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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/11/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2374 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2374/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2024 del 14/06/2024 promossa da:
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede in Napoli, Via Cupa delle Controparte_2
Vedove n.22/E, con il patrocinio dell'Avv. LUIGI CICCARELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Controparte_4
Vittoria (RG), C.da Mazzara Km 2 s.n., con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIAMPICCOLO.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 595/2024 del 14.06.2024 – notificato a mezzo pec in data 18.06.2024 – il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla di Controparte_1 corrispondere alla la somma di € Parte_1
49.971,88 in forza delle fatture: n. 259c del 12.03.2024; n. 1321m del 12.03.2024; n. 1345m del 13.03.2024; n. 1375m del 14.03.2024; n. 1410m del 16.03.2024; n. 1459m del 19.03.2024; n. 1507m del 21.03.2024; n. 1549m del 23.03.2024; n. 1573m del 25.03.2024; n. 1635m del 27.03.2024; n. 1729m del 02.04.2024; n. 1788m del 03.04.2024; n. 1815m del 04.04.2024; n. 1825m del 05.04.2024; n. 1856m del 06.04.2024; n. 1891m del 08.04.2024; n. 1926m del 09.04.2024 e n. 2030m del 13.04.2024, oltre interessi come da domanda, € 1370,00 per compensi professionali, € 259,00 per esborsi, nonché accessori di legge. Con atto di citazione notificato il 29.07.2024, la proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo l'inesistenza del rapporto contrattuale, eccependo altresì il difetto di prova circa l'esecuzione delle prestazioni. Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la
[...]
, la quale contestava quanto dedotto dall'opponente, Parte_1 evidenziando l'inadempimento dell'opponente agli obblighi di pagamento gravanti su di essa. Chiedeva dunque al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, con vittoria di spese. Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo di è infondata Controparte_1
e deve pertanto essere rigettata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (Cass. n. 13240/2019). Pertanto, a seguito dell'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto, in qualità di attore sostanziale del giudizio, deve dare prova della fonte del credito mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e provare i fatti estintivi o modificativi del credito ingiunto. Orbene, nel caso che ci occupa, deve essere rigettata l'eccezione, relativa alla mancanza di prova in ordine all'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture sopra richiamate. Invero, l'opponente contesta l'esistenza del rapporto contrattuale con la nonché Pt_1
l'avvenuta consegna della merce, che tuttavia risulta provata dai documenti prodotti dall'opposta oltre che dalle prove testimoniali. I testimoni e hanno confermato l'esistenza di Testimone_1 Testimone_2 rapporti commerciali tra le due società. In particolare, ha dichiarato di Testimone_1 avere sollecitato , amministratore dell'opponente, ad effettuare il pagamento Controparte_2 delle fatture contestate e ha confermato che quest'ultimo, pur riconoscendo la propria esposizione debitoria, dichiarava di non poter pagare per momentanei problemi di liquidità:
“è vero, ho parlato con l'amministratore dell'opponente ; preciso che il Controparte_2
si era impegnato a consegnarmi degli assegni per il pagamento (cfr. verbale CP_2
d'udienza del 20/05/2025). Il teste , amministratore della società di Testimone_2 logistica Sud Express s.r.l., ha dichiarato di essersi occupato della consegna della merce tramite la società da lui gestita. Le dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti dall'opposta confermano l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture, circostanza sufficiente a ritenere provato il contratto di compravendita, da cui deriva il credito ingiunto. Di contro, parte opponente non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, non formulando neanche richieste istruttorie e lasciando le contestazioni mosse in citazione prive di riscontro. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14/06/2024, confermando l'efficacia esecutiva dello stesso. Ricorrono gli estremi per ravvisare la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., avendo parte opponente resistito (quale convenuto sostanziale) in giudizio con colpa grave, alla luce della pretestuosità della contestazione del credito. L'opponente deve altresì essere condannato, ex art. 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2024: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14/06/2024 e, per l'effetto, dichiara definitivamente l'efficacia esecutiva dello stesso;
NN l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Giampiccolo;
NN l'opponente al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di parte opposta, ex art. 96 comma 3 c.p.c.; NN l'opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende Ragusa, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott. Claudio Maggioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2374/2024 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2024 del 14/06/2024 promossa da:
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig. , con sede in Napoli, Via Cupa delle Controparte_2
Vedove n.22/E, con il patrocinio dell'Avv. LUIGI CICCARELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
, P.IVA , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore sig. , con sede in Controparte_4
Vittoria (RG), C.da Mazzara Km 2 s.n., con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIAMPICCOLO.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/11/2025 la causa veniva assunta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 595/2024 del 14.06.2024 – notificato a mezzo pec in data 18.06.2024 – il Tribunale di Ragusa ingiungeva alla di Controparte_1 corrispondere alla la somma di € Parte_1
49.971,88 in forza delle fatture: n. 259c del 12.03.2024; n. 1321m del 12.03.2024; n. 1345m del 13.03.2024; n. 1375m del 14.03.2024; n. 1410m del 16.03.2024; n. 1459m del 19.03.2024; n. 1507m del 21.03.2024; n. 1549m del 23.03.2024; n. 1573m del 25.03.2024; n. 1635m del 27.03.2024; n. 1729m del 02.04.2024; n. 1788m del 03.04.2024; n. 1815m del 04.04.2024; n. 1825m del 05.04.2024; n. 1856m del 06.04.2024; n. 1891m del 08.04.2024; n. 1926m del 09.04.2024 e n. 2030m del 13.04.2024, oltre interessi come da domanda, € 1370,00 per compensi professionali, € 259,00 per esborsi, nonché accessori di legge. Con atto di citazione notificato il 29.07.2024, la proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo deducendo l'inesistenza del rapporto contrattuale, eccependo altresì il difetto di prova circa l'esecuzione delle prestazioni. Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la
[...]
