in ogni caso, il rigetto.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'intervenuta prescrizione del credito tributario.
In prossimità dell'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ulteriormente sviluppato le proprie difese ed ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.L'eccezione di prescrizione è fondata. In materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del relativo credito trova applicazione esclusivamente il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 78 del Testo Unico dell'imposta di registro (TUR), come affermato, tra l'altro, da
Cass. civ., ord. n. 30340/2025. Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata in data 28 luglio 2025, oltre il termine decennale decorrente dal 18 ottobre 2010, data dalla quale deve farsi iniziare il computo del termine prescrizionale. Ne consegue che la pretesa erariale risulta estinta per intervenuta prescrizione.
Non può ritenersi idonea a salvare la pretesa tributaria la sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, poiché il lasso di tempo decorso supera il termine decennale anche tenendo conto degli ottantacinque giorni di sospensione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, che non necessitano, pertanto, di specifica disamina.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, esclusivamente nei confronti della resistente ADE-R, avendo l'altra parte costituita dato atto dell'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Ag.entrate – Riscossione al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti. Compensa le spese nei confronti di Agenzia Entrate
Direzione Provinciale I Di Napoli.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARBIERI LUIGI, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18049/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210027907641501 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210027907641501 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210027907641501 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1648/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti ed insiste per le spese nei confronti dell'Ag.entrate - Riscossione.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti ed insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, ha impugnato la cartella di pagamento notificata in data 28 luglio 2025, avente ad oggetto l'omessa registrazione della sentenza civile n.
5715/2010, emessa dal Tribunale di Napoli. L'importo richiesto a titolo di imposta di registro ammonta ad euro 4.729, oltre sanzioni ed interessi.
La ricorrente ha censurato la cartella di pagamento per i seguenti motivi:
omessa notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento;
decadenza dell'Amministrazione dal potere di procedere alla riscossione;
prescrizione della pretesa tributaria;
nullità della cartella di pagamento;
carenza di legittimazione passiva, atteso che la domanda di divisione ereditaria è stata rigettata, mentre è stata accolta la domanda di usucapione proposta da Nominativo_1;
illegittima irrogazione delle sanzioni
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ne ha chiesto, in ogni caso, il rigetto.
Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha dato atto dell'intervenuta prescrizione del credito tributario.
In prossimità dell'udienza di discussione, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha ulteriormente sviluppato le proprie difese ed ha insistito per l'accoglimento integrale del ricorso.
All'udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento.L'eccezione di prescrizione è fondata. In materia di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del relativo credito trova applicazione esclusivamente il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 78 del Testo Unico dell'imposta di registro (TUR), come affermato, tra l'altro, da
Cass. civ., ord. n. 30340/2025. Nel caso di specie, la cartella di pagamento è stata notificata in data 28 luglio 2025, oltre il termine decennale decorrente dal 18 ottobre 2010, data dalla quale deve farsi iniziare il computo del termine prescrizionale. Ne consegue che la pretesa erariale risulta estinta per intervenuta prescrizione.
Non può ritenersi idonea a salvare la pretesa tributaria la sospensione dei termini disposta dalla legislazione emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, poiché il lasso di tempo decorso supera il termine decennale anche tenendo conto degli ottantacinque giorni di sospensione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta l'assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso, che non necessitano, pertanto, di specifica disamina.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, esclusivamente nei confronti della resistente ADE-R, avendo l'altra parte costituita dato atto dell'intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Ag.entrate – Riscossione al pagamento delle spese che liquida in euro 500,00 oltre oneri ed accessori, come per legge, se dovuti. Compensa le spese nei confronti di Agenzia Entrate
Direzione Provinciale I Di Napoli.