CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. ER CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 827/2025 vertente
TRA
E Parte_1 Parte_2
(avv.ti P.G. Panici e C. Panici)
PARTI APPELLANTI
E
ONroparte_1
(avv.to Scognamiglio)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 12246 del 29/11/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava, per intervenuta decadenza, la domanda proposta da Pt_1
e nei confronti della - d'ora in poi, breviter,
[...] Parte_2 ONroparte_1 ON solo “ o “ ” - volta ad accertare, previa declaratoria della sussistenza di un'interposizione vietata CP_3 ON di mere prestazioni di manodopera e/o di un illecito appalto, che tra i ricorrenti e la sussisteva un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (in mancanza di un qualsivoglia atto idoneo a risolverlo) dal 5/2/2014 per il e dal 22/7/2019 per il con diritto dei ricorrenti Pt_1 Parte_2 all'inquadramento nella 2^ area, 1° livello retributivo, del CCNL per il settore del Credito, nonché a condannare la Società a corrispondere ai ricorrenti, a partire dalla notifica del ricorso introduttivo, le ordinarie retribuzioni previste da tale CCNL, detratto quanto percepito dal formale datore, oltre gli accessori di legge.
I suddetti lavoratori interponevano gravame, cui resisteva la Società.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello risulta articolato in quattro motivi di gravame.
Con il primo, si contesta la conclusione (assorbente il merito della causa) a cui è giunto il Tribunale capitolino, ad avviso del quale era fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla Società, rilevando, per un verso, che, dall'estromissione dei lavoratori dall'appalto - segnatamente dal 31/8/2023 per il e dal Pt_1
31/7/2023 per il - fino all'instaurazione del presente giudizio, non risultavano atti compiuti di Parte_2 iniziativa da parte dei ricorrenti, e, per altro verso, che, stante tale cessazione certa della lamentata situazione di dissociazione datoriale, il dies a quo della decadenza veniva a coincidere con qualunque atto gestionale o provvedimento di uno dei due datori di lavoro che vi avesse posto fine, sicché il termine di decadenza di 60 giorni per la relativa impugnativa, contemplato nell'art. 6 della legge n. 604/1966, così come richiamato dal citato art. 32, risultava inesorabilmente decorso.
In proposito, gli appellanti rimproverano al primo giudice di aver erroneamente disposto un'interpretazione estensiva e/o un'applicazione analogica del termine di decorrenza della decadenza prevista per la somministrazione di lavoro ex art. 39 del d.lgs. n. 81/2015 alla presente fattispecie di appalto illecito, alla quale si applicava, invece, il dies a quo previsto dall'art. 32, comma 4, lett. d), della legge ON 183/2010, laddove, però, i lavoratori non avevano mai ricevuto un atto scritto da parte della che negasse la titolarità del rapporto di lavoro e/o equipollente ad atto di recesso.
Nello specifico, gli appellanti - in sintesi - sostengono: a) che l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità era nel senso che il dies a quo di decorrenza della decadenza ex art. 32, comma
4, lett. d), della legge n. 183/2010 risultava la ricezione da parte del lavoratore di un provvedimento in forma scritta, da parte del reale datore di lavoro, che negasse la titolarità del rapporto o, in ogni caso, di un provvedimento datoriale equipollente ad un atto di recesso;
b) che il Tribunale richiamava diffusamente
Cass. n. 11901/2024 che, però, si riferiva al ben diverso istituto del “distacco”, ribadendo l'impossibilità di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche della norma sulla decadenza, come l'art. 39 del d.lgs. n.
81/2005, in quanto eccezionali ex art. 14 disp. prel. c.c.; c) che, nello specifico caso di appalto illecito, ON mancava ogni atto scritto equipollente di che negasse la titolarità del rapporto di lavoro con i ricorrenti;
d) che non era neppure sorto a carico di questi ultimi l'onere di attivarsi nei termini di legge, stante che la ON non aveva dedotto, e tantomeno provato, di aver comunicato ai lavoratori un atto con cui delegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa. Il motivo è fondato, come, peraltro, ripetutamente affermato da questo giudice distrettuale in analoghe controversie (v., di recente, per tutte, App. Roma n. 2162 del 24/6/2025, R.G. n. 3212/2022, estensore lo scrivente).
Invero, non appare condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui il dies a quo dovrebbe essere individuato nella data di estromissione del lavoratore dall'appalto, trattandosi di argomentazione che non fa buon governo dei principi di cui al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in subiecta materia.
In proposito, la Suprema Corte - con le pronunce emesse in epoca più recente, e disattendendo gli arresti più datati - ha riaffermato il principio secondo cui “la disposizione di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, relativa al regime di decadenza ivi previsto, non si applica alle ipotesi - in tema di richiesta di costituzione o di accertamento di un rapporto di lavoro, ormai risolto, in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto - nelle quali manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che neghi la titolarità del rapporto stesso” (così, tra le altre, Cass. n. 40652/2021).
In epoca successiva, gli stessi giudici di legittimità (v. Cass. n. 6266/2024) hanno, inoltre, precisato che: a) secondo un orientamento che si è andato consolidando via via con diverse pronunce, i termini decadenziali previsti dall'art. 32 della legge n. 183/2010 si applicano, in caso di azione tesa alla costituzione di un rapporto di lavoro con il datore utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto
(datore di lavoro formale), solamente qualora vi sia un atto scritto proveniente dall'appaltante/utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto;
b) Cass. n. 30490/2021 (richiamata e ribadita da Cass. n. 13202/2022) ha affermato che, in caso di azione di accertamento dell'illegittimità di un appalto, quando ancora è sussistente il rapporto di lavoro con l'appaltatore/datore di lavoro formale, non opera il regime decadenziale, in quanto manca un atto scritto da impugnare;
c) riguardo ad un rapporto di lavoro risolto, Cass. n. 523/2019 - contestualizzando la precedente statuizione n. 13179/2017 alla luce delle pronunce n. 14131/2020 e n.
30490/2021 - ha ribadito la necessità, ai fini della operatività della decadenza di cui al citato art. 32, di un provvedimento o di un atto da impugnare (ossia di un “fatto tipizzato”, come la scadenza del contratto a tempo determinato); d) fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi dell'art. 32, atteso che il profilo impugnatorio funge da decisivo discrimine dell'applicazione della relativa disciplina (v., da ultimo, Cass. n. 3280/2025 e Cass. n. 13812/2024).
Orbene, avendo i lavoratori de quibus - il cui rapporto lavorativo con il formale datore è ormai cessato
- dedotto la sussistenza di un fenomeno interpositorio, chiedendo l'imputazione del rapporto “sostanziale” in ON capo alla trova applicazione il principio di diritto per cui il termine decadenziale decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa ed il formale datore di lavoro, o anche un atto scritto con il quale il preteso datore di lavoro neghi la titolarità del rapporto di prestazione d'opera. ON Va, pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di appello, non avendo la dimostrato l'esistenza di quell'atto scritto che rappresenta il dies a quo del termine decadenziale;
in altri termini, la Società non ha provato di aver comunicato agli odierni appellanti un atto con cui denegava la titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, ragion per cui non è insorto a carico dei lavoratori l'onere di attivarsi nei ristretti termini di legge per chiedere l'accertamento giudiziale della configurazione dei loro rapporti con la stessa Società. Ciò posto, occorre a questo punto esaminare il merito della causa, nell'àmbito del vaglio dei restanti motivi di gravame.
In particolare, con il secondo, gli appellanti sostengono l'illiceità dell'appalto , stante la CP_4 mancata contestazione in modo specifico del periodo lavorativo e delle mansioni svolte e, quindi, ON dell'utilizzazione dei suddetti lavoratori da parte della rilevando che il primo giudice avrebbe omesso di valutare l'assenza documentale dei contratti di appalto tra la Società ed i formali datori di lavoro degli stessi appellanti per l'intero periodo lavorativo, circostanza che determinava la sussistenza di un'ipotesi di interposizione vietata di manodopera.
Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti denunciano l'omessa valutazione e declaratoria dell'illecito appalto, atteso che la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito appalto nel caso di specie, e segnatamente l'appalto di vigilanza , cui erano adibiti anche gli stessi appellanti, era stato CP_4 dichiarato illecito da questa Corte territoriale sulla base delle medesime circostanze in fatto.
Con il quarto (ed ultimo) motivo di gravame, gli appellanti rivendicano il diritto all'inquadramento nella
2^ area, 1° livello retributivo, del CCNL del Credito, come addetti alla vigilanza, e non nella 1^ area professionale, dove risultava inserito il personale addetto alle pulizie, mansioni mai svolte dai suddetti lavoratori, con condanna della Società al pagamento delle correlate differenze retributive.
Tali motivi, per loro connessione, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano fondati.
Invero, questa Corte territoriale (v., in particolare, App. Roma n. 2484 del 10/7/2025) ha già esaminato ON la documentazione prodotta dalla riguardante i contratti di appalto intercorsi con la ICTS e ha accertato
- con motivazione condivisibile, che qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., trattandosi di fattispecie in toto sovrapponibile - quanto segue:
<< Il contratto stipulato con ICTS il 12/6/2012 prevedeva un appalto da espletarsi dal 29/2/2012 al
28/2/2013; con comunicazione del 17/12/2012, il contratto veniva prorogato sino al 28/2/2014; il 22/1/2014 veniva disposta ulteriore proroga dall'1/3/2014 al 31/12/2016.
Il 26/1/2017 interveniva altra proroga dall'1/1/2017 al 31/12/2019, ma con la seguente precisazione: “il nuovo contratto dovrà essere formalizzato entro l'1/4/2017 nel rispetto delle condizioni concordate nella presente ed avrà efficacia retroattiva dall'1/1/2017 fino al 31/12/2019”, mentre, in realtà, il nuovo contratto veniva stipulato soltanto il 29/1/2018.
