Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6013/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/10/1976, ed ivi residente in [...]3,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]3,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Tatiana Curreli (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procure in atti. C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 04/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 14/10/2001 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ri e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di mantenimento della figlia, maggiorenne ma non ancora autosufficiente prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. La casa familiare resterà nel possesso della sig.ra visti gli accordi Parte_1
di cui infra e il sig. si impegna a trasferirsi altrove entro sei mesi Parte_2 dall'udienza presidenziale, salvo diverso accordo;
2. I coniugi si impegnano a contribuire equamente al mantenimento della figlia che Per_1
vive a Perugia con le seguenti modalità: il sig. si occuperà dell'integrale Parte_2
pagamento delle spese e tasse universitarie nonché del costo della stanza affittata dalla figlia e delle utenze;
la sig.ra si occuperà integralmente del Parte_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 pagamento dei costi afferenti la dietologa e la psicologa di;
entrambi i coniugi si Per_1
impegno a versare mensilmente alla figlia l'importo di €. 150,00 (ciascuno), salvo Per_1
diverso accordo migliorativo in favore della figlia, al fine di permetterle di affrontare le altre spese di mantenimento;
i coniugi concordano per le ulteriori eventuali spese straordinarie da sostenere in favore della figlia che si rifaranno al Verbale di riunione del
Tribunale di Genova del 15/09/2016 in termini di necessità di accordo con suddivisione al
50% salvo diverso accordo;
3. Il sig. si impegna a trasferire gratuitamente la proprietà dello scooter Parte_2
SH 350 tg. EY54180 alla sig.ra al solo fine di sistemare i rapporti Parte_1
economico patrimoniali tra i coniugi;
4. I coniugi concordano che la vettura Clio intestata al sig. resterà nella Parte_2
sua esclusiva proprietà e disponibilità;
5. I coniugi concordano che i risparmi depositati sul conto cointestato BNL verranno suddivisi a metà e il conto verrà chiuso entro 3 mesi dall'udienza;
6. I coniugi concordano di chiudere il conto cointestato bancoposta entro 3 mesi dall'udienza;
7. Al fine di sistemare i rapporti economico patrimoniali la sig.ra si Parte_1
impegna a versare al sig. l'importo di €. 35.000 entro sei mesi Parte_2
dall'udienza di separazione;
8. Per la casa di Via Certosa 7/3 i coniugi concordano e quivi pattuiscono che il sig.
[...]
si impegna a trasferire alla SI.ra – che accetta - in piena Parte_2 Parte_1
proprietà, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, la quota di proprietà di 1000/1000, rinunciando a qualsiasi diritto sullo stesso, del seguente immobile:
Appartamento facente parte della casa distinta con il civico numero 7 (sette) di Via Certosa e precisamente l'appartamento segnato con il numero interno 3 (tre), posto al secondo piano e composto da complessivi vani catastali cinque e mezzo, confinante con: appartamento interno quattro, vano scale e muri di perimetro. Detto immobile è censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Genova alla Sezione RIV, Foglio 35, mappale 408, subalterno 7,
Via Certosa, numero 7 i. 3, p. 2, Zona Censuraria 4, Categoria A74, Classe 4, Vani 5,5,
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Rendita Catastale €. 340,86 I coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare in oggetto viene effettuato all'unico fine di regolamentare i rapporti economico patrimoniali tra i coniugi e comunque i rapporti di coniugio e, pertanto, deve intendersi soggetto all'esenzione dell'imposta di registro, ex art. 19 Legge 74/1987, come risultante dall'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 154/1999;
I coniugi si obbligano quindi a recarsi dal notaio scelto da entrambi entro sei mesi dalla sentenza di separazione per effettuare il predetto trasferimento immobiliare;
con l'intesa che tutte le spese condominiali ordinarie verranno suddivise a metà sino all'effettivo trasferimento. Le spese inerenti al trasferimento dell'immobile (solo a titolo di esempio il compenso notarile, il certificato energetico o spese necessarie per eventuale regolarizzazione urbanistico catastale) verranno affrontate in parti uguali.
9. Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e rinunciano a richiedere assegno di mantenimento per la propria persona;
10. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per
l'estero.
11. I coniugi concordano con l'esatto adempimento di quanto sopra di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2001, Numero 550, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4