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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quinta Sezione
Civile, in persona della Giudice Elisa Asprone, il 20 luglio 2023 e contraddistinta dal n.
7598/2023, iscritto al n. 728/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede le- Parte_1 P.IVA_1
gale in Caserta, al Vicolo Reame di Napoli n. 16, costituitasi in persona dell'ing. CP_1
, dichiaratosi suo liquidatore pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Davide
[...]
Rienzo (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E la codice fiscale ), con sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Controparte_2 P.IVA_2
Croce n. 38, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Nocerino (codice fiscale
[...]
) e Paolo Francesco Ambroselli (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1. Il Tribunale di Napoli, con la propria sentenza n. 7598/2023, pubblicata il 20 luglio
2023:
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla allora denominata Controparte_2
avverso il precetto notificatole il 18 ottobre 2018 dalla Controparte_4 [...]
per intimarle, in forza della sentenza dello stesso Tribunale n. Parte_1
10019/2015, pubblicata il 9 luglio 2015, il pagamento della somma di 111.110,69 €, oltre agli interessi maturati e alle spese sopportate dopo il 9 luglio 2015, dichiarava che l'opposta non aveva il diritto di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente sulla base del precetto op- posto, che dichiarava nullo, ritenendo il credito in questione estinto per effetto dell'adempi- mento da parte dell' della transazione da quest'ul- Controparte_5
tima stipulata con la alla quale, nell'ambito di una procedura Parte_1
esecutiva dalla stessa promossa anche sulla base della suddetta sentenza n. 10019/2015, era stato giudizialmente assegnato il credito della somma di 323.382,04 € di cui la Controparte_2
era titolare nei confronti della predetta;
CP_5
B) rigettava invece, ritenendola inammissibile, la domanda proposta “in via riconvenzio- nale” dalla er ottenere, in forza dell'art. 2041 c.c., la condanna dell'opposta Controparte_2
a restituirle la somma di 222.882,04 € che la prima sosteneva dalla seconda indebitamente percepita in più rispetto a quella complessivamente spettantele in forza della sentenza n.
10019/2015 e dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. il 16 gennaio 2015 nel corso dello stesso processo sfociato in detta sentenza (iscritto al n. 959/2012 del ruolo gene- rale degli affari civili contenziosi del Tribunale di Napoli).
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 15 febbraio 2024, la
[...]
ha quindi impugnato la sentenza n. 7598/2023 del Tribunale di Napoli con un Parte_1
appello rivolto a questa Corte e fondato su due motivi, intitolati, rispettivamente, « Parte_2
APPLICAZIONE DELL'ART. 2928 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 553
[...]
CPC» e «VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC E DELL'ART. 480 CPC», formulando le seguenti testuali conclusioni:
«in via principale:
- rigettare l'opposizione per tutti motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto notificato in data 18/10/2018
e, per l'effetto, dichiarare la creditrice nei confronti della Parte_1 CP_2
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della somma di € 111.110,69; Controparte_4
- accertare e dichiarare la creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
della somma di € 111.110,69 o della minore somma dovuta Controparte_6
dall'opponente; in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi si considerasse il credito di cui all'ordinanza di assegnazione assorbito dalla transazione con l'istituto , accertare e di- Controparte_5
chiarare la nullità o l'inefficacia parziale dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di € 43.189,59, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ecc.ma
Corte all'esito di quanto decurtato in forza dell'ordinanza di assegnazione RGE 30098/2014 e degli acconti ricevuti dalla opposta;
- nella denegata e non creduta ipotesi si volesse considerasre il credito di cui all'ordi- nanza di assegnazione assorbito dalla transazione con l'istituto appli- Controparte_5
cabilità dell'art. 1304 comma I cpc [?!?], accertare e dichiarare la Parte_1
creditrice nei confronti della della somma di € 43.189,58, ov- Controparte_4
vero di quella somma maggiore o minore che sarò determinata dalla Ecc.ma Corte all'esito di quanto decurtato in forza dell'ordinanza di assegnazione RGE 30098/2014 e degli acconti rice- vuti dall'opposta.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la a contestato l'ammis- Controparte_2
sibilità e la fondatezza dell'avverso appello e chiesto la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto osservato che – come sostenuto dal difensore dell'appellante di fonte al rilievo ufficioso della questione da parte di questa Corte – l'appello in esame deve es- sere considerato tempestivo siccome proposto (il 15 febbraio 2024) nel termine di sei mesi dalla data (del 20 luglio 2023) della pubblicazione della sentenza appellata previsto dall'art.
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
327, co. 1, c.p.c., il cui corso deve ritenersi sia rimasto sospeso dal 1° al 31 agosto 2023 per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Oltre che sull'opposizione all'esecuzione proposta dalla ai cui termini Controparte_2
tale sospensione non sarebbe stata applicabile per effetto del comb. disp. degli artt. 3 della legge 742/1969 e 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il Giudice di prime cure s'è infatti pronun- ciato anche sulla distinta causa avente ad oggetto la domanda, non subordinata alla pronuncia sull'opposizione all'esecuzione, proposta dalla stessa società opponente “in via riconvenzio- nale” invocando l'art. 2041 c.c. e non rientrante tra quelle i cui termini sono sottratti alla pre- detta sospensione.
Sicché, in conformità con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 7824/2017 e 8113/2013), deve ritenersi che le due cause, il cui cumulo non può dirsi sciolto sol perché il primo Giudice ha ritenuto inammissibile la domanda della
[...]
ggetto della seconda di esse, siano rimaste entrambe assoggettate alla sospen- CP_6
sione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 742/1969 (almeno) fino a quando il loro cumulo s'è sciolto in conseguenza della mancata impugnazione da parte della società ap- pellata della statuizione della sentenza di primo grado concernente detta domanda.
II.2.1. L'appello in esame va però dichiarato inammissibile in conseguenza dell'inam- missibilità di entrambi i suoi motivi.
II.2.2.1. Invero, con il primo di tali motivi, la società appellante sostiene che il primo Giu- dice ha violato o erroneamente applicato il comb. disp. degli artt. 2928 c.c. e 553 c.p.c. nel rite- nere che l'ordinanza di assegnazione giudiziale di un credito in sede esecutiva «rappresenti una cessione del credito pro solvendo e non pro soluto», con la conseguenza che «è solo il paga- mento del terzo che libera il debitore esecutato, non l'ordinanza di assegnazione del credito pi- gnorato».
È però del tutto evidente che tale motivo – prim'ancora che palesemente infondato, es- sendo pacifico che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2928 c.c., l'assegnazione giudiziale del credito pignorato opera pro solvendo e non già pro soluto – difetta della specificità richiesta dall'art. 342, co. 1, c.p.c., da intendersi anche come congruenza logica intrinseca e rispetto alla decisione impugnata e alla richiesta della sua riforma.
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Invero, se l'assegnazione giudiziale del credito pignorato dovesse essere considerata una cessione pro soluto – come sostiene l'appellante – il suo effetto liberatorio del debitore esecutato sarebbe immediato e non già – come invece pure, contraddittoriamente, sostiene l'appellante – condizionato al pagamento di detto credito da parte del terzo debitor debitoris e, anche se così fosse, la decisione impugnata non potrebbe esser ritenuta errata, giacché l'ap- pellante non ne ha impugnato mediante specifiche censure la parte in cui si afferma –peraltro condivisibilmente – che nella specie l'effetto liberatorio del debitore esecutato s'è verificato in conseguenza dell'adempimento da parte dell' , de- Controparte_5
bitrice della debitrice esecutata, della transazione con questa conclusa con la creditrice pro- cedente in executivis assegnataria del credito pignorato.
II.2.2.2. Inammissibile è poi pure il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale la sostiene che il Giudice di prime cure ha violato o erroneamente Parte_1
applicato il comb. disp. degli artt. 480 e 112 c.p.c. avendo dichiarato l'inefficacia totale del pre- cetto opposto, anziché ridurla all'importo di 43.189,58 €, corrispondente a quello che la mede- sima società appellante sostiene ancora dovutole dalla «pur se si volesse Controparte_2
considerare transatto l'importo assegnato dal Giudice dell'Esecuzione pari ad € 323.382,04, come da piano di riparto omologato», «in virtù della ordinanza ex art. 186 quater cpc R.G.
959/12 e dalla sentenza n. 10019/15 del Tribunale di Napoli».
Invero, il precetto opposto si fondava esclusivamente sulla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 10019/2015 e non anche sull'ordinanza emessa nel corso dello stesso processo ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. per una ragione di credito diversa da quelle oggetto della sud- detta sentenza.
Né, d'altronde, l'odierna appellante aveva, nel corso del processo di primo grado, for- mulato una domanda o un'eccezione riconvenzionale fondata sul credito nascente da detta or- dinanza, la cui invocazione innanzi a questa Corte deve essere pertanto giudicata in palese con- trasto con il divieto di cui all'art. 345, co. 1 e 2, c.p.c.
Peraltro, non pare del tutto inutile osservare che anche quest'altro credito deve ritenersi estinto per le stesse ragioni che hanno indotto il primo Giudice a ritenere estinto quello fondato sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10019/2015.
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA ITAL CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello in esame va dunque, come s'è anticipato, dichiarato inammissibile.
II.3. Conseguentemente, in applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., la società appellante va condannata a rifondere alla controparte le relative spese, che, in mancanza della prescritta notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alla qualità e quantità delle attività defensionali rilevabili dalle risultanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, nel testo attualmente vigente, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rim- borsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia, collocabile nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €, e, vista la richiesta degli interessati, distratte in favore dei due difensori della società appellata, in ragione, in mancanza di loro di- verse indicazioni in proposito, della metà ciascuno.
II.4. La palese inammissibilità dell'appello in esame induce inoltre questo Collegio a ri- tenerlo proposto quanto meno con colpa grave ed a giudicare pertanto la società appellante meritevole di essere, d'ufficio, condannata ai sensi dell'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. a pagare alla controparte una somma di denaro che, in considerazione del valore della controversia e dell'im- porto delle spese processuali liquidate in favore della società appellata, si stima equo determi- nare nell'importo di 8.000,00 € e alla Cassa delle Ammende di una somma di denaro che, sulla base degli stessi parametri, si stima equo determinare in 2.000,00 €.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 7598/2023, pubblicata il 20 luglio 2023, proposto dalla Parte_3
contro la l 15 febbraio 2024:
[...] Controparte_2
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese del processo
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 € per il totale dei compensi e 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e di- fesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Gennaro Nocerino e
Palo Francesco Ambroselli in ragione della metà ciascuno;
C) condanna la società appellante a pagare alla controparte l'ulteriore somma di
8.000,00 € ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
D) condanna la società appellante a pagare alla la somma di Controparte_8
2.000,00 € ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.;
E) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 728/2024 c. Pag. 7 di 7 CP_9 Parte_1
Controparte_2
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Quinta Sezione
Civile, in persona della Giudice Elisa Asprone, il 20 luglio 2023 e contraddistinta dal n.
7598/2023, iscritto al n. 728/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, introitato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 24 giugno 2025 e pendente
TRA la (codice fiscale ), con sede le- Parte_1 P.IVA_1
gale in Caserta, al Vicolo Reame di Napoli n. 16, costituitasi in persona dell'ing. CP_1
, dichiaratosi suo liquidatore pro tempore, e rappresentata e difesa dall'avv. Davide
[...]
Rienzo (codice fiscale ) - appellante - C.F._1
E la codice fiscale ), con sede legale in Napoli, alla Via Benedetto Controparte_2 P.IVA_2
Croce n. 38, costituitasi in persona di , dichiaratosi suo legale rappresentante pro CP_3
tempore, e rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Nocerino (codice fiscale
[...]
) e Paolo Francesco Ambroselli (codice fiscale ) C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1. Il Tribunale di Napoli, con la propria sentenza n. 7598/2023, pubblicata il 20 luglio
2023:
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
A) in accoglimento dell'opposizione proposta dalla allora denominata Controparte_2
avverso il precetto notificatole il 18 ottobre 2018 dalla Controparte_4 [...]
per intimarle, in forza della sentenza dello stesso Tribunale n. Parte_1
10019/2015, pubblicata il 9 luglio 2015, il pagamento della somma di 111.110,69 €, oltre agli interessi maturati e alle spese sopportate dopo il 9 luglio 2015, dichiarava che l'opposta non aveva il diritto di agire in via esecutiva nei confronti dell'opponente sulla base del precetto op- posto, che dichiarava nullo, ritenendo il credito in questione estinto per effetto dell'adempi- mento da parte dell' della transazione da quest'ul- Controparte_5
tima stipulata con la alla quale, nell'ambito di una procedura Parte_1
esecutiva dalla stessa promossa anche sulla base della suddetta sentenza n. 10019/2015, era stato giudizialmente assegnato il credito della somma di 323.382,04 € di cui la Controparte_2
era titolare nei confronti della predetta;
CP_5
B) rigettava invece, ritenendola inammissibile, la domanda proposta “in via riconvenzio- nale” dalla er ottenere, in forza dell'art. 2041 c.c., la condanna dell'opposta Controparte_2
a restituirle la somma di 222.882,04 € che la prima sosteneva dalla seconda indebitamente percepita in più rispetto a quella complessivamente spettantele in forza della sentenza n.
10019/2015 e dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. il 16 gennaio 2015 nel corso dello stesso processo sfociato in detta sentenza (iscritto al n. 959/2012 del ruolo gene- rale degli affari civili contenziosi del Tribunale di Napoli).
I.2.1. Con una citazione notificata alla controparte il 15 febbraio 2024, la
[...]
ha quindi impugnato la sentenza n. 7598/2023 del Tribunale di Napoli con un Parte_1
appello rivolto a questa Corte e fondato su due motivi, intitolati, rispettivamente, « Parte_2
APPLICAZIONE DELL'ART. 2928 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 553
[...]
CPC» e «VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 CPC E DELL'ART. 480 CPC», formulando le seguenti testuali conclusioni:
«in via principale:
- rigettare l'opposizione per tutti motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto notificato in data 18/10/2018
e, per l'effetto, dichiarare la creditrice nei confronti della Parte_1 CP_2
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
della somma di € 111.110,69; Controparte_4
- accertare e dichiarare la creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
della somma di € 111.110,69 o della minore somma dovuta Controparte_6
dall'opponente; in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi si considerasse il credito di cui all'ordinanza di assegnazione assorbito dalla transazione con l'istituto , accertare e di- Controparte_5
chiarare la nullità o l'inefficacia parziale dell'atto di precetto per la somma eccedente l'importo di € 43.189,59, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà determinata dall'Ecc.ma
Corte all'esito di quanto decurtato in forza dell'ordinanza di assegnazione RGE 30098/2014 e degli acconti ricevuti dalla opposta;
- nella denegata e non creduta ipotesi si volesse considerasre il credito di cui all'ordi- nanza di assegnazione assorbito dalla transazione con l'istituto appli- Controparte_5
cabilità dell'art. 1304 comma I cpc [?!?], accertare e dichiarare la Parte_1
creditrice nei confronti della della somma di € 43.189,58, ov- Controparte_4
vero di quella somma maggiore o minore che sarò determinata dalla Ecc.ma Corte all'esito di quanto decurtato in forza dell'ordinanza di assegnazione RGE 30098/2014 e degli acconti rice- vuti dall'opposta.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte, la a contestato l'ammis- Controparte_2
sibilità e la fondatezza dell'avverso appello e chiesto la conferma della sentenza appellata.
