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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/11/2025, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
2166/25
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonello Maria Mazza
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 14.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione indiretta n.
a seguito del decesso del coniuge P.IVA_1 Persona_1 avvenuto il 30.10.2005 in costanza di rapporto di lavoro quale dipendente del ha dedotto che, sulla Controparte_2 pensione percepita, era stata applicata una trattenuta mensile di €
140,00 per recupero di un indebito previdenziale di € 16.275,48, per maggiori somme erogate a titolo di pensione indiretta in favore dei figli e Persona_2 Persona_3
Ciò premesso ha chiesto disporsi la ricostituzione della pensione, la restituzione delle somme trattenute con relativa interruzione della ritenuta cautelare.
L' , costituitosi in giudizio, ha in via preliminare rilevato il CP_1 difetto di giurisdizione del Giudice adìto; nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso proposto e ne ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto.
La giurisdizione della Corte dei conti, infatti, secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n.
1214, riguarda la materia delle pensioni dei dipendenti pubblici.
La giurisdizione speciale si fonda non tanto sul carattere pubblico o privato del rapporto d'impiego, quanto sul rilievo che il trattamento pensionistico di tali soggetti continua a gravare, in tutto o in parte, sul bilancio pubblico se le amministrazioni pubbliche sono tenute a riversare le contribuzioni previste dalla legge.
La giurisdizione della Corte dei Conti non è venuta meno per effetto dell'art. 68 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, il quale ha devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fatta eccezione delle controversie specificamente indicate (cfr. sent.
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, sentenza 11.1.2013, n. 54). La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni
(artt. 13 e 62 r.d. n. 1214/1934), dunque, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (cfr. ord. Cass. SS. UU.
n. 7958/15).
Le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno infatti più volte affermato che spettano alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza del diritto a pensione dei dipendenti pubblici nonché quelle che involgono la soluzione di questioni comunque incidenti sul contenuto del diritto e sull'ammontare del trattamento e che prevale, ai fini della giurisdizione, il contenuto oggettivo del rapporto, ossia la sussistenza del diritto ad una pensione di un certo ammontare;
è, dunque, il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio l'elemento di discrimine della giurisdizione, anche se la vicenda specifica riguardi non già il pagamento della pensione ma la restituzione di somme percepite allo stesso titolo e la regola non soffre deroga neppure, ad esempio, nel caso in cui si contesti l'esperibilità, ai fini del recupero, del procedimento di riscossione adottato (v., per tutte: 23 giugno 1993, n. 6952; 16 novembre 2007, n. 23731; 18 giugno 2008, n. 16530). Il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha tra l'altro affermato che ogni contestazione in ordine alla legittimità o meno del discusso recupero di ratei di pensione deve avvenire a mezzo del rimedio devoluto alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e che la giurisdizione esclusiva in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati e non dovuti, venendo in discussione l'an o il quantum del trattamento pensionistico (cfr. IV 25 giugno 2010, n. 4108; V, 23 novembre
2010, n. 8156; in tema di demarcazione tra la giurisdizione amministrativa e quella contabile cfr. ad esempio, recentemente,
Cons. Stato, VI, 21 dicembre 2012, n. 6641 e IV, 15 febbraio 2013,
n. 923).
Considerato dunque che, nella fattispecie in esame, la richiesta di ricalcolo dell'importo della pensione corrisposta è connessa al rapporto di lavoro intercorso tra il de cuius ed il Persona_1
per tutti i motivi sin qui esposti, deve Controparte_2 essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti.
Deve pertanto concludersi per la carenza di giurisdizione del
Giudice adìto.
La peculiarità della questione affrontata e le modalità di risoluzione della lite giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere sussistente la giurisdizione della Corte dei Conti.
Compensa le spese.
Aversa 17.11.2025
Il Giudice