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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1573/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1573/2023
Oggi 03.04.2025, alle ore 11,38, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
l'avv. D'Aquino in sostituzione dell'avv. DE CESARIS GIACOMO;
Parte_1
l'avv. Paolelli Massimiliano in sostituzione degli avv.ti LANZA Parte_2
CALOGERO e GIARRATANA MATTEO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. D'Aquino si riporta al foglio di pc depositato in telematico ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in via istruttoria e nel merito.
L'avv. Paolelli si riporta agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle già precisate conclusioni nel foglio di pc.
Al termine della discussione orale l'avv. Pavanello rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 1 di 6 N. R.G. 1573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1573/2023
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo De Parte_1 C.F._1
Cesaris presso il quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico giusta procura allegata al ricorso;
ATTORE
contro c.f. - P.IV , in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana presso i quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 27. 07.2023 e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV del titolo, ha convenuto in Parte_1 giudizio affinché questo Tribunale dichiarasse l'illegittimità dell'atto di Controparte_1 precetto notificato all'opponente in data il 10.07.2023 per il pagamento della somma di €
24.264,03 oltre spese e interessi.
L'attore sul punto ha dedotto che: pagina 2 di 6 - in forza del decreto ingiuntivo n. 319/2022 reso nel procedimento n. 421/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Rovigo in data 21.04.2022, notificato al debitore e, a seguito di opposizione, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 08.02.2023 gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.264,03 oltre spese e interessi così determinati: - €
22.082,97 quale capitale liquidato nel decreto, - € 793,85 quali interessi maturati sino ad oggi, - € 540,00 quali compensi professionali liquidati nel d.i., - € 16,05 quale costo di notifica del precetto, - € 685,66 quali compensi professionali di precetto (comprensivi di oneri ed accessori);
- la somma di € 300,00 - richiesta a titolo di compensi professionali di precetto - risulta illegittima, in quanto eccessIV rispetto ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avendo chiesto la creditrice € 93,38 in più rispetto a quanto dovuto;
- la somma richiesta a titolo di interessi legali risulta illegittima, poiché sull'importo di €
22.082,97, l'opposta ha già calcolato gli interessi;
- volendo riconoscere che la creditrice abbia diritto a richiedere un'ulteriore somma a titolo di interessi legali, la somma indicata nell'atto di precetto sarebbe comunque eccessIV e, quindi, illegittima.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 25.09.2023, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
Con ordinanza dell'11.12.2023 il giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV del titolo, tale provvedimento è stato confermato in sede di reclamo.
All'esito dell'udienza dell'08.05.2024, il giudice, con ordinanza ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione ed ha assegnato i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4° c.p.c., rinviando per l'esame delle richieste istruttorie all'udienza del
04.07.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. e all'esito, atteso il mutamento del rito da ordinario a semplificato, ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna, il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
***
pagina 3 di 6 1. L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere interamente rigettata.
Giova anzitutto premettere che è in giurisprudenza consolidato il principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo vale che, quando l'esecuzione è intrapresa sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità e infondatezza nel merito del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (ex multis Cass.
12251/2007); sicché nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, cosicché la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. 22402/2008).
2. Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azi one di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito sicché l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto grava in ogni caso sul soggetto che fa valere detto diritto in giudizio, a prescindere dalla circostanza che egli rivesta la posizione processuale di convenuto (Cass., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26158; Cass., s ez.
II, 31 ottobre 2013, n. 24568). Dunque, in sede di giudizio di opposizione a precetto, l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato e risultante dal precetto ricada in capo all'opponente.
3. Orbene, in ordine al primo motivo di censura sull'illegittimità delle somme richieste a titolo di spese legali di precetto è necessario osservare che il D.M. 55/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 147 del 13.08.2022 reca, per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – € 26.000,00), un compenso minimo di € 118,00 fino a un massimo di € 354,00. Ne consegue che la somma di €
300,00 indicata nel caso in esame a titolo di spese legali per l'atto di precetto è del tutto congrua in quanto posta all'interno del perimetro normativo di cui al d.m. citato. Invero, i l precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza (Cass. civ. n.
19791 del 28.09.2011).
pagina 4 di 6 4. È parimenti infondata la censura relatIV all'illegittimità della somma richiesta a titolo di interessi legali con l'atto di precetto. Sul punto risulta documentalmente provato che all'importo esposto a titolo di capitale non è stato incluso alcun importo a titolo di interessi e che lo stesso è stato epurato da qualsiasi interesse di mora richiesto dalla convenuta nella lettera di DBT del 6.10.2021.