I.2.3. Nessuna delle parti ha poi modificato le proprie richieste conclusive.
II. DIRITTO
II.1. Va innanzitutto osservato che – come sostenuto dal difensore dell'appellante di fonte al rilievo ufficioso della questione da parte di questa Corte – l'appello in esame deve es- sere considerato tempestivo siccome proposto (il 15 febbraio 2024) nel termine di sei mesi dalla data (del 20 luglio 2023) della pubblicazione della sentenza appellata previsto dall'art.
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
327, co. 1, c.p.c., il cui corso deve ritenersi sia rimasto sospeso dal 1° al 31 agosto 2023 per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Oltre che sull'opposizione all'esecuzione proposta dalla ai cui termini Controparte_2
tale sospensione non sarebbe stata applicabile per effetto del comb. disp. degli artt. 3 della legge 742/1969 e 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, il Giudice di prime cure s'è infatti pronun- ciato anche sulla distinta causa avente ad oggetto la domanda, non subordinata alla pronuncia sull'opposizione all'esecuzione, proposta dalla stessa società opponente “in via riconvenzio- nale” invocando l'art. 2041 c.c. e non rientrante tra quelle i cui termini sono sottratti alla pre- detta sospensione.
Sicché, in conformità con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass. 7824/2017 e 8113/2013), deve ritenersi che le due cause, il cui cumulo non può dirsi sciolto sol perché il primo Giudice ha ritenuto inammissibile la domanda della
[...]
ggetto della seconda di esse, siano rimaste entrambe assoggettate alla sospen- CP_6
sione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 742/1969 (almeno) fino a quando il loro cumulo s'è sciolto in conseguenza della mancata impugnazione da parte della società ap- pellata della statuizione della sentenza di primo grado concernente detta domanda.
II.2.1. L'appello in esame va però dichiarato inammissibile in conseguenza dell'inam- missibilità di entrambi i suoi motivi.
II.2.2.1. Invero, con il primo di tali motivi, la società appellante sostiene che il primo Giu- dice ha violato o erroneamente applicato il comb. disp. degli artt. 2928 c.c. e 553 c.p.c. nel rite- nere che l'ordinanza di assegnazione giudiziale di un credito in sede esecutiva «rappresenti una cessione del credito pro solvendo e non pro soluto», con la conseguenza che «è solo il paga- mento del terzo che libera il debitore esecutato, non l'ordinanza di assegnazione del credito pi- gnorato».
È però del tutto evidente che tale motivo – prim'ancora che palesemente infondato, es- sendo pacifico che, alla stregua di quanto disposto dall'art. 2928 c.c., l'assegnazione giudiziale del credito pignorato opera pro solvendo e non già pro soluto – difetta della specificità richiesta dall'art. 342, co. 1, c.p.c., da intendersi anche come congruenza logica intrinseca e rispetto alla decisione impugnata e alla richiesta della sua riforma.
N. 728/2024 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1
Controparte_2 REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Invero, se l'assegnazione giudiziale del credito pignorato dovesse essere considerata una cessione pro soluto – come sostiene l'appellante – il suo effetto liberatorio del debitore esecutato sarebbe immediato e non già – come invece pure, contraddittoriamente, sostiene l'appellante – condizionato al pagamento di detto credito da parte del terzo debitor debitoris e, anche se così fosse, la decisione impugnata non potrebbe esser ritenuta errata, giacché l'ap- pellante non ne ha impugnato mediante specifiche censure la parte in cui si afferma –peraltro condivisibilmente – che nella specie l'effetto liberatorio del debitore esecutato s'è verificato in conseguenza dell'adempimento da parte dell' , de- Controparte_5
bitrice della debitrice esecutata, della transazione con questa conclusa con la creditrice pro- cedente in executivis assegnataria del credito pignorato.