Dunque, la proroga programmata con la comunicazione del 26/1/2017 non v'è mai stata e il 29/1/2018
è stato stipulato un nuovo contratto, con la seguente durata: 1/1/2017 - 31/12/2019; tale contratto, da un lato, conferma, in modo inequivoco, che nel 2017 non v'era stata alcuna proroga - altrimenti il nuovo contratto sarebbe stato stipulato con decorrenza 2018 - e, dall'altro lato, ha ad oggetto un appalto con efficacia retroattiva. ON Ne consegue che, nel 2017, non era in vigore alcun atto di appalto tra e il contratto CP_5 stipulato il 29/1/2018 è stato invalidamente sottoscritto con efficacia retroattiva (e a rapporto lavorativo già in atto).
Difettando un genuino contratto di appalto stipulato con la formale datrice di lavoro, il rapporto ON lavorativo va imputato, per ciò solo, all'effettivo utilizzatore - e quindi alla - e, in assenza di qualsivoglia valido ed efficace atto risolutivo, va ritenuto ancora in essere.
Ciò esime la Corte da valutare gli esiti della prova per testi. Le mansioni dei ricorrenti sono riconducibili alla 2^ area, 1° livello retributivo, del CCNL 2015 del ON settore del Credito applicato da (art. 92): “Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d'ordine, anche di natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale”.
Tra i profili esemplificativi v'è quello di “addetti a custodia e vigilanza”, che appare il più corrispondente alle mansioni di videosorveglianza espletate, pacificamente, dai ricorrenti >>.
A ciò va aggiunto che - come è stato già posto in evidenza in altri analoghi precedenti dinanzi questa
Corte territoriale - i contratti di appalto depositati dalla non riguardavano la Società di cui lavoratori CP_1 erano formalmente dipendenti, non indicavano le sedi cui si riferivano, non interessavano le mansioni espletate da costoro, non coprivano l'intero periodo lavorativo;
d'altronde, la continuativa resa delle prestazioni lavorative pacificamente estranee ai contratti di appalto prodotti dalla stessa rendeva CP_1 difficile ipotizzare che quest'ultima avesse consentito nei suoi locali l'espletamento di prestazioni lavorative da parte di un soggetto non individuato quale dipendente di una Società appaltatrice;
ad ogni buon conto, sono state verificate tutte le modalità di esecuzione dell'attività svolta in concreto dai lavoratori che qui interessano (v., tra le più recenti, App. Roma n. 642/2024, n. 640/2023, n. 1231/2022, n. 711/2022, n.
885/2021, n. 947/2020, cui adde App. Roma n. 3807/2017, confermata da Cass. 29899/2019).
In buona sostanza, a fronte delle specifiche contestazioni mosse da parte degli originari ricorrenti riguardo alla genuinità dell'appalto, costituiva specifico onere di allegazione e offerta di prova. In capo alla ON resistente, dimostrare, fin dalla data di inizio dell'attività lavorativa degli stessi ricorrenti presso la il contenuto dei contratti di appalto conclusi ed evidenziare i fatti da cui desumere l'effettiva gestione di servizio autonomo e l'effettivo esercizio dei poteri direttivi sui ricorrenti da parte delle Società appaltatrici nonché le capacità imprenditoriali di queste ultime e l'effettiva assunzione di rischio di impresa, desumibile prima di tutto dalle modalità attraverso cui è stato di volta in volta convenuto il corrispettivo ed in modo non coincidente con il solo costo orario della manodopera impiegata nell'appalto, tuttavia tale onere probatorio non risulta assolto nel caso di specie.
Accertato, dunque, il diritto degli appellanti all'inquadramento nella 2^ area, 1° livello, del CCNL per il ON settore del credito, va dichiarata, però, inammissibile la domanda di condanna della al pagamento delle retribuzioni previste dall'indicato CCNL, atteso che, nell'originario ricorso, difettano allegazioni specifiche in merito ad un'eventuale differenza fra il trattamento retributivo percepito alle dipendenze dei datori di lavoro formali e quello spettante in base al sopra indicato inquadramento, con conseguente genericità della domanda.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello, deve essere dichiarata l'esistenza di un rapporto ON di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il e il con la a decorrere, Pt_1 Parte_2 rispettivamente, dal 5/2/2014 e dal 22/7/2019, nonché va dichiarato il diritto al loro all'inquadramento nella 2^ ON area, 1° livello, del CCNL per il settore del Credito, mentre la domanda di condanna della al pagamento delle retribuzioni previste dall'indicato CCNL va dichiarata inammissibile.
Le spese del grado - da distrarre - seguono la prevalente soccombenza della Società e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esistenza tra gli ON appellanti e la di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dal 5/2/2014 per Pt_1
e dal 22/7/2019 per , con diritto dei suddetti lavoratori all'inquadramento nella
[...] Parte_2
2^ area, 1° livello retributivo, del CCNL per il settore del Credito;
b - condanna la Società alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, a titolo di compensi, quanto al primo grado, in € 3.500,00 e, quanto al secondo grado, in € 5.000,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Roma, 14/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(ER LE)