L'importo richiesto a titolo di capitale nel ricorso monitorio si compone unicamente delle rate scadute ed impagate € 1.253,70 e € 20.829,27 euro per capitale residuo. L'importo di €
22.082,97, dunque, non riporta incontrovertibilmente anche una somma a titolo di interessi, e ciò risulta confermato dalla lettera raccomandata di DBT del 06 .10.2021 e dal ricorso monitorio (docc.3-4).
Risulta invero che la società convenuta abbia calcolato gli interessi legali sull'importo capitale pari ad € 22.082,97 a far data dal 6.10.2021 (cfr. doc. 3), sino alla data di redazione del precetto, ovvero il 30.06.2023, ciò in conformità al decreto ingiuntivo emesso, che ha accolto il ricorso, condannando l'odierno opponente anche al pagamento degli interessi legali come da domanda del ricorrente, che chiedeva il pagamento degli interessi a partire dal 06.10.2021 .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che o ve il giudice disponga il pagamento degli interessi come da domanda e nel caso di specie, dunque, di “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, de correnti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motIVzione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relatIV ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Cass. S.U. 12449/2024).
5. Il calcolo degli interessi legali riportato nel precetto è stato pertanto effettuato in conformità
a quanto statuito dal decreto ingiuntivo (difformità rispetto al doc. 5 prodotto dall'attore il quale riporta una somma diversa e maggiore) sicché in ragione di quanto sopra espos to eventuali e ulteriori vizi attengono al titolo esecutivo di formazione giudiziale, non già al precetto e di conseguenza sono improponibili in questa sede.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato pagina 5 di 6 dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo, della fase cautelare ( reclamo) e della quantità e qualità dell'attività difensIV svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 – € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitIVmente decidendo, nel procedimento n. 1573/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere ad in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t. le spese processuali, che liquida per compensi in € 2.500 per la fase cautelare e in €
3.400,00 per la fase di merito, oltre spese generali al 15% e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (IV e cpa).
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Rovigo, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1573/2023
Oggi 03.04.2025, alle ore 11,38, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
l'avv. D'Aquino in sostituzione dell'avv. DE CESARIS GIACOMO;
Parte_1
l'avv. Paolelli Massimiliano in sostituzione degli avv.ti LANZA Parte_2
CALOGERO e GIARRATANA MATTEO;
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. D'Aquino si riporta al foglio di pc depositato in telematico ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate in via istruttoria e nel merito.
L'avv. Paolelli si riporta agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle già precisate conclusioni nel foglio di pc.
Al termine della discussione orale l'avv. Pavanello rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 1 di 6 N. R.G. 1573/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1573/2023
promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo De Parte_1 C.F._1
Cesaris presso il quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico giusta procura allegata al ricorso;
ATTORE
contro c.f. - P.IV , in persona del legale rapp.te p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana presso i quali ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03.04.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 27. 07.2023 e contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV del titolo, ha convenuto in Parte_1 giudizio affinché questo Tribunale dichiarasse l'illegittimità dell'atto di Controparte_1 precetto notificato all'opponente in data il 10.07.2023 per il pagamento della somma di €
24.264,03 oltre spese e interessi.
L'attore sul punto ha dedotto che: pagina 2 di 6 - in forza del decreto ingiuntivo n. 319/2022 reso nel procedimento n. 421/2022 R.G., emesso dal Tribunale di Rovigo in data 21.04.2022, notificato al debitore e, a seguito di opposizione, dichiarato provvisoriamente esecutivo in data 08.02.2023 gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.264,03 oltre spese e interessi così determinati: - €
22.082,97 quale capitale liquidato nel decreto, - € 793,85 quali interessi maturati sino ad oggi, - € 540,00 quali compensi professionali liquidati nel d.i., - € 16,05 quale costo di notifica del precetto, - € 685,66 quali compensi professionali di precetto (comprensivi di oneri ed accessori);
- la somma di € 300,00 - richiesta a titolo di compensi professionali di precetto - risulta illegittima, in quanto eccessIV rispetto ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avendo chiesto la creditrice € 93,38 in più rispetto a quanto dovuto;
- la somma richiesta a titolo di interessi legali risulta illegittima, poiché sull'importo di €
22.082,97, l'opposta ha già calcolato gli interessi;
- volendo riconoscere che la creditrice abbia diritto a richiedere un'ulteriore somma a titolo di interessi legali, la somma indicata nell'atto di precetto sarebbe comunque eccessIV e, quindi, illegittima.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 25.09.2023, il convenuto ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e la conseguente condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali.
Con ordinanza dell'11.12.2023 il giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutIV del titolo, tale provvedimento è stato confermato in sede di reclamo.
All'esito dell'udienza dell'08.05.2024, il giudice, con ordinanza ha disposto il mutamento del rito da ordinario a semplificato di cognizione ed ha assegnato i termini di cui all'art. 281 duodecies, comma 4° c.p.c., rinviando per l'esame delle richieste istruttorie all'udienza del
04.07.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni nelle forme di cui all'art. 127ter c.p.c. e all'esito, atteso il mutamento del rito da ordinario a semplificato, ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza odierna, il giudice si è riservato di dare lettura della sentenza.
***
pagina 3 di 6 1. L'opposizione non è fondata e deve pertanto essere interamente rigettata.
Giova anzitutto premettere che è in giurisprudenza consolidato il principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo vale che, quando l'esecuzione è intrapresa sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità e infondatezza nel merito del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo (ex multis Cass.
12251/2007); sicché nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, cosicché la violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello” (Cass. 22402/2008).
2. Il giudizio di opposizione a precetto ha natura e struttura di azi one di accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo e in tale giudizio spetta alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi del credito sicché l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto grava in ogni caso sul soggetto che fa valere detto diritto in giudizio, a prescindere dalla circostanza che egli rivesta la posizione processuale di convenuto (Cass., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26158; Cass., s ez.
II, 31 ottobre 2013, n. 24568). Dunque, in sede di giudizio di opposizione a precetto, l'onere di dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito vantato e risultante dal precetto ricada in capo all'opponente.
3. Orbene, in ordine al primo motivo di censura sull'illegittimità delle somme richieste a titolo di spese legali di precetto è necessario osservare che il D.M. 55/2014, aggiornato sulla base del
D.M. n. 147 del 13.08.2022 reca, per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – € 26.000,00), un compenso minimo di € 118,00 fino a un massimo di € 354,00. Ne consegue che la somma di €
300,00 indicata nel caso in esame a titolo di spese legali per l'atto di precetto è del tutto congrua in quanto posta all'interno del perimetro normativo di cui al d.m. citato. Invero, i l precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza (Cass. civ. n.
19791 del 28.09.2011).
pagina 4 di 6 4. È parimenti infondata la censura relatIV all'illegittimità della somma richiesta a titolo di interessi legali con l'atto di precetto. Sul punto risulta documentalmente provato che all'importo esposto a titolo di capitale non è stato incluso alcun importo a titolo di interessi e che lo stesso è stato epurato da qualsiasi interesse di mora richiesto dalla convenuta nella lettera di DBT del 6.10.2021.
L'importo richiesto a titolo di capitale nel ricorso monitorio si compone unicamente delle rate scadute ed impagate € 1.253,70 e € 20.829,27 euro per capitale residuo. L'importo di €
22.082,97, dunque, non riporta incontrovertibilmente anche una somma a titolo di interessi, e ciò risulta confermato dalla lettera raccomandata di DBT del 06 .10.2021 e dal ricorso monitorio (docc.3-4).
Risulta invero che la società convenuta abbia calcolato gli interessi legali sull'importo capitale pari ad € 22.082,97 a far data dal 6.10.2021 (cfr. doc. 3), sino alla data di redazione del precetto, ovvero il 30.06.2023, ciò in conformità al decreto ingiuntivo emesso, che ha accolto il ricorso, condannando l'odierno opponente anche al pagamento degli interessi legali come da domanda del ricorrente, che chiedeva il pagamento degli interessi a partire dal 06.10.2021 .
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che o ve il giudice disponga il pagamento degli interessi come da domanda e nel caso di specie, dunque, di “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, de correnti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motIVzione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relatIV ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Cass. S.U. 12449/2024).
5. Il calcolo degli interessi legali riportato nel precetto è stato pertanto effettuato in conformità
a quanto statuito dal decreto ingiuntivo (difformità rispetto al doc. 5 prodotto dall'attore il quale riporta una somma diversa e maggiore) sicché in ragione di quanto sopra espos to eventuali e ulteriori vizi attengono al titolo esecutivo di formazione giudiziale, non già al precetto e di conseguenza sono improponibili in questa sede.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 così come modificato pagina 5 di 6 dal d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo, della fase cautelare ( reclamo) e della quantità e qualità dell'attività difensIV svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore della controversia (da € 5.201,00 – € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitIVmente decidendo, nel procedimento n. 1573/2023 R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna a rifondere ad in persona del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t. le spese processuali, che liquida per compensi in € 2.500 per la fase cautelare e in €
3.400,00 per la fase di merito, oltre spese generali al 15% e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (IV e cpa).
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Rovigo, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
pagina 6 di 6