Ordinanza cautelare 14 giugno 2017
Sentenza 1 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
Decreto collegiale 17 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 14/06/2017, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/06/2017
N. 00402/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00755/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2017, proposto da:
ZI IU MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Lanfranco, con domicilio eletto presso lo studio ES MA in Catania, corso delle Province, 15;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Enna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ministero dell'Interno c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania non costituito in giudizio;
nei confronti di
Prefettura di Enna c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento, previa sospensione
- della nota prot. 1121/A1/P.A. del 22.02.2017, notificata in data 23.02.2017 con la quale la Prefettura di Enna ha decretato il divieto di detenzione di armi e munizioni in capo al ricorrente (doc. 2);
- della nota cat. 6 D/PAS/2014 datata 04.08.2014, con la quale il Commissariato di PS di Leonforte ha trasmesso copia del verbale di sequestro amministrativo cautelare delle armi intestate al ricorrente, redatto a seguito della denuncia – querela sporta nei suoi confronti per atti persecutori (doc. 3):
- del verbale del 02.08.2014, con il quale Agenti del Commissariato di P.S. di Leonforte provvedevano al sequestro amministrativo (rectius: ritiro cautelativo), ex art. 1 e 39 T.U.L.P.S., nei confronti del ricorrente di una pistola cal. 7.65, marca Beretta, matricola n. 64983, da questi regolarmente denunciata e detenuta, nonché al ritiro della relativa denuncia di detenzione e della licenza di porto fucile ad uso sportivo nr. 773216K a quest'ultimo rilasciata in data 08.07.2008, in conseguenza “della denuncia querela sporta da IA A” presso il medesimo Commissariato “nei confronti del nominato in oggetto, per atti persecutori, al fine di evitare l'incauto uso” (doc. 4);
- della nota prefettizia prot. N. 1452/A1/P.A. datata 11.09.2014, con cui, a seguito dei fatti riportati, è stato richiesto alla locale Questura parere circa l'opportunità di adottare nei confronti del ricorrente il provvedimento di divieto di armi e munizioni;
- della nota Cat. 6D/PASI/2015 datata 19.06.2015, con cui la Questura di Enna ha espresso parere favorevole all'adozione nei confronti dell'istante del divieto di armi e munizioni (doc. 5);
- della nota prot. N. 21927/A1/PA del 31.10.2016 di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione del provvedimento impugnato (doc. 6);
- della nota Cat. 6D/PASI/2016 datata 16.01.2017, con la quale la Questura di Enna ha confermato il parere favorevole all'adozione del divieto di detenzione armi e munizioni “tenuto conto che benchè il procedimento penale sia stato definito con un provvedimento di archiviazione, tuttavia l'elemento ostativo è rappresentato dalla condotta negativa tenuta dal sig. MA ZI IU, che non è esclusa dal provvedimento del GIP del Tribunale di Enna, che ha dichiarato l'estinzione del reato ammettendo l'interessato al pagamento dell'oblazione”….“considerato che le vicende familiari di cui sopra, peraltro oggetto del richiamato decreto di condanna emesso dall'A.G. incidono negativamente sul giudizio in ordine alla garanzia della affidabilità richiesta per le autorizzazione di polizia, facendo venire meno il requisito soggettivo necessario per il corretto uso delle armi in capo al ricorrente” (doc. 7);
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Enna;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il titolo di polizia di cui al provvedimento impugnato è solo detentivo e che lo stesso riguarda armi custodite presso l’abitazione del ricorrente in Regalbuto, via Palermo n.84, laddove l’attività commerciale (di orologi, articoli di gioielleria in oro e di argento), secondo quanto specificato nella visura camerale, viene invece esercitata presso la sede, sempre in Recalbuto, di via Palermo n.88, con conseguente inconfigurabilità del pregiudizio grave e irreparabile paventato nell’istanza cautelare atteso ché l’arma in questione non può essere detenuta presso il locale commerciale del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), Respinge la suindicata istanza incidentale.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO