Articolo 5 della Legge 29 ottobre 1984, n. 734
Articolo 4
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17 novembre 1984
Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863 , presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti o delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 novembre 1984