, la quale contestava quanto dedotto dall'opponente, Parte_1 evidenziando l'inadempimento dell'opponente agli obblighi di pagamento gravanti su di essa. Chiedeva dunque al Tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio, con vittoria di spese. Ciò posto, l'opposizione a decreto ingiuntivo di è infondata Controparte_1
e deve pertanto essere rigettata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (Cass. n. 13240/2019). Pertanto, a seguito dell'opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'opposto, in qualità di attore sostanziale del giudizio, deve dare prova della fonte del credito mentre l'opponente, in qualità di convenuto sostanziale, deve prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e provare i fatti estintivi o modificativi del credito ingiunto. Orbene, nel caso che ci occupa, deve essere rigettata l'eccezione, relativa alla mancanza di prova in ordine all'avvenuta consegna della merce di cui alle fatture sopra richiamate. Invero, l'opponente contesta l'esistenza del rapporto contrattuale con la nonché Pt_1
l'avvenuta consegna della merce, che tuttavia risulta provata dai documenti prodotti dall'opposta oltre che dalle prove testimoniali. I testimoni e hanno confermato l'esistenza di Testimone_1 Testimone_2 rapporti commerciali tra le due società. In particolare, ha dichiarato di Testimone_1 avere sollecitato , amministratore dell'opponente, ad effettuare il pagamento Controparte_2 delle fatture contestate e ha confermato che quest'ultimo, pur riconoscendo la propria esposizione debitoria, dichiarava di non poter pagare per momentanei problemi di liquidità:
“è vero, ho parlato con l'amministratore dell'opponente ; preciso che il Controparte_2
si era impegnato a consegnarmi degli assegni per il pagamento (cfr. verbale CP_2
d'udienza del 20/05/2025). Il teste , amministratore della società di Testimone_2 logistica Sud Express s.r.l., ha dichiarato di essersi occupato della consegna della merce tramite la società da lui gestita. Le dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti dall'opposta confermano l'avvenuta consegna della merce indicata nelle fatture, circostanza sufficiente a ritenere provato il contratto di compravendita, da cui deriva il credito ingiunto. Di contro, parte opponente non ha dimostrato la sussistenza di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, non formulando neanche richieste istruttorie e lasciando le contestazioni mosse in citazione prive di riscontro. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14/06/2024, confermando l'efficacia esecutiva dello stesso. Ricorrono gli estremi per ravvisare la responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3 c.p.c., avendo parte opponente resistito (quale convenuto sostanziale) in giudizio con colpa grave, alla luce della pretestuosità della contestazione del credito. L'opponente deve altresì essere condannato, ex art. 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2374/2024: RIGETTA l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2024 emesso dal Tribunale di Ragusa il 14/06/2024 e, per l'effetto, dichiara definitivamente l'efficacia esecutiva dello stesso;
NN l'opponente a rimborsare alla società opposta le spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi in favore dell'avv. Giorgio Giampiccolo;
NN l'opponente al pagamento della somma di € 2.000,00 in favore di parte opposta, ex art. 96 comma 3 c.p.c.; NN l'opponente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende Ragusa, 18 novembre 2025.
Il Giudice dott. Claudio Maggioni