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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/04/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2745/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2019 promossa da:
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gennaro Lettieri e Antonella Controparte_1
Santacroce
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Navarra Controparte_2
e , rappresentate e difese dall'Avv. Manola Di Controparte_3 CP_4
Pasquale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Recchiuti CP_5
CONVENUTI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 luglio 2019 il Sig. , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i convenuti Controparte_1 per sentire accolte le seguenti conclusioni: 1) “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare nelle espressioni dei convenuti e nel contenuto dei fatti di causa, la diffamazione commessa col mezzo della diffusione
a mezzo social network, via internet e televisivo e quindi la natura di illecito extracontrattuale;
condannare per
l'effetto le parti convenute in solido, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati al dott. in proprio nonché alla Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante liquidandoli in via equitativa ex artt. Controparte_6 Parte_1
1226 e 2056 nella somma di euro 400.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;
condannare i convenuti in solido ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore in proprio e nella qualità di legale rappresentante della nella misura di euro 100.000,00 o alla diversa somma Controparte_1 maggiore o minore che all'esito dell'istruttoria risulterà dovuta, oltre agli interessi e rivalutazione come per legge . Disporre la rimozione del post diffamatori di cui è causa dal sito Facebook e di tutti i video da ogni altro sito di pertinenza ed inibire la diffusione ulteriore degli stessi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, fissando una somma ed emettendo sin da ora condanna la pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria impregiudicata ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di causa”.
A supporto della domanda, sosteneva di aver subito una vera e propria campagna diffamatoria, durata dal 2012 sino al gennaio 2018, posta in essere e perpetrata dai convenuti attraverso la pubblicazione di molteplici messaggi sul canale social “Facebook” (messaggi pubblicamente accessibili da qualsiasi utente registrato al pagina 2 di 14 portale), nonché attraverso articoli editoriali pubblicati sul sito “certastampa.it” ed un servizio televisivo andato in onda nel maggio 2015, con i quali i convenuti avevano reiteratamente leso la sua dignità e reputazione professionale di costruttore.
Esponeva l'attore, che proprio nel giornale “La Città della Provincia di Teramo”, avevano prestato attività professionale anche i sigg.ri in qualità di direttore, nonché la redattrice ed Controparte_2 Controparte_3
i sigg.ri e con la qualifica di giornalisti. Più esattamente i giornalisti erano già CP_4 CP_5 dipendenti della società editrice quando aveva acquisito nel 2011 le quote della società New Parte_1
Editor srl e quelle del mensile “Il Cittadino” mentre la sig.ra , moglie del sig. Controparte_3 CP_2
nonché il sig. erano entrati subito dopo a lavorare al giornale. I contrasti tra l'attore e
[...] CP_5 il sig. iniziavano pochi mesi dopo l'acquisto delle quote societarie da parte del a causa della CP_2 Pt_1 diversità di vedute nella gestione della linea editoriale, tanto da portare nell'agosto del 2012 alla risoluzione dei rapporti lavorativi con i citati professionisti attraverso una conciliazione sindacale.
Gli ex dipendenti, quindi, intraprendevano altra strada professionale e cominciavano a lavorare per l'emittente televisiva locale Tele Ponte e poi nell'emittente locale VERA TV.
Senonchè, il sosteneva di aver subito, come anticipato, nel corso di oltre cinque anni dai nominati suoi ex Pt_1 dipendenti e collaboratori ed in particolare dal sig. e dalla di lui moglie (a Controparte_2 Controparte_3 ciò coadiuvati da e una serie di atti persecutori e gravemente diffamatori alla CP_4 CP_5 propria persona e alla propria immagine di uomo e di imprenditore, mediante una serie di condotte di non comune gravità, concretizzate attraverso veri e propri “attacchi trasversali”, uniti da un medesimo disegno, mediante la pubblicazione di molteplici e pluriennali “post” su Facebook (sino al gennaio 2018), attraverso la pubblicazione di servizi editoriali sul sito internet “certastampa.it”, nonché mediante il programma televisivo su
Vera Tv andato in onda il 20.05.2015, pubblicazioni e servizi che, lungi dall'essere caratterizzati da una corretta informazione, erano esclusivamente diretti alla denigrazione del mediante una rappresentazione falsa di Pt_1 eventi e di accadimenti, dal contenuto irrispettoso, distorto, travisato e diffamatorio, con conseguente grave danno alla sua immagine ed alla sua reputazione.
Con l'atto introduttivo, quindi, l'attore descriveva e documentava i messaggi pubblicati da e Controparte_2 condivisi con gli altri convenuti e con il popolo dei social, depositando le relazioni tecniche redatte dall'Ing.
(del 30.07.2015 e del 2018), dedicando particolare attenzione alla trasmissione televisiva trasmessa da Per_1
VERA TV il 20.05.2015 relativa alla questione della lottizzazione di “Contrada Rivacciolo” eseguita dalla nella città di Teramo, in cui, a suo dire, i giornalisti avevano reiteratamente leso la Controparte_1
pagina 3 di 14 sua reputazione professionale offrendo al pubblico dei telespettatori un'immagine totalmente travisata e falsa, lasciando intendere che la lottizzazione era il risultato di intrecci e di oscuri affari, di favori fatti all'imprenditore dalla politica, di sperpero di denaro pubblico, di mancate realizzazioni di opere e di servizi per la collettività (un centro polivalente), con conseguente illecito arricchimento dell'imprenditore, servizio andato in onda nella fascia oraria di massimo ascolto, il cui contenuto altamente diffamatorio, proprio per la modalità con il quale era stato realizzato, non lasciava spazio a dubbi né a diverse interpretazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 14 gennaio 2020 si costituivano in giudizio , Controparte_2 [...]
e , impugnando e contestando quanto dedotto nell'atto di citazione. Controparte_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta datata 2 febbraio 2022 si costituiva in giudizio il Sig. , CP_5 rassegnando le medesime conclusioni degli altri convenuti.
In particolare, questi ultimi eccepivano, in via preliminare, la prescrizione dell'azione e il difetto di integrità del contraddittorio e, nel merito, negavano la riferibilità all'attore dei post e dei commenti pubblicati su Facebook e, quanto al contenuto del servizio televisivo, ritenevano di aver legittimamente agito entro i limiti del diritto di critica.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni ed è giunta, all'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., all'odierna decisione.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_2 CP_4
, in quanto tardivamente proposta. E', infatti, noto che la prescrizione, in quanto eccezione in senso CP_3 stretto, deve essere proposta nei termini di cui all'art. 166 c.p.c, (ratione temporis vigente). Nella specie, la data di prima comparizione veniva fissata il 20.1.2020 mentre la comparsa di costituzione veniva depositata il
15.1.2020, ben oltre il termine di venti giorni antecedenti alla prima udienza, di talchè ne va dichiarata l'inammissibilità.
Parimenti dicasi per che, costituitosi in giudizio in data 2.2.2022, ha richiamato le conclusioni CP_5 rassegnate dai restanti convenuti (tra le quali dev'essere ricompresa l'eccezione di prescrizione), dovendosi, allo stesso modo, disattendere l'eccezione preliminare per palese tardività.
Sempre in via preliminare, va osservato che non merita accoglimento la contestazione relativa al difetto di integrità del contraddittorio, atteso che, ex art. 11 L. n. 47/1948, per gli illeciti commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pagina 4 di 14 pubblicazione e l'editore. Chiarito, dunque, il carattere solidale della responsabilità tra autore dell'articolo, direttore del giornale e proprietario dello stesso, ne deriva che in presenza di un'obbligazione solidale, ex art. 1292 c.c., come nel caso di specie, non vi è litisconsorzio necessario tra tutti i pretesi debitori, ex art. 102 c.p.c., per cui l'attore può agire contro uno qualsiasi di essi, senza dover citare anche gli altri.
Nel merito, ad opinione di questo giudicante la domanda attorea non merita di essere accolta per le ragioni che si verranno ad esporre.
In linea generale, è opportuno svolgere alcune considerazioni sui principi – interni e di matrice sovranazionale – in tema di diffamazione, che costituiscono il fondamento giuridico dell'odierna pronuncia.
In seno al Titolo I ("Rapporti civili") della Parte I della Carta Costituzionale, l'art. 21 riconosce il diritto di libera manifestazione del pensiero. Nei suoi termini essenziali la norma in parola afferma che ciascun individuo ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero mediante l'uso della parola, dello scritto nonché di qualsiasi altro mezzo di diffusione. I Costituenti hanno dedicato particolare attenzione alla disposizione in esame, atteso che la stessa costituisce contestualmente il fondamento ed il presidio di uno Stato democratico.
Talvolta l'esercizio del diritto de quo può configgere con un altro diritto – id est, il diritto all'integrità morale – anch'esso coperto da garanzia costituzionale.
Più specificatamente, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili di ciascun individuo, richiedendo a tal fine l'"adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Il suddetto principio trova altresì copertura normativa in fonti di diritto comunitario (id est, l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) ed internazionale (art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). Risulta pacifico che fra i diritti de quibus rientrino a pieno titolo quelli all'onore, alla reputazione e al decoro quali valori intrinsecamente riconnessi al principio stesso di dignità enucleato dalla norma ora in esame. Di talché, stante la delicatezza e la rilevanza del bene protetto, l'ordinamento giuridico appresta un'efficace tutela sanzionando, in quanto illegittima, qualsiasi espressione lesiva dell'integrità morale. Orbene, alla luce di quanto appena affermato, emerge ictu oculi che i due interessi – da un lato il diritto alla manifestazione del pensiero e dall'altro quello all'integrità morale – possono confliggere tra sé e postulano, pertanto, un bilanciamento la cui necessità risulta essere ancora più intensa nell'ambito della cronaca e della critica giornalistica (ovvero a mezzo stampa e mezzi assimilabili).
Anche per il diritto di critica, dunque, deve essere operato il suddetto bilanciamento, nella consapevolezza che il suo abuso consiste nel palese travalicamento dei limiti della civile convivenza mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale. Infatti, la critica mira non già ad pagina 5 di 14 informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Il legittimo esercizio della critica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia né deve ledere il diritto altrui all'integrità morale (Cass.
Sentenza n. 4325 del 2010).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti - come quest'ultimo ma nell'espressione di un'opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2000 17 marzo 2000 n. 3477, CED 215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni.
Insomma, se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica;
se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica propone una valutazione;
la cronaca dunque descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica), in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, come nel caso in esame.
Tanto premesso in termini generali, l'esercizio del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (anche critico) assurge a causa di giustificazione del fatto lesivo dell'onore altrui a condizione che vengano rispettati tre criteri elaborati in via pretoria: verità, pertinenza e continenza. Essi sono stati ripetuti in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, ex plurimis, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, secondo cui "Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza
pagina 6 di 14 verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica"; ancora, si veda Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 2357 del 31/01/2018, che aveva già affermato in generale "In tema di diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione".
Ciò debitamente premesso, è ora possibile passare al caso di specie, nel quale l'episodio asseritamente diffamatorio di maggior interesse è costituito dalla trasmissione televisiva trasmessa da VERA TV il 20.05.2015 in relazione alla questione della lottizzazione di “Contrada Rivacciolo”, eseguita dalla Controparte_1
[... nella città di Teramo.
Nel caso di specie, il contenuto del servizio giornalistico si concentra su presunte irregolarità poste in essere dalla società facente capo all'attore in ordine: a) alla modifica della convenzione conclusa con il CP_7 per l'urbanizzazione primaria e secondaria del lotto innanzi menzionato, con la quale, a fronte
[...] dell'iniziale previsione di costruzione di un centro sportivo polivalente, le parti ( e Controparte_1
San Marco Costruzioni srl da un lato e dall'altro) concordavano successivamente di Controparte_7 sostituire l'impianto sportivo con la realizzazione di due strade e due parchi giochi;
b) al rilascio dei certificati di agibilità delle palazzine realizzate dalle medesime società ( e San Marco Costruzioni Pt_1 Controparte_1 srl) a seguito della dichiarazione di conclusione dei lavori da parte dei costruttori nonostante non fossero ancora concluse le opere di urbanizzazione dell'area; c) ai costi sostenuti per la realizzazione del parco giochi in Largo
Madonna delle Grazie (di competenza di , apparentemente difformi a quelli dichiarati. Controparte_1
Nel servizio i giornalisti convenuti danno atto degli accadimenti storici succedutisi nella vicenda legata alla lottizzazione di Contrada Rivacciolo, a partire dal 2007, data di stipula della convenzione attuativa del Piano
Integrato di Intervento, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55/2007, con cui gli allora proprietari del lotto (danti causa dei successivi acquirenti, e San Marco Costruzioni srl) Controparte_1 assumevano l'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla urbanizzazione primaria e secondaria dell'area, sulla quale sarebbero sorti sei edifici residenziali. Quindi, i giornalisti illustrano le vicende successorie che hanno interessato i terreni poi edificati nonché la modifica apportata alla predetta convenzione attraverso la sostituzione dell'onere di costruzione del campo sportivo polivalente (che sarebbe dovuto sorgere accanto alle pagina 7 di 14 palazzine) con quello di realizzazione di opere pubbliche di pari valore, consistenti nel rifacimento di condotte viarie e, in particolare, per quanto d'interesse, del parco giochi sito in Largo Madonna delle Grazie. I giornalisti concentrano poi l'attenzione sulla posizione degli acquirenti delle unità abitative realizzate dal al fine di Pt_1 sondare l'esistenza di un loro consenso sulle modifiche al Piano Integrato, in virtù delle quali non sarebbe più sorto, accanto alle abitazioni di cui si erano resi acquirenti, il richiamato centro sportivo, rappresentando perplessità in merito alla loro preventiva conoscenza dei fatti.
Viene poi riportata da (pp. 8,9 trascrizione servizio televisivo) la notizia del rilascio del Controparte_2 certificato di agibilità delle palazzine nonostante l'incompleta realizzazione delle opere di urbanizzazione e il ritardo nell'esecuzione delle stesse che, diversamente da come accaduto, avrebbero dovuto essere concluse entro tre anni a partire dal rilascio del permesso di costruire (4.3.2008).
Il servizio prosegue commentando i costi delle opere sostitutive del centro sportivo polivalente, con particolare riferimento all'allestimento del parco giochi di Largo Madonna delle Grazie, attraverso una dettagliata indagine sulle spese necessarie per l'acquisto dei beni ivi collocati ed evidenziando alcune incongruità sia di carattere progettuale che economico.
Il programma si conclude con una riflessione dei giornalisti, i quali ipotizzano un atteggiamento superficiale da parte del che avrebbe peccato di poca attenzione nel rilasciare certificati di agibilità in assenza di CP_7 conclusione delle opere di urbanizzazione e nel consentire la sostituzione del centro polivalente con i parchi giochi, considerati beni di minore valenza e utilità per la collettività teramana.
L'attento esame dei contenuti brevemente descritti rivela che il servizio giornalistico muove da circostanze fattuali incontestabili, quali: il rilascio del certificato di agibilità in assenza di conclusione di tutte le opere contrattualmente pattuite, come ammesso dall'ex dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune , CP_7
ascoltato nel corso del programma, il quale, sinteticamente, ha confermato la circostanza, Testimone_1 precisando che il rilascio del certificato di agibilità imponesse la verifica di realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria e non anche di quelle di urbanizzazione secondaria (testualmente: “La prima area è un discorso un po' più delicato perché è un obbligo di legge sia nelle cessione delle aree sia nella realizzazione delle stesse, in quanto sempre una condizione requisito per ottenere l'agibilità…per ottenere una possibilità di sfruttare il bene…cosa che non sussiste per l'urbanizzazione secondaria…cioè io non posso non rilasciare
l'agibilità perché mi manca il campetto giochi, posso non rilasciare l'agibilità se mi mancano la fogna, la luce elettrica…se mi manca la strada…se mi manca il parcheggio”) (cfr. p. 9 trascrizione servizio televisivo). La veridicità della circostanza è corroborata altresì dagli esiti delle indagini penali condotte dalla Procura della pagina 8 di 14 Repubblica teramana, le quali, pur essendosi concluse con l'archiviazione delle accuse mosse al hanno Pt_1 acclarato, a seguito di apposita Consulenza d'ufficio, che il rilascio dei certificati di agibilità delle palazzine fosse avvenuto in assenza del collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e, dunque, in formale contrasto con le previsioni degli artt. 3, 21 e 22 della convenzione (secondo cui le opere di urbanizzazione primaria dovevano essere concluse entro il termine massimo di tre anni dall'inizio dei lavori, scaduto il
28.3.2011 e il rilascio dei certificati di agibilità dei singoli fabbricati era subordinato al formale collaudo “di tutte le opere di urbanizzazione primaria”).
Stesse considerazioni valgono per le modifiche alla convenzione conclusa con il per Controparte_7
l'urbanizzazione primaria e secondaria del lotto innanzi menzionato, con le quali, a fronte dell'iniziale previsione di costruzione di un centro sportivo polivalente, le parti ( e San Marco Controparte_1
Costruzioni srl da un lato e dall'altro) concordavano successivamente di sostituire l'impianto Controparte_7 sportivo con la realizzazione di due strade e due parchi giochi. La veridicità di tale assunto, oltre a risultare ex actis dalla lettura dei provvedimenti amministrativi d'interesse, è stata confermato, nel corso del servizio televisivo, dallo stesso che, interrogato sul punto, non ha negato la circostanza, individuando le Testimone_1 cause della variante nella conformazione idro geologica del terreno sul quale sarebbe dovuto sorgere l'impianto,
a suo dire, inidoneo a garantire le necessarie condizioni di sicurezza (testualmente: “Il PISU che poi non si è portato avanti per delle ragioni di tipo idrogeologico dell'area…che poi, di fatto, nella rivisitazione che è stata fatta del Piano di assetto idrogeologico della Regione quell'area di rischio è scomparsa però in quel momento
c'era quindi…”)(cfr. p. 3 della trascrizione del servizio giornalistico).
Parimenti veritieri (quantomeno in via putativa) appaiono i riferimenti alla limitata consapevolezza delle modifiche sopravvenute al Piano Integrato - nel senso di sostituire il centro sportivo polivalente con la costruzione/rifacimento di condotte viarie e parco giochi - da parte degli acquirenti delle unità immobiliari costruite dal i quali, appositamente interrogati sul punto dai giornalisti convenuti, affermavano di non Pt_1 avere contezza della variante (si veda, per tutti, quanto dichiarato da uno di essi, il quale ha Persona_2 riferito testualmente: “Quello che mi sta dicendo lei è la prima volta che lo sento…sapevo del progetto di fianco al palazzo che dovevano fare lì la struttura che sta dicendo lei…onestamente è uno dei motivi per cui abbiamo comprato lì…però sinceramente che io ho autorizzato di…in pratica di fare altri tipi di lavori in un'altra zona della città no, sicuramente non l'ho fatto…no, non l'avrei mai fatto…sarebbe stato per me stupido…nel senso che la casa avendo una struttura di fianco…da un punto di vista…pure per il futuro…la casa avrebbe avuto più calore che come si trova…nelle condizioni in cui sta adesso”; p. 4 trascrizione servizio televisivo).
pagina 9 di 14 Non si presta a positivo riscontro l'allegazione attorea secondo cui la suddetta versione sarebbe sconfessata dalla produzione documentale versata in atti in occasione del deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (avente ad oggetto: due dichiarazioni autografe di e Persona_3 Persona_4
acquirenti degli appartamenti, i quali, in contrapposizione a quanto riportato nel servizio televisivo,
[...] affermano di essere stati da sempre a conoscenza della variante al Piano Integrato e un atto notarile di compravendita delle unità immobiliari che dimostra la sussistenza di una clausola con cui gli acquirenti prestavano il consenso affinché il costruttore/venditore potesse apportare modifiche alla convenzione comunale) poiché, come noto, il requisito della verità ricorre anche quando si tratti di fatti putativi, nel senso di apparire veri al momento della divulgazione e qualora siano frutto di un'attenta ricerca e verifica da parte del giornalista, tanto della fonte, quanto dell'attendibilità sostanziale della notizia resa senza mutarne il significato. Ne discende, dunque, che la ricostruzione fattuale riportata nel servizio, benché successivamente sconfessata dal tenore dell'atto pubblico attestante l'acquisizione del consenso da parte degli acquirenti, risultava veritiera al momento della messa in onda della trasmissione, in quanto acquisita a seguito della raccolta imparziale delle notizie riportate dagli abitanti della zona.
Medesime considerazioni valgono per le notizie relative a presunte difformità progettuali ed economiche del parco giochi di Largo Madonna delle Grazie. Invero, le indagini condotte dalla Procura della Repubblica teramana, cui si è fatto cenno sopra, hanno accertato, pur senza riscontrare profili di rilevanza penale, lievi difformità nella tipologia delle attrezzature allestite, peraltro spesse migliorative rispetto alla previsioni di progetto, cordoli di altezza inferiore a quella progettuale, la presenza di quattro telecamere anziché cinque, nonché il mancato rimontaggio dei vecchi giochi in località Villa Mosca, previa sostituzione degli elementi non riutilizzabili. Del pari, sono state rilevate discrasie tra gli importi fatturati e quelli annotati in contabilità, da ricondursi all'inclusione in questi ultimi di una serie di voci di costo aggiuntive (posa in opera, montaggio, oneri di sicurezza, costo del personale, spese generali, utile d'impresa) rispetto al prezzo del prodotto in quanto tale, nonché al consistente ribasso, pari al 42%, applicato dalla ditta appaltatrice sugli importi indicati in progetto.
Alla luce di tali emergenze, è possibile distinguere, quindi, un nucleo essenziale di notizie munite di riscontro oggettivo dalle considerazioni e deduzioni personali dei giornalisti, espressioni del diritto di critica, peraltro indistintamente riferite ad entrambe le società costruttrici, e San Marco Costruzioni Controparte_1 srl, nonché ai funzionari del preposti all'urbanistica, nei confronti dei quali le contestazioni Controparte_7 sulla correttezza dell'operato sembrerebbero ben più pregnanti di quelle rivolte all'attore, vertendo gli interrogativi dei convenuti sulla rispondenza all'interesse pubblico delle condotte tenute proprio degli esponenti comunali. A conforto di quanto detto, si legga il post datato 20.5.2015 di (p. 192 Persona_5 perizia attorea) che chiaramente concentra i dubbi relativi alla questione di Contrada Rivacciolo sui vertici pagina 10 di 14 politici del (e non sui costruttori), a dimostrazione del fatto che il messaggio percepito Controparte_7 dall'utenza, a seguito della trasmissione del servizio giornalistico, fosse incentrato non sulla persona dell'attore ma sulle dinamiche connesse alla lottizzazione, con particolare riferimento alle condotte tenute dagli esponenti comunali (testualmente: “Ottimo servizio di su polis vera tv 79…ma chi ha sbagliato e deve Controparte_2 dimettersi è la giunta in blocco e l'opposizione tutta visto che il tutto è stato scoperto da un giornalista CP_8
l'opposizione cosa faceva? Ora chi paga i residenti che hanno acquistato per il centro polivalente? Come mai il comune assessore e dirigente non hanno controllato se era vero il tutto visto che non c'erano le firme??? Lega nord autonomie/non con salvini/lega dei popoli si recherà nelle sedi opportune per chiedere info in merito non dal costruttore ma dall'ente. Brucchi/di pasquale GR e RA a casa subito”).
Ciò detto e accertata la sussistenza di un nucleo essenziale di notizie veritiere e di una critica legittima, va riconosciuto l'interesse pubblico alla diffusione. Il servizio riguarda, infatti, la gestione di opere pubbliche, interessando conseguentemente l'intera collettività teramana.
Da ultimo, si ritiene rispettato anche il limite della continenza espositiva. Si è detto che le deduzioni e le osservazioni dei giornalisti costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica poichè, pur esprimendo una posizione critica e comprensibilmente spiacevole per chi ne sia stato coinvolto, tuttavia non trasmodano mai in meri e sterili attacchi personali e non superano, quindi, la soglia della critica giornalistica legittimamente esercitata alla stregua dei parametri ricordati sopra, ancor più se si considera che i convenuti non hanno mai affermato che le loro accuse fossero fondate e che i pretesi responsabili fossero colpevoli, bensì hanno sempre tenuto a precisare che trattavasi di ipotesi investigative da sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria
(circostanza conforme ai canoni della pertinenza e della continenza della esposizione informativa).
E' appena il caso di evidenziare che, nonostante l'ampio dibattito tra le parti in ordine alla paternità dell'esposto in Procura (ossia, se esso prendesse le mosse da un'iniziativa dei convenuti o del partito “ ”), Controparte_9 trattasi di circostanza irrilevante ai fini di causa, atteso che l'esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale, costituendo un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente di perseguire gli autori dei reati. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l'Autorità competente purchè si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili. Nel caso in esame, la denuncia presentava tali caratteristiche;
invero, pur in presenza di un'archiviazione, la Procura ravvisava alcune criticità nella lottizzazione di Contrada Rivacciolo, delle quali si è
pagina 11 di 14 ampiamente detto, che, pur essendo evidentemente inidonee a sostenere un'accusa penale, denotavano la presenza di irregolarità, rendendo, quindi, non del tutto avulsa la proposizione dell'esposto.
Passando, a questo punto, all'esame dei post pubblicati da su Facebook tra il 2012 e il 2018 (e Controparte_2 dei relativi commenti formulati dai restanti convenuti), il Tribunale osserva che, ad eccezioni di quello di cui si dirà a breve, non sussistono elementi sufficientemente idonei a consentirne la riferibilità al Pt_1
A tal proposito, è utile rammentare che, nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (cui sono equiparabili i social network), non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purchè la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita (Cass., 27 agosto 2015, n. 17207; analogamente, in precedenza, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180, Cass., 28 settembre 2012, n. 16543).
Nel caso di specie, tuttavia, l'identificabilità del soggetto passivo nella persona del non appare di Pt_1 immediata percezione, considerato che il lettore medio non avrebbe avuto la possibilità, in base alla sola lettura del testo del messaggio, di individuare il soggetto interessato (peraltro, indicato attraverso l'appartenenza a categorie generali: costruttore, editore) tenuto conto, altresì, del notevole lasso temporale preso in considerazione
(dal 2012 al 2018) e dell'esiguo numero di post asseritamente riferiti allo stesso (n. 67), mediamente pari a undici all'anno, di tal che appare altamente inverosimile che l'utente medio della piattaforma digitale potesse, a distanza di mesi tra un post e l'altro, operare un chiaro collegamento tra la persona e i fatti allo stesso attribuiti.
Né potendosi demandare tale valutazione ai testimoni citati, trattandosi di accertamento da condursi attraverso l'analisi di elementi e riscontri oggettivi e non impressioni soggettive.
Quanto al post del 20.7.2017 – riportato per comodità di lettura: “Appello ai teramani …..Tutto quello che sostengono Misson e è stato smentito da un Magistrato. La precisazione: vi prego, aiutatemi a ricordare
Pt_1 al signor che io non ho alcun risentimento nei confronti de La Città, visto che è stata una idea mia e se
Pt_1 funziona vuol dire che era una grande idea (lo stesso mi pare non si possa dire delle sue idee editoriali…com'è Per_ che si chiamava , ?). ma soprattutto: io ho lasciato la direzione de La Città perché il signor Per_7 voleva che il giornale magnificasse solo tanto che aveva provato addirittura a far vendere
Pt_1 Persona_8 Per_ in redazione le tessere congressuali dello stesso Il problema, come a ho speigato 75 volte senza
Pt_1 evidentemente ottenere risultati, è che io sono un giornalista. Tutto qui, il resto lo leggerete presto. E sarà
pagina 12 di 14 molto, ma molto più interessante” - in cui è espressamente contenuto il riferimento all'attore, prima ancora di verificare se possano essere invocati gli estremi del diritto di critica, occorre domandarsi se si è in presenza di fatti oggettivamente pregiudizievoli della reputazione del e, solo in caso di risposta affermativa, andrà Pt_1 accertata l'eventuale sussistenza della causa di giustificazione del diritto di critica.
Orbene, a parere della scrivente, le espressioni utilizzate dal convenuto non presentano contenuti CP_2 diffamatori, atteso che non contengono alcun giudizio valutativo, neppure allusivo, nei confronti del ma Pt_1 si limitano ad una esposizione oggettiva, sebbene autoreferenziale, dei fatti che hanno condotto alla risoluzione dei propri rapporti lavorativi con il giornale “La Città” a seguito del subentro dell'attore nella compagine sociale.
Dalla lettura del post, poi, non può che trarsi un giudizio complessivamente favorevole nei confronti dello stesso giornale per meriti che il attribuisce al suo precedente operato. Inoltre, nel testo di tale messaggio CP_2 vengono riportate le ragioni della cessazione dei rapporti di collaborazione tra le parti, a parere del D'Amore imputabili a divergenti visioni sulla gestione del giornale, in quanto tese, nell'ottica del a favorire il Pt_1 consenso popolare verso determinate correnti politiche. D'altro canto, mette conto rilevare che nessun contenuto allusivo vi è in tale articolo che lasci intendere che l'attore avesse potuto beneficiare di ingiusti vantaggi grazie alla vicinanza politica con l'esponente ivi menzionato, né tali da rivestire carattere offensivo verso Persona_8 la sua dignità e reputazione professionale, trattandosi, come detto, della esposizione delle ragioni che, a parere dell'autore del post, avrebbero determinato la rottura dei rapporti professionali con il Pt_1
Stesse conclusioni valgono per i restanti convenuti, i quali, in relazione alla vicenda dei post su Facebook, si sono limitati a commentare sporadicamente i messaggi pubblicati dal e nei confronti dei quali, a CP_2 maggior ragione, non si rinvengono profili di responsabilità civile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 parametrate al valore della causa, come da nota spese allegata in atti.
La richiesta di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed pagina 13 di 14 alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore alla refusione, in favore di delle spese della presente causa, che Controparte_2 liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- condanna l'attore alla refusione, in favore di e , delle spese della Controparte_3 CP_4 presente causa, che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- condanna l'attore alla refusione, in favore di delle spese della presente causa, che CP_5 liquida in complessivi € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge.
Teramo, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Erika Capanna Piscè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2745/2019 promossa da:
, in proprio e nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gennaro Lettieri e Antonella Controparte_1
Santacroce
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Navarra Controparte_2
e , rappresentate e difese dall'Avv. Manola Di Controparte_3 CP_4
Pasquale
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Recchiuti CP_5
CONVENUTI
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30 luglio 2019 il Sig. , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della società conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i convenuti Controparte_1 per sentire accolte le seguenti conclusioni: 1) “voglia l'Ecc.mo Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare nelle espressioni dei convenuti e nel contenuto dei fatti di causa, la diffamazione commessa col mezzo della diffusione
a mezzo social network, via internet e televisivo e quindi la natura di illecito extracontrattuale;
condannare per
l'effetto le parti convenute in solido, ovvero disgiuntamente ciascuna per quanto di ragione, al risarcimento dei danni morali, esistenziali e non patrimoniali cagionati al dott. in proprio nonché alla Parte_1 [...] in persona del suo legale rappresentante liquidandoli in via equitativa ex artt. Controparte_6 Parte_1
1226 e 2056 nella somma di euro 400.000,00 ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, ed attualizzata al momento della decisione;
condannare i convenuti in solido ovvero disgiuntamente ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore in proprio e nella qualità di legale rappresentante della nella misura di euro 100.000,00 o alla diversa somma Controparte_1 maggiore o minore che all'esito dell'istruttoria risulterà dovuta, oltre agli interessi e rivalutazione come per legge . Disporre la rimozione del post diffamatori di cui è causa dal sito Facebook e di tutti i video da ogni altro sito di pertinenza ed inibire la diffusione ulteriore degli stessi in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, fissando una somma ed emettendo sin da ora condanna la pagamento della stessa per ogni eventuale giorno di ritardo nella rimozione e per ogni singola violazione dell'inibitoria impregiudicata ogni ulteriore azione o risarcimento del danno per ogni futura non creduta violazione o in caso di ritardo. Con condanna alla rifusione delle spese e competenze di causa”.
A supporto della domanda, sosteneva di aver subito una vera e propria campagna diffamatoria, durata dal 2012 sino al gennaio 2018, posta in essere e perpetrata dai convenuti attraverso la pubblicazione di molteplici messaggi sul canale social “Facebook” (messaggi pubblicamente accessibili da qualsiasi utente registrato al pagina 2 di 14 portale), nonché attraverso articoli editoriali pubblicati sul sito “certastampa.it” ed un servizio televisivo andato in onda nel maggio 2015, con i quali i convenuti avevano reiteratamente leso la sua dignità e reputazione professionale di costruttore.
Esponeva l'attore, che proprio nel giornale “La Città della Provincia di Teramo”, avevano prestato attività professionale anche i sigg.ri in qualità di direttore, nonché la redattrice ed Controparte_2 Controparte_3
i sigg.ri e con la qualifica di giornalisti. Più esattamente i giornalisti erano già CP_4 CP_5 dipendenti della società editrice quando aveva acquisito nel 2011 le quote della società New Parte_1
Editor srl e quelle del mensile “Il Cittadino” mentre la sig.ra , moglie del sig. Controparte_3 CP_2
nonché il sig. erano entrati subito dopo a lavorare al giornale. I contrasti tra l'attore e
[...] CP_5 il sig. iniziavano pochi mesi dopo l'acquisto delle quote societarie da parte del a causa della CP_2 Pt_1 diversità di vedute nella gestione della linea editoriale, tanto da portare nell'agosto del 2012 alla risoluzione dei rapporti lavorativi con i citati professionisti attraverso una conciliazione sindacale.
Gli ex dipendenti, quindi, intraprendevano altra strada professionale e cominciavano a lavorare per l'emittente televisiva locale Tele Ponte e poi nell'emittente locale VERA TV.
Senonchè, il sosteneva di aver subito, come anticipato, nel corso di oltre cinque anni dai nominati suoi ex Pt_1 dipendenti e collaboratori ed in particolare dal sig. e dalla di lui moglie (a Controparte_2 Controparte_3 ciò coadiuvati da e una serie di atti persecutori e gravemente diffamatori alla CP_4 CP_5 propria persona e alla propria immagine di uomo e di imprenditore, mediante una serie di condotte di non comune gravità, concretizzate attraverso veri e propri “attacchi trasversali”, uniti da un medesimo disegno, mediante la pubblicazione di molteplici e pluriennali “post” su Facebook (sino al gennaio 2018), attraverso la pubblicazione di servizi editoriali sul sito internet “certastampa.it”, nonché mediante il programma televisivo su
Vera Tv andato in onda il 20.05.2015, pubblicazioni e servizi che, lungi dall'essere caratterizzati da una corretta informazione, erano esclusivamente diretti alla denigrazione del mediante una rappresentazione falsa di Pt_1 eventi e di accadimenti, dal contenuto irrispettoso, distorto, travisato e diffamatorio, con conseguente grave danno alla sua immagine ed alla sua reputazione.
Con l'atto introduttivo, quindi, l'attore descriveva e documentava i messaggi pubblicati da e Controparte_2 condivisi con gli altri convenuti e con il popolo dei social, depositando le relazioni tecniche redatte dall'Ing.
(del 30.07.2015 e del 2018), dedicando particolare attenzione alla trasmissione televisiva trasmessa da Per_1
VERA TV il 20.05.2015 relativa alla questione della lottizzazione di “Contrada Rivacciolo” eseguita dalla nella città di Teramo, in cui, a suo dire, i giornalisti avevano reiteratamente leso la Controparte_1
pagina 3 di 14 sua reputazione professionale offrendo al pubblico dei telespettatori un'immagine totalmente travisata e falsa, lasciando intendere che la lottizzazione era il risultato di intrecci e di oscuri affari, di favori fatti all'imprenditore dalla politica, di sperpero di denaro pubblico, di mancate realizzazioni di opere e di servizi per la collettività (un centro polivalente), con conseguente illecito arricchimento dell'imprenditore, servizio andato in onda nella fascia oraria di massimo ascolto, il cui contenuto altamente diffamatorio, proprio per la modalità con il quale era stato realizzato, non lasciava spazio a dubbi né a diverse interpretazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 14 gennaio 2020 si costituivano in giudizio , Controparte_2 [...]
e , impugnando e contestando quanto dedotto nell'atto di citazione. Controparte_3 CP_4
Con comparsa di costituzione e risposta datata 2 febbraio 2022 si costituiva in giudizio il Sig. , CP_5 rassegnando le medesime conclusioni degli altri convenuti.
In particolare, questi ultimi eccepivano, in via preliminare, la prescrizione dell'azione e il difetto di integrità del contraddittorio e, nel merito, negavano la riferibilità all'attore dei post e dei commenti pubblicati su Facebook e, quanto al contenuto del servizio televisivo, ritenevano di aver legittimamente agito entro i limiti del diritto di critica.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'escussione di alcuni testimoni ed è giunta, all'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito degli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c., all'odierna decisione.
In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_2 CP_4
, in quanto tardivamente proposta. E', infatti, noto che la prescrizione, in quanto eccezione in senso CP_3 stretto, deve essere proposta nei termini di cui all'art. 166 c.p.c, (ratione temporis vigente). Nella specie, la data di prima comparizione veniva fissata il 20.1.2020 mentre la comparsa di costituzione veniva depositata il
15.1.2020, ben oltre il termine di venti giorni antecedenti alla prima udienza, di talchè ne va dichiarata l'inammissibilità.
Parimenti dicasi per che, costituitosi in giudizio in data 2.2.2022, ha richiamato le conclusioni CP_5 rassegnate dai restanti convenuti (tra le quali dev'essere ricompresa l'eccezione di prescrizione), dovendosi, allo stesso modo, disattendere l'eccezione preliminare per palese tardività.
Sempre in via preliminare, va osservato che non merita accoglimento la contestazione relativa al difetto di integrità del contraddittorio, atteso che, ex art. 11 L. n. 47/1948, per gli illeciti commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido, con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pagina 4 di 14 pubblicazione e l'editore. Chiarito, dunque, il carattere solidale della responsabilità tra autore dell'articolo, direttore del giornale e proprietario dello stesso, ne deriva che in presenza di un'obbligazione solidale, ex art. 1292 c.c., come nel caso di specie, non vi è litisconsorzio necessario tra tutti i pretesi debitori, ex art. 102 c.p.c., per cui l'attore può agire contro uno qualsiasi di essi, senza dover citare anche gli altri.
Nel merito, ad opinione di questo giudicante la domanda attorea non merita di essere accolta per le ragioni che si verranno ad esporre.
In linea generale, è opportuno svolgere alcune considerazioni sui principi – interni e di matrice sovranazionale – in tema di diffamazione, che costituiscono il fondamento giuridico dell'odierna pronuncia.
In seno al Titolo I ("Rapporti civili") della Parte I della Carta Costituzionale, l'art. 21 riconosce il diritto di libera manifestazione del pensiero. Nei suoi termini essenziali la norma in parola afferma che ciascun individuo ha diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero mediante l'uso della parola, dello scritto nonché di qualsiasi altro mezzo di diffusione. I Costituenti hanno dedicato particolare attenzione alla disposizione in esame, atteso che la stessa costituisce contestualmente il fondamento ed il presidio di uno Stato democratico.
Talvolta l'esercizio del diritto de quo può configgere con un altro diritto – id est, il diritto all'integrità morale – anch'esso coperto da garanzia costituzionale.
Più specificatamente, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili di ciascun individuo, richiedendo a tal fine l'"adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Il suddetto principio trova altresì copertura normativa in fonti di diritto comunitario (id est, l'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) ed internazionale (art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo). Risulta pacifico che fra i diritti de quibus rientrino a pieno titolo quelli all'onore, alla reputazione e al decoro quali valori intrinsecamente riconnessi al principio stesso di dignità enucleato dalla norma ora in esame. Di talché, stante la delicatezza e la rilevanza del bene protetto, l'ordinamento giuridico appresta un'efficace tutela sanzionando, in quanto illegittima, qualsiasi espressione lesiva dell'integrità morale. Orbene, alla luce di quanto appena affermato, emerge ictu oculi che i due interessi – da un lato il diritto alla manifestazione del pensiero e dall'altro quello all'integrità morale – possono confliggere tra sé e postulano, pertanto, un bilanciamento la cui necessità risulta essere ancora più intensa nell'ambito della cronaca e della critica giornalistica (ovvero a mezzo stampa e mezzi assimilabili).
Anche per il diritto di critica, dunque, deve essere operato il suddetto bilanciamento, nella consapevolezza che il suo abuso consiste nel palese travalicamento dei limiti della civile convivenza mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l'uso di argomenti che mirano soltanto ad insultare o ad evocare una pretesa indegnità personale. Infatti, la critica mira non già ad pagina 5 di 14 informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita.
Il legittimo esercizio della critica, inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile da ingiuria e/o diffamazione, pur potendo contemplare toni aspri e di disapprovazione più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali fra privati cittadini, comunque non deve trasmodare nell'attacco personale e nella pura contumelia né deve ledere il diritto altrui all'integrità morale (Cass.
Sentenza n. 4325 del 2010).
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, il diritto di critica si differenzia dal diritto di cronaca poiché non si concretizza nella narrazione di fatti - come quest'ultimo ma nell'espressione di un'opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obbiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolista (Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2000 17 marzo 2000 n. 3477, CED 215577), essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni.
Insomma, se il diritto di cronaca garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati, il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., è riferito ad un diverso profilo della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica;
se la cronaca riferisce una realtà fenomenica, ed è per definizione descrittiva ed obiettiva, la critica propone una valutazione;
la cronaca dunque descrive l'accadimento, la critica lo legge e lo valuta. E la critica, oltre che in forma di pacata espressione di una valutazione personale dell'autore, può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica letteraria o artistica), in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, come nel caso in esame.
Tanto premesso in termini generali, l'esercizio del diritto alla manifestazione del proprio pensiero (anche critico) assurge a causa di giustificazione del fatto lesivo dell'onore altrui a condizione che vengano rispettati tre criteri elaborati in via pretoria: verità, pertinenza e continenza. Essi sono stati ripetuti in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, ex plurimis, Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38215 del 03/12/2021, secondo cui "Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza
pagina 6 di 14 verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica"; ancora, si veda Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 2357 del 31/01/2018, che aveva già affermato in generale "In tema di diritto di critica, i presupposti per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini ma di quello della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione;
b) la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti da intendersi nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti;
d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione".
Ciò debitamente premesso, è ora possibile passare al caso di specie, nel quale l'episodio asseritamente diffamatorio di maggior interesse è costituito dalla trasmissione televisiva trasmessa da VERA TV il 20.05.2015 in relazione alla questione della lottizzazione di “Contrada Rivacciolo”, eseguita dalla Controparte_1
[... nella città di Teramo.
Nel caso di specie, il contenuto del servizio giornalistico si concentra su presunte irregolarità poste in essere dalla società facente capo all'attore in ordine: a) alla modifica della convenzione conclusa con il CP_7 per l'urbanizzazione primaria e secondaria del lotto innanzi menzionato, con la quale, a fronte
[...] dell'iniziale previsione di costruzione di un centro sportivo polivalente, le parti ( e Controparte_1
San Marco Costruzioni srl da un lato e dall'altro) concordavano successivamente di Controparte_7 sostituire l'impianto sportivo con la realizzazione di due strade e due parchi giochi;
b) al rilascio dei certificati di agibilità delle palazzine realizzate dalle medesime società ( e San Marco Costruzioni Pt_1 Controparte_1 srl) a seguito della dichiarazione di conclusione dei lavori da parte dei costruttori nonostante non fossero ancora concluse le opere di urbanizzazione dell'area; c) ai costi sostenuti per la realizzazione del parco giochi in Largo
Madonna delle Grazie (di competenza di , apparentemente difformi a quelli dichiarati. Controparte_1
Nel servizio i giornalisti convenuti danno atto degli accadimenti storici succedutisi nella vicenda legata alla lottizzazione di Contrada Rivacciolo, a partire dal 2007, data di stipula della convenzione attuativa del Piano
Integrato di Intervento, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 55/2007, con cui gli allora proprietari del lotto (danti causa dei successivi acquirenti, e San Marco Costruzioni srl) Controparte_1 assumevano l'onere di provvedere, a propria cura e spese, alla urbanizzazione primaria e secondaria dell'area, sulla quale sarebbero sorti sei edifici residenziali. Quindi, i giornalisti illustrano le vicende successorie che hanno interessato i terreni poi edificati nonché la modifica apportata alla predetta convenzione attraverso la sostituzione dell'onere di costruzione del campo sportivo polivalente (che sarebbe dovuto sorgere accanto alle pagina 7 di 14 palazzine) con quello di realizzazione di opere pubbliche di pari valore, consistenti nel rifacimento di condotte viarie e, in particolare, per quanto d'interesse, del parco giochi sito in Largo Madonna delle Grazie. I giornalisti concentrano poi l'attenzione sulla posizione degli acquirenti delle unità abitative realizzate dal al fine di Pt_1 sondare l'esistenza di un loro consenso sulle modifiche al Piano Integrato, in virtù delle quali non sarebbe più sorto, accanto alle abitazioni di cui si erano resi acquirenti, il richiamato centro sportivo, rappresentando perplessità in merito alla loro preventiva conoscenza dei fatti.
Viene poi riportata da (pp. 8,9 trascrizione servizio televisivo) la notizia del rilascio del Controparte_2 certificato di agibilità delle palazzine nonostante l'incompleta realizzazione delle opere di urbanizzazione e il ritardo nell'esecuzione delle stesse che, diversamente da come accaduto, avrebbero dovuto essere concluse entro tre anni a partire dal rilascio del permesso di costruire (4.3.2008).
Il servizio prosegue commentando i costi delle opere sostitutive del centro sportivo polivalente, con particolare riferimento all'allestimento del parco giochi di Largo Madonna delle Grazie, attraverso una dettagliata indagine sulle spese necessarie per l'acquisto dei beni ivi collocati ed evidenziando alcune incongruità sia di carattere progettuale che economico.
Il programma si conclude con una riflessione dei giornalisti, i quali ipotizzano un atteggiamento superficiale da parte del che avrebbe peccato di poca attenzione nel rilasciare certificati di agibilità in assenza di CP_7 conclusione delle opere di urbanizzazione e nel consentire la sostituzione del centro polivalente con i parchi giochi, considerati beni di minore valenza e utilità per la collettività teramana.
L'attento esame dei contenuti brevemente descritti rivela che il servizio giornalistico muove da circostanze fattuali incontestabili, quali: il rilascio del certificato di agibilità in assenza di conclusione di tutte le opere contrattualmente pattuite, come ammesso dall'ex dirigente dell'ufficio urbanistica del Comune , CP_7
ascoltato nel corso del programma, il quale, sinteticamente, ha confermato la circostanza, Testimone_1 precisando che il rilascio del certificato di agibilità imponesse la verifica di realizzazione delle sole opere di urbanizzazione primaria e non anche di quelle di urbanizzazione secondaria (testualmente: “La prima area è un discorso un po' più delicato perché è un obbligo di legge sia nelle cessione delle aree sia nella realizzazione delle stesse, in quanto sempre una condizione requisito per ottenere l'agibilità…per ottenere una possibilità di sfruttare il bene…cosa che non sussiste per l'urbanizzazione secondaria…cioè io non posso non rilasciare
l'agibilità perché mi manca il campetto giochi, posso non rilasciare l'agibilità se mi mancano la fogna, la luce elettrica…se mi manca la strada…se mi manca il parcheggio”) (cfr. p. 9 trascrizione servizio televisivo). La veridicità della circostanza è corroborata altresì dagli esiti delle indagini penali condotte dalla Procura della pagina 8 di 14 Repubblica teramana, le quali, pur essendosi concluse con l'archiviazione delle accuse mosse al hanno Pt_1 acclarato, a seguito di apposita Consulenza d'ufficio, che il rilascio dei certificati di agibilità delle palazzine fosse avvenuto in assenza del collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria e, dunque, in formale contrasto con le previsioni degli artt. 3, 21 e 22 della convenzione (secondo cui le opere di urbanizzazione primaria dovevano essere concluse entro il termine massimo di tre anni dall'inizio dei lavori, scaduto il
28.3.2011 e il rilascio dei certificati di agibilità dei singoli fabbricati era subordinato al formale collaudo “di tutte le opere di urbanizzazione primaria”).
Stesse considerazioni valgono per le modifiche alla convenzione conclusa con il per Controparte_7
l'urbanizzazione primaria e secondaria del lotto innanzi menzionato, con le quali, a fronte dell'iniziale previsione di costruzione di un centro sportivo polivalente, le parti ( e San Marco Controparte_1
Costruzioni srl da un lato e dall'altro) concordavano successivamente di sostituire l'impianto Controparte_7 sportivo con la realizzazione di due strade e due parchi giochi. La veridicità di tale assunto, oltre a risultare ex actis dalla lettura dei provvedimenti amministrativi d'interesse, è stata confermato, nel corso del servizio televisivo, dallo stesso che, interrogato sul punto, non ha negato la circostanza, individuando le Testimone_1 cause della variante nella conformazione idro geologica del terreno sul quale sarebbe dovuto sorgere l'impianto,
a suo dire, inidoneo a garantire le necessarie condizioni di sicurezza (testualmente: “Il PISU che poi non si è portato avanti per delle ragioni di tipo idrogeologico dell'area…che poi, di fatto, nella rivisitazione che è stata fatta del Piano di assetto idrogeologico della Regione quell'area di rischio è scomparsa però in quel momento
c'era quindi…”)(cfr. p. 3 della trascrizione del servizio giornalistico).
Parimenti veritieri (quantomeno in via putativa) appaiono i riferimenti alla limitata consapevolezza delle modifiche sopravvenute al Piano Integrato - nel senso di sostituire il centro sportivo polivalente con la costruzione/rifacimento di condotte viarie e parco giochi - da parte degli acquirenti delle unità immobiliari costruite dal i quali, appositamente interrogati sul punto dai giornalisti convenuti, affermavano di non Pt_1 avere contezza della variante (si veda, per tutti, quanto dichiarato da uno di essi, il quale ha Persona_2 riferito testualmente: “Quello che mi sta dicendo lei è la prima volta che lo sento…sapevo del progetto di fianco al palazzo che dovevano fare lì la struttura che sta dicendo lei…onestamente è uno dei motivi per cui abbiamo comprato lì…però sinceramente che io ho autorizzato di…in pratica di fare altri tipi di lavori in un'altra zona della città no, sicuramente non l'ho fatto…no, non l'avrei mai fatto…sarebbe stato per me stupido…nel senso che la casa avendo una struttura di fianco…da un punto di vista…pure per il futuro…la casa avrebbe avuto più calore che come si trova…nelle condizioni in cui sta adesso”; p. 4 trascrizione servizio televisivo).
pagina 9 di 14 Non si presta a positivo riscontro l'allegazione attorea secondo cui la suddetta versione sarebbe sconfessata dalla produzione documentale versata in atti in occasione del deposito della seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (avente ad oggetto: due dichiarazioni autografe di e Persona_3 Persona_4
acquirenti degli appartamenti, i quali, in contrapposizione a quanto riportato nel servizio televisivo,
[...] affermano di essere stati da sempre a conoscenza della variante al Piano Integrato e un atto notarile di compravendita delle unità immobiliari che dimostra la sussistenza di una clausola con cui gli acquirenti prestavano il consenso affinché il costruttore/venditore potesse apportare modifiche alla convenzione comunale) poiché, come noto, il requisito della verità ricorre anche quando si tratti di fatti putativi, nel senso di apparire veri al momento della divulgazione e qualora siano frutto di un'attenta ricerca e verifica da parte del giornalista, tanto della fonte, quanto dell'attendibilità sostanziale della notizia resa senza mutarne il significato. Ne discende, dunque, che la ricostruzione fattuale riportata nel servizio, benché successivamente sconfessata dal tenore dell'atto pubblico attestante l'acquisizione del consenso da parte degli acquirenti, risultava veritiera al momento della messa in onda della trasmissione, in quanto acquisita a seguito della raccolta imparziale delle notizie riportate dagli abitanti della zona.
Medesime considerazioni valgono per le notizie relative a presunte difformità progettuali ed economiche del parco giochi di Largo Madonna delle Grazie. Invero, le indagini condotte dalla Procura della Repubblica teramana, cui si è fatto cenno sopra, hanno accertato, pur senza riscontrare profili di rilevanza penale, lievi difformità nella tipologia delle attrezzature allestite, peraltro spesse migliorative rispetto alla previsioni di progetto, cordoli di altezza inferiore a quella progettuale, la presenza di quattro telecamere anziché cinque, nonché il mancato rimontaggio dei vecchi giochi in località Villa Mosca, previa sostituzione degli elementi non riutilizzabili. Del pari, sono state rilevate discrasie tra gli importi fatturati e quelli annotati in contabilità, da ricondursi all'inclusione in questi ultimi di una serie di voci di costo aggiuntive (posa in opera, montaggio, oneri di sicurezza, costo del personale, spese generali, utile d'impresa) rispetto al prezzo del prodotto in quanto tale, nonché al consistente ribasso, pari al 42%, applicato dalla ditta appaltatrice sugli importi indicati in progetto.
Alla luce di tali emergenze, è possibile distinguere, quindi, un nucleo essenziale di notizie munite di riscontro oggettivo dalle considerazioni e deduzioni personali dei giornalisti, espressioni del diritto di critica, peraltro indistintamente riferite ad entrambe le società costruttrici, e San Marco Costruzioni Controparte_1 srl, nonché ai funzionari del preposti all'urbanistica, nei confronti dei quali le contestazioni Controparte_7 sulla correttezza dell'operato sembrerebbero ben più pregnanti di quelle rivolte all'attore, vertendo gli interrogativi dei convenuti sulla rispondenza all'interesse pubblico delle condotte tenute proprio degli esponenti comunali. A conforto di quanto detto, si legga il post datato 20.5.2015 di (p. 192 Persona_5 perizia attorea) che chiaramente concentra i dubbi relativi alla questione di Contrada Rivacciolo sui vertici pagina 10 di 14 politici del (e non sui costruttori), a dimostrazione del fatto che il messaggio percepito Controparte_7 dall'utenza, a seguito della trasmissione del servizio giornalistico, fosse incentrato non sulla persona dell'attore ma sulle dinamiche connesse alla lottizzazione, con particolare riferimento alle condotte tenute dagli esponenti comunali (testualmente: “Ottimo servizio di su polis vera tv 79…ma chi ha sbagliato e deve Controparte_2 dimettersi è la giunta in blocco e l'opposizione tutta visto che il tutto è stato scoperto da un giornalista CP_8
l'opposizione cosa faceva? Ora chi paga i residenti che hanno acquistato per il centro polivalente? Come mai il comune assessore e dirigente non hanno controllato se era vero il tutto visto che non c'erano le firme??? Lega nord autonomie/non con salvini/lega dei popoli si recherà nelle sedi opportune per chiedere info in merito non dal costruttore ma dall'ente. Brucchi/di pasquale GR e RA a casa subito”).
Ciò detto e accertata la sussistenza di un nucleo essenziale di notizie veritiere e di una critica legittima, va riconosciuto l'interesse pubblico alla diffusione. Il servizio riguarda, infatti, la gestione di opere pubbliche, interessando conseguentemente l'intera collettività teramana.
Da ultimo, si ritiene rispettato anche il limite della continenza espositiva. Si è detto che le deduzioni e le osservazioni dei giornalisti costituiscono legittimo esercizio del diritto di critica poichè, pur esprimendo una posizione critica e comprensibilmente spiacevole per chi ne sia stato coinvolto, tuttavia non trasmodano mai in meri e sterili attacchi personali e non superano, quindi, la soglia della critica giornalistica legittimamente esercitata alla stregua dei parametri ricordati sopra, ancor più se si considera che i convenuti non hanno mai affermato che le loro accuse fossero fondate e che i pretesi responsabili fossero colpevoli, bensì hanno sempre tenuto a precisare che trattavasi di ipotesi investigative da sottoporre al vaglio dell'Autorità giudiziaria
(circostanza conforme ai canoni della pertinenza e della continenza della esposizione informativa).
E' appena il caso di evidenziare che, nonostante l'ampio dibattito tra le parti in ordine alla paternità dell'esposto in Procura (ossia, se esso prendesse le mosse da un'iniziativa dei convenuti o del partito “ ”), Controparte_9 trattasi di circostanza irrilevante ai fini di causa, atteso che l'esposto è una denuncia-segnalazione che qualsiasi cittadino può compiere per rappresentare al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia Giudiziaria una situazione che, a suo avviso, potrebbe assumere rilievo penale, costituendo un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente di perseguire gli autori dei reati. Se ragionevolmente si sospetta che un reato sia stato commesso, è civicamente apprezzabile che un cittadino ne informi l'Autorità competente purchè si tratti di fatti concreti e di sospetti ragionevoli, fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili. Nel caso in esame, la denuncia presentava tali caratteristiche;
invero, pur in presenza di un'archiviazione, la Procura ravvisava alcune criticità nella lottizzazione di Contrada Rivacciolo, delle quali si è
pagina 11 di 14 ampiamente detto, che, pur essendo evidentemente inidonee a sostenere un'accusa penale, denotavano la presenza di irregolarità, rendendo, quindi, non del tutto avulsa la proposizione dell'esposto.
Passando, a questo punto, all'esame dei post pubblicati da su Facebook tra il 2012 e il 2018 (e Controparte_2 dei relativi commenti formulati dai restanti convenuti), il Tribunale osserva che, ad eccezioni di quello di cui si dirà a breve, non sussistono elementi sufficientemente idonei a consentirne la riferibilità al Pt_1
A tal proposito, è utile rammentare che, nelle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (cui sono equiparabili i social network), non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purchè la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita (Cass., 27 agosto 2015, n. 17207; analogamente, in precedenza, Cass., 6 agosto 2007, n. 17180, Cass., 28 settembre 2012, n. 16543).
Nel caso di specie, tuttavia, l'identificabilità del soggetto passivo nella persona del non appare di Pt_1 immediata percezione, considerato che il lettore medio non avrebbe avuto la possibilità, in base alla sola lettura del testo del messaggio, di individuare il soggetto interessato (peraltro, indicato attraverso l'appartenenza a categorie generali: costruttore, editore) tenuto conto, altresì, del notevole lasso temporale preso in considerazione
(dal 2012 al 2018) e dell'esiguo numero di post asseritamente riferiti allo stesso (n. 67), mediamente pari a undici all'anno, di tal che appare altamente inverosimile che l'utente medio della piattaforma digitale potesse, a distanza di mesi tra un post e l'altro, operare un chiaro collegamento tra la persona e i fatti allo stesso attribuiti.
Né potendosi demandare tale valutazione ai testimoni citati, trattandosi di accertamento da condursi attraverso l'analisi di elementi e riscontri oggettivi e non impressioni soggettive.
Quanto al post del 20.7.2017 – riportato per comodità di lettura: “Appello ai teramani …..Tutto quello che sostengono Misson e è stato smentito da un Magistrato. La precisazione: vi prego, aiutatemi a ricordare
Pt_1 al signor che io non ho alcun risentimento nei confronti de La Città, visto che è stata una idea mia e se
Pt_1 funziona vuol dire che era una grande idea (lo stesso mi pare non si possa dire delle sue idee editoriali…com'è Per_ che si chiamava , ?). ma soprattutto: io ho lasciato la direzione de La Città perché il signor Per_7 voleva che il giornale magnificasse solo tanto che aveva provato addirittura a far vendere
Pt_1 Persona_8 Per_ in redazione le tessere congressuali dello stesso Il problema, come a ho speigato 75 volte senza
Pt_1 evidentemente ottenere risultati, è che io sono un giornalista. Tutto qui, il resto lo leggerete presto. E sarà
pagina 12 di 14 molto, ma molto più interessante” - in cui è espressamente contenuto il riferimento all'attore, prima ancora di verificare se possano essere invocati gli estremi del diritto di critica, occorre domandarsi se si è in presenza di fatti oggettivamente pregiudizievoli della reputazione del e, solo in caso di risposta affermativa, andrà Pt_1 accertata l'eventuale sussistenza della causa di giustificazione del diritto di critica.
Orbene, a parere della scrivente, le espressioni utilizzate dal convenuto non presentano contenuti CP_2 diffamatori, atteso che non contengono alcun giudizio valutativo, neppure allusivo, nei confronti del ma Pt_1 si limitano ad una esposizione oggettiva, sebbene autoreferenziale, dei fatti che hanno condotto alla risoluzione dei propri rapporti lavorativi con il giornale “La Città” a seguito del subentro dell'attore nella compagine sociale.
Dalla lettura del post, poi, non può che trarsi un giudizio complessivamente favorevole nei confronti dello stesso giornale per meriti che il attribuisce al suo precedente operato. Inoltre, nel testo di tale messaggio CP_2 vengono riportate le ragioni della cessazione dei rapporti di collaborazione tra le parti, a parere del D'Amore imputabili a divergenti visioni sulla gestione del giornale, in quanto tese, nell'ottica del a favorire il Pt_1 consenso popolare verso determinate correnti politiche. D'altro canto, mette conto rilevare che nessun contenuto allusivo vi è in tale articolo che lasci intendere che l'attore avesse potuto beneficiare di ingiusti vantaggi grazie alla vicinanza politica con l'esponente ivi menzionato, né tali da rivestire carattere offensivo verso Persona_8 la sua dignità e reputazione professionale, trattandosi, come detto, della esposizione delle ragioni che, a parere dell'autore del post, avrebbero determinato la rottura dei rapporti professionali con il Pt_1
Stesse conclusioni valgono per i restanti convenuti, i quali, in relazione alla vicenda dei post su Facebook, si sono limitati a commentare sporadicamente i messaggi pubblicati dal e nei confronti dei quali, a CP_2 maggior ragione, non si rinvengono profili di responsabilità civile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tariffe minime di cui al D.M. n. 147/2022 parametrate al valore della causa, come da nota spese allegata in atti.
La richiesta di applicazione della sanzione ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento. La giurisprudenza ha da tempo chiarito al riguardo che la responsabilità processuale aggravata esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed pagina 13 di 14 alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (per tutte, Cass. n. 28226 del 2021).
Nella specie, il Tribunale ritiene che non possa affermarsi, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore alla refusione, in favore di delle spese della presente causa, che Controparte_2 liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- condanna l'attore alla refusione, in favore di e , delle spese della Controparte_3 CP_4 presente causa, che liquida in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge;
- condanna l'attore alla refusione, in favore di delle spese della presente causa, che CP_5 liquida in complessivi € 6.023,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge.
Teramo, 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
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