II.2.2.2. Inammissibile è poi pure il secondo motivo dell'appello in esame, con il quale la sostiene che il Giudice di prime cure ha violato o erroneamente Parte_1
applicato il comb. disp. degli artt. 480 e 112 c.p.c. avendo dichiarato l'inefficacia totale del pre- cetto opposto, anziché ridurla all'importo di 43.189,58 €, corrispondente a quello che la mede- sima società appellante sostiene ancora dovutole dalla «pur se si volesse Controparte_2
considerare transatto l'importo assegnato dal Giudice dell'Esecuzione pari ad € 323.382,04, come da piano di riparto omologato», «in virtù della ordinanza ex art. 186 quater cpc R.G.
959/12 e dalla sentenza n. 10019/15 del Tribunale di Napoli».
Invero, il precetto opposto si fondava esclusivamente sulla sentenza del Tribunale di
Napoli n. 10019/2015 e non anche sull'ordinanza emessa nel corso dello stesso processo ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. per una ragione di credito diversa da quelle oggetto della sud- detta sentenza.
Né, d'altronde, l'odierna appellante aveva, nel corso del processo di primo grado, for- mulato una domanda o un'eccezione riconvenzionale fondata sul credito nascente da detta or- dinanza, la cui invocazione innanzi a questa Corte deve essere pertanto giudicata in palese con- trasto con il divieto di cui all'art. 345, co. 1 e 2, c.p.c.
Peraltro, non pare del tutto inutile osservare che anche quest'altro credito deve ritenersi estinto per le stesse ragioni che hanno indotto il primo Giudice a ritenere estinto quello fondato sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10019/2015.
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Controparte_2 REPUBBLICA ITAL CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'appello in esame va dunque, come s'è anticipato, dichiarato inammissibile.
II.3. Conseguentemente, in applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91
c.p.c., la società appellante va condannata a rifondere alla controparte le relative spese, che, in mancanza della prescritta notula, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rapportando alla qualità e quantità delle attività defensionali rilevabili dalle risultanze processuali i parametri stabiliti dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, nel testo attualmente vigente, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rim- borsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia, collocabile nello scaglione da 52.000,01 a 260.000,00 €, e, vista la richiesta degli interessati, distratte in favore dei due difensori della società appellata, in ragione, in mancanza di loro di- verse indicazioni in proposito, della metà ciascuno.
II.4. La palese inammissibilità dell'appello in esame induce inoltre questo Collegio a ri- tenerlo proposto quanto meno con colpa grave ed a giudicare pertanto la società appellante meritevole di essere, d'ufficio, condannata ai sensi dell'art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. a pagare alla controparte una somma di denaro che, in considerazione del valore della controversia e dell'im- porto delle spese processuali liquidate in favore della società appellata, si stima equo determi- nare nell'importo di 8.000,00 € e alla Cassa delle Ammende di una somma di denaro che, sulla base degli stessi parametri, si stima equo determinare in 2.000,00 €.
II.5. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 7598/2023, pubblicata il 20 luglio 2023, proposto dalla Parte_3
contro la l 15 febbraio 2024:
[...] Controparte_2
A) dichiara l'appello inammissibile;
B) condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese del processo
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Controparte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
d'appello, che liquida nel complessivo importo di 9.200,00 €, di cui 8.000,00 € per il totale dei compensi e 1.200,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e di- fesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Gennaro Nocerino e
Palo Francesco Ambroselli in ragione della metà ciascuno;
C) condanna la società appellante a pagare alla controparte l'ulteriore somma di
8.000,00 € ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.;
D) condanna la società appellante a pagare alla la somma di Controparte_8
2.000,00 € ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c.;
E) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società ap- pellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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