Articolo 19 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 agosto 1966
>
Versione
3 giugno 1982
>
Versione
25 febbraio 1988
>
Versione
22 dicembre 1988
>
Versione
20 aprile 1989
>
Versione
25 maggio 1989
>
Versione
23 novembre 1989
>
Versione
19 aprile 1990
>
Versione
26 marzo 1992
>
Versione
16 aprile 1992
>
Versione
18 giugno 1992
>
Versione
10 febbraio 1994
Art. 19.
Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge e' fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.
Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto. (3) (4) (5) (7) (8) (9) (9a) (10) (11) (12) (13) ((14)) L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, e' tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione e' tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui e' in godimento.
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 maggio 1982 n. 102 (in G.U. 1a s.s. 02/06/1982, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613 , nella parte in cui esclude per i titolari di pensione diretta statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 ("Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale commercianti per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Cassa di previdenza degli enti locali e di altri trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, allorche', per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge". --------------- AGGIORNAMENTO (5) La Corte Costituzionale con sentenza 30 novembre-13 dicembre 1988 n. 1086 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1988, n. 51) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supestiti agli esercenti di attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione Speciale Commercianti per i titolari di pensione diretta I.N.P.S., sollevata, con riferimento all' art. 3 Cost. , dai Pretori di Brescia e Taranto con le ordinanze in epigrafe." --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 12 aprile 1989 n. 179 (in G.U. 1a s.s. 19/04/1989, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali e ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (8) La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 18 maggio 1989 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 24/05/1989, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a carico della medesima Gestione, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto". --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989 n. 502 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione di invalidita' a carico della Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto". --------------- AGGIORNAMENTO (9a) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre-15 novembre 1989, n. 504 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di reversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto." --------------- AGGIORNAMENTO (10) La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 12 aprile 1990 n. 182 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico della Gestione speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali". --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 19 marzo 1992 n. 114 (in G.U. 1a s.s. 25/03/1992, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione d'invalidita' erogata dalla Gestione speciale commercianti dell'I.N.P.S. in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni del personale addetto ai servizi di telefonia." --------------- AGGIORNAMENTO (12) La Corte Costituzionale con sentenza 30 marzo - 8 aprile 1992 n. 164 (in G.U. 1a s.s. 15/04/1992, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta a carico dell'E.N.P.A.L.S.". --------------- AGGIORNAMENTO (13) La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 8 giugno 1992 n. 257 (in G.U. 1a s.s. 17/06/1992, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione di riversibilita' a carico dell'E.N.P.A.L.S." --------------- AGGIORNAMENTO (14) La Corte Costituzionale con sentenza 25 gennaio-3 febbraio 1994 n. 15 (in G.U. 1a s.s. 09/02/1994, n. 7) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione speciale dell'INPS per i commercianti in caso di cumulo con una pensione di riversibilita' a carico dello Stato."
Entrata in vigore il 10 febbraio 1994